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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/11/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Francesca Caputo - Presidente est.dott.ssa dott. Alessandro Carra
- Giudice
- Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cessazione degli Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4389/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Walter Gravante, come da mandato in atti e Parte_1 Parte_2
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Erriquez, come da mandato in atti
,
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 18.12.1978; di aver generato tre figli, tutti divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-
di essere stati destinatari del decreto di omologa n. 12444/2020 reso dal Tribunale di Lecce e
-
pubblicato in data 13.07.2020 R.G. N. 2411/2020;
di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione personale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno raggiunto un accordo senza alcuna condizione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 18.12.1978 in
AN (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel comune al n. 46 parte II Serie A anno
1978, senza alcuna condizione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 28.11.25
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Francesca Caputo - Presidente est.dott.ssa dott. Alessandro Carra
- Giudice
- Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cessazione degli Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4389/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Walter Gravante, come da mandato in atti e Parte_1 Parte_2
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Erriquez, come da mandato in atti
,
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 18.12.1978; di aver generato tre figli, tutti divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-
di essere stati destinatari del decreto di omologa n. 12444/2020 reso dal Tribunale di Lecce e
-
pubblicato in data 13.07.2020 R.G. N. 2411/2020;
di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione personale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno raggiunto un accordo senza alcuna condizione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 18.12.1978 in
AN (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel comune al n. 46 parte II Serie A anno
1978, senza alcuna condizione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 28.11.25
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo