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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/06/2025, n. 9694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9694 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51893/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NT CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51893/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LE LO e CP_1 C.F._1 dell'avv. TRULLI TOMMASO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LE LO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LE LO e Parte_1 C.F._3 dell'avv. TRULLI TOMMASO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LE LO
LO LE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LE LO e C.F._4 dell'avv. TRULLI TOMMASO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LE LO
ATTORI contro
SCÒ, 4 (C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. SANFILIPPO GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA ARTURO GRAF 23 00137
ROMApresso il difensore avv. SANFILIPPO GIOVANNA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ER AT
pagina 1 di 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
N. R.G. 53472/2018
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori hanno convenuto in giudizio il al fine di 'accertare e dichiarare la nullità o, Controparte_2 comunque, l'annullamento delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei condomini del
(C.F. il 10 aprile 2021 Controparte_3 P.IVA_1 impugnate e, per l'effetto, condannare il convenuto a restituire ai sigg.ri AO e CP_2 CP_1
, per quanto di rispettiva ragione, quanto corrisposto in conseguenza di tali deliberazioni in Parte_1 relazione al riparto dei costi per il consumo idrico e quindi la somma di complessivi euro 11.785,52
(undicimilasettecentoottantacinque/52), maggiorata degli accessori di legge, o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, premettendo che 'i costi per la fornitura idrica sostenuti dal e
CP_2 relativi anche alle singole unità immobiliari erano ripartiti in parti uguali tra ciascun . Una
CP_2 ripartizione per teste, non propriamente legittima, consolidata sin dalla costituzione del
CP_2 avvenuta nei primissimi anni '70 dello scorso secolo'; lamentando il fatto che 'l'assemblea, senza averne in alcun modo i poteri, sulla base di una istruttoria gravemente carente e con motivazioni contraddittorie, nella conclamata impossibilità di determinare l'effettivo consumo idrico degli esponenti, ha unilateralmente stabilito che gli odierni attori erano responsabili degli asseriti danni subiti dal (la spesa sostenuta per la fornitura idrica dell'anno 2018 supplementare rispetto a
CP_2 quella preventivata) ha liquidato tale danno (nella esatta misura del predetto scostamento rispetto al bilancio previsionale) e lo ha posto integralmente a carico dei sigg.ri Flesca, ammantando il tutto
(male) sotto la veste di un riparto, peraltro palesemente illegittimo'.
Nel costituirsi in giudizio, il , ha chiesto di 'accertare e Controparte_4 dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea e la decadenza degli attori dal diritto di impugnare le delibere assembleari del 10/04/2021 per la tardività dell'impugnazione proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. e per i motivi esposti al punto I) - II) – III) della premessa del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
- nel merito rigettare tutte le domande formulate dagli attori nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti nella narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti e, per l'effetto confermare le delibere dell'assemblea del
10/04/2021 come valide ed efficaci'.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI CPC, espletato l'interrogatorio formale della parte come ammesso,
pagina 3 di 5 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.07.2024, udienza tenuta in modalità cartolare.
Con ordinanza del 13.11.2024, a seguito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC
Per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti e le note conclusive dalle stesse depositate;
si osserva:
1) Le delibere assembleari condominiali sono valide ed efficaci per tutti i condomini e che avverso le stesse i condomini possono avanzare impugnativa ai sensi dell'art. 1137 CC, nei tempi da questa disposizione previsti a pena di inammissibilità, ovvero senza i predetti limiti temporali laddove le contestazioni avverso il deliberato pertengano a vizi di nullità della delibera secondo i criteri di legittimità (della sentenza del 2005, orami codificati);
2) Nel primo caso il parere favorevole espresso dai condomini mediante conferimento del potere di delega non consente di avanzare azioni di impugnativa, a differenza dei casi nei quali possa ravvisarsi una ipotesi di nullità nei quali l'impugnativa può essere avanzata anche dai condomini consenzienti, che hanno espresso parere favorevole;
3) Poste così le cose, il convenuto ha dedotto in via preliminare che i condomini CP_2 attori avevano conferito la delega ad un condomino il quale ha espresso il parere favorevole alla delibera oggi impugnata;
4) In secondo luogo, lette le argomentazioni svolte dagli attori in relazione al contenuto della doglianza, gli stessi si lamentano della erronea ripartizione dei consumi a carico degli stessi, per la difficoltà di procedere ad una ripartizione il più possibile equa 'per l'assenza di contatori a defalco';
5) Posto ciò, si può argomentare già che i vizi di cui si lamentano gli attori pertengono eventualmente a profili di annullabilità, laddove ve ne fossero dovendosi osservare che il convenuto ha dato atto della preesistenza di alcune problematiche, conosciute dagli CP_2 attori e dai condomini pertinenti al consumo notevole ed esorbitante di acqua proveniente dall'abitazione degli attori, e risulta, altresì, che il fatto della perdita così verificata alla presenza dell'odierno amministratore, era stata oggetto di idonea prova tecnica in contraddittorio con gli attori (anche se in via stragiudiziale);
ne segue che non può condividersi l'asserto difensivo degli attori contenuto nella domanda che va respinta per difetto di interesse, per inammissibilità ai sensi dell'art. 1137 CC. pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda;
