Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1921/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1921/2020 avente ad oggetto regolamento di confini, promossa da:
, nata ad [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PACETTO GUGLIELMO e dell'avv. BRUNO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], C.F. , con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. CALDARELLA FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE
− Accogliere per la forma e per il merito l'atto di citazione, accertando i confini tra le porzioni di proprietà (individuata alle p.lle 945 e 946 del Foglio 98 del Catasto terreni del Comune di CP_1
Ispica) e (individuata alla p.lla 247 del Foglio 98 del Catasto terreni del Comune di Ispica), CP_2 definendo gli stessi ai sensi dell'art. 951 c.c., ordinando al sig. di restituire Controparte_2 all'attrice il possesso della superficie di sua proprietà indebitamente utilizzata dal convenuto, condannando altresì quest'ultimo alla rimozione a sue cure e spese di tutto quanto illegittimamente collocato presso il terreno di proprietà ed a ridosso della line di confine in violazione delle CP_1 norme in materia di regolamentazione distanze di costruzioni e/o installazioni e/o piantumazioni dalla linea di confine individuata, per tutto quanto e come esposto in narrativa o con qualunque anche diversa statuizione che sarà benvisa al Giudicante all'esito dell'istruttoria;
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− Rimettere sul ruolo il procedimento disponendo la nomina di nuovo CTU con rinnovo delle operazioni peritali e/o integrazione della CTU a firma Dott. o in subordine richiamo dello Per_1 stesso per rispondere nei limiti del mandato e di codice civile, per quanto e come esposto in narrativa;
− Rimettere sul ruolo il procedimento ammettendo le prove per testi e le altre istanze istruttorie articolate in memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate dall'attrice, per quanto e come esposto in narrativa;
− Condannare il convenuto al pagamento delle spese, spese forfettarie al 15%, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
CONVENUTO
Conclude chiedendo che il confine fra le due proprietà venga regolato secondo quanto stabilito dal C.T.U. Dott. dando atto che secondo la suddetta relazione peritale è stata l'attrice sig.ra Persona_2
a sconfinare ed a invadere parte del terreno di proprietà e che circa metà del suolo CP_1 CP_2 ove è stata realizzata la nuova stradella da parte dell'attrice è di proprietà del Vinte le spese CP_2 legali e di C.T.U.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premettendo di essere proprietaria CP_1 del terreno sito in Ispica censito in catasto al foglio 98 particelle 945 e 946, confinante con il terreno di , censito in catasto al foglio 98 particella 247, chiedeva di Controparte_2 accertare i confini tra le porzioni di proprietà e definendo gli stessi ai CP_1 CP_2 sensi dell'art. 951 c.c. e di condannare il a restituire all'attrice il possesso della CP_2 superficie di sua proprietà indebitamente utilizzata dal convenuto ed a rimuovere tutto quanto illegittimamente collocato a ridosso della line di confine in violazione delle norme in materia di regolamentazione distanze, ordinando altresì l'edificazione lungo il confine di una struttura divisoria alta due metri. Si costituiva mediante comparsa di risposta sostenendo che l'attuale confine Controparte_2 visibile costituiva il reale confine tra le parti, non opponendosi comunque al regolamento dei confini;
chiedeva il riconoscimento dell'usucapione in suo favore di eventuali occupazioni di porzioni di terreno con alberi, tubi o vasi ivi collocati da oltre trent'anni; chiedeva altresì in via riconvenzionale di ordinare alla il ripristino della stradella privata situata al confine CP_1 che stava franando in alcuni punti invadendo il suo fondo. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 12/11/2024, precisate le conclusioni come da note scritte, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica. Deve in primo luogo essere evidenziato che l'azione proposta, con la quale l'attrice lamenta lo sconfinamento operato dal convenuto e chiede il rilascio della parte di terreno occupata, deve essere qualificata come regolamento di confini. La giurisprudenza di legittimità afferma in maniera costante che il criterio distintivo tra le azioni risiede nell'esistenza nella rivendica di un contrasto fra i titoli di proprietà, a fronte di un contrasto tra i fondi che caratterizza il regolamento di confini. Paradigmatica al riguardo è la sentenza della II Sezione n. 15013 del 21.11.2000: “Nell'azione di regolamento di confini non vengono in discussione i titoli di acquisto ma solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti per cui, mentre l'attore è sollevato dall'onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione, su entrambe le parti ricade l'onere probatorio con la conseguenza che ogni mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice”.
“Quando invece l'attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino il quale contesti quanto affermato dall'attore, invocando a sua volta il proprio titolo di acquisto, il conflitto non è più tra fondi ma fra titoli, con la conseguenza che l'attore è soggetto all'onere probatorio dell'azione di rivendicazione”. Precisa ancora la Suprema Corte che “il volere, da parte attrice, rientrare nella disponibilità della zona di terreno contestata non si traduce necessariamente in una contestazione dei titoli di proprietà, ben potendo l'eliminazione dell'incertezza dei confini determinare l'effetto restitutorio, in ordine al quale la volontà dell'attore di rientrare nella disponibilità della porzione del terreno oggetto di controversia, agisce sul piano processuale al fine di consentire l'effettivo recupero del bene ove il regolamento di confini si realizzi in senso favorevole pagina 3 di 7 all'attore” (Cass., Sez. II, 6.12.2000 n. 15507 e successive conformi, da ultimo Cass. Sez. VI n. 22095/2020). Giova poi osservare che, per costante giurisprudenza, “Nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (Cass. n. 10062/2018; n. 11557/2024). Tanto premesso in punto di diritto, risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio che:
“La dividente di separazione oggetto di incarico costituisce la linea di demarcazione tra:
- Le particelle 945 e 946 pervenute alla signora in donazione da: CP_1 CP_3
e , i quali le avevano acquisite da con atto rep.
[...] CP_4 Persona_3
2220 del 28/06/1985;
- La p.lla 247, di proprietà di in virtù dell'atto di divisione, rogato dal Controparte_2
Notaio in data 14/03/2000 rep. 13527. Tale particella era pervenuta, assieme alla Per_4
p.lla 184, al sig. dante causa del sig. , dalla proprietà Persona_5 Controparte_2 del sig. , in virtù dell'atto rogato dal Notaio , rep. Persona_3 Persona_6
2220 del 28/06/1985. Nell'estratto di mappa di seguito rappresentato si evidenzia lo sviluppo delle originarie particelle n. 247 e 184, antecedentemente al frazionamento n. 79 del 07/06/1985 redatto dal Geom. ed approvato dal Catasto. La predisposizione dello stesso ha Persona_7 consentito la creazione delle particelle n. 945 e 946, ed è stato propedeutico alla stipula dell'atto rep. 2220 del 28/06/1985. (…) Con l'intento di potere identificare sui luoghi l'ubicazione della dividente che ha separato le citate particelle, il sottoscritto ha preso visione dell'elaborato grafico allegato al frazionamento ed ha constatato che il frazionamento non è stato “appoggiato” su punti fiduciali. Inoltre, è stato appurato che nel frazionamento predisposto dal Geom. , al Per_7 fine di tracciare la dividente sono state riportate le distanze dei vertici di separazione delle nuove particelle dai picchetti posizionati lungo il confine nord e lungo il confine sud dell'area rilevata dallo stesso professionista in fase di elaborazione dell'atto di aggiornamento, chiamati: puntoni in c.a. infissi al terreno. In occasione del primo accesso il sottoscritto ha ricercato i “puntoni in c.a.” infissi al suolo ma le ricerche hanno dato esito negativo. Tale condizione ha pertanto indotto lo scrivente ad escludere la possibilità di riportare sui luoghi gli esiti del frazionamento e di individuare, in modo diretto, la linea di confine tra il fondo dell'attore ed il fondo del convenuto”. Attesa l'impossibilità di individuare il confine mediante l'elaborato grafico allegato al frazionamento del 1985 che ha generato le particelle oggetto del giudizio, il CTU ha adottato il seguente metodo alternativo (cfr. relazione pagg. 13-14):
“Nel caso in esame, il sottoscritto ha ritenuto di procedere alla esecuzione di un rilievo mediante strumentazione GPS, che ha consentito di rilevare punti certi, circostanti all'area in esame. Al fine di confrontare gli esiti del rilievo GPS con documentazioni ufficiali, disponibili presso gli archivi dell' , dotati di un elevato grado di Controparte_5 approssimazione alla realtà, ha provveduto:
