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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 13/10/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLETTA Parte_1 C.F._1
D'UGO, elettivamente domiciliato in VIA CROCE N. 7, 86046 SAN MARTINO IN PENSILIS, presso il difensore avv. NICOLETTA D'UGO
RICORRENTE e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, liberi ciascuno di fissare in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
3. Assegnare la casa coniugale sita in San Martino in P. alla Via Ischia n.5, di proprietà per un terzo del ricorrente unitamente a tutto l'arredo”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 1.
Con ricorso depositato il 23/01/2025, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale dalla moglie formulando le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, l'intimata non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente e nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza dell'altro coniuge, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che con le note sostitutive dell'udienza del 16/09/2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, le ha rassegnate riportandosi a quelle trascritte in epigrafe.
In data 7/10/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, 1° comma, c. c. e desumibile dall'insanabile dissidio emerso in sede di comparizione dinanzi al Presidente.
Nulla deve statuirsi riguardo al mantenimento, in assenza di domanda. Analogamente, nessuna statuizione, in assenza di prole di età minore o maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, deve essere adottata relativamente all'uso della casa familiare e ogni questione al riguardo, quindi, resta regolata secondo le norme ordinarie in materia di proprietà, possesso e detenzione qualificata.
Le spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare a cura dell'Erario, attesa la natura del giudizio e considerate le ragioni della decisione, devono essere poste per metà a carico del contumace e dichiarate irripetibili per l'altra metà. La quota relativa ai compensi deve essere liquidata secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e con distrazione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato. Il rimborso forfetario ex art. 2, 2° comma, del DM n. 55/2014 deve essere riconosciuto nella misura del 10%, in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 10, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, in base alla quale alla fonte normativa secondaria è stata demandata solo la determinazione della misura massima del rimborso anzidetto. Non deve essere operata, peraltro, la decurtazione di cui all'art. 130 del DPR n. 115/2002, applicabile solo nel rapporto fra il difensore e l'Erario, dovendosi aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-9-2018, n. 22017, di cui si riporta di seguito la massima: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta con ricorso depositato il 23/01/2025 da contro con Parte_1 CP_1 l'intervento del P.M. in Sede, così provvede: pagina 2 di 3 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] CP_1 Gora (Polonia), e nato il [...] a San Martino in [...]; Parte_1
b) ordina procedersi alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396;
c) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della metà delle spese CP_1 processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore, liquidando tale metà in Euro 1.269,25 quanto ai compensi, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 10% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) dichiara irripetibile l'altra metà delle spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio l'11/10/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLETTA Parte_1 C.F._1
D'UGO, elettivamente domiciliato in VIA CROCE N. 7, 86046 SAN MARTINO IN PENSILIS, presso il difensore avv. NICOLETTA D'UGO
RICORRENTE e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, liberi ciascuno di fissare in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
3. Assegnare la casa coniugale sita in San Martino in P. alla Via Ischia n.5, di proprietà per un terzo del ricorrente unitamente a tutto l'arredo”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 1.
Con ricorso depositato il 23/01/2025, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale dalla moglie formulando le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, l'intimata non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente e nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza dell'altro coniuge, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che con le note sostitutive dell'udienza del 16/09/2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, le ha rassegnate riportandosi a quelle trascritte in epigrafe.
In data 7/10/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, 1° comma, c. c. e desumibile dall'insanabile dissidio emerso in sede di comparizione dinanzi al Presidente.
Nulla deve statuirsi riguardo al mantenimento, in assenza di domanda. Analogamente, nessuna statuizione, in assenza di prole di età minore o maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, deve essere adottata relativamente all'uso della casa familiare e ogni questione al riguardo, quindi, resta regolata secondo le norme ordinarie in materia di proprietà, possesso e detenzione qualificata.
Le spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare a cura dell'Erario, attesa la natura del giudizio e considerate le ragioni della decisione, devono essere poste per metà a carico del contumace e dichiarate irripetibili per l'altra metà. La quota relativa ai compensi deve essere liquidata secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e con distrazione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato. Il rimborso forfetario ex art. 2, 2° comma, del DM n. 55/2014 deve essere riconosciuto nella misura del 10%, in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 10, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, in base alla quale alla fonte normativa secondaria è stata demandata solo la determinazione della misura massima del rimborso anzidetto. Non deve essere operata, peraltro, la decurtazione di cui all'art. 130 del DPR n. 115/2002, applicabile solo nel rapporto fra il difensore e l'Erario, dovendosi aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-9-2018, n. 22017, di cui si riporta di seguito la massima: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta con ricorso depositato il 23/01/2025 da contro con Parte_1 CP_1 l'intervento del P.M. in Sede, così provvede: pagina 2 di 3 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] CP_1 Gora (Polonia), e nato il [...] a San Martino in [...]; Parte_1
b) ordina procedersi alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396;
c) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della metà delle spese CP_1 processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore, liquidando tale metà in Euro 1.269,25 quanto ai compensi, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 10% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) dichiara irripetibile l'altra metà delle spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio l'11/10/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
pagina 3 di 3