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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 02/12/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 168/2025
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 2 dicembre 2025 PROC. N. 168/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 2 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avvocati Pietro D'Adamo e Mauro Plescia, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dei medesimi avvocati in Via Martiri della Resistenza, 34 – Termoli (CB). ricorrente contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 sig. rappresentato e difenso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Francesco Giannini ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venafro (IS) al Viale Vittorio Emanuele III n. 9. resistente
E
P. Iva ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 P.IVA_2 sig.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Borgese ed elettivamente Controparte_4 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Termoli (CB) alla Piazza M. Bega n. 40, come da delega in atti. resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso domandando di “1. accertare e dichiarare la nullità, Parte_1
e/o inefficacia, e/o l'illegittimità del licenziamento intimato da in Controparte_1 data 1° e/o 28 agosto 2024; 2. per l'effetto ordinare alla e/o a Controparte_1 [...] di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e/o Controparte_3 ripristinare con lo stesso il rapporto di lavoro e condannare le medesime società convenute al pagamento di un risarcimento del danno stabilito in un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.085,40) corrispondente al periodo compreso tra la data del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
IN VIA SUBORDINATA
3. dichiarare inesistenza il licenziamento intimato da ordinare a Controparte_1
di ripristinare il rapporto di lavoro con il ricorrente e CP_3 CP_1 condannare la medesima società a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quella del ripristino del rapporto (tenuto conto che la retribuzione mensile spettante al ricorrente era pari ad euro 1.787,49);
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
4. accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo a (anche per effetto della nullità del termine Controparte_3 eventualmente apposto al contratto di lavoro), ordinare il ripristino del rapporto e condannare la medesima società a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni maturate dalla data della cessazione del rapporto sino a quella del suo effettivo ripristino
(tenuto conto che la retribuzione mensile spettante al ricorrente era pari ad euro 1.787,49)
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
5. accertare la nullità del termine apposto al rapporto di lavoro con Controparte_3
, ordinare alla stessa di ripristinare il rapporto di lavoro con il ricorrente
[...]
(per effetto della conversione a tempo indeterminato) e condannare la medesima società al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo una indennità nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.085,40).
2. Si costituiva la resistendo nel merito alla domanda e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
3. Si costituiva, altresì, eccependo – preliminarmente - il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva e in ogni caso chiedendo il rigetto delle pretese avanzate dal lavoratore.
4. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era quindi rinviata per la discussione.
5. Deve esaminarsi, in primo luogo, l'eccezione preliminare sollevata dalla CP_3 che si rivela infondata.
Dal momento, infatti, che – come si evince dalla lettura del Modello C2 allegato al doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente – il rapporto contrattuale tra a Pt_1 CP_3 ha avuto inizio il 1 agosto 2024 e che nei confronti di tale società è stata avanzata domanda ai sensi dell'art. 28 co. 2 decreto legislativo 15 giugno 20215 n. 81, corretta è stata la sua chiamata in giudizio.
6. Passando, quindi, al merito del ricorso, occorre appurare se il licenziamento comminato al lavoratore in data 28 agosto 2024 dalla (doc. 6 fascicolo parte Controparte_1 ricorrente) sia legittimo.
Ritiene il Tribunale che a tale domanda debba darsi risposta negativa per le ragioni che si vanno di seguito a specificare.
Effettuando, infatti, una ricostruzione storica della vicenda, vi è che dal luglio 2023 il ricorrente è divenuto dipendente della mentre dal 1 agosto 2024 è Controparte_1 stato assunto con contratto a tempo determinato da contratto Controparte_3 successivamente prorogato fino al 30 settembre 2024. Risulta, pertanto, evidente che – alla data del 28 agosto 2024 - il primo datore di lavoro non era più legittimato a comminare il licenziamento, posto che aveva già avuto luogo la modifica soggettiva sul piano datoriale. In altri e più compiuti i termini, la sarebbe stata titolata a CP_1 licenziare solo in data anteriore al 1 agosto 2024, essendo poi automaticamente Pt_1 tale potere trasferito al nuovo datore di lavoro ( ). CP_3
Il licenziamento disposto è, quindi, inefficace.
