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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/07/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di AO, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 916 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giampaolo Raia presso il cui studio sito in Cosenza alla via Alimena n. 92 è elettivamente domiciliato, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il
25.07.2023;
attore
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio CP
Bisceglia presso il cui studio sito in Cosenza alla via Dalmazia n. 18 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata il
18.10.2023; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 12.05.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 25.07.2023, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP
LT in data 8.07.2000 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n.
1 44, parte II, serie A, anno 2000), in costanza del quale è nato il [...] un figlio di nome affetto dalla sindrome di down. A fondamento della domanda ha rilevato Persona_1 che, a fronte del sopravvenuto venir meno dell'affectio coniugalis, stante la profonda crisi coniugale insorta per incompatibilità caratteriali e l'atteggiamento irascibile e violento della moglie, ha proposto ricorso per la separazione giudiziale innanzi al Tribunale di AO (con l'istaurazione del relativo procedimento iscritto al R.G. n. 1719/2021); a seguito dell'udienza presidenziale tenuta in data 22.03.2022, il Presidente del Tribunale, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, ha disposto, in via provvisoria, in merito all'assegnazione della casa familiare, all'affidamento e alla collocazione del figlio minore, nonché al mantenimento anche di quest'ultimo e alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per lui occorrenti;
con successiva memoria integrativa, ha chiesto l'emissione di una sentenza parziale sullo status ex art. 709 bis c.p.c., sicché con la sentenza non definitiva n. 143/2023, pubblicata il 28.02.2023, il
Tribunale di AO, in composizione collegiale, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio;
è decorso più di un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e la moglie è economicamente autosufficiente, in quanto titolare di una stabile occupazione lavorativa come docente con reddito adeguato, così non sussistendo i presupposti per il riconoscimento in favore della stessa di un assegno divorzile, anche alla luce dei principi espressi sul punto in sede giurisprudenziale.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia dichiarare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il Dott. , CF. Parte_1
, nato il [...] a [...] e la IG.ra C.F._1 CP
, CF. , nata a [...] il [...] celebrato in LT
[...] C.F._2
(CS) in data 8/7/2000 e trascritto nel registro nel registro dello stato civile del medesimo
Comune, atto Num. 44- Anno 2000 -Parte 2, Serie A Originale, alle seguenti condizioni: - affido condiviso fra i coniugi con collocamento del figlio minore presso il Persona_2 ricorrente e con permanenza presso la casa coniugale e conseguentemente assegnazione della casa coniugale sita in AO (CS) alla Via S. Maria n. 1, di proprietà esclusiva del Dott. , Pt_1 al medesimo affinché vi abiti con il figlio;
- disporre un assegno di mantenimento per il figlio che orientativamente si indica in € 500,00 a favore del coniuge Persona_2 collocatario;
- non disporre alcun assegno di mantenimento in favore dei coniugi stante la loro autosufficienza economica”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 31.07.2023. si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP
18.10.2023. La stessa, nel rilevare l'infondatezza dell'avversa domanda e l'addebitabilità della crisi coniugale a , ha dedotto che la fine del rapporto matrimoniale non è dipesa Parte_1 da sue asserite intemperanze caratteriali, ma dalla reiterata infedeltà del marito, che, in costanza del matrimonio, ha intrattenuto plurime relazioni extraconiugali, tra le quali, da ultimo, quella
2 intrapresa con l'attuale compagna con cui convive;
tale condotta ha reso insostenibile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, determinando il disfacimento irreversibile del rapporto matrimoniale;
per oltre vent'anni, ella si è dedicata esclusivamente alla cura del figlio affetto dalla sindrome di down, rinunciando a opportunità di carriera e Persona_1 prospettive di crescita professionale;
il marito, dal suo canto, ha così potuto dedicarsi alla carriera professionale, politica e consulenziale;
non possiede beni immobili e percepisce uno stipendio medio mensile di circa euro 1.600,00 come insegnante di ruolo, mentre Parte_1 gode di un ampio patrimonio mobiliare e immobiliare, oltre a disporre di entrate mensili per le attività professionali svolte di gran lunga maggiori;
inoltre, lo stesso ha violato gli obblighi di leale collaborazione processuale, omettendo di depositare il piano genitoriale e la documentazione reddituale-patrimoniale aggiornata. Dunque, con riferimento al figlio minore, ha invocato la conferma del collocamento prevalente dello stesso presso di sé nella casa familiare (come già disposto nel giudizio di separazione personale dei coniugi), nonché ha ravvisato l'opportunità che le indennità da lui percepite per l'invalidità civile siano gestite congiuntamente dai genitori, con la creazione di un fondo vincolato a favore del medesimo minore;
mentre, relativamente all'assegno divorzile, ha evidenziato il proprio diritto ad ottenere il versamento da parte del coniuge di tale assegno, tenuto conto, pure alla luce dei principi espressi sul tema in ambito giurisprudenziale, della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa ad esso sottesa e del fatto che la disparità esistente tra le condizioni reddituali-patrimoniali dei coniugi è dipesa dalle scelte di vita da essi compiute in costanza di matrimonio, così dovendo considerarsi, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile da lei invocato, il contributo che ha fornito alla conduzione familiare e alla crescita del figlio disabile, nonché la sua rinuncia a aspirazioni lavorative e di crescita professionale. Quindi, CP ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) In via preliminare dichiarare
[...] irricevibile ovvero inammissibile il ricorso de quo per le evidenti violazioni di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. comma 1 e 4, ovvero il mancato rispetto del dovere di leale collaborazione ex art.
473-bis.18 c.p.c., con emissione di conseguenza dei provvedimenti statuiti ex art. 473-bis.39
c.p.c. – b) in via subordinata e comunque nel merito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e trascritto presso il Comune Parte_1 CP di LT P II, Serie A, n° 44 anno 2000, riconoscendo a carico di esso le Parte_1 infinite malversazioni adottate nei riguardi della di lui ex moglie , meglio CP descritte in premessa, e causative della crisi matrimoniale, unitamente alla infedeltà coniugale posta in essere – ancor prima della intervenuta separazione – e per ultimo con tale IG.ra
, attuale convivente. c) rigettare in toto la domanda di divorzio spiegata dal Persona_3 ricorrente unitamente alle richieste di affido e collocamento del figlio minore presso la Per_1 casa coniugale, con mantenimento a carico della resistente nella misura reclamata, in quanto del tutto mistificatoria, denigratoria e assolutamente illogica. d) dichiarare quindi che lo
3 scioglimento del vincolo matrimoniale – per i fatti esposti in narrativa – sia da ricondurre unicamente ai comportamenti adottati dal ricorrente . e) confermare Parte_1 integralmente in questa sede il provvedimento emesso in data 02.04.22 dal IG. Presidente del
Tribunale di AO, disponendo comunque: a) l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra affinchè possa continuare ad abitarvi unitamente al figlio minore , CP Per_1 affetto da sindrome di down;
b) affido congiunto ad entrambi i genitori con collocamento del minore presso la mamma, con esercizio del diritto di visita del con le seguenti modalità: Pt_1 il potrà tenere con sé il figlio minore ogni lunedì e mercoledì della settimana Pt_1 Per_1 dalle 18.00 alle 20.00, sempre compatibilmente con gli impegni e lo stato di salute del minore;
il padre potrà poi trascorrere con il figlio n. 1 fine settimana alternato prelevando dalla casa coniugale il figlio sabato mattina all'uscita di scuola (ore 13.30) e riconsegnarlo sempre presso la casa coniugale domenica sera intorno alle ore 20.00. – Le festività natalizie – di fine anno e pasquali saranno sempre alternate, ovvero a partire dal corrente anno il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la mamma e il lunedì di pasquetta con il padre con prelievo la mattina del lunedì alle ore 10,00 e riconsegna la sera del lunedì stesso entro le ore 20,00. – Per le festività natalizie – a partire dal corrente anno - resta stabilito che il giorno 24.12 il minore starà con la mamma, mentre il giorno 25 lo trascorrerà con il papà con prelievo la mattina del giorno di natale alle ore 10,00 e riconsegna la sera del giorno stesso entro le ore 20,00; medesima condizione viene stabilita per il 31 dicembre con la mamma e il giorno di capodanno con il papà con le stesse attività di prelievo e riconsegna sopra indicate. – Naturalmente le sopra dette attività di diritto di visita saranno da intendersi alternate per gli anni a venire. – Per ciò che concerne invece le ferie estive, il Dott. avrà il diritto di trascorrere un periodo di Pt_1 ferie di gg. 10 consecutivi con il figlio nel mese di agosto, avendo cura di comunicare tempestivamente entro il 30 giugno di ogni anno il proprio piano ferie e quindi il periodo di cui vorrà usufruire nel mese di agosto. – spese straordinarie da porre a carico dei coniugi, nella misura del 60% al padre e 40% alla madre, ivi comprese quelle universitarie, mediche, scolastiche e sportive preventivamente concordate e documentate, così come quelle necessitanti lo status di deficit di cui il minore soffre. f) disporre che il Dott. continui a Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio minore anche per le causali sopra evidenziate, Per_1 versando mensilmente la somma di €.
1.500.00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ( o in subordine confermare la somma già disposta con provvedimento del
Presidente del Tribunale in data 02.04.22). g) disporre che il Dott. versi in Parte_1 favore della moglie la somma di €. 1.400,00 mensili a titolo di assegno CP divorzile quale contributo dato dall'ex coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune ( o in subordine confermare la somma già disposta con provvedimento del Presidente del Tribunale in data 02.04.22). h) disporre che l'indennità di assistenza/accompagnamento di spettanza del minore confluisca mensilmente (inclusi gli
4 arretrati percepiti sino ad oggi) direttamente su un conto dedicato ad , con la gestione Per_1 congiunta di essi coniugi nell'interesse superiore del minore. i) condannare il ricorrente alle spese e compensi tutti del giudizio”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e fissata l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore in data 20.11.2023, dopo diversi rinvii disposti per la pendenza di trattative di bonario componimento tra le parti (non andate a buon fine), con ordinanza del
5.07.2024 sono stato adottati i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.. In particolare, con tale ordinanza, confermati, in via temporanea ed urgente, i provvedimenti adottati nel giudizio di separazione personale dei coniugi (all'epoca ancora pendente) all'esito della fase presidenziale, è stata, tra l'altro, fissata l'udienza del 15.07.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai fini della pronuncia sullo status (stante la relativa richiesta avanzata dall'attore).
Quindi, con la sentenza non definitiva n. 594/2024 del 22.07.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Esaurita l'istruttoria (nel corso della quale è stata escussa una teste ed acquisita la documentazione depositata in atti), la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 12.05.2025 (poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti da tale norma per il deposito degli scritti conclusionali. In particolare, l'attore, con la nota depositata il
13.03.2025, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di AO respingere ogni avversa domanda e dichiarare le seguenti condizioni della già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il Dott. e la Parte_1
IG.ra - affido condiviso tra i coniugi con collocamento del figlio minore CP presso la madre e diritto di visita del padre ogniqualvolta il minore lo Persona_2 vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e comunque garantendo il diritto di visita secondo quanto indicato nel piano genitoriale redatto dal Dott. ; - il Dott. verserà Pt_1 Pt_1 un assegno di mantenimento per il figlio dell'importo di € 600,00 Persona_2 mensili e provvederà al pagamento per l'intero di tutte le spese straordinarie;
- non disporre alcun assegno divorzile in favore dei coniugi stante la loro autosufficienza economica. Con vittoria di spese e competenze”. Invece, con la nota parimenti depositata il CP
13.03.2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare valutare le violazioni già rilevate di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. comma 1 e 4, ovvero il mancato rispetto del dovere di leale collaborazione ex art. 473-bis.18 c.p.c., con emissione di conseguenza di ogni provvedimento statuito dalle norme in vigore. 2) nel merito, dato atto della intervenuta sentenza non definitiva del 22.07.2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconoscere a carico dell'attore/ricorrente le responsabilità tutte, ivi compresa l'infedeltà coniugale, causative della crisi matrimoniale. 3) rigettare in toto la domanda di divorzio spiegata
5 dall'attore/ricorrente unitamente alle richieste di affido e collocamento del figlio minore
presso la casa coniugale, con mantenimento a carico della resistente nella misura Per_1 reclamata, in quanto del tutto mistificatoria, denigratoria e assolutamente illogica. 4) alla luce anche delle dichiarazioni rese dal Dr. all'udienza dell'11.11.2024: assegnare la casa Pt_1 coniugale alla sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore CP
disponendo l'affido congiunto ad entrambi i genitori con collocamento, per Persona_1 come detto, del minore presso la mamma. 5) confermare integralmente in questa sede
l'ordinanza presidenziale del 02.04.2022, previa distinzione degli oneri straordinari che restano a carico del , disponendo – in subordine e alla luce della disponibilità offerta con Pt_1 le note in trattazione scritta del 28.06.24 - comunque: - che il Dott. continui a Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio minore anche per le causali evidenziate in atti, Per_1 versando mensilmente la somma di €.
1.200.00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. - che il Dott. versi in favore della sig.ra la somma Parte_1 CP di €. 500,00 mensili a titolo di assegno divorzile per le causali già evidenziate a pag. 3 della memoria integrativa del 10.11.2023, oltre €. 1.000,00 per le responsabilità connesse all'infedeltà coniugale posta in essere dall'attore/ricorrente e di cui v'è ampia prova in atti. - che il Dott. provveda poi a versare la somma di €.
1.100.00 a titolo di spese occorrende Pt_1 per il mantenimento della casa coniugale così come disposto a pag. 3 del provvedimento presidenziale del 2.4.22. 6) disporre che l'indennità di assistenza/accompagnamento di spettanza del minore confluisca mensilmente (inclusi gli arretrati percepiti sino ad oggi) direttamente su un conto dedicato ad e/o fondi assicurativi o bancari, ma con la Per_1 gestione congiunta di essi genitori nell'interesse superiore del minore, somme unicamente finalizzate a costi necessari, urgenti, imprevisti ed imprevedibili a favore esclusivo del minore
7) disporre che con riferimento al diritto di visita spettante ad esso Persona_1 ricorrente , che lo stesso potrà tenere con sé il figlio minore ogni lunedì e Pt_1 Per_1 mercoledì della settimana dalle 18.00 alle 20.00, sempre compatibilmente con gli impegni e lo stato di salute del minore;
il padre potrà poi trascorrere con il figlio n. 1 fine settimana alternato prelevando dalla casa coniugale il figlio sabato mattina all'uscita di scuola (ore
13.30) e riconsegnarlo sempre presso la casa coniugale domenica sera intorno alle ore 20.00. –
Le festività natalizie di fine anno e pasquali saranno sempre alternate così come già disposte dall'ordinanza presidenziale del 2.04.2022. - Per ciò che concerne invece le ferie estive, il Dott.
avrà il diritto di trascorrere un periodo di ferie di gg. 10 consecutivi con il figlio nel Pt_1 mese di agosto, avendo cura di comunicare tempestivamente entro il 30 giugno di ogni anno il proprio piano ferie e quindi il periodo di cui vorrà usufruire nel mese di agosto. 8) disporre a carico sia dell'attore che della convenuta, rispettivamente nella misura del 60% al padre e 40% alla madre, le spese straordinarie occorrenti per il figlio , ivi comprese quelle Per_1 universitarie, mediche, scolastiche e sportive preventivamente concordate e documentate, così
6 come quelle necessitanti lo status di deficit di cui il minore soffre. 9) procedere all'obbligo di volturazione delle utenze della casa coniugale a nome dell'assegnataria che CP se ne farà carico direttamente (richiesta già avanzata con le note del 28.06.24). 10) procedere al passaggio di proprietà dell'autovettura Toyota Yaris a nome della usuraria della CP stessa ma di fatto intestata a;
disporre altresì che titolare di ogni beneficio di cui Parte_1 alla L. 104/1992 riservata agli accompagnatori dei disabili sia la convenuta sig.ra CP
, quale genitore collocatario del minore (v. note del 16.02.24). 11)
[...] Persona_1 rigettare in toto l'avverso ricorso perché assolutamente infondato sia in fatto che in diritto. 12) condannare il ricorrente alle spese e compensi tutti del giudizio e con distrazione”.
Quindi, con l'ordinanza del 9.06.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con la sentenza non definitiva n. 594/2024 del 22.07.2024, occorre pronunciarsi sulle altre questioni oggetto del contendere.
In via preliminare, nulla va disposto in ordine alla domanda con cui la convenuta ha chiesto di
“valutare le violazioni già rilevate di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. comma 1 e 4, ovvero il mancato rispetto del dovere di leale collaborazione ex art. 473-bis.18 c.p.c., con emissione di conseguenza di ogni provvedimento statuito dalle norme in vigore”.
Occorre, infatti, rilevare che l'attore, in conformità a quanto indicato nel decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c. del 28.07.2023, già prima della prima udienza di comparizione dei coniugi fissata con il medesimo decreto in data 20.11.2023, ha integrato la documentazione prodotta con l'atto introduttivo del giudizio, depositando sia il piano genitoriale riguardante il figlio minore, che i documenti previsti dall'art. 473 bis.12, comma 3, c.p.c. (a dispetto, invero, della stessa convenuta che, in violazione a quanto disposto dall'art. 473 bis.48 c.p.c., non ha depositato sia con la comparsa di costituzione, che nell'ulteriore corso del giudizio “gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni” di cui alla lettera c) del citato art. 473 bis.12, comma 3, c.p.c., pur avendo all'udienza del 20.11.2023 dichiarato di essere intestataria di un conto corrente bancario avente un saldo, alla medesima data, pari ad euro 22.000,00).
Nel merito, esaminati gli atti di causa, in primo luogo, non è suscettibile di accoglimento la domanda con cui ha chiesto la condanna di al versamento in suo CP Parte_1 favore di un assegno divorzile.
Come noto, il diritto al riconoscimento di un assegno divorzile è soggetto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987. In particolare, nel richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 18287 dell'11.07.2018 (confermata dai successivi arresti giurisprudenziali intervenuti sul tema), va evidenziato che con tale pronuncia, nel riconoscere la natura non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa
7 dell'assegno divorzile, è stato chiarito che tale assegno non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza del matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno dei coniugi, su accordo degli stessi.
E' stato, infatti, rilevato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. la citata sentenza della Cassazione civile Sezioni Unite dell'11.07.2018 n. 18287; nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 28.02.2019 n. 5975, Cass. civ. sez. VI del 21.06.2019 n. 16796, Cass. civ. sez. I del
23.04.2019 n. 11178, Cass. civ. sez. VI del 23.09.2022 n. 27948, secondo cui “Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto sia dell'impossibilità per l'ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, sia del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, valutando in particolare l'incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali”, e Cass. civ. sez. VI del 13.10.2022 n. 29920, con cui è stato precisato che “In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera”). Dunque, in altri termini, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale (come affermato in passato in ambito giurisprudenziale), ma principalmente quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati di sostentamento (e impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive) e di riequilibrare le condizioni economiche delle parti nei casi in cui vi sia la prova (di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato) che la sperequazione reddituale in essere al momento del divorzio sia stata direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi per effetto delle quali uno abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali
8 (precise e concrete) per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo in tal modo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 17.04.2019 n. 10782).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la convenuta (a tanto onerata) non ha offerto congrua prova dell'effettiva ricorrenza dei presupposti sottesi al riconoscimento dell'assegno divorzile da lei invocato. Invero, pur a fronte di una disparità della condizione economico-patrimoniale dei coniugi (come di seguito precisato), alcunché è stato dimostrato (e, prima ancora, allegato) in ordine all'impossidenza (e/o eventuale impossibilità per ragioni oggettive) di CP di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento (essendo, piuttosto, pacifico che la stessa
[...] svolge la professione di insegnante di sostegno della scuola primaria con contratto a tempo indeterminato); nonché, alcunché è stato congruamente provato in ordine al fatto che l'anzidetta sperequazione sia direttamente conseguita al contributo fornito dalla medesima convenuta alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascun coniuge, sacrificando, d'accordo con il marito, proprie concrete aspettative di lavoro e di carriera, non potendo, in ogni caso, ritenersi dirimente l'asserita circostanza che si sia dedicata alla cura del figlio minore (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. sez. VI del 13.10.2022 n. 29920 già citata).
Invero, l'insufficienza, ai fini del riconoscimento dell'invocato assegno divorzile, delle asserzioni della convenuta è corroborata dalle dichiarazioni rese, all'udienza del 3.03.2025, dalla teste , dirigente scolastica dal 2021 al 2024 presso l'istituto in cui Testimone_1 CP lavora come insegnante di sostegno. Tale teste, infatti (la cui escussione è stata
[...] richiesta dall'attore come prova del contrario relativamente al documento prodotto dalla convenuta con l'allegato n. 3 della memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, c.p.c.), rispondendo in ordine al capitolo n. 6 articolato da parte attrice nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 3,
c.p.c. (del seguente tenore: “Vero che vi sono degli atti e/o documenti dai quali risulta che la
IG.ra ha rinunciato ad assolvere e svolgere incarichi retribuiti?”), ha CP dichiarato: “Non ci sono documenti prodotti dalla IG.ra dai quali risulti che la stessa CP ha rinunciato ad assolvere e svolgere incarichi retribuiti;
preciso che nel fascicolo personale della IG.ra non risultano documenti attestanti quanto chiestomi con la lettura della CP circostanza di cui al capitolo n. 6” (circostanza, peraltro, ex se non sufficiente, in quanto, pur a fronte dell'eventuale prova della rinuncia da parte della convenuta, in costanza di matrimonio, di svolgere incarichi retribuiti, la stessa avrebbe dovuto, tra l'altro, provare di aver maturato tale scelta d'accordo con il marito;
fatto quest'ultimo, invero, negato dalla suddetta teste laddove, rispondendo al capitolo n. 9 articolato dall'attore nella sopraindicata memoria, ha escluso l'esistenza di riscontri documentali in tal senso, così rendendo dichiarazioni non collimanti con quanto indicato nella nota del 4.11.2023, a firma della medesima testimone, prodotta dalla convenuta unitamente alla memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, c.p.c.). Né, come correttamente osservato anche da parte attrice, alcun rilevo può essere ascritto, ai fini del
9 riconoscimento dell'assegno di cui si discute, a presunti comportamenti di (come Parte_1 la sua infedeltà) che, a dire della convenuta, avrebbero causato la crisi coniugale. Posti, infatti, i presupposti dell'assegno divorzile sopra esplicitati, è pacifico che “l'assegno divorzile non ha natura sanzionatoria e non è volto a compensare condotte contrarie ai doveri coniugali eventualmente poste in essere da uno dei coniugi, ma persegue finalità assistenziali, compensative e perequative, secondo i criteri indicati dalla legge” (cfr. Cass. civ. sez. I del
18.05.2011 n. 10876, nonché, in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 28.06.2005 n.
13800). Invero, anche un eventuale addebito della separazione, ove accertato, non può comportare ex se il riconoscimento dell'assegno divorzile o influire sulla sua entità, né rilevano, nel giudizio di divorzio, allegazioni e prove che non hanno trovato ingresso o riconoscimento nel procedimento di separazione. Diversamente opinando, infatti, si verrebbe surrettiziamente a introdurre un'istruttoria inammissibile e ultronea rispetto alla funzione propria del giudizio di divorzio, che, di certo, non ha natura revisoria, né tantomeno sanzionatoria. La domanda di assegno divorzile avanzata da non può, dunque, che essere disattesa. CP
Con riferimento al figlio minore in primo luogo, va disposto l'affido Persona_1 condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre
(anche in considerazione di quanto rappresentato dall'attore all'udienza dell'11.11.2024 e da lui dedotto negli scritti conclusionali).
Non si evincono, infatti, dagli atti di causa criticità e problematiche nell'esercizio della capacità genitoriale tali da giustificare, come extrema ratio, l'affido esclusivo del minore ad uno dei genitori, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso normativamente previsto. Invero, come noto, l'affido condiviso è disposto per attuare, al contempo, il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire e educare i figli (come sancito dall'art. 30 Cost.) ed il diritto della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (in conformità a quanto disposto dall'art. 315 bis, comma 1, c.c.). Dunque, in applicazione dei principi di cui agli artt. 337 bis e ter c.c., l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole, sicché, nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari devono mirare (ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori, il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando non emergano dagli atti di causa gravi carenze genitoriali e il minore abbia, in concreto, l'interesse ad una frequentazione paritaria. Pertanto, in conformità al suddetto regime di affido condiviso, le decisioni di ordinaria amministrazione relative al minore Per_1 saranno assunte dal genitore presso cui sarà di volta in volta collocato;
invece, le
[...] decisioni di straordinaria amministrazione saranno prese da entrambi i genitori, anche tenuto
10 conto della volontà del medesimo minore e delle sue aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali.
Di conseguenza, va disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore di CP affinché vi possa continuare ad abitare con il figlio minore.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater
c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del
d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela
l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 7.02.2018 n. 3015; nonché in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 4.10.2018 n. 24254, secondo cui
“In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui
l'immobile sia di proprietà comune bis.dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti”). Dunque, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Ebbene, essendo pacifico, nel caso di specie, che il figlio minore vive con la madre presso la casa coniugale, la stessa non può che essere assegnata, nel preminente interesso del medesimo minore, a (la quale, giova precisare, dovrà farsi carico delle spese di gestione e CP manutenzione ordinaria di tale abitazione, spettando, invece, tutte le altre spese, compresi gli oneri fiscali, all'attore, in quanto proprietario esclusivo dell'immobile in questione - cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. n. 18476/2005, nonché, in termini analoghi, Tribunale Monza
n. 537/2020, secondo cui “In tema di casa coniugale, le spese condominiali di manutenzione ordinaria e quelle legate al godimento del bene sono a carico del coniuge assegnatario, in quanto utilizzatore, mentre tutte le altre sono a carico del proprietario”).
Per quanto concerne, invece, il diritto di visita del figlio minore da parte del padre, non essendo emerse problematiche in ordine alla loro attuazione, vanno confermate le disposizioni già adottate con l'ordinanza ex art. 437 bis.22 c.p.c. del 5.07.2024 e, prima ancora, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, con quella presidenziale del 2.04.2022. Pertanto, Pt_1
11 potrà vedere e tenere con sé (nel rispetto della volontà e delle Pt_1 Persona_1 esigenze di quest'ultimo) secondo quanto concordato tra i coniugi ovvero, in mancanza di accordo, con le seguenti modalità indicate al punto g) della memoria di costituzione dell'11.03.2022 depositata da nel giudizio di separazione dei coniugi (prodotta CP in atti) di seguito trascritte: “ogni lunedì e mercoledì della settimana dalle 18.00 alle 20.00, sempre compatibilmente con gli impegni e lo stato di salute del minore;
il padre potrà poi trascorrere con il figlio n. 1 fine settimana alternato prelevando dalla casa coniugale il figlio sabato mattina all'uscita di scuola (ore 13.30) e riconsegnarlo sempre presso la casa coniugale domenica sera intorno alle ore 20.00. – Le festività natalizie – di fine anno e pasquali saranno sempre alternate, ovvero a partire dal corrente anno il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la mamma e il lunedì di pasquetta con il padre con prelievo la mattina del lunedì alle ore
10,00 e riconsegna la sera del lunedì stesso entro le ore 20,00. – Per le festività natalizie – a partire dal corrente anno 2022 - resta stabilito che il giorno 24.12 il minore starà con la mamma, mentre il giorno 25 lo trascorrerà con il papà con prelievo la mattina del giorno di natale alle ore 10,00 e riconsegna la sera del giorno stesso entro le ore 20,00; medesima condizione viene stabilita per il 31 dicembre con la mamma e il giorno di capodanno con il papà con le stesse attività di prelievo e riconsegna sopra indicate. – Naturalmente le sopra dette attività di diritto di visita saranno da intendersi alternate per gli anni a venire. Per ciò che concerne invece le ferie estive, il Dott. avrà il diritto di trascorrere un periodo di ferie di Pt_1 gg. 10 consecutivi con il figlio nel mese di agosto, avendo cura di comunicare tempestivamente entro il 30 giugno di ogni anno il proprio piano ferie e quindi il periodo di cui vorrà usufruire nel mese di agosto”.
Parimenti, con riguardo al contributo paterno al mantenimento del figlio minore Per_1 vanno confermate le statuizioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del
[...]
5.07.2024, la quale, a sua volta, ha confermato quanto già disposto, nell'ambito del procedimento di separazione dei coniugi, con l'ordinanza emessa il 2.04.2022 all'esito della fase presidenziale (peraltro, entrambe non reclamate).
Invero, come noto, in conformità ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315 bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni", nonché l'art. 316 bis c.c. disciplina il concorso dei genitori nei relativi oneri. In ordine alla quantificazione del contributo, mentre l'art. 337 bis c.c. dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".
Dunque, per quanto concerne la condizione economico-patrimoniale delle parti, risulta dagli atti di causa che svolge la professione di insegnante di sostegno di ruolo;
CP
12 relativamente agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, ha dichiarato redditi lordi pari rispettivamente ad euro 23.637,35, 23.791,04 e 24.451,00; nonché, secondo quanto da lei dichiarato all'udienza del 20.11.2023, è intestataria di un conto corrente bancario avente un saldo, alla medesima data, pari ad euro 22.000,00. Di contro, svolge la Parte_1 professione di medico di base;
relativamente agli anni di imposta 2019, 2020, 2021 ha dichiarato redditi lordi pari rispettivamente ad euro 153.780,00, 154.085,00 e 150.981,00; è proprietario esclusivo della casa coniugale (censita in catasto con diversi subalterni), di un appartamento sito in AO ove è ubicato il suo studio professionale e di dieci quozienti di terreno (di cui solo due per intero e gli altri pro quota); è intestatario di due conti correnti bancari accesi presso la e la aventi rispettivamente, alle date del CP_2 Parte_2
31.03.2023 e 30.06.2023, saldi pari a euro 77.937,76 e 40.723,73, oltre ad essere titolare di prodotti assicurativi. Ebbene, tenuto conto della situazione economica delle parti (come desumibile dagli atti di causa), dell'età del figlio minore, delle sue presumibili esigenze di vita
(dovendo essergli garantito un tenore di vita analogo a quello goduto prima della disgregazione del nucleo familiare) e delle circostanze del caso concreto, si ritiene congruo confermare il contributo paterno al mantenimento del figlio nella somma mensile di euro Persona_1
1.200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare a entro il giorno CP cinque di ogni mese (in contanti o mediante bonifico, vaglia postale o assegno). Inoltre, entrambi i genitori (il padre nella misura del 60% e la madre nella misura del 40%) dovranno concorrere alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale). Invero, si tratta di disposizioni che, alla luce di una valutazione complessiva delle circostanze che contraddistinguono il caso concreto, appaiono congrue ed eque, non potendosi, per contro, ritenere meritevoli di plauso le asserzioni con cui l'attore negli scritti conclusionali ex art. 473 bis.28 c.p.c. ha invocato una riduzione del mantenimento posto a suo carico per il figlio minore sulla base di circostanze (riguardanti i tempi di permanenza del medesimo minore presso di sé e una riduzione della propria attività lavorativa) generiche, contestate dalla controparte e, comunque, non oggetto di adeguati riscontri probatori (anche in considerazione di quanto dichiarato dallo stesso attore all'udienza del 20.11.2023).
Infine, per quanto concerne l'indennità di assistenza/accompagnamento erogata in favore del minore si ritiene opportuno disporre, onde evitare eventuali ulteriori Persona_2 contrasti tra le parti e nel preminente interesse del medesimo minore, che i genitori provvedano ad aprire un libretto postale (o altro strumento finanziario equipollente) a nome del figlio, sul quale far confluire le somme in questione, con facoltà di gestione da parte degli stessi, a firma congiunta.
13 In ultimo, va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto tardivamente proposte e, tra l'altro, esulanti dal precipuo oggetto del presente giudizio (come eccepito anche dall'attore).
La natura delle questioni trattate e la parziale fondatezza delle domande proposte dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. n. 916/2023, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da CP
- dispone che il figlio minorenne sia affidato in modo condiviso a Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- assegna la casa coniugale a affinché vi possa continuare ad abitare con il CP figlio minore;
- dispone che versi, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante Parte_1 assegno, vaglia postale o bonifico), a a titolo di mantenimento del figlio CP minore la somma mensile di euro 1.200,00, oltre rivalutazione monetaria Persona_1 automatica secondo gli indici Istat;
- dispone che e contribuiscano nella rispettiva misura del 60% e Parte_1 CP del 40% alle spese straordinarie occorrenti per il figlio , da individuare Persona_2 secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale;
- dispone che l'indennità di assistenza/accompagnamento erogata in favore del minore
[...] sia versata su un libretto postale (o altro strumento finanziario equipollente) Persona_2 aperto dai genitori a nome del medesimo minore, con gestione congiunta da parte degli stessi;
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in AO il 30.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di AO, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 916 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giampaolo Raia presso il cui studio sito in Cosenza alla via Alimena n. 92 è elettivamente domiciliato, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il
25.07.2023;
attore
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio CP
Bisceglia presso il cui studio sito in Cosenza alla via Dalmazia n. 18 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata il
18.10.2023; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 12.05.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 25.07.2023, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP
LT in data 8.07.2000 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n.
1 44, parte II, serie A, anno 2000), in costanza del quale è nato il [...] un figlio di nome affetto dalla sindrome di down. A fondamento della domanda ha rilevato Persona_1 che, a fronte del sopravvenuto venir meno dell'affectio coniugalis, stante la profonda crisi coniugale insorta per incompatibilità caratteriali e l'atteggiamento irascibile e violento della moglie, ha proposto ricorso per la separazione giudiziale innanzi al Tribunale di AO (con l'istaurazione del relativo procedimento iscritto al R.G. n. 1719/2021); a seguito dell'udienza presidenziale tenuta in data 22.03.2022, il Presidente del Tribunale, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, ha disposto, in via provvisoria, in merito all'assegnazione della casa familiare, all'affidamento e alla collocazione del figlio minore, nonché al mantenimento anche di quest'ultimo e alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per lui occorrenti;
con successiva memoria integrativa, ha chiesto l'emissione di una sentenza parziale sullo status ex art. 709 bis c.p.c., sicché con la sentenza non definitiva n. 143/2023, pubblicata il 28.02.2023, il
Tribunale di AO, in composizione collegiale, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio;
è decorso più di un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e la moglie è economicamente autosufficiente, in quanto titolare di una stabile occupazione lavorativa come docente con reddito adeguato, così non sussistendo i presupposti per il riconoscimento in favore della stessa di un assegno divorzile, anche alla luce dei principi espressi sul punto in sede giurisprudenziale.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia dichiarare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il Dott. , CF. Parte_1
, nato il [...] a [...] e la IG.ra C.F._1 CP
, CF. , nata a [...] il [...] celebrato in LT
[...] C.F._2
(CS) in data 8/7/2000 e trascritto nel registro nel registro dello stato civile del medesimo
Comune, atto Num. 44- Anno 2000 -Parte 2, Serie A Originale, alle seguenti condizioni: - affido condiviso fra i coniugi con collocamento del figlio minore presso il Persona_2 ricorrente e con permanenza presso la casa coniugale e conseguentemente assegnazione della casa coniugale sita in AO (CS) alla Via S. Maria n. 1, di proprietà esclusiva del Dott. , Pt_1 al medesimo affinché vi abiti con il figlio;
- disporre un assegno di mantenimento per il figlio che orientativamente si indica in € 500,00 a favore del coniuge Persona_2 collocatario;
- non disporre alcun assegno di mantenimento in favore dei coniugi stante la loro autosufficienza economica”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 31.07.2023. si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP
18.10.2023. La stessa, nel rilevare l'infondatezza dell'avversa domanda e l'addebitabilità della crisi coniugale a , ha dedotto che la fine del rapporto matrimoniale non è dipesa Parte_1 da sue asserite intemperanze caratteriali, ma dalla reiterata infedeltà del marito, che, in costanza del matrimonio, ha intrattenuto plurime relazioni extraconiugali, tra le quali, da ultimo, quella
2 intrapresa con l'attuale compagna con cui convive;
tale condotta ha reso insostenibile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, determinando il disfacimento irreversibile del rapporto matrimoniale;
per oltre vent'anni, ella si è dedicata esclusivamente alla cura del figlio affetto dalla sindrome di down, rinunciando a opportunità di carriera e Persona_1 prospettive di crescita professionale;
il marito, dal suo canto, ha così potuto dedicarsi alla carriera professionale, politica e consulenziale;
non possiede beni immobili e percepisce uno stipendio medio mensile di circa euro 1.600,00 come insegnante di ruolo, mentre Parte_1 gode di un ampio patrimonio mobiliare e immobiliare, oltre a disporre di entrate mensili per le attività professionali svolte di gran lunga maggiori;
inoltre, lo stesso ha violato gli obblighi di leale collaborazione processuale, omettendo di depositare il piano genitoriale e la documentazione reddituale-patrimoniale aggiornata. Dunque, con riferimento al figlio minore, ha invocato la conferma del collocamento prevalente dello stesso presso di sé nella casa familiare (come già disposto nel giudizio di separazione personale dei coniugi), nonché ha ravvisato l'opportunità che le indennità da lui percepite per l'invalidità civile siano gestite congiuntamente dai genitori, con la creazione di un fondo vincolato a favore del medesimo minore;
mentre, relativamente all'assegno divorzile, ha evidenziato il proprio diritto ad ottenere il versamento da parte del coniuge di tale assegno, tenuto conto, pure alla luce dei principi espressi sul tema in ambito giurisprudenziale, della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa ad esso sottesa e del fatto che la disparità esistente tra le condizioni reddituali-patrimoniali dei coniugi è dipesa dalle scelte di vita da essi compiute in costanza di matrimonio, così dovendo considerarsi, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile da lei invocato, il contributo che ha fornito alla conduzione familiare e alla crescita del figlio disabile, nonché la sua rinuncia a aspirazioni lavorative e di crescita professionale. Quindi, CP ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) In via preliminare dichiarare
[...] irricevibile ovvero inammissibile il ricorso de quo per le evidenti violazioni di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. comma 1 e 4, ovvero il mancato rispetto del dovere di leale collaborazione ex art.
473-bis.18 c.p.c., con emissione di conseguenza dei provvedimenti statuiti ex art. 473-bis.39
c.p.c. – b) in via subordinata e comunque nel merito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e trascritto presso il Comune Parte_1 CP di LT P II, Serie A, n° 44 anno 2000, riconoscendo a carico di esso le Parte_1 infinite malversazioni adottate nei riguardi della di lui ex moglie , meglio CP descritte in premessa, e causative della crisi matrimoniale, unitamente alla infedeltà coniugale posta in essere – ancor prima della intervenuta separazione – e per ultimo con tale IG.ra
, attuale convivente. c) rigettare in toto la domanda di divorzio spiegata dal Persona_3 ricorrente unitamente alle richieste di affido e collocamento del figlio minore presso la Per_1 casa coniugale, con mantenimento a carico della resistente nella misura reclamata, in quanto del tutto mistificatoria, denigratoria e assolutamente illogica. d) dichiarare quindi che lo
3 scioglimento del vincolo matrimoniale – per i fatti esposti in narrativa – sia da ricondurre unicamente ai comportamenti adottati dal ricorrente . e) confermare Parte_1 integralmente in questa sede il provvedimento emesso in data 02.04.22 dal IG. Presidente del
Tribunale di AO, disponendo comunque: a) l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra affinchè possa continuare ad abitarvi unitamente al figlio minore , CP Per_1 affetto da sindrome di down;
b) affido congiunto ad entrambi i genitori con collocamento del minore presso la mamma, con esercizio del diritto di visita del con le seguenti modalità: Pt_1 il potrà tenere con sé il figlio minore ogni lunedì e mercoledì della settimana Pt_1 Per_1 dalle 18.00 alle 20.00, sempre compatibilmente con gli impegni e lo stato di salute del minore;
il padre potrà poi trascorrere con il figlio n. 1 fine settimana alternato prelevando dalla casa coniugale il figlio sabato mattina all'uscita di scuola (ore 13.30) e riconsegnarlo sempre presso la casa coniugale domenica sera intorno alle ore 20.00. – Le festività natalizie – di fine anno e pasquali saranno sempre alternate, ovvero a partire dal corrente anno il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la mamma e il lunedì di pasquetta con il padre con prelievo la mattina del lunedì alle ore 10,00 e riconsegna la sera del lunedì stesso entro le ore 20,00. – Per le festività natalizie – a partire dal corrente anno - resta stabilito che il giorno 24.12 il minore starà con la mamma, mentre il giorno 25 lo trascorrerà con il papà con prelievo la mattina del giorno di natale alle ore 10,00 e riconsegna la sera del giorno stesso entro le ore 20,00; medesima condizione viene stabilita per il 31 dicembre con la mamma e il giorno di capodanno con il papà con le stesse attività di prelievo e riconsegna sopra indicate. – Naturalmente le sopra dette attività di diritto di visita saranno da intendersi alternate per gli anni a venire. – Per ciò che concerne invece le ferie estive, il Dott. avrà il diritto di trascorrere un periodo di Pt_1 ferie di gg. 10 consecutivi con il figlio nel mese di agosto, avendo cura di comunicare tempestivamente entro il 30 giugno di ogni anno il proprio piano ferie e quindi il periodo di cui vorrà usufruire nel mese di agosto. – spese straordinarie da porre a carico dei coniugi, nella misura del 60% al padre e 40% alla madre, ivi comprese quelle universitarie, mediche, scolastiche e sportive preventivamente concordate e documentate, così come quelle necessitanti lo status di deficit di cui il minore soffre. f) disporre che il Dott. continui a Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio minore anche per le causali sopra evidenziate, Per_1 versando mensilmente la somma di €.
