Articolo 3 della Legge 8 agosto 1977, n. 674
Articolo 2
Versione
21 settembre 1977
Art. 3.
La spesa derivante dall'esecuzione della presente legge e' valutata in annue lire 19 milioni, a decorrere dal 1 luglio 1976.
Al complessivo onere di L. 28.500.000, relativo al periodo 1 luglio 1976-31 dicembre 1977, si provvede:
quanto a L. 14.500.000 con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976;
quanto a L. 14.000.000 con riduzione dello stanziamento di cui al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 settembre 1977