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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2025, n. 26800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26800 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA subricorsO, proposti, da 1. OL ES, nato a [...] il [...] 2. SS ME, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria (bit) visti gli atti, il provvedimento impugnato e (1, ricorsal;
/ udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv. Giuseppe Nardo per i ricorrenti OL ES e SS ME e Avv. ES Calabrese per il ricorrente SS ME, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 26800 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame interposto dagli imputati ES OL e ME SS avverso la sentenza emessa in data 4 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, in riforma della decisionei h.- - esclusa l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen., previo riconoscimento delle attenuanti generiche, el rideterminato la pena inflitta a ES OL in relazione al reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione;
- esclusa l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen. rideterminato la pena inflitta a ME SS, riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con atti dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di ES OL si deducono i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità / in quanto le condotte addebitate al ricorrente non possono essere validamente e legittimamente jt= ritenute come un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo avente effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, avendo le individuate condotte significato neutro e lecito. Segnatamente, con riferimento: - alla destinazione della agenzia assicurativa gestita dal OL, al di là delle generiche dichiarazioni di collaboratori di giustizia, non è spiegato in quali occasioni vi sia stata tale esclusiva destinazione a finalità illecite;
- ai rapporti di lavoro ed economici intercorsi esclusivamente con CI SS e con il di lui figlio ME non si spiega quale utilità concreta sia apportata alla cosca NO;
- alla sola captazione riportata a pg. 268 della sentenza di primo grado, non si spiega come quella unica raccolta di denaro, destinata alle spese per il processo in cassazione di ES SS, fosse nell'interesse della intera cosca;
- all'acquisto della vettura, non si considera che questo era destinato ad una utilità esclusiva della moglie di CI SS, affinché ella potesse andare ai colloqui con il marito detenuto;
- all'interessamento con l'avvocato romano per le sorti processuali di PA SS, l'unicità dell'episodio e l'esito favorevole del processo non sono state 2 considerate in relazione alla affermata realizzazione di un contributo a favore della cosca NO;
- all'interessamento alle vicende giudiziarie oggetto dei procedimenti Pedigree 1 e 2, non si comprende dal punto di vista logico quale apporto concreto abbia rispetto alla cosca;
- alla conversazione intercettata con IE DE, il suo contenuto non apporta alcuna emergenza in ordine 4contributo alla cosca;
- al preteso interessamento per la commercializzazione del Caffè Borbone, non solo il ricorrente non ha svolto alcuna attività di commercializzazione del predetto caffè, ma la tesi della commercializzazione illecita del caffè da parte del NO è travolta dall'assoluzione del 7.12.2023 della Corte di appello di Reggio Calabria che ha escluso che essa rientrava tra le attività illecite e programmatiche della cosca. - alla volontà del OL di incontrare ES NO, essa si spiegava con l'intendimento di conoscere le cause del patito danneggiamento senza esprimere alcun contributo alla cosca;
- ai rapporti con LO e ON NO non penalmente rilevanti, stante - inoltre - l'estraneità del primo alla cosca e l'assoluzione del secondo;
- alle vicende del ritrovamento delle microspie nell'ufficio, che non individuano alcun contributo alla cosca. 3.2. Con il secondo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 418 cod. pen 7 in quanto le condotte materialmente poste in essere dal ricorrente non sono state indicate come necessariamente da ricondursi in una sola di quelle tipizzate dalla norma citata e potendo quelle individuate essere ricondotte nell'ampio ambito dell'assistenza agli associati e non a vantaggio dell'associazione nel suo complesso. 