Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21 ;
Vista la legge 11 maggio 1966, n. 297 ;
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e la successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ;
Visto lo statuto del Credito fondiario, Societa' per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 , e le successive modificazioni;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 29 aprile 1975;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Sono approvate le modificazioni degli articoli 4 e 23 dello statuto del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformita' del seguente testo:
Art. 4. - "La durata della Societa', di anni sessanta dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583 , e' prorogata di ulteriori anni sessanta sino al 30 maggio 2040".
Art. 23. - "Al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo e' assegnata dall'assemblea, nella quale ha luogo la presentazione del bilancio, una somma fissa annuale, da ripartirsi fra i componenti nel modo che sara' stabilito dal consiglio stesso".
Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21 ;
Vista la legge 11 maggio 1966, n. 297 ;
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e la successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ;
Visto lo statuto del Credito fondiario, Societa' per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 , e le successive modificazioni;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 29 aprile 1975;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Sono approvate le modificazioni degli articoli 4 e 23 dello statuto del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformita' del seguente testo:
Art. 4. - "La durata della Societa', di anni sessanta dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583 , e' prorogata di ulteriori anni sessanta sino al 30 maggio 2040".
Art. 23. - "Al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo e' assegnata dall'assemblea, nella quale ha luogo la presentazione del bilancio, una somma fissa annuale, da ripartirsi fra i componenti nel modo che sara' stabilito dal consiglio stesso".