Deve, peraltro, riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c., ossia un trasferimento d'azienda tra le due società, cui ha fatto seguito la cessione del rapporto lavorativo in capo a Ciò si desume, anzitutto, dalla assenza di soluzione di Pt_1 continuità nello svolgimento dell'attività da parte del ricorrente, il quale ha continuato ad operare nella stessa sede e con le medesime mansioni (reparto di macelleria del supermercato sito a Termoli in Via Egadi, 8 con marchio Carrefour), oltre che dall'utilizzo del termine "cessione" nella stessa lettera di licenziamento. A ciò aggiungasi l'assenza di un contratto scritto tra e la società cessionaria (con le conseguenze di Pt_1 cui si dirà).
Sul punto, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27322 del 26/09/2023 (Rv. 669055 - 01) ha affermato che “In caso di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene ope legis ex art. 2112 c.c., sicché il licenziamento intimato dal cedente successivamente alla cessione è totalmente privo di effetti, (…) trattandosi di recesso connesso con il trasferimento di azienda e non fondato su ragioni afferenti alla struttura aziendale precedente autonomamente considerata”.
Si ricorda che, a norma dell'articolo 2112 c.c., in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento e il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.
Stante, pertanto, l'inefficacia del licenziamento intimato da nei confronti del CP_1 ricorrente, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 2 decreto legislativo 4 Marzo
2015 n. 23, derivandone la condanna del datore di lavoro cessionario alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed inoltre la condanna del datore di lavoro cedente al risarcimento del danno subito dal lavoratore nella misura dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(€.2.085,40), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (28 agosto 2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in primo luogo, della retribuzione ricevuta da dal 1 agosto 2024 al 19 settembre 2024). La Pt_1 CP_1
è condannata anche, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Stante la sussumibilità del licenziamento de quo alla fattispecie di cui all'art. 2 cit., non rilevano le dimensioni dell'azienda, donde la non applicabilità dell'art. 9 d. lgs n.
23/2015.
7. Passando, quindi, all'esame della posizione de si riscontra anzitutto CP_3
l'assenza di prova scritta del contratto di lavoro intercorrente con il ricorrente, ragion per cui, a norma dell'articolo 19 co. 4 decreto legislativo n. 81 del 2015, la apposizione del termine al contratto è da considerarsi priva di effetto, poiché non risultante da atto scritto
(una copia del quale avrebbe dovuto essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione). La parte datoriale non è stata in grado di fornire prova al riguardo, con la conseguenza che deve applicarsi in favore del lavoratore la disciplina di cui all'art. 28 comma 2 del medesimo decreto. Il contratto di lavoro a tempo determinato deve ritenersi, quindi, trasformato in contratto a tempo indeterminato, con condanna della parte datoriale al risarcimento del danno a favore del lavoratore pari ad una indennità onnicomprensiva nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1.787,49), avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti). La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale è ordinata la ricostituzione del rapporto di lavoro.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, in base ai parametri medi ed al valore della domanda (indeterminabile di complessità bassa), con riduzione delle fasi di trattazione e decisionale, dal momento che non si è tenuta istruttoria e che l'udienza di discussione si è svolta in trattazione scritta.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_3
[...]
2. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato a Parte_1 da e condanna quest'ultima al risarcimento del danno subito dal
[...] Controparte_1 lavoratore nella misura dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€.2.085,40), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (28 agosto 2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo effettivo, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
3. Condanna a reintegrare nel posto di lavoro. Controparte_3 Parte_1
4. Dichiara inefficace il termine apposto al contratto di lavoro intercorrente tra Parte_1
e e, per l'effetto, trasforma il contratto predetto a
[...] Controparte_3 tempo indeterminato e condanna quest'ultima società a pagare in favore del lavoratore il risarcimento del danno pari ad una indennità onnicomprensiva nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(€.1.787,49) oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo effettivo.
5. Condanna e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_3 rappresentanti p.t., a pagare (ciascuna) in favore di le spese di giudizio, Parte_1 liquidate in euro 6.852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 2 dicembre 2025 PROC. N. 168/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 2 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avvocati Pietro D'Adamo e Mauro Plescia, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dei medesimi avvocati in Via Martiri della Resistenza, 34 – Termoli (CB). ricorrente contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 sig. rappresentato e difenso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Francesco Giannini ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venafro (IS) al Viale Vittorio Emanuele III n. 9. resistente
E
P. Iva ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 P.IVA_2 sig.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Borgese ed elettivamente Controparte_4 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Termoli (CB) alla Piazza M. Bega n. 40, come da delega in atti. resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso domandando di “1. accertare e dichiarare la nullità, Parte_1
e/o inefficacia, e/o l'illegittimità del licenziamento intimato da in Controparte_1 data 1° e/o 28 agosto 2024; 2. per l'effetto ordinare alla e/o a Controparte_1 [...] di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e/o Controparte_3 ripristinare con lo stesso il rapporto di lavoro e condannare le medesime società convenute al pagamento di un risarcimento del danno stabilito in un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.085,40) corrispondente al periodo compreso tra la data del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
IN VIA SUBORDINATA
3. dichiarare inesistenza il licenziamento intimato da ordinare a Controparte_1
di ripristinare il rapporto di lavoro con il ricorrente e CP_3 CP_1 condannare la medesima società a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quella del ripristino del rapporto (tenuto conto che la retribuzione mensile spettante al ricorrente era pari ad euro 1.787,49);
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
4. accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo a (anche per effetto della nullità del termine Controparte_3 eventualmente apposto al contratto di lavoro), ordinare il ripristino del rapporto e condannare la medesima società a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni maturate dalla data della cessazione del rapporto sino a quella del suo effettivo ripristino
(tenuto conto che la retribuzione mensile spettante al ricorrente era pari ad euro 1.787,49)
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
5. accertare la nullità del termine apposto al rapporto di lavoro con Controparte_3
, ordinare alla stessa di ripristinare il rapporto di lavoro con il ricorrente
[...]
(per effetto della conversione a tempo indeterminato) e condannare la medesima società al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo una indennità nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.085,40).
2. Si costituiva la resistendo nel merito alla domanda e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
3. Si costituiva, altresì, eccependo – preliminarmente - il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva e in ogni caso chiedendo il rigetto delle pretese avanzate dal lavoratore.
4. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era quindi rinviata per la discussione.
5. Deve esaminarsi, in primo luogo, l'eccezione preliminare sollevata dalla CP_3 che si rivela infondata.
Dal momento, infatti, che – come si evince dalla lettura del Modello C2 allegato al doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente – il rapporto contrattuale tra a Pt_1 CP_3 ha avuto inizio il 1 agosto 2024 e che nei confronti di tale società è stata avanzata domanda ai sensi dell'art. 28 co. 2 decreto legislativo 15 giugno 20215 n. 81, corretta è stata la sua chiamata in giudizio.
6. Passando, quindi, al merito del ricorso, occorre appurare se il licenziamento comminato al lavoratore in data 28 agosto 2024 dalla (doc. 6 fascicolo parte Controparte_1 ricorrente) sia legittimo.
Ritiene il Tribunale che a tale domanda debba darsi risposta negativa per le ragioni che si vanno di seguito a specificare.
Effettuando, infatti, una ricostruzione storica della vicenda, vi è che dal luglio 2023 il ricorrente è divenuto dipendente della mentre dal 1 agosto 2024 è Controparte_1 stato assunto con contratto a tempo determinato da contratto Controparte_3 successivamente prorogato fino al 30 settembre 2024. Risulta, pertanto, evidente che – alla data del 28 agosto 2024 - il primo datore di lavoro non era più legittimato a comminare il licenziamento, posto che aveva già avuto luogo la modifica soggettiva sul piano datoriale. In altri e più compiuti i termini, la sarebbe stata titolata a CP_1 licenziare solo in data anteriore al 1 agosto 2024, essendo poi automaticamente Pt_1 tale potere trasferito al nuovo datore di lavoro ( ). CP_3
Il licenziamento disposto è, quindi, inefficace.