2) Condanna gli attori in solido a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 28 giugno 2025
Il Giudice
NT CH
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NT CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51893/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LE LO e CP_1 C.F._1 dell'avv. TRULLI TOMMASO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LE LO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LE LO e Parte_1 C.F._3 dell'avv. TRULLI TOMMASO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LE LO
LO LE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LE LO e C.F._4 dell'avv. TRULLI TOMMASO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LE LO
ATTORI contro
SCÒ, 4 (C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. SANFILIPPO GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA ARTURO GRAF 23 00137
ROMApresso il difensore avv. SANFILIPPO GIOVANNA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ER AT
pagina 1 di 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
N. R.G. 53472/2018
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori hanno convenuto in giudizio il al fine di 'accertare e dichiarare la nullità o, Controparte_2 comunque, l'annullamento delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei condomini del
(C.F. il 10 aprile 2021 Controparte_3 P.IVA_1 impugnate e, per l'effetto, condannare il convenuto a restituire ai sigg.ri AO e CP_2 CP_1
, per quanto di rispettiva ragione, quanto corrisposto in conseguenza di tali deliberazioni in Parte_1 relazione al riparto dei costi per il consumo idrico e quindi la somma di complessivi euro 11.785,52
(undicimilasettecentoottantacinque/52), maggiorata degli accessori di legge, o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, premettendo che 'i costi per la fornitura idrica sostenuti dal e
CP_2 relativi anche alle singole unità immobiliari erano ripartiti in parti uguali tra ciascun . Una
CP_2 ripartizione per teste, non propriamente legittima, consolidata sin dalla costituzione del
CP_2 avvenuta nei primissimi anni '70 dello scorso secolo'; lamentando il fatto che 'l'assemblea, senza averne in alcun modo i poteri, sulla base di una istruttoria gravemente carente e con motivazioni contraddittorie, nella conclamata impossibilità di determinare l'effettivo consumo idrico degli esponenti, ha unilateralmente stabilito che gli odierni attori erano responsabili degli asseriti danni subiti dal (la spesa sostenuta per la fornitura idrica dell'anno 2018 supplementare rispetto a
CP_2 quella preventivata) ha liquidato tale danno (nella esatta misura del predetto scostamento rispetto al bilancio previsionale) e lo ha posto integralmente a carico dei sigg.ri Flesca, ammantando il tutto
(male) sotto la veste di un riparto, peraltro palesemente illegittimo'.
Nel costituirsi in giudizio, il , ha chiesto di 'accertare e Controparte_4 dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea e la decadenza degli attori dal diritto di impugnare le delibere assembleari del 10/04/2021 per la tardività dell'impugnazione proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. e per i motivi esposti al punto I) - II) – III) della premessa del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
- nel merito rigettare tutte le domande formulate dagli attori nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti nella narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti e, per l'effetto confermare le delibere dell'assemblea del
10/04/2021 come valide ed efficaci'.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI CPC, espletato l'interrogatorio formale della parte come ammesso,
pagina 3 di 5 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.07.2024, udienza tenuta in modalità cartolare.
Con ordinanza del 13.11.2024, a seguito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC
Per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti e le note conclusive dalle stesse depositate;
si osserva:
1) Le delibere assembleari condominiali sono valide ed efficaci per tutti i condomini e che avverso le stesse i condomini possono avanzare impugnativa ai sensi dell'art. 1137 CC, nei tempi da questa disposizione previsti a pena di inammissibilità, ovvero senza i predetti limiti temporali laddove le contestazioni avverso il deliberato pertengano a vizi di nullità della delibera secondo i criteri di legittimità (della sentenza del 2005, orami codificati);
2) Nel primo caso il parere favorevole espresso dai condomini mediante conferimento del potere di delega non consente di avanzare azioni di impugnativa, a differenza dei casi nei quali possa ravvisarsi una ipotesi di nullità nei quali l'impugnativa può essere avanzata anche dai condomini consenzienti, che hanno espresso parere favorevole;
3) Poste così le cose, il convenuto ha dedotto in via preliminare che i condomini CP_2 attori avevano conferito la delega ad un condomino il quale ha espresso il parere favorevole alla delibera oggi impugnata;
4) In secondo luogo, lette le argomentazioni svolte dagli attori in relazione al contenuto della doglianza, gli stessi si lamentano della erronea ripartizione dei consumi a carico degli stessi, per la difficoltà di procedere ad una ripartizione il più possibile equa 'per l'assenza di contatori a defalco';
5) Posto ciò, si può argomentare già che i vizi di cui si lamentano gli attori pertengono eventualmente a profili di annullabilità, laddove ve ne fossero dovendosi osservare che il convenuto ha dato atto della preesistenza di alcune problematiche, conosciute dagli CP_2 attori e dai condomini pertinenti al consumo notevole ed esorbitante di acqua proveniente dall'abitazione degli attori, e risulta, altresì, che il fatto della perdita così verificata alla presenza dell'odierno amministratore, era stata oggetto di idonea prova tecnica in contraddittorio con gli attori (anche se in via stragiudiziale);
ne segue che non può condividersi l'asserto difensivo degli attori contenuto nella domanda che va respinta per difetto di interesse, per inammissibilità ai sensi dell'art. 1137 CC. pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda;
2) Condanna gli attori in solido a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 28 giugno 2025
Il Giudice
NT CH
pagina 5 di 5