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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2024, n. 6019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6019 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del Tribunale di Napoli Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo. RITENUTO IN FATTO 1. CO RR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza emessa 4 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa, in data 27 marzo 2023, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. 2. Con il primo motivo ed il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e dell'art. 416-ter cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di voto di scambio di cui al capo 3). I giudici del riesame avrebbero ignorato gli elementi desumibili dalle conversazioni intercettate e sintomatici dell'estraneità ai fatti dell'indagato (assenza di contatti con esponenti camorristici, fallimento dei tentativi di avvicinamento al RR posti in essere da esponenti del clan Amato/Pagano 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6019 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/10/2023 nel corso della prima tornata elettorale, manifesta volontà degli affiliati al sodalizio camorristico di «dare una lezione» al RR per il suo atteggiamento di chiusura verso ogni ipotesi di avvicinamento, assenza di episodi di ingerenza camorristica nel corso del ballottaggio stante la precisa volontà del capo clan EN PI di non intromettersi nella fase del ballottaggio per evitare danni per il gruppo criminale). Il Tribunale avrebbe affermato che le denunce sporte dagli esponenti della coalizione OT non erano realmente finalizzate a denunciare le ingerenze del clan Amato/Pagano nel corso della prima tornata elettorale bensì «ad orientare la percezione dell'opinione pubblica e del corpo elettorale in relazione al sostegno fornito alla coalizione del RR», tale affermazione, oltre ad essere apodittica e priva di fondamento indiziario, sarebbe illogica in relazione alla fortissima e notoria infiltrazione della camorra nella politica di TO affermata in motivazione, notorietà che avrebbe privato di senso la «strategia» sopra indicata. Le conversazioni intercettate dimostrerebbero che l'accordo raggiunto dal RR con il ER ed il GG, di natura meramente politica, sarebbe stato condizionato dal ricorrente alla non ingerenza della camorra nel turno di ballottaggio e senza che i predetti si siano permessi di accennare a favori, posti di lavoro o altri indebiti vantaggi. Il Tribunale, peraltro, avrebbe dato per scontata la consapevolezza del RR in ordine all'appartenenza del VI e del GG al clan camorristico senza tenere conto dell'incensuratezza del GG e della presenza di un solo precedente per traffico di stupefacente a carico del VI. La difesa ha rimarcato che a differenza di quanto avvenuto al primo turno di votazioni, nel corso del ballottaggio non è stata posta in essere alcuna condotta violenta o di stampo mafioso, circostanza che non sarebbe stata valutata in alcun modo dai giudici del riesame. 3. Con il terzo motivo ed il quarto motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere. La motivazione sarebbe del tutto apparente in ordine al motivo di riesame con il quale il ricorrente aveva rimarcato che il pericolo di reiterazione sarebbe venuto meno a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di TO, giusto decreto emesso dal Prefetto di Napoli in data 22 aprile 2023; i giudici del riesame avrebbero affermato apoditticamente l'irrilevanza di tale evento senza fornire alcuna argomentazione in ordine ai motivi di tale affermazione. 2 La motivazione sarebbe apodittica anche nella parte in cui viene affermata l'attualità del rapporto tra il RR e gli esponenti del clan camorristico in assenza di elementi logico-fattuali attestanti tale circostanza. Il Tribunale avrebbe, inoltre, fondato il giudizio di pericolosità del RR su una erronea valutazione del certificato dei carichi pendenti dell'indagato, senza tenere conto dell'incensuratezza del RR. In particolare, i giudici del riesame non avrebbero tenuto in considerazione che l'unico procedimento a carico del ricorrente si sarebbe concluso in parte con sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare ed in parte con sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Napoli. I giudici del riesame, infine, avrebbero completamente omesso di motivare le ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione del braccetto elettronico, non sarebbe in grado di soddisfare le ritenute esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono aspecifici e non consentiti. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dai giudici del riesame al fine di confutare le censure difensive in tema di valutazione delle risultanze indiziarie, si è limitato a reiterare le medesime censure asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. La doglianza è improntata ad una valutazione degli indizi del tutto parcellizzata e caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nell'ordinanza impugnata. 