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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11120/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11120/2022 Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
quale mandataria di Controparte_2 Controparte_3
INTERVENUTO
Oggi 16 ottobre 2025 alle ore 12,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. BORTOLOTTI FEDERICO Parte_1 Per e per essa, la mandataria , l'avv. Luca Simoni in Controparte_3 Controparte_2 sostituzione dell'avv. FA IN NI CH.
L'avv. Bortolotti contesta le note conclusive avversarie e si riporta integralmente alle proprie note depositate insistendo per l'accoglimento dell'opposizione. L'avv. Simoni contesta le note conclusive avversarie e si riporta integralmente alle proprie note depositate insistendo per il rigetto dell'opposizione. Richiama la seconda memoria istruttoria in cui si replica alla memoria n.1 avversaria, insistendo come in essa. I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11120/2022 promossa da:
Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 PARTE CONVENUTA
, quale mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
FA IN NI CH, elettiv. domiciliato in CORSO MAGENTA 42
20123 MILANO presso il difensore avv. FA IN NI CH
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare:- previ i più opportuni accertamenti e declaratorie incidentali, rilevata la nullità della clausola vessatoria eventualmente individuativa del Foro convenzionale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Firenze, erroneamente adìto da parte opposta in luogo del competente Tribunale Ordinario di Brescia, adottando i più opportuni provvedimenti conseguenti;
- dichiari la carenza di legittimazione attiva di non avendo la società costituita Controparte_3 dimostrato la titolarità degli asseriti crediti relativi ai contratti di leasing;
in subordine, nel merito, in via principale: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domane, rigettare le pagina 2 di 8 domande tutte avanzate dalla ricorrente opposta nei confronti del signor per le Parte_1 ragioni indicate in atti perché infondate in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità delle clausole indicate nel contratto di leasing (doc. 5 e 6 di controparte) e comunque, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la totale infondatezza e/o insussistenza e/o incongruità e/o indeterminatezza della pretesa monitoriamente azionata, nonché l'ulteriore credito preteso;
l'assenza di alcun debito dell'opponente nei confronti della opposta e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di poter accogliere, in tutto o in parte, la domanda di pagamento avanzata dalla opposta nei confronti del signor , diminuire e ridurre la Parte_1 condanna dell'odierna opponente ai soli importi che saranno ritenuti dovuti o di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”
INTERVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. non essendo
l'opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta/facile soluzione;
- per i motivi esposti al paragrafo VII della presente comparsa di costituzione e risposta, condannare, con ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., la parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.525,39 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal dovuto all'effettivo saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via principale: - respingere tutte le domande ed eccezioni avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in ogni sua parte mandando assolta e per essa Controparte_3 [...]
da ogni avversa domanda e/o pretesa e/o azione e/o contestazione di qualsiasi natura CP_2
(anche risarcitoria, restitutoria e di ricalcolo del saldo di rapporto); - per i motivi esposti al paragrafo
VII della presente comparsa di costituzione e risposta, condannare la parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.525,39 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal dovuto all'effettivo saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'attore opponente al pagamento in favore di quale mandataria di dell'importo di Euro 17.603,49 oltre Controparte_2 Controparte_3 interessi di mora al tasso convenzionale dal dovuto all'effettivo saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2496/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 26.06.2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_4
13.078,10, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria, in virtù del contratto di leasing finanziario e della garanzia indicata in atti. Chiedeva, in via pregiudiziale, la declaratoria dell'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze a favore di quello di Bologna e, preliminarmente, il rigetto dell'istanza avversaria di concessione della provvisoria esecuzione, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. A fondamento dell'opposizione proposta sosteneva, in primo luogo, l'incompetenza del Tribunale di Firenze, per essere competente il Tribunale di Bologna, in virtù del foro esclusivo convenzionalmente stabilito dalle parti all'art. 15 del contratto di fideiussione. Nel merito, eccepiva la nullità della clausola derogatoria al regime previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto non specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.
e, di conseguenza, la decadenza per l'opposta dal diritto di pretendere l'adempimento dal garante, non essendosi attivata tempestivamente nei confronti del debitore principale.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 14.03.2023, si costituiva in giudizio e per essa quale mandataria , quale cessionaria del Controparte_3 Controparte_2 credito oggetto del presente giudizio, contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate dall' opponente ed allegando che la pretesa monitoria trovava fondamento nel contratto di leasing nell'ambito del quale l'opponente aveva contestualmente rilasciato la garanzia, precisando che il documento contenente la fideiussione, prodotto in quella sede, non era riferibile alla pretesa oggetto del presente giudizio. Evidenziava che, nel contratto suddetto, le parti avevano pattuito quale foro esclusivo quello di Firenze e che la clausola di rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., pur non configurandosi come vessatoria e risultando sottoscritta conformemente agli artt. 1341-1342 c.c., non era applicabile in virtù della previsione di pagamento a prima richiesta da parte del garante. Infine, eccepiva che la garanzia prestata dall'opponente non si limitava all'importo di € 13.078,10, come indicato nel provvedimento monitorio, ma si estendeva fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 120 % del capitale finanziato. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.525,39.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 28.04.2023, il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto disponendo l'esperimento della mediazione pagina 4 di 8 che, successivamente esperita, dava però esito negativo. In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e istruita la causa documentalmente, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.02.2025, veniva fissata l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito delle note conclusive, che le parti depositavano.
