Ordinanza cautelare 4 novembre 2022
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04189/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02821/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2821 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Caprotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Marcello Malpighi, 1;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, EL Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio EL Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
per l'annullamento
-del provvedimento di rigetto PG -OMISSIS- del 08/07/22, comunicato a mezzo pec al difensore in pari data, emesso dal Comune di Milano, Area Assegnazione Alloggi ERP, Ufficio contenzioso e attività di supporto, avente ad oggetto “ottemperanza a sentenza TAR Lombardia n. 551 del 27/01/2022”,
nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ed endoprocedimentale;
- del provvedimento di rigetto PG -OMISSIS- del 3/10/22 comunicato a mezzo PEC al difensore in data 04/10/22 avente ad oggetto “istanza di annullamento in autotutela -OMISSIS- in opposizione al provvedimento di rigetto PG -OMISSIS- del 8/7/22” con cui il Comune ratifica il precedente provvedimento PG -OMISSIS- del 8/7/22 e conferma il rigetto del ricorso in opposizione presentato in data 07/10/19 PG -OMISSIS-;
- conseguentemente adottare l'atto di assegnazione in deroga di un alloggio ERP ex art. 15 co 1 R.R. n. 1/04 o disporre ogni misura idonea ad attuare il giudicato di cui alla sentenza TAR Lombardia n. 551 del 27/01/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. AN RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-La signora -OMISSIS- - odierna ricorrente - presentava in data 24.10.2018 al Comune di Milano una domanda, in deroga ai requisiti di accesso all’ERP ex art. 15, comma 1, del regolamento regionale –R.R.- Lombardia, per ottenere l’assegnazione di un alloggio popolare.
La sig.ra -OMISSIS- ha quindi proposto l’odierno ricorso avverso il provvedimento di rigetto PG -OMISSIS- del 08/07/22, comunicato a mezzo pec in pari data, emesso dal Comune di Milano, Area Assegnazione Alloggi ERP, avente ad oggetto “ottemperanza a sentenza TAR Lombardia n. 551del 27/01/2022”, nonché avverso il provvedimento di rigetto PG -OMISSIS- del 3/10/22 in data 04/10/22 avente ad oggetto “istanza di annullamento in autotutela -OMISSIS- in opposizione al provvedimento di rigetto -OMISSIS-del 8/7/22”.
In sostanza, il Comune di Milano con gli atti qui gravati ha escluso l’odierna ricorrente dal beneficio dell’assegnazione di un alloggio popolare comunale in deroga, per difetto dei requisiti soggettivi.
2.-L’interessata propone ricorso deducendo:
-nullità dei provvedimenti PG -OMISSIS- del 08/07/22 e PG -OMISSIS- del 3/10/22 per violazione e/o elusione di giudicato - Eccesso di potere con riferimento alla mancata adesione a provvedimento giurisdizionale Sentenza TAR Lombardia n. 551 del 27/01/22
-violazione e falsa applicazione dell’art. 15 co. 1 R.R n. 1/2004 - Eccesso di potere per grave travisamento dei fatti e dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto d’istruttoria per carenza di esame della situazione concreta;
-violazione di legge con riferimento agli art. 30, 40 e 41 T.U. Immigrazione; erronea/mancata applicazione della norma di legge e conseguente trattamento discriminatorio
-violazione e falsa applicazione della legge 241/90 – Eccesso di potere per carenza, insufficienza e inesistenza della motivazione, per contraddittorietà rispetto al precedente provvedimento PG 0485041/2019 del 29.10.2019, annullato con la sentenza n. 551 del 27/1/22; eccesso di potere per grave travisamento dei fatti e dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto d’istruttoria per carenza di esame della situazione concreta.
Su tali presupposti chiede l’adozione dell'atto di assegnazione in deroga di un alloggio ERP ex art. 15 co 1 R.R. n. 1/04 o di ogni misura idonea ad attuare il giudicato di cui alla sentenza TAR Lombardia n. 551 del 27.01.22.
3.- Il Comune di Milano si è costituito, depositando memorie e documenti, insistendo per il rigetto del ricorso.
4.- La causa è stata discussa all’udienza straordinaria del 20 novembre 2025 ed è quindi passata in decisione.
5.- Il ricorso deve essere respinto per le considerazioni che seguono.
6.- Occorre premettere in fatto una ricostruzione della vicenda in causa.
La ricorrente non possiede il requisito di accesso ad alloggi di ERP previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera i, del RR n. 1/2004, in quanto occupante dal 2010 senza titolo di alloggio ERP, situato in -OMISSIS-, -OMISSIS-, dove tuttora vive insieme ai figli minori e al convivente.
Essendole preclusa la possibilità di accesso secondo le procedure previste dagli artt. 13 e 14 del R.R. n. 1/2004, la ricorrente presentava in data 24.10.2018 una domanda di assegnazione in deroga ai requisiti di accesso all’ERP ex art. 15, comma 1, del regolamento regionale sopra menzionato, al fine di “garantire la sistemazione in alloggio adeguato sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche” del figlio invalido, nonché per “garantire alla famiglia un alloggio per poter svolgere l’affidamento in prova al servizio sociale su Milano”.
Infatti, la sig.ra -OMISSIS- veniva condannata con sentenze 28.11.2012 e 20.12.2011 del Tribunale di Milano per abbandono di minori (art. 591 c.p.) alla pena complessiva di 10 mesi e 20 giorni, convertita in affidamento in prova al servizio sociale, svolto in -OMISSIS-, dove poteva godere dell’ospitalità della sorella.
L’istanza citata veniva valutata dalla Commissione Consultiva in data 7.03.2019, che esprimeva parere negativo all’accoglimento alla luce della condizione economica del nucleo familiare, che per gli anni 2016 e 2017 aveva percepito rispettivamente un reddito complessivo pari a € 25.087,00 e € 26.198,00, ritenendo che “non emerge una particolare condizione di fragilità economica tale da impedire allo stesso di rivolgersi al mercato privato delle locazioni...”.
Con separato ricorso, notificato in data 27.12.2019, la sig.ra -OMISSIS- impugnava il suddetto atto.
Il TAR Lombardia con ordinanza n. 1183/2021 del 13.05.2021, a seguito dell’udienza pubblica del 17.03.2021, disponeva che: a) “il Comune depositi il provvedimento con il quale è stata definita la domanda di subentro presentata dalla ricorrente [...]; b) “il Comune faccia adeguati accertamenti in merito alla composizione del nucleo familiare attualmente occupante l’appartamento sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS- di cui si discute”.
7.- In ottemperanza a quanto disposto con la suddetta ordinanza n. 1183/2021, il Comune di Milano, con memoria depositata il 12.07.2021, precisava che:
-con riferimento alla richiesta sub lett. a), il provvedimento di diniego al subentro del 23.03.2012, notificato per compiuta giacenza in -OMISSIS-, era già stato depositato con la memoria depositata in data 31.01.2020;
-con riferimento alla richiesta sub lett. b), in data 01.07.2021, era stato svolto un primo sopralluogo attraverso la security del gestore MM Casa, di cui si depositava la relazione.
Nel corso del sopralluogo gli operatori riscontravano la presenza nell’alloggio di una persona dichiaratasi come il compagno della -OMISSIS-, che non riuscivano a identificare a causa del rifiuto del medesimo di riferire le proprie generalità; successivamente, il 05.07.2021, la Polizia Locale, come da richiesta del Comune di Milano, provvedeva all’identificazione della persona presente nell’alloggio n. -OMISSIS- di -OMISSIS-, che risultava essere il convivente, sig. -OMISSIS-. Si rilevava la presenza in casa, oltre che della sig.ra -OMISSIS- e del convivente, anche dei tre figli di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
In data 08.03.2022 veniva pubblicata la sentenza n. 551/22 del 27.01.2022 con cui il TAR Lombardia, accogliendo il ricorso, annullava il provvedimento impugnato n. -OMISSIS- del 29.10.2019 di improcedibilità dell’istanza di assegnazione in deroga alla graduatoria.