1.1. I giudici del riesame, con motivazione priva di manifeste illogicità, hanno dettagliatamente indicato ed adeguatamente valutato gli elementi indiziari (denunzie presentate dall'ex sindaco del comune di TO di Napoli, indagini svolte dalla polizia giudiziaria, intercettazioni riportate in motivazione) in base ai quali è stata desunta l'esistenza di una forte incidenza del clan camorristico AT sul risultato elettorale, in virtù soprattutto dei voti che l'organizzazione criminale poteva contare in determinate zone (c.d. palazzine 219). La ricostruzione della vicenda operata dal giudice del merito non è rappresentativa di dinamiche elettorali "tipiche", ossia caratterizzate dalle usuali "fibrillazioni" che attengono alla ricerca legittima dei voti e del consenso, ma del 3 tutto "atipica", registrandosi cambi di casacca e di fette di voti, accompagnata da promesse e dazioni determinate dai desiderata dei clan camorristici. Proprio l'incidenza elettorale che il clan poteva assicurare ha indotto i vari candidati a cercarne sostegno, nell'ambito di un avvicendamento di schieramenti che nulla ha a che fare con le idee politiche che li dovrebbero caratterizzare, ma univocamente volto ad acquisire quella fetta di consenso indispensabile per ottenere la vittoria della propria coalizione. La circostanza che proprio in quel rione il clan fosse in grado di orientare i voti lo si è ricavato dall'ottimo risultato comunque ottenuto dai candidati schieratosi in prima battuta con la lista del candidato sindaco non designato per il ballottaggio, ma sostenuto dal clan. Si trattava, quindi, di un "tesoretto" di voti rilevanti per la sorte dei due candidati al ballottaggio (che vedeva contrapposta la lista di NO OT a quella di RR Nunzio), oggetto - per come comprovato dal richiamo all'intercettazione ambientale del 14/10/2021 - del patto di scambio intervenuto tra RR CO e TA LI, quali grandi elettori della coalizione che sostenevano il candidato OT da un lato, e PI EN e SI GI, quali esponenti della criminalità organizzata, dall'altro. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge, inoltre, la decisività del'incidenza del voto nei rioni controllati dal clan: non va dimenticato, in proposito, che, nella ricostruzione del giudice del merito, in quella zona il risultato elettorale dei candidati appoggiati al primo turno dal clan (che poi hanno cambiato bandiera) era stato assai notevole, benché schieratisi con altra lista contrapposta proprio a quella del OT, per poi confluire decisamente al ballottaggio proprio in favore della sua lista. Peraltro lo stretto legame delineato tra il candidato OT e gli affiliati al clan camorristico esclude il rilievo decisivo che la difesa attribuisce alle denunzie presentate dal predetto, tenuto conto che il Tribunale le ha considerate, sulla base del contesto fattuale e degli eventi che hanno caratterizzato l'andamento della competizione, quale strumento volto ad indebolire la lista avversaria inizialmente appoggiata dalla criminalità organizzata, con argomentazioni non rivalutabili in questa sede perché prive di contraddizioni o illogicità manifeste. Destituita di fondamento è anche l'ulteriore affermazione con la quale il ricorrente evidenzia la natura meramente politica dell'accordo e la destinazione pubblicistica di parte degli interventi di cui la mano pubblica avrebbe assunto l'onere in caso di vittoria dello schieramento gradito, in quanto le utilità che caratterizzano il patto di scambio elettorale possono anche essere lecite e tanto a prescindere dal rilievo costituito dal fatto che tali interventi rappresentino o meno la priorità delle finalità di pubblico interesse da soddisfare. 4 1.2. In modo del tutto logico e consequenziale, i giudici di merito hanno desunto dal contenuto delle intercetta'zioni riportate nelle pagine da 7 a 13 dell'ordinanza impugnata che il ricorrente fosse pienamente consapevole della natura politico-criminale dell'accordo sotteso alla formazione delle liste della coalizione da lui sostenuta per il turno del ballottaggio, della «caratura criminale del VI» e delle «modalità con le quali sarebbero stati ottenuti i voti per la coalizione di OT NO». Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze indiziarie ed esente da manifeste illogicità, ha evidenziato come il ricorrente, rapportandosi in maniera paritaria al VI, quale promotore del patto politica-camorra, abbia potuto fare promesse in relazione alle utilità che il clan avrebbe ottenuto in caso di vittoria del OT -denaro, assunzioni, favoritismi per l'assegnazione di appalti- con la consapevolezza «di perfezionare il sinallagma con persona che agisce per conto di un sodalizio di tipo mafioso» (vedi pagg. 14, 15 e 16 dell'ordinanza impugnata). 1.3. Quanto alle critiche difensive sull'interpretazione delle conversazioni intercettate, è sufficiente ricordare che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516), sicché non sono consentite le censure sviluppate nel ricorso inerenti alla presunta illogicità ed erronea interpretazione delle conversazioni intercettate stante la mancanza di alcun travisamento del loro contenuto da parte dei giudici di merito. 2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati. 2.1. Il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha offerto una analitica valutazione del compendio indiziario al fine di esaminare la sussistenza delle esigenze cautelari;
il collegio di merito ha rilevato, infatti, come il collegamento del ricorrente con gli esponenti del clan AT fosse ancora attuale e come la rete di conoscenze messe a disposizione dell'organizzazione dal RR e l'entità degli interessi economici in gioco rendono concrete ed attuali le esigenze cautelari ed infausta la prognosi di reiterazione di condotte analoghe (pag. 17 dell'ordinanza impugnata). I giudici del riesame hanno, peraltro, correttamente richiamato e applicato il principio secondo il quale la presunzione relativa di adeguatezza della custodia 5 cautelare in carcere, prevista per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., può essere superata soltanto quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). L'ordinanza ha esaminato tutti gli elementi indicati dalla difesa, riproposti nel ricorso, a sostegno del superamento di detta presunzione, ma li ha considerati inidonei e recessivi rispetto agli altri di segno contrario, a fronte del radicamento del RR in quell'intreccio di politica e camorra che connota l'attività ammnistrativa del Comune di TO, radicamento che permetterebbe al ricorrente di favorire nuovamente gli interessi del clan AT in considerazione della piena e pervicace adesione alle modalità ed alle logiche mafiose mostrata dall'indagato ed alla mancata prospettazione di elementi da cui desumere l'affievolimento della sua pericolosità o comunque la rescissione dei legami con il sodalizio camorristico (vedi pag. 17 dell'ordinanza impugnata). Detta motivazione risulta logica e incensurabile, dovendosi ribadire che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991). 2.2. Anche in ordine alla scelta della misura di massimo grado la motivazione è immune da illogicità manifesta laddove ha ritenuto non superata la presunzione relativa di adeguatezza e idoneità della sola misura di massimo grado. I giudici del riesame hanno ritenuto che il pericolo di reiterazione possa essere contenuto solo con la massima misura in quanto altre meno afflittive avrebbero consentito al RR di riprendere i contatti con gli ambienti criminali facenti 6 capo alla camorra, anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha dimostrato di essere un soggetto «estremamente trasgressivo e restio al rispetto delle regole della civile convivenza» (pag. 17 dell'ordinanza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Deve essere ribadita, infine, la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; nello stesso senso Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterina, Rv. 270463 e da ultimo Sez. 1, n. 12475 del 03/11/2022, dep. 2023, Perdichizzi, non massimata). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 ottobre 2023 Il Consigr re'estensore Il Pre idente
il collegio di merito ha rilevato, infatti, come il collegamento del ricorrente con gli esponenti del clan AT fosse ancora attuale e come la rete di conoscenze messe a disposizione dell'organizzazione dal RR e l'entità degli interessi economici in gioco rendono concrete ed attuali le esigenze cautelari ed infausta la prognosi di reiterazione di condotte analoghe (pag. 17 dell'ordinanza impugnata). I giudici del riesame hanno, peraltro, correttamente richiamato e applicato il principio secondo il quale la presunzione relativa di adeguatezza della custodia 5 cautelare in carcere, prevista per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., può essere superata soltanto quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). L'ordinanza ha esaminato tutti gli elementi indicati dalla difesa, riproposti nel ricorso, a sostegno del superamento di detta presunzione, ma li ha considerati inidonei e recessivi rispetto agli altri di segno contrario, a fronte del radicamento del RR in quell'intreccio di politica e camorra che connota l'attività ammnistrativa del Comune di TO, radicamento che permetterebbe al ricorrente di favorire nuovamente gli interessi del clan AT in considerazione della piena e pervicace adesione alle modalità ed alle logiche mafiose mostrata dall'indagato ed alla mancata prospettazione di elementi da cui desumere l'affievolimento della sua pericolosità o comunque la rescissione dei legami con il sodalizio camorristico (vedi pag. 17 dell'ordinanza impugnata). Detta motivazione risulta logica e incensurabile, dovendosi ribadire che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991). 2.2. Anche in ordine alla scelta della misura di massimo grado la motivazione è immune da illogicità manifesta laddove ha ritenuto non superata la presunzione relativa di adeguatezza e idoneità della sola misura di massimo grado. I giudici del riesame hanno ritenuto che il pericolo di reiterazione possa essere contenuto solo con la massima misura in quanto altre meno afflittive avrebbero consentito al RR di riprendere i contatti con gli ambienti criminali facenti 6 capo alla camorra, anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha dimostrato di essere un soggetto «estremamente trasgressivo e restio al rispetto delle regole della civile convivenza» (pag. 17 dell'ordinanza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Deve essere ribadita, infine, la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; nello stesso senso Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterina, Rv. 270463 e da ultimo Sez. 1, n. 12475 del 03/11/2022, dep. 2023, Perdichizzi, non massimata). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 ottobre 2023 Il Consigr re'estensore Il Pre idente