1.500.00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ( o in subordine confermare la somma già disposta con provvedimento del
Presidente del Tribunale in data 02.04.22). g) disporre che il Dott. versi in Parte_1 favore della moglie la somma di €. 1.400,00 mensili a titolo di assegno CP divorzile quale contributo dato dall'ex coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune ( o in subordine confermare la somma già disposta con provvedimento del Presidente del Tribunale in data 02.04.22). h) disporre che l'indennità di assistenza/accompagnamento di spettanza del minore confluisca mensilmente (inclusi gli
4 arretrati percepiti sino ad oggi) direttamente su un conto dedicato ad , con la gestione Per_1 congiunta di essi coniugi nell'interesse superiore del minore. i) condannare il ricorrente alle spese e compensi tutti del giudizio”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e fissata l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore in data 20.11.2023, dopo diversi rinvii disposti per la pendenza di trattative di bonario componimento tra le parti (non andate a buon fine), con ordinanza del
5.07.2024 sono stato adottati i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.. In particolare, con tale ordinanza, confermati, in via temporanea ed urgente, i provvedimenti adottati nel giudizio di separazione personale dei coniugi (all'epoca ancora pendente) all'esito della fase presidenziale, è stata, tra l'altro, fissata l'udienza del 15.07.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai fini della pronuncia sullo status (stante la relativa richiesta avanzata dall'attore).
Quindi, con la sentenza non definitiva n. 594/2024 del 22.07.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Esaurita l'istruttoria (nel corso della quale è stata escussa una teste ed acquisita la documentazione depositata in atti), la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 12.05.2025 (poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti da tale norma per il deposito degli scritti conclusionali. In particolare, l'attore, con la nota depositata il
13.03.2025, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di AO respingere ogni avversa domanda e dichiarare le seguenti condizioni della già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il Dott. e la Parte_1
IG.ra - affido condiviso tra i coniugi con collocamento del figlio minore CP presso la madre e diritto di visita del padre ogniqualvolta il minore lo Persona_2 vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e comunque garantendo il diritto di visita secondo quanto indicato nel piano genitoriale redatto dal Dott. ; - il Dott. verserà Pt_1 Pt_1 un assegno di mantenimento per il figlio dell'importo di € 600,00 Persona_2 mensili e provvederà al pagamento per l'intero di tutte le spese straordinarie;
- non disporre alcun assegno divorzile in favore dei coniugi stante la loro autosufficienza economica. Con vittoria di spese e competenze”. Invece, con la nota parimenti depositata il CP
13.03.2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare valutare le violazioni già rilevate di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. comma 1 e 4, ovvero il mancato rispetto del dovere di leale collaborazione ex art. 473-bis.18 c.p.c., con emissione di conseguenza di ogni provvedimento statuito dalle norme in vigore. 2) nel merito, dato atto della intervenuta sentenza non definitiva del 22.07.2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconoscere a carico dell'attore/ricorrente le responsabilità tutte, ivi compresa l'infedeltà coniugale, causative della crisi matrimoniale. 3) rigettare in toto la domanda di divorzio spiegata
5 dall'attore/ricorrente unitamente alle richieste di affido e collocamento del figlio minore
presso la casa coniugale, con mantenimento a carico della resistente nella misura Per_1 reclamata, in quanto del tutto mistificatoria, denigratoria e assolutamente illogica. 4) alla luce anche delle dichiarazioni rese dal Dr. all'udienza dell'11.11.2024: assegnare la casa Pt_1 coniugale alla sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore CP
disponendo l'affido congiunto ad entrambi i genitori con collocamento, per Persona_1 come detto, del minore presso la mamma. 5) confermare integralmente in questa sede
l'ordinanza presidenziale del 02.04.2022, previa distinzione degli oneri straordinari che restano a carico del , disponendo – in subordine e alla luce della disponibilità offerta con Pt_1 le note in trattazione scritta del 28.06.24 - comunque: - che il Dott. continui a Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio minore anche per le causali evidenziate in atti, Per_1 versando mensilmente la somma di €.
1.200.00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. - che il Dott. versi in favore della sig.ra la somma Parte_1 CP di €. 500,00 mensili a titolo di assegno divorzile per le causali già evidenziate a pag. 3 della memoria integrativa del 10.11.2023, oltre €. 1.000,00 per le responsabilità connesse all'infedeltà coniugale posta in essere dall'attore/ricorrente e di cui v'è ampia prova in atti. - che il Dott. provveda poi a versare la somma di €.
1.100.00 a titolo di spese occorrende Pt_1 per il mantenimento della casa coniugale così come disposto a pag. 3 del provvedimento presidenziale del 2.4.22. 6) disporre che l'indennità di assistenza/accompagnamento di spettanza del minore confluisca mensilmente (inclusi gli arretrati percepiti sino ad oggi) direttamente su un conto dedicato ad e/o fondi assicurativi o bancari, ma con la Per_1 gestione congiunta di essi genitori nell'interesse superiore del minore, somme unicamente finalizzate a costi necessari, urgenti, imprevisti ed imprevedibili a favore esclusivo del minore
7) disporre che con riferimento al diritto di visita spettante ad esso Persona_1 ricorrente , che lo stesso potrà tenere con sé il figlio minore ogni lunedì e Pt_1 Per_1 mercoledì della settimana dalle 18.00 alle 20.00, sempre compatibilmente con gli impegni e lo stato di salute del minore;
il padre potrà poi trascorrere con il figlio n. 1 fine settimana alternato prelevando dalla casa coniugale il figlio sabato mattina all'uscita di scuola (ore
13.30) e riconsegnarlo sempre presso la casa coniugale domenica sera intorno alle ore 20.00. –
Le festività natalizie di fine anno e pasquali saranno sempre alternate così come già disposte dall'ordinanza presidenziale del 2.04.2022. - Per ciò che concerne invece le ferie estive, il Dott.
avrà il diritto di trascorrere un periodo di ferie di gg. 10 consecutivi con il figlio nel Pt_1 mese di agosto, avendo cura di comunicare tempestivamente entro il 30 giugno di ogni anno il proprio piano ferie e quindi il periodo di cui vorrà usufruire nel mese di agosto. 8) disporre a carico sia dell'attore che della convenuta, rispettivamente nella misura del 60% al padre e 40% alla madre, le spese straordinarie occorrenti per il figlio , ivi comprese quelle Per_1 universitarie, mediche, scolastiche e sportive preventivamente concordate e documentate, così
6 come quelle necessitanti lo status di deficit di cui il minore soffre. 9) procedere all'obbligo di volturazione delle utenze della casa coniugale a nome dell'assegnataria che CP se ne farà carico direttamente (richiesta già avanzata con le note del 28.06.24). 10) procedere al passaggio di proprietà dell'autovettura Toyota Yaris a nome della usuraria della CP stessa ma di fatto intestata a;
disporre altresì che titolare di ogni beneficio di cui Parte_1 alla L. 104/1992 riservata agli accompagnatori dei disabili sia la convenuta sig.ra CP
, quale genitore collocatario del minore (v. note del 16.02.24). 11)
[...] Persona_1 rigettare in toto l'avverso ricorso perché assolutamente infondato sia in fatto che in diritto. 12) condannare il ricorrente alle spese e compensi tutti del giudizio e con distrazione”.
Quindi, con l'ordinanza del 9.06.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con la sentenza non definitiva n. 594/2024 del 22.07.2024, occorre pronunciarsi sulle altre questioni oggetto del contendere.
In via preliminare, nulla va disposto in ordine alla domanda con cui la convenuta ha chiesto di
“valutare le violazioni già rilevate di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. comma 1 e 4, ovvero il mancato rispetto del dovere di leale collaborazione ex art. 473-bis.18 c.p.c., con emissione di conseguenza di ogni provvedimento statuito dalle norme in vigore”.