pagina 4 di 7 1) alla richiesta, presso l' , dell'estratto di mappa in Controparte_5 formato DXF (Drawing Exchange Format), del foglio n. 98 del territorio del Comune di Ispica. Tale formato rappresenta la modalità ufficiale di trasmissione delle rappresentazioni grafiche e viene utilizzato per lo scambio di informazioni tra i diversi programmi di grafica vettoriale. Il fine dell'adozione di tale procedura è quello di ridurre al minimo il verificarsi degli errori di trasferimento dei dati dell'area rilevata oltre che costituire la “forma ufficiale”, dell'estratto di mappa catastale rilasciata dall' ed utilizzata dai professionisti per Controparte_5
l'aggiornamento delle banche dati cartografiche catastali. 2) alla consultazione, ed acquisizione di copia, dell'estratto di mappa cartaceo storico, antecedente all'inserimento del frazionamento sopra descritto. Successivamente si è proceduto alla sovrapposizione degli esiti del rilievo GPS con le due documentazioni acquisite, delineando separatamente il posizionamento della dividente oggetto di incarico. In seguito alla sovrapposizione del rilievo GPS con l'EDM in formato DXF il sottoscritto ha tracciato la Dividente predisponendo le tavole 1 e tav. 1A (particolare) allegate alla presente relazione. In seguito alla sovrapposizione del rilievo GPS con l'EDM storico in formato cartaceo il sottoscritto ha tracciato la Dividente B, predisponendo tavole 2 allegate alla presente relazione. Considerata la non coincidenza delle due dividenti ottenute, preso atto altresì delle ridotte differenze di posizionamento e nella piena consapevolezza che in mancanza dei puntoni apposti dal Tecnico che ha redatto il frazionamento non si può avere certezza della corretta posizione della dividente, il sottoscritto ha ritenuto di tracciare la dividente C in posizione intermedia tra la dividente A e La dividente B, l'esposizione grafica della stessa è stata esposta nelle Tav. 3 e Tav. 3A, allegate alla presente relazione, ritenendo la stessa la più attendibile poiché intermedia tra le due soluzioni precedentemente determinate. Sono state invece scartate a priori, poiché ritenute ancora meno attendibili e con un grado di errore sicuramente superiore, le seguenti due modalità alternative di individuazione della dividente tra le p.lle 945, 946 e 247 che potrebbero prevedere: a) l'utilizzo al fine della sovrapposizione del rilievo GPS delle ortofoto disponibili sui portali digitali o di aerofoto effettuate con altri metodi (es. drone ecc.). b) la verifica delle superfici delle particelle oggetto di accertamento non attuabile a causa dell'incerto posizionamento della maggior parte dei confini delle particelle in esame”. In seguito alla elaborazione dei dati acquisiti il CTU “ha determinato graficamente le superfici dei tre poligoni irregolari, che si sviluppano nelle tre diverse soluzioni proposte, aventi ciascuno per base inferiore la recinzione esistente, per altezze le rispettive distanze della stessa da ciascuna delle dividenti individuate e per base superiore la dividente stessa:
- Dividente A il poligono ha una superficie di mq. 383,33
- Dividente B il poligono ha una superficie di mq. 454,36
- Dividente C il poligono ha una superficie di mq. 419,95 (soluzione intermedia). Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che l'asse lungo il quale si sviluppano le dividenti misura ml. 277 circa, si ritiene che le differenze tra le tre soluzioni proposte si possano definire esigue”. Il CTU ha pertanto concluso che la dividente “C”, realizzata tra le p.lle n. 945, 946 e 247, rappresenta la soluzione intermedia “più corretta”.
pagina 5 di 7 Ritiene questo Giudice che le conclusioni del CTU vanno integralmente condivise, essendo logicamente coerenti, puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'esame degli elaborati catastali disponibili e del rilievo effettuato in occasione degli accessi sui luoghi, confrontando e sovrapponendo il rilievo GPS agli estratti di mappa catastali. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarato che il confine tra il terreno di CP_1 censito in catasto al foglio 98 particelle 945 e 946 e il terreno di
[...] Controparte_2 censito in catasto al foglio 98 particella 247 è quello indicato come “Dividente C” nella relazione di CTU alla pag. 19 e riportato graficamente nell'allegato 9, tavola 3. In relazione all'edificazione di una struttura divisoria, il CTU ha chiarito (cfr. relazione pag. 21) che “nel contesto ambientale in esame, la realizzazione di un muretto di separazione, che possa delimitare il confine tra le due proprietà, non sia possibile alla luce della oggettiva difficoltà nell'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di Bacino, viste le influenze negative che la realizzazione di un manufatto fuori terra può avere nel normale deflusso delle acque superficiali e sull'assetto idrogeologico dell'area. Si ritiene in alternativa possibile, l'ottenimento dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione competente, per la realizzazione di una recinzione realizzata secondo i seguenti accorgimenti tecnico costruttivi previsti per la mitigazione del rischio idraulico in aree inondabili: Paletti di sostegno infissi al suolo “a secco” senza basi o cordoli in calcestruzzo che possano alterare il normale deflusso delle acque. Rete metallica di altezza di ml 1,50, a sezione sottile ed a maglia larga di almeno cm. (10 x 10), per evitare fenomeni di accumulo (effetto diga). Si ritiene altresì che sia le quote rilevate in sede di rilievo che l'orientamento della separazione di confine in esame (nord/sud), quest'ultimo parallelo alla direzione di scorrimento delle acque superficiali, siano compatibili con la realizzazione del manufatto e pertanto esiste una elevata probabilità che il progetto possa essere esitato positivamente salvo ulteriori prescrizioni tecniche previste dall'Autorità di Bacino in fase di approvazione”. Va pertanto disposta la realizzazione di una recinzione con rete metallica e paletti di sostegno infissi al suolo “a secco”, secondo le modalità descritte dal CTU, lungo la linea di confine sopra individuata, con spese a carico di entrambe le parti per metà ciascuna, ai sensi dell'art. 951 c.c. Non va disposto il rilascio di porzioni di terreno richiesto dall'attrice, in quanto in base al confine come sopra accertato non vi è stata occupazione di suolo dell'attrice da parte del convenuto. Non vanno esaminate né la domanda riconvenzionale di usucapione, essendo la stessa subordinata all'accertamento dello sconfinamento, né la domanda riconvenzionale di ripristino della stradella privata, in quanto non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, per cui deve intendersi rinunciata. In relazione alle spese, nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte la cui prospettazione è stata disattesa (Cass. n. 3642/2001). Nel caso di specie, pertanto, le spese vanno poste a carico dell'attrice, utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, ai sensi dell'art. 15 comma 2 c.p.c. in base al valore della parte di proprietà controversa, determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno pagina 6 di 7 (€ 33,71) per la superficie del poligono sviluppato dal CTU nella soluzione adottata (mq 419,95).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1921/2020: DICHIARA che il confine esatto tra i fondi siti in Ispica identificati in catasto al foglio 98 particelle 945-946 e particella 247, il primo di e il secondo di CP_1 CP_2
, è quello individuato come “Dividente C” nella relazione di CTU alla pag. 19 e
[...] riportato graficamente nell'allegato 9, tavola 3. DISPONE la realizzazione di una recinzione con rete metallica e paletti di sostegno infissi al suolo “a secco”, secondo le modalità descritte dal CTU, lungo la linea di confine sopra individuata, con spese a carico di entrambe le parti per metà ciascuna, ai sensi dell'art. 951 c.c. RIGETTA per il resto la domanda dell'attrice. CONDANNA l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico dell'attrice. Ragusa, 10/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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