Riaperto il procedimento, in considerazione del fatto che la sig.ra -OMISSIS- non svolgeva una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, condizione necessaria unitamente al requisito della titolarità del permesso di soggiorno, in data 08.07.2022 il Comune di Milano ha disposto il rigetto del ricorso in opposizione presentato in data 07.10.2019 -OMISSIS- a causa della mancanza del requisito contenuto nell’art. 40 D. Lgs. n. 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione -.
In data 24.09.2022 l’odierna ricorrente ha presentato ulteriore istanza per l’annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto; il Comune di Milano assumeva quindi un ulteriore provvedimento - comunicato alla ricorrente in data 4.10.2022 avente ad oggetto “istanza di annullamento in autotutela -OMISSIS- in opposizione al provvedimento di rigetto -OMISSIS-del 8/7/22” - con cui confermava il rigetto del ricorso in opposizione presentato in data 07.10.2019.
7.1.- Con i citati motivi la ricorrente deduce in particolare:
- il Comune con i reiterati provvedimenti di rigetto da oltre due anni ostacola il ricongiungimento di -OMISSIS- alla famiglia di origine, essendo cessata da pari tempo l'efficacia della misura del collocamento eterofamiliare che invece, proprio a causa di tale ostinazione della PA, prosegue solo ed esclusivamente su base consensuale al fine di garantire ai servizi sociali di mantenere monitorata la relazione di affidamento all'Ente;
-l'effetto della sentenza TAR Lombardia n. 551 del 27/1/22 di annullamento è di tipo demolitorio/caducatorio dell'atto impugnato;
- l’Ente locale a seguito di ciò doveva provvedere, tenendo in debita considerazione i rilievi indicati in sentenza;
- dunque ritiene evidente che vi sia stata violazione del giudicato da parte della P.A.
8.- In ordine al primo motivo devono essere ritenute fondate le deduzioni difensive articolate dall’ente locale, che respinge la censura di nullità del provvedimento impugnato, escludendo la violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21 septies legge n. 241/1990.
La signora -OMISSIS- aveva all’epoca censurato il provvedimento PG -OMISSIS- del 29.10.2019, con cui il Comune di Milano, Area Assegnazione Alloggi ERP, ha dichiarato allo stato improcedibile l’istanza presentata il 24/10/2018 per l’assenza di alloggi assegnabili privi di barriere architettoniche, adatti all’utilizzo da parte di un nucleo familiare in cui è presente un soggetto con grave impedimento motorio.
Il T.A.R. Lombardia, sez. IV, sentenza n. 551/2022, ha in effetti disposto l’annullamento del provvedimento, impugnato dalla ricorrente, di improcedibilità dell’istanza, invitando l’Amministrazione a concludere il procedimento in questione. Tuttavia è altrettanto vero che non ha accertato l’obbligo per il Comune di assegnazione di un alloggio alla ricorrente a prescindere dall’esistenza o meno dei requisiti e/o delle condizioni richieste dalle norme di riferimento.
Il giudice ha infatti richiamato la violazione del principio di completezza dell’istruttoria e così motiva, tra l’altro: “…Il principio di buon andamento dell’amministrazione induce infatti a ritenere che, nelle more della predisposizione degli alloggi, le procedure amministrative siano completate con la verifica dei requisiti e la formazione delle graduatorie, in modo tale che, al momento in cui gli alloggi risultino disponibili, sia possibile la loro repentina assegnazione.”