Occorre, infatti, rilevare che l'attore, in conformità a quanto indicato nel decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c. del 28.07.2023, già prima della prima udienza di comparizione dei coniugi fissata con il medesimo decreto in data 20.11.2023, ha integrato la documentazione prodotta con l'atto introduttivo del giudizio, depositando sia il piano genitoriale riguardante il figlio minore, che i documenti previsti dall'art. 473 bis.12, comma 3, c.p.c. (a dispetto, invero, della stessa convenuta che, in violazione a quanto disposto dall'art. 473 bis.48 c.p.c., non ha depositato sia con la comparsa di costituzione, che nell'ulteriore corso del giudizio “gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni” di cui alla lettera c) del citato art. 473 bis.12, comma 3, c.p.c., pur avendo all'udienza del 20.11.2023 dichiarato di essere intestataria di un conto corrente bancario avente un saldo, alla medesima data, pari ad euro 22.000,00).
Nel merito, esaminati gli atti di causa, in primo luogo, non è suscettibile di accoglimento la domanda con cui ha chiesto la condanna di al versamento in suo CP Parte_1 favore di un assegno divorzile.
Come noto, il diritto al riconoscimento di un assegno divorzile è soggetto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987. In particolare, nel richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 18287 dell'11.07.2018 (confermata dai successivi arresti giurisprudenziali intervenuti sul tema), va evidenziato che con tale pronuncia, nel riconoscere la natura non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa
7 dell'assegno divorzile, è stato chiarito che tale assegno non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza del matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno dei coniugi, su accordo degli stessi.
E' stato, infatti, rilevato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. la citata sentenza della Cassazione civile Sezioni Unite dell'11.07.2018 n. 18287; nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 28.02.2019 n. 5975, Cass. civ. sez. VI del 21.06.2019 n. 16796, Cass. civ. sez. I del
23.04.2019 n. 11178, Cass. civ. sez. VI del 23.09.2022 n. 27948, secondo cui “Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto sia dell'impossibilità per l'ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, sia del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, valutando in particolare l'incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali”, e Cass. civ. sez. VI del 13.10.2022 n. 29920, con cui è stato precisato che “In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera”). Dunque, in altri termini, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale (come affermato in passato in ambito giurisprudenziale), ma principalmente quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati di sostentamento (e impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive) e di riequilibrare le condizioni economiche delle parti nei casi in cui vi sia la prova (di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato) che la sperequazione reddituale in essere al momento del divorzio sia stata direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi per effetto delle quali uno abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali
8 (precise e concrete) per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo in tal modo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 17.04.2019 n. 10782).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la convenuta (a tanto onerata) non ha offerto congrua prova dell'effettiva ricorrenza dei presupposti sottesi al riconoscimento dell'assegno divorzile da lei invocato. Invero, pur a fronte di una disparità della condizione economico-patrimoniale dei coniugi (come di seguito precisato), alcunché è stato dimostrato (e, prima ancora, allegato) in ordine all'impossidenza (e/o eventuale impossibilità per ragioni oggettive) di CP di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento (essendo, piuttosto, pacifico che la stessa
[...] svolge la professione di insegnante di sostegno della scuola primaria con contratto a tempo indeterminato); nonché, alcunché è stato congruamente provato in ordine al fatto che l'anzidetta sperequazione sia direttamente conseguita al contributo fornito dalla medesima convenuta alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascun coniuge, sacrificando, d'accordo con il marito, proprie concrete aspettative di lavoro e di carriera, non potendo, in ogni caso, ritenersi dirimente l'asserita circostanza che si sia dedicata alla cura del figlio minore (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. sez. VI del 13.10.2022 n. 29920 già citata).
Invero, l'insufficienza, ai fini del riconoscimento dell'invocato assegno divorzile, delle asserzioni della convenuta è corroborata dalle dichiarazioni rese, all'udienza del 3.03.2025, dalla teste , dirigente scolastica dal 2021 al 2024 presso l'istituto in cui Testimone_1 CP lavora come insegnante di sostegno. Tale teste, infatti (la cui escussione è stata
[...] richiesta dall'attore come prova del contrario relativamente al documento prodotto dalla convenuta con l'allegato n. 3 della memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, c.p.c.), rispondendo in ordine al capitolo n. 6 articolato da parte attrice nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 3,
c.p.c. (del seguente tenore: “Vero che vi sono degli atti e/o documenti dai quali risulta che la
IG.ra ha rinunciato ad assolvere e svolgere incarichi retribuiti?”), ha CP dichiarato: “Non ci sono documenti prodotti dalla IG.ra dai quali risulti che la stessa CP ha rinunciato ad assolvere e svolgere incarichi retribuiti;
preciso che nel fascicolo personale della IG.ra non risultano documenti attestanti quanto chiestomi con la lettura della CP circostanza di cui al capitolo n. 6” (circostanza, peraltro, ex se non sufficiente, in quanto, pur a fronte dell'eventuale prova della rinuncia da parte della convenuta, in costanza di matrimonio, di svolgere incarichi retribuiti, la stessa avrebbe dovuto, tra l'altro, provare di aver maturato tale scelta d'accordo con il marito;
fatto quest'ultimo, invero, negato dalla suddetta teste laddove, rispondendo al capitolo n. 9 articolato dall'attore nella sopraindicata memoria, ha escluso l'esistenza di riscontri documentali in tal senso, così rendendo dichiarazioni non collimanti con quanto indicato nella nota del 4.11.2023, a firma della medesima testimone, prodotta dalla convenuta unitamente alla memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, c.p.c.). Né, come correttamente osservato anche da parte attrice, alcun rilevo può essere ascritto, ai fini del
9 riconoscimento dell'assegno di cui si discute, a presunti comportamenti di (come Parte_1 la sua infedeltà) che, a dire della convenuta, avrebbero causato la crisi coniugale. Posti, infatti, i presupposti dell'assegno divorzile sopra esplicitati, è pacifico che “l'assegno divorzile non ha natura sanzionatoria e non è volto a compensare condotte contrarie ai doveri coniugali eventualmente poste in essere da uno dei coniugi, ma persegue finalità assistenziali, compensative e perequative, secondo i criteri indicati dalla legge” (cfr. Cass. civ. sez. I del
18.05.2011 n. 10876, nonché, in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 28.06.2005 n.
13800). Invero, anche un eventuale addebito della separazione, ove accertato, non può comportare ex se il riconoscimento dell'assegno divorzile o influire sulla sua entità, né rilevano, nel giudizio di divorzio, allegazioni e prove che non hanno trovato ingresso o riconoscimento nel procedimento di separazione. Diversamente opinando, infatti, si verrebbe surrettiziamente a introdurre un'istruttoria inammissibile e ultronea rispetto alla funzione propria del giudizio di divorzio, che, di certo, non ha natura revisoria, né tantomeno sanzionatoria. La domanda di assegno divorzile avanzata da non può, dunque, che essere disattesa. CP
Con riferimento al figlio minore in primo luogo, va disposto l'affido Persona_1 condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre
(anche in considerazione di quanto rappresentato dall'attore all'udienza dell'11.11.2024 e da lui dedotto negli scritti conclusionali).
Non si evincono, infatti, dagli atti di causa criticità e problematiche nell'esercizio della capacità genitoriale tali da giustificare, come extrema ratio, l'affido esclusivo del minore ad uno dei genitori, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso normativamente previsto. Invero, come noto, l'affido condiviso è disposto per attuare, al contempo, il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire e educare i figli (come sancito dall'art. 30 Cost.) ed il diritto della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (in conformità a quanto disposto dall'art. 315 bis, comma 1, c.c.). Dunque, in applicazione dei principi di cui agli artt. 337 bis e ter c.c., l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole, sicché, nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari devono mirare (ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori, il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando non emergano dagli atti di causa gravi carenze genitoriali e il minore abbia, in concreto, l'interesse ad una frequentazione paritaria. Pertanto, in conformità al suddetto regime di affido condiviso, le decisioni di ordinaria amministrazione relative al minore Per_1 saranno assunte dal genitore presso cui sarà di volta in volta collocato;
invece, le
[...] decisioni di straordinaria amministrazione saranno prese da entrambi i genitori, anche tenuto
10 conto della volontà del medesimo minore e delle sue aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali.
Di conseguenza, va disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore di CP affinché vi possa continuare ad abitare con il figlio minore.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater
c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del
d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela
l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 7.02.2018 n. 3015; nonché in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 4.10.2018 n. 24254, secondo cui
“In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui
l'immobile sia di proprietà comune bis.dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti”). Dunque, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Ebbene, essendo pacifico, nel caso di specie, che il figlio minore vive con la madre presso la casa coniugale, la stessa non può che essere assegnata, nel preminente interesso del medesimo minore, a (la quale, giova precisare, dovrà farsi carico delle spese di gestione e CP manutenzione ordinaria di tale abitazione, spettando, invece, tutte le altre spese, compresi gli oneri fiscali, all'attore, in quanto proprietario esclusivo dell'immobile in questione - cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. n. 18476/2005, nonché, in termini analoghi, Tribunale Monza
n. 537/2020, secondo cui “In tema di casa coniugale, le spese condominiali di manutenzione ordinaria e quelle legate al godimento del bene sono a carico del coniuge assegnatario, in quanto utilizzatore, mentre tutte le altre sono a carico del proprietario”).
Per quanto concerne, invece, il diritto di visita del figlio minore da parte del padre, non essendo emerse problematiche in ordine alla loro attuazione, vanno confermate le disposizioni già adottate con l'ordinanza ex art. 437 bis.22 c.p.c. del 5.07.2024 e, prima ancora, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, con quella presidenziale del 2.04.2022. Pertanto, Pt_1
11 potrà vedere e tenere con sé (nel rispetto della volontà e delle Pt_1 Persona_1 esigenze di quest'ultimo) secondo quanto concordato tra i coniugi ovvero, in mancanza di accordo, con le seguenti modalità indicate al punto g) della memoria di costituzione dell'11.03.2022 depositata da nel giudizio di separazione dei coniugi (prodotta CP in atti) di seguito trascritte: “ogni lunedì e mercoledì della settimana dalle 18.00 alle 20.00, sempre compatibilmente con gli impegni e lo stato di salute del minore;
il padre potrà poi trascorrere con il figlio n. 1 fine settimana alternato prelevando dalla casa coniugale il figlio sabato mattina all'uscita di scuola (ore 13.30) e riconsegnarlo sempre presso la casa coniugale domenica sera intorno alle ore 20.00. – Le festività natalizie – di fine anno e pasquali saranno sempre alternate, ovvero a partire dal corrente anno il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la mamma e il lunedì di pasquetta con il padre con prelievo la mattina del lunedì alle ore
10,00 e riconsegna la sera del lunedì stesso entro le ore 20,00. – Per le festività natalizie – a partire dal corrente anno 2022 - resta stabilito che il giorno 24.12 il minore starà con la mamma, mentre il giorno 25 lo trascorrerà con il papà con prelievo la mattina del giorno di natale alle ore 10,00 e riconsegna la sera del giorno stesso entro le ore 20,00; medesima condizione viene stabilita per il 31 dicembre con la mamma e il giorno di capodanno con il papà con le stesse attività di prelievo e riconsegna sopra indicate. – Naturalmente le sopra dette attività di diritto di visita saranno da intendersi alternate per gli anni a venire. Per ciò che concerne invece le ferie estive, il Dott. avrà il diritto di trascorrere un periodo di ferie di Pt_1 gg. 10 consecutivi con il figlio nel mese di agosto, avendo cura di comunicare tempestivamente entro il 30 giugno di ogni anno il proprio piano ferie e quindi il periodo di cui vorrà usufruire nel mese di agosto”.
Parimenti, con riguardo al contributo paterno al mantenimento del figlio minore Per_1 vanno confermate le statuizioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del
[...]
5.07.2024, la quale, a sua volta, ha confermato quanto già disposto, nell'ambito del procedimento di separazione dei coniugi, con l'ordinanza emessa il 2.04.2022 all'esito della fase presidenziale (peraltro, entrambe non reclamate).
Invero, come noto, in conformità ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315 bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni", nonché l'art. 316 bis c.c. disciplina il concorso dei genitori nei relativi oneri. In ordine alla quantificazione del contributo, mentre l'art. 337 bis c.c. dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".
Dunque, per quanto concerne la condizione economico-patrimoniale delle parti, risulta dagli atti di causa che svolge la professione di insegnante di sostegno di ruolo;
CP
12 relativamente agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, ha dichiarato redditi lordi pari rispettivamente ad euro 23.637,35, 23.791,04 e 24.451,00; nonché, secondo quanto da lei dichiarato all'udienza del 20.11.2023, è intestataria di un conto corrente bancario avente un saldo, alla medesima data, pari ad euro 22.000,00. Di contro, svolge la Parte_1 professione di medico di base;
relativamente agli anni di imposta 2019, 2020, 2021 ha dichiarato redditi lordi pari rispettivamente ad euro 153.780,00, 154.085,00 e 150.981,00; è proprietario esclusivo della casa coniugale (censita in catasto con diversi subalterni), di un appartamento sito in AO ove è ubicato il suo studio professionale e di dieci quozienti di terreno (di cui solo due per intero e gli altri pro quota); è intestatario di due conti correnti bancari accesi presso la e la aventi rispettivamente, alle date del CP_2 Parte_2
31.03.2023 e 30.06.2023, saldi pari a euro 77.937,76 e 40.723,73, oltre ad essere titolare di prodotti assicurativi. Ebbene, tenuto conto della situazione economica delle parti (come desumibile dagli atti di causa), dell'età del figlio minore, delle sue presumibili esigenze di vita
(dovendo essergli garantito un tenore di vita analogo a quello goduto prima della disgregazione del nucleo familiare) e delle circostanze del caso concreto, si ritiene congruo confermare il contributo paterno al mantenimento del figlio nella somma mensile di euro Persona_1
1.200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare a entro il giorno CP cinque di ogni mese (in contanti o mediante bonifico, vaglia postale o assegno). Inoltre, entrambi i genitori (il padre nella misura del 60% e la madre nella misura del 40%) dovranno concorrere alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale). Invero, si tratta di disposizioni che, alla luce di una valutazione complessiva delle circostanze che contraddistinguono il caso concreto, appaiono congrue ed eque, non potendosi, per contro, ritenere meritevoli di plauso le asserzioni con cui l'attore negli scritti conclusionali ex art. 473 bis.28 c.p.c. ha invocato una riduzione del mantenimento posto a suo carico per il figlio minore sulla base di circostanze (riguardanti i tempi di permanenza del medesimo minore presso di sé e una riduzione della propria attività lavorativa) generiche, contestate dalla controparte e, comunque, non oggetto di adeguati riscontri probatori (anche in considerazione di quanto dichiarato dallo stesso attore all'udienza del 20.11.2023).
Infine, per quanto concerne l'indennità di assistenza/accompagnamento erogata in favore del minore si ritiene opportuno disporre, onde evitare eventuali ulteriori Persona_2 contrasti tra le parti e nel preminente interesse del medesimo minore, che i genitori provvedano ad aprire un libretto postale (o altro strumento finanziario equipollente) a nome del figlio, sul quale far confluire le somme in questione, con facoltà di gestione da parte degli stessi, a firma congiunta.
13 In ultimo, va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto tardivamente proposte e, tra l'altro, esulanti dal precipuo oggetto del presente giudizio (come eccepito anche dall'attore).
La natura delle questioni trattate e la parziale fondatezza delle domande proposte dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. n. 916/2023, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da CP
- dispone che il figlio minorenne sia affidato in modo condiviso a Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- assegna la casa coniugale a affinché vi possa continuare ad abitare con il CP figlio minore;
- dispone che versi, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante Parte_1 assegno, vaglia postale o bonifico), a a titolo di mantenimento del figlio CP minore la somma mensile di euro 1.200,00, oltre rivalutazione monetaria Persona_1 automatica secondo gli indici Istat;
- dispone che e contribuiscano nella rispettiva misura del 60% e Parte_1 CP del 40% alle spese straordinarie occorrenti per il figlio , da individuare Persona_2 secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale;
- dispone che l'indennità di assistenza/accompagnamento erogata in favore del minore
[...] sia versata su un libretto postale (o altro strumento finanziario equipollente) Persona_2 aperto dai genitori a nome del medesimo minore, con gestione congiunta da parte degli stessi;
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in AO il 30.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
14