Deve, peraltro, riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c., ossia un trasferimento d'azienda tra le due società, cui ha fatto seguito la cessione del rapporto lavorativo in capo a Ciò si desume, anzitutto, dalla assenza di soluzione di Pt_1 continuità nello svolgimento dell'attività da parte del ricorrente, il quale ha continuato ad operare nella stessa sede e con le medesime mansioni (reparto di macelleria del supermercato sito a Termoli in Via Egadi, 8 con marchio Carrefour), oltre che dall'utilizzo del termine "cessione" nella stessa lettera di licenziamento. A ciò aggiungasi l'assenza di un contratto scritto tra e la società cessionaria (con le conseguenze di Pt_1 cui si dirà).
Sul punto, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27322 del 26/09/2023 (Rv. 669055 - 01) ha affermato che “In caso di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene ope legis ex art. 2112 c.c., sicché il licenziamento intimato dal cedente successivamente alla cessione è totalmente privo di effetti, (…) trattandosi di recesso connesso con il trasferimento di azienda e non fondato su ragioni afferenti alla struttura aziendale precedente autonomamente considerata”.
Si ricorda che, a norma dell'articolo 2112 c.c., in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento e il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.
Stante, pertanto, l'inefficacia del licenziamento intimato da nei confronti del CP_1 ricorrente, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 2 decreto legislativo 4 Marzo
2015 n. 23, derivandone la condanna del datore di lavoro cessionario alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed inoltre la condanna del datore di lavoro cedente al risarcimento del danno subito dal lavoratore nella misura dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(€.2.085,40), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (28 agosto 2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in primo luogo, della retribuzione ricevuta da dal 1 agosto 2024 al 19 settembre 2024). La Pt_1 CP_1
è condannata anche, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Stante la sussumibilità del licenziamento de quo alla fattispecie di cui all'art. 2 cit., non rilevano le dimensioni dell'azienda, donde la non applicabilità dell'art. 9 d. lgs n.
23/2015.
7. Passando, quindi, all'esame della posizione de si riscontra anzitutto CP_3
l'assenza di prova scritta del contratto di lavoro intercorrente con il ricorrente, ragion per cui, a norma dell'articolo 19 co. 4 decreto legislativo n. 81 del 2015, la apposizione del termine al contratto è da considerarsi priva di effetto, poiché non risultante da atto scritto
(una copia del quale avrebbe dovuto essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione). La parte datoriale non è stata in grado di fornire prova al riguardo, con la conseguenza che deve applicarsi in favore del lavoratore la disciplina di cui all'art. 28 comma 2 del medesimo decreto. Il contratto di lavoro a tempo determinato deve ritenersi, quindi, trasformato in contratto a tempo indeterminato, con condanna della parte datoriale al risarcimento del danno a favore del lavoratore pari ad una indennità onnicomprensiva nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1.787,49), avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti). La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale è ordinata la ricostituzione del rapporto di lavoro.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, in base ai parametri medi ed al valore della domanda (indeterminabile di complessità bassa), con riduzione delle fasi di trattazione e decisionale, dal momento che non si è tenuta istruttoria e che l'udienza di discussione si è svolta in trattazione scritta.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_3
[...]
2. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato a Parte_1 da e condanna quest'ultima al risarcimento del danno subito dal
[...] Controparte_1 lavoratore nella misura dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€.2.085,40), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (28 agosto 2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo effettivo, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
3. Condanna a reintegrare nel posto di lavoro. Controparte_3 Parte_1
4. Dichiara inefficace il termine apposto al contratto di lavoro intercorrente tra Parte_1
e e, per l'effetto, trasforma il contratto predetto a
[...] Controparte_3 tempo indeterminato e condanna quest'ultima società a pagare in favore del lavoratore il risarcimento del danno pari ad una indennità onnicomprensiva nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(€.1.787,49) oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo effettivo.
5. Condanna e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_3 rappresentanti p.t., a pagare (ciascuna) in favore di le spese di giudizio, Parte_1 liquidate in euro 6.852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella