Art. 5. 1. Si applica la disposizione dell' articolo 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , anche se l'istante non si trova in disagiate condizioni economiche.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 162, primo comma, del R.D. n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile) e' il seguente: "In tutti i casi di cambiamenti di nomi e cognomi perche' ridicoli o vergognosi o perche' rivelanti origine illegittima, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa, compresa quella di concessione governativa, se l'interessato si trova in disagiata condizione economica".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 162, primo comma, del R.D. n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile) e' il seguente: "In tutti i casi di cambiamenti di nomi e cognomi perche' ridicoli o vergognosi o perche' rivelanti origine illegittima, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa, compresa quella di concessione governativa, se l'interessato si trova in disagiata condizione economica".