Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2025, proposto da
MA ME, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cardile e Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 3936/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa UE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3936/2024 pronunciata da questo Tribunale;
- l’A.S.P. di Messina, seppur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
Rilevato che:
- con memoria del 3 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione ha provveduto ad eseguire il titolo oggetto della richiesta di ottemperanza, insistendo per la condanna alle spese di lite;
Ritenuto, pertanto, che:
- debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che le spese di lite debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale e liquidate come in dispositivo, anche tenuto conto della connotazione seriale del contenzioso in oggetto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori distrattari di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SE LE, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
UE CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE CA | SE LE |
IL SEGRETARIO