4. Nell'interesse di ME SS si deducono i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla acritica adesione alla prospettazione accusatoria, secondo una lettura frammentata e congetturale degli elementi probatori, erroneamente interpretati. In particolare, del tutto congetturali sono i giudizi espressi sul contenuto delle propalazioni etero-accusatorie dei collaboratori di giustizia IN e IE OC e AS VE, rispetto alliquali sono addotti inidonei elementi di riscontro. La sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla censura di genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, come pure sullAdedotte 3 imprecisioni e contraddittorietà in cui è incorso il collaboratore di giustizia IO CO, sentito nel giudizio di appello. Quanto al compendio captativo, in relazione alla vicenda dell'assunzione di ME SS nella "PSC spa", la sentenza riproduce le argomentazioni del primo Giudice, senza considerare le censure mosse in appello in relazione alla inidoneità del compendio captativo a individuare un ruolo associativo del ricorrente. A tal riguardo, il ricorso passa in rassegna le conversazioni del 21 dicembre 2019, 6 febbraio 2019, 3 marzo 2019, 17 dicembre 2021, quelle captate all'interno dell'agenzia del OL e l'ambientale del 11 gennaio 2021. Quanto alla valenza dei riscontri, si era additata la mancanza di autonomia delle dichiarazioni di IE OC rispetto a quelle del fratello e i comunquet la mancanza di riscontri esterni individualizzanti;
come pure le dichiarazioni di AS VE, non potevano ritenersi del tutto indipendenti da suggestioni, suggerimenti, finanche dalla medesima strategia difensiva degli altri propalanti / nella prospettiva di lucrare i benefici premiali e t comunque, prive di riscontro individualizzante. Ancora, non depongono per l'intraneità associativa del ricorrente i contatti desunti dalle captazioni tra il di lui padre e ST TA, moglie di IO CO, ritenuti intranei alla cosca / come pure le frequentazioni e i rapporti di conoscenza, connotati da occasionalità e sporadicità. Manca, inoltre, l'indicazione del ruolo dinamico assunto dal ricorrente all'interno della cosca, mancando la individuazione degli indicatori fattuali necessari ai fini della qualificazione della condotta partecipativa. 4.2. Con il secondo motivo vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, calibrato sullo stesso riconoscimento della responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ES OL è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1.1. Con doppio conforme accertamento, risulta: - accertata la destinazione della agenzia assicurativa gestita dal ricorrente a luogo, riservato, ove esponenti della cosca NO si incontravano per discutere di vicende di assoluto rilievo per la vita dell'associazione e dove gli stessi esponenti si incrociavano con soggetti di altre cosche;
4 dketi- (A) - il suo interesse fattivo a conoscere determinati fatti thg vita associativa con riferimento ai procedimenti "Pedigree 1 e 2" che hanno decapitato i vertici dell'associazione; - il suo impegno a reperire denaro da destinare alle spese per la difesa tecnica di esponenti della consorteria - essendo, segnatamente, incaricato della raccolta di denaro in favore di un esponente apicale. Alla base degli accertamenti sono poste le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti intranei alla cosca NO, correttamente ritenute precise, dettagliate e sovrapponibili tra loro in ordine alla costante disponibilità del ricorrente in favore delle esigenze della cosca, segnatamente, con riguardo alla disponibilità della sede della sua agenzia per riunioni operative mafiose e per incontri tra esponenti del sodalizio ‘ndranghetista, che - a giudizio della sentenza impugnata - sono già di per sé sufficienti a delineare la responsabilità del ricorrente (v. pg. 21 e sg. della sentenza), ancorché tali dichiarazioni siano corroborate e arricchite dal compendio captativo, di assoluta chiarezza ed esplicito contenuto rappresentativo (v. pg. 22 e ss. della sentenza) in relazione al reperimento della vettura in ausilio al sodale ES SS, al reperimento del denaro per sostenere la difesa tecnica di ES (CI) SS, all'interessamento fattivo in favore dei sodali presso un avvocato in vista dell'udienza preliminare del processo cd. Pedigree, alla sua attivazione per organizzare un incontro clandestino con ES NO, destinato a risolvere - dopo la sua scarcerazione - alcuni conflitti interni alla cosca;
infine, ancora in sintonia con la riferita disponibilità del ricorrente al servizio alla cosca, il suo interessamento, dopo l'arresto di ON NO, per favorire la commercializzazione del caffè Borbone, storicamente attribuita alla stessa cosca secondo gli accertamenti svolti nel processo cd. Epilogo e le indagini nel procedimento cd. Pedigree, elemento solo genericamente contestato dalla difesa sia con riferimento alla assenza di attività commerciale da parte del ricorrente, non essendo questa la condotta ascrittagli, sia alla assoluzione di ON NO in ordine alla illecita commercializzazione del caffè, questione di fatto non oggetto di devoluzione in appello. 1.1.2. Al coerente quadro probatorio, non illogicamente valutato dal Giudice di merito, il ricorrente oppone una generica censura del dato dichiarativo e, quanto a quello captativo, senza contestarne il contenuto, se non sotto l'aspetto valutativo - incensurabile in questa sede non essendone neanche dedotta la manifesta illogicità - e comunque in modo generico e del tutto parcellizzato. Cosicché, del tutto prive di idoneità censoria sono le ragioni opposte dal ricorrente rispetto alla univoca valenza degli elementi considerati /correttamente valutata in modo unitario dalla sentenza impugnata al fine di giustificare l'effettivo 5 e consapevole contributo criminoso ascritto al ricorrente in conformità all'autorevole orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). 1.2. Il secondo motivo è genericamente proposto rispetto al riconosciuto contributo associativo. 2. Il ricorso di ME SS è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è genericamente proposto per non consentite rivalutazioni in fatto del compendio probatorio che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, designa la partecipazione associativa del ricorrente. 2.1.1. Alla base della affermazione di responsabilità sono poste le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti intranei alla cosca, ON e IE OC e AS VE, ritenute tutt'altro che generiche e prive di riscontri come dedotto dall'appellante (v. pg. 17 della sentenza impugnata) secondo un'analitica loro valutazione (v. pg. 13 e ss., ibidem), che riferivano della sua partecipazione associativa, della sua presenza alle riunioni in cui si attribuivano le doti e della sua preposizione alla riscossione dei proventi delle estorsioni del gruppo. Rispetto al convergente dato dichiarativo, la sentenza giustifica la mancata indicazione da parte del collaboratore CO del ricorrente, in ragione della adesione al sodalizio di quest'ultimo in epoca successiva all'arresto e alla collaborazione del CO. Tale compendio, già ritenuto idoneo a fondare la responsabilità, è corroborato dal compendio captativo (v. pg. 18 e ss. della sentenza impugnata), dal quale emerge l'assunzione del ricorrente nella "PSC spa" a seguito dell'interessamento della cosca e in obbedienza alle regole da questa imposte - in sintonia con le "prestazioni" della ditta alla cosca riferite dai propalanti;
il ruolo del ricorrente di portavoce e rappresentante del padre sul territorio - anche per questo aspetto in sintonia con le propalazioni acquisite;
lo stretto rapporto del ricorrente con il OL e la attivazione di questi, da parte del ricorrente, a reperire una vettura per i familiari dell'esponente apicale ES SS, detenuto, nonché del denaro per la sua difesa legale, preteso dal ricorrente in modo arrogante e tracotante. 2.1.2. Anche per l'attuale ricorrente, alla corretta valutazione del convergente dato dichiarativo la difesa oppone generiche censure circa la mancata risposta alla 6 (4) dedotta genericità delle dichiarazioni, alla loro congetturale valutazione e all'assenza di riscontri - oltre che la radicale inattendibilità, non oggetto di specifica devoluzione in appello;
come pure, rispetto all'eloquente dato captativo, si censura sostanzialmente la sola sua valutazione in fatto, additandone una versione alternativa, il cui mancato accoglimento da parte del Giudice di merito non individua un ammissibile vizio della motivazione, laddove non si prospettatile) neanche profili di manifesta illogicità. Le conclusioni alle quali, pertanto, perviene il doppio conforme accertamento, individuandosi sicuri plurimi indici della partecipazione associativa del ricorrente (v. pg. 16 della sentenza impugnata), si conformano all'autorevole orientamento secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01), come confermato dal più recente principio autorevolmente espresso, secondo il quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U , n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto, rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che, a sua volta, ha considerato manifestamente infondate le censure mosse a riguardo delle valutazioni del primo Giudice (v. pg. 33 della sentenza impugnata), escludendo la sussistenza di elementi di positiva valorizzazione in favore dell'imputato, considerando in modo specifico il suo ruolo e le modalità partecipative, correttamente valutate espressioni di una proclività a delinquere ostativa al fine del chiesto riconoscimento delle attenuanti generiche. La valutazione così resa dalla sentenza si conforma ampiamente al condivisibile orientamento di legittimità secondo il quale le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900), dovendo il giudice motivare nei soli limiti atti a far emergere in 7 misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv. 230591). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare i euro tremila in favore della Cassa della Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/07/2025.
/ udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv. Giuseppe Nardo per i ricorrenti OL ES e SS ME e Avv. ES Calabrese per il ricorrente SS ME, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 26800 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame interposto dagli imputati ES OL e ME SS avverso la sentenza emessa in data 4 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, in riforma della decisionei h.- - esclusa l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen., previo riconoscimento delle attenuanti generiche, el rideterminato la pena inflitta a ES OL in relazione al reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione;
- esclusa l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen. rideterminato la pena inflitta a ME SS, riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con atti dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di ES OL si deducono i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità / in quanto le condotte addebitate al ricorrente non possono essere validamente e legittimamente jt= ritenute come un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo avente effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, avendo le individuate condotte significato neutro e lecito. Segnatamente, con riferimento: - alla destinazione della agenzia assicurativa gestita dal OL, al di là delle generiche dichiarazioni di collaboratori di giustizia, non è spiegato in quali occasioni vi sia stata tale esclusiva destinazione a finalità illecite;
- ai rapporti di lavoro ed economici intercorsi esclusivamente con CI SS e con il di lui figlio ME non si spiega quale utilità concreta sia apportata alla cosca NO;
- alla sola captazione riportata a pg. 268 della sentenza di primo grado, non si spiega come quella unica raccolta di denaro, destinata alle spese per il processo in cassazione di ES SS, fosse nell'interesse della intera cosca;
- all'acquisto della vettura, non si considera che questo era destinato ad una utilità esclusiva della moglie di CI SS, affinché ella potesse andare ai colloqui con il marito detenuto;
- all'interessamento con l'avvocato romano per le sorti processuali di PA SS, l'unicità dell'episodio e l'esito favorevole del processo non sono state 2 considerate in relazione alla affermata realizzazione di un contributo a favore della cosca NO;
- all'interessamento alle vicende giudiziarie oggetto dei procedimenti Pedigree 1 e 2, non si comprende dal punto di vista logico quale apporto concreto abbia rispetto alla cosca;
- alla conversazione intercettata con IE DE, il suo contenuto non apporta alcuna emergenza in ordine 4contributo alla cosca;
- al preteso interessamento per la commercializzazione del Caffè Borbone, non solo il ricorrente non ha svolto alcuna attività di commercializzazione del predetto caffè, ma la tesi della commercializzazione illecita del caffè da parte del NO è travolta dall'assoluzione del 7.12.2023 della Corte di appello di Reggio Calabria che ha escluso che essa rientrava tra le attività illecite e programmatiche della cosca. - alla volontà del OL di incontrare ES NO, essa si spiegava con l'intendimento di conoscere le cause del patito danneggiamento senza esprimere alcun contributo alla cosca;
- ai rapporti con LO e ON NO non penalmente rilevanti, stante - inoltre - l'estraneità del primo alla cosca e l'assoluzione del secondo;
- alle vicende del ritrovamento delle microspie nell'ufficio, che non individuano alcun contributo alla cosca. 3.2. Con il secondo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 418 cod. pen 7 in quanto le condotte materialmente poste in essere dal ricorrente non sono state indicate come necessariamente da ricondursi in una sola di quelle tipizzate dalla norma citata e potendo quelle individuate essere ricondotte nell'ampio ambito dell'assistenza agli associati e non a vantaggio dell'associazione nel suo complesso. 4. Nell'interesse di ME SS si deducono i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla acritica adesione alla prospettazione accusatoria, secondo una lettura frammentata e congetturale degli elementi probatori, erroneamente interpretati. In particolare, del tutto congetturali sono i giudizi espressi sul contenuto delle propalazioni etero-accusatorie dei collaboratori di giustizia IN e IE OC e AS VE, rispetto alliquali sono addotti inidonei elementi di riscontro. La sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla censura di genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, come pure sullAdedotte 3 imprecisioni e contraddittorietà in cui è incorso il collaboratore di giustizia IO CO, sentito nel giudizio di appello. Quanto al compendio captativo, in relazione alla vicenda dell'assunzione di ME SS nella "PSC spa", la sentenza riproduce le argomentazioni del primo Giudice, senza considerare le censure mosse in appello in relazione alla inidoneità del compendio captativo a individuare un ruolo associativo del ricorrente. A tal riguardo, il ricorso passa in rassegna le conversazioni del 21 dicembre 2019, 6 febbraio 2019, 3 marzo 2019, 17 dicembre 2021, quelle captate all'interno dell'agenzia del OL e l'ambientale del 11 gennaio 2021. Quanto alla valenza dei riscontri, si era additata la mancanza di autonomia delle dichiarazioni di IE OC rispetto a quelle del fratello e i comunquet la mancanza di riscontri esterni individualizzanti;
come pure le dichiarazioni di AS VE, non potevano ritenersi del tutto indipendenti da suggestioni, suggerimenti, finanche dalla medesima strategia difensiva degli altri propalanti / nella prospettiva di lucrare i benefici premiali e t comunque, prive di riscontro individualizzante. Ancora, non depongono per l'intraneità associativa del ricorrente i contatti desunti dalle captazioni tra il di lui padre e ST TA, moglie di IO CO, ritenuti intranei alla cosca / come pure le frequentazioni e i rapporti di conoscenza, connotati da occasionalità e sporadicità. Manca, inoltre, l'indicazione del ruolo dinamico assunto dal ricorrente all'interno della cosca, mancando la individuazione degli indicatori fattuali necessari ai fini della qualificazione della condotta partecipativa. 4.2. Con il secondo motivo vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, calibrato sullo stesso riconoscimento della responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ES OL è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1.1. Con doppio conforme accertamento, risulta: - accertata la destinazione della agenzia assicurativa gestita dal ricorrente a luogo, riservato, ove esponenti della cosca NO si incontravano per discutere di vicende di assoluto rilievo per la vita dell'associazione e dove gli stessi esponenti si incrociavano con soggetti di altre cosche;
4 dketi- (A) - il suo interesse fattivo a conoscere determinati fatti thg vita associativa con riferimento ai procedimenti "Pedigree 1 e 2" che hanno decapitato i vertici dell'associazione; - il suo impegno a reperire denaro da destinare alle spese per la difesa tecnica di esponenti della consorteria - essendo, segnatamente, incaricato della raccolta di denaro in favore di un esponente apicale. Alla base degli accertamenti sono poste le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti intranei alla cosca NO, correttamente ritenute precise, dettagliate e sovrapponibili tra loro in ordine alla costante disponibilità del ricorrente in favore delle esigenze della cosca, segnatamente, con riguardo alla disponibilità della sede della sua agenzia per riunioni operative mafiose e per incontri tra esponenti del sodalizio ‘ndranghetista, che - a giudizio della sentenza impugnata - sono già di per sé sufficienti a delineare la responsabilità del ricorrente (v. pg. 21 e sg. della sentenza), ancorché tali dichiarazioni siano corroborate e arricchite dal compendio captativo, di assoluta chiarezza ed esplicito contenuto rappresentativo (v. pg. 22 e ss. della sentenza) in relazione al reperimento della vettura in ausilio al sodale ES SS, al reperimento del denaro per sostenere la difesa tecnica di ES (CI) SS, all'interessamento fattivo in favore dei sodali presso un avvocato in vista dell'udienza preliminare del processo cd. Pedigree, alla sua attivazione per organizzare un incontro clandestino con ES NO, destinato a risolvere - dopo la sua scarcerazione - alcuni conflitti interni alla cosca;
infine, ancora in sintonia con la riferita disponibilità del ricorrente al servizio alla cosca, il suo interessamento, dopo l'arresto di ON NO, per favorire la commercializzazione del caffè Borbone, storicamente attribuita alla stessa cosca secondo gli accertamenti svolti nel processo cd. Epilogo e le indagini nel procedimento cd. Pedigree, elemento solo genericamente contestato dalla difesa sia con riferimento alla assenza di attività commerciale da parte del ricorrente, non essendo questa la condotta ascrittagli, sia alla assoluzione di ON NO in ordine alla illecita commercializzazione del caffè, questione di fatto non oggetto di devoluzione in appello. 1.1.2. Al coerente quadro probatorio, non illogicamente valutato dal Giudice di merito, il ricorrente oppone una generica censura del dato dichiarativo e, quanto a quello captativo, senza contestarne il contenuto, se non sotto l'aspetto valutativo - incensurabile in questa sede non essendone neanche dedotta la manifesta illogicità - e comunque in modo generico e del tutto parcellizzato. Cosicché, del tutto prive di idoneità censoria sono le ragioni opposte dal ricorrente rispetto alla univoca valenza degli elementi considerati /correttamente valutata in modo unitario dalla sentenza impugnata al fine di giustificare l'effettivo 5 e consapevole contributo criminoso ascritto al ricorrente in conformità all'autorevole orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). 1.2. Il secondo motivo è genericamente proposto rispetto al riconosciuto contributo associativo. 2. Il ricorso di ME SS è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è genericamente proposto per non consentite rivalutazioni in fatto del compendio probatorio che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, designa la partecipazione associativa del ricorrente. 2.1.1. Alla base della affermazione di responsabilità sono poste le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti intranei alla cosca, ON e IE OC e AS VE, ritenute tutt'altro che generiche e prive di riscontri come dedotto dall'appellante (v. pg. 17 della sentenza impugnata) secondo un'analitica loro valutazione (v. pg. 13 e ss., ibidem), che riferivano della sua partecipazione associativa, della sua presenza alle riunioni in cui si attribuivano le doti e della sua preposizione alla riscossione dei proventi delle estorsioni del gruppo. Rispetto al convergente dato dichiarativo, la sentenza giustifica la mancata indicazione da parte del collaboratore CO del ricorrente, in ragione della adesione al sodalizio di quest'ultimo in epoca successiva all'arresto e alla collaborazione del CO. Tale compendio, già ritenuto idoneo a fondare la responsabilità, è corroborato dal compendio captativo (v. pg. 18 e ss. della sentenza impugnata), dal quale emerge l'assunzione del ricorrente nella "PSC spa" a seguito dell'interessamento della cosca e in obbedienza alle regole da questa imposte - in sintonia con le "prestazioni" della ditta alla cosca riferite dai propalanti;
il ruolo del ricorrente di portavoce e rappresentante del padre sul territorio - anche per questo aspetto in sintonia con le propalazioni acquisite;
lo stretto rapporto del ricorrente con il OL e la attivazione di questi, da parte del ricorrente, a reperire una vettura per i familiari dell'esponente apicale ES SS, detenuto, nonché del denaro per la sua difesa legale, preteso dal ricorrente in modo arrogante e tracotante. 2.1.2. Anche per l'attuale ricorrente, alla corretta valutazione del convergente dato dichiarativo la difesa oppone generiche censure circa la mancata risposta alla 6 (4) dedotta genericità delle dichiarazioni, alla loro congetturale valutazione e all'assenza di riscontri - oltre che la radicale inattendibilità, non oggetto di specifica devoluzione in appello;
come pure, rispetto all'eloquente dato captativo, si censura sostanzialmente la sola sua valutazione in fatto, additandone una versione alternativa, il cui mancato accoglimento da parte del Giudice di merito non individua un ammissibile vizio della motivazione, laddove non si prospettatile) neanche profili di manifesta illogicità. Le conclusioni alle quali, pertanto, perviene il doppio conforme accertamento, individuandosi sicuri plurimi indici della partecipazione associativa del ricorrente (v. pg. 16 della sentenza impugnata), si conformano all'autorevole orientamento secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01), come confermato dal più recente principio autorevolmente espresso, secondo il quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U , n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto, rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che, a sua volta, ha considerato manifestamente infondate le censure mosse a riguardo delle valutazioni del primo Giudice (v. pg. 33 della sentenza impugnata), escludendo la sussistenza di elementi di positiva valorizzazione in favore dell'imputato, considerando in modo specifico il suo ruolo e le modalità partecipative, correttamente valutate espressioni di una proclività a delinquere ostativa al fine del chiesto riconoscimento delle attenuanti generiche. La valutazione così resa dalla sentenza si conforma ampiamente al condivisibile orientamento di legittimità secondo il quale le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900), dovendo il giudice motivare nei soli limiti atti a far emergere in 7 misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv. 230591). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare i euro tremila in favore della Cassa della Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/07/2025.