8.1- Risulta allora evidente che l’Ente era onerato della compiuta verifica dei requisiti soggettivi, come poi accaduto, onde stabilire la spettanza o meno dell’assegnazione richiesta di un alloggio.
L’istruttoria svolta dal Comune in seguito alla sentenza in parola ha rilevato e confermato poi la carenza dei requisiti soggettivi in capo alla istante, odierna ricorrente.
9.- I restanti motivi, esaminati unitariamente, si rivelano anch’essi infondati.
Con riferimento alla normativa di legge e regolamentare applicabile, la motivazione indicata nel provvedimento impugnato riguarda la mancanza del requisito contenuto nell’art. 40 D. Lgs. n. 286/1998, accertato al momento della verifica istruttoria (08.07.2022).
L’accesso all’edilizia residenziale popolare ERP, prevista dall’art. 15 del previgente regolamento regionale n. 1/2004, riguardava la deroga ai requisiti di accesso previsti dal medesimo regolamento. Non è possibile invece alcuna deroga in relazione ai requisiti introdotti da fonti normative primarie come appunto il D. Lgs. 286/1998.
L’ art. 7, comma 1, lett. a) del vigente R.R. n. 4/2017 prevede che i beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere il seguente requisito: “cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.L n. 3. 08/01/2007 o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 40, comma 6, del D.L. n. 286/1998....”
9.1.- In definitiva il quadro normativo vigente, sia primario che secondario, esige il duplice requisito dell’attività lavorativa regolare e della titolarità del permesso di soggiorno in corso di validità.
Inoltre la disciplina regolamentare stabilisce che i requisiti soggettivi in capo al richiedente l’alloggio debbono essere posseduti alla data della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.
L’Amministrazione comunale, con il provvedimento impugnato, ha provveduto a rigettare la domanda, motivando che “la conclamata mancanza di[...] una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, secondo quanto disposto dall’art. 40 del D. Lgs. N. 286/1998 così come modificato dall’art. 27 della L. 189/2002...” alla data della verifica dei requisiti non poteva consentire l’assegnazione di un alloggio.
Sulla base di tale motivazione il provvedimento emesso in data 08.07.2022 è stato ratificato dall’Amministrazione con il successivo provvedimento di rigetto PG -OMISSIS- del 03.10.2022.
I provvedimenti gravati si rivelano quindi coerenti con detta ricostruzione e sono esenti dalle censure dedotte.
10.- Infine la ricorrente chiede al giudice “l’adozione dell'atto di assegnazione in deroga di un alloggio ERP ex art. 15 co 1 R.R. n. 1/04 o disposizione di ogni misura idonea ad attuare il giudicato di cui alla sentenza TAR Lombardia n. 551 del 27.01.22”.
Giova allora precisare che la ricorrente non ha proposto un ricorso per l’ottemperanza del giudicato, ma un ricorso per l’annullamento. Nell’ambito di un giudizio sulla legittimità del provvedimento impugnato, non afferente alla giurisdizione esclusiva ex art. 133 cpa., non spetta al giudice amministrativo scrutinare simile domanda di assegnazione di un alloggio in deroga, che darebbe luogo ad una inammissibile sostituzione del giudice nell’esercizio di poteri discrezionali di spettanza dell’amministrazione.
Come prima esposto, l’Amministrazione ha correttamente adempiuto al giudicato disponendo una nuova approfondita istruttoria, di seguito agli accertamenti sul posto compiuti in corso di giudizio, poi compendiata negli atti gravati.
Restano salvi i provvedimenti che l’amministrazione comunale potrà assumere, rivalutando la condizione personale e familiare dell’istante, ai fini e nell’ambito di ogni consentita misura di assistenza sociale.
11.- Per quanto esposto le censure dedotte sono infondate ed il ricorso deve essere respinto, mentre le spese di giudizio per ragioni equitative e per la peculiarità della vicenda sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le altre persone fisiche menzionate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST CE OZ, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
AN RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RG | ST CE OZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.