L'opposizione è fondata per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1. Preliminarmente, occorre dare atto che la società intervenuta è titolare del Controparte_3 rapporto di diritto sostanziale azionato in giudizio, in quanto cessionaria del credito. È difatti documentalmente provato che, mediante il contratto di cessione stipulato in data 21.10.2022, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, ha acquistato pro-soluto da Controparte_3 [...]
e alcuni crediti vantati dalle cedenti, originati da Controparte_4 Controparte_4 contratti di leasing e da contratti di finanziamento. Invero, la cessionaria ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3.11.2022 - Parte Seconda n. 128, ove l'avviso riporta sia una serie di informazioni circa la categoria dei crediti ceduti (“crediti derivanti dai Contratti di Finanziamento e/o Contratti di Leasing vantati dalla relativa Cedente nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche, classificati, alla Data di Valutazione, come "in sofferenza" (come definito nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata), sorti nel periodo tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021”), che l'ulteriore precisazione che i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, venivano messi a disposizione sul sito internet https://www.securitisation- services.com/it/cessioni/ e www.intesasanpaolo.com. (doc. 3-4 – parte intervenuta).
2. Premesso che la presente controversia può essere definita applicando il principio processuale della ragione più liquida, si osserva che, in relazione all'ordine logico di trattazione delle questioni sollevate dalle parti, la causa può essere agevolmente decisa sulla base della questione ritenuta di pronta soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della pagina 5 di 8 coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis Cass. Civ. 363/2019; Cass. Civ. 11458/2018; Sez. Unite
9936/2014).
Occorre, in primo luogo, ricordare che per principio consolidato in materia contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile
(Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533). Inoltre, come è noto, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova della sussistenza del credito fatto valere in giudizio grava sulla parte opposta, in quanto ritenuta parte attrice in senso sostanziale;
in tali casi, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto mentre all'opponente, ossia il convenuto in senso sostanziale, spetterà dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
Ciò detto, deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da parte opponente sull'integrazione, nel caso di specie, di una mutatio libelli effettuata dalla parte opposta.
Come noto, non è consentito proporre una nuova domanda qualora essa implichi una variazione della causa petendi, intesa come mutamento sostanziale dei fatti costitutivi della pretesa azionata. Tale modifica comporterebbe l'introduzione nel processo di un nuovo ambito di indagine, fondato su presupposti differenti rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo, determinando una pretesa del tutto diversa da quella originaria. Difatti, si configura una mutatio libelli, come nel caso in esame, quando nel corso del giudizio si introduce una pretesa sostanzialmente diversa rispetto a quella iniziale, modificando il contenuto della domanda in modo da ampliarne l'oggetto oppure fondandola su presupposti giuridici nuovi, non precedentemente dedotti, e in particolare su un fatto costitutivo differente, alterando il tema del processo e violando il principio del contraddittorio.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che: “nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis", che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella pagina 6 di 8 domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado”
(Sez. 3, Sentenza n. 22754 del 04/10/2013).
Orbene nel caso di specie deve evidenziarsi che asseriva, Controparte_4 nell'ambito del procedimento monitorio, di essere creditrice nei confronti della in Parte_2 relazione al contratto n. LE 5496849 della somma di € 6.780,61 e in relazione al contratto LE 5504794 della somma di € 10.822,88. Pertanto, ritenuto che si costituiva garante Parte_1 personale mediante il rilascio della garanzia che si allega (doc. 16), agiva in giudizio unicamente nei confronti di quest'ultimo per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 17.603,49. In seguito, il Giudice del monitorio ingiungeva al debitore (oggi opponente), nei limiti della minor somma di cui al contratto di fideiussione (doc. 16), l'importo di € 13.078,10 (si veda il decreto ingiuntivo opposto).
Pertanto, la domanda proposta in quella sede si basava sulla fideiussione prestata da Parte_1
.
[...]
Tuttavia, nella presente sede, l'opposta sostiene che il vincolo di garanzia posto a base della pretesa monitoria deriverebbe dai contratti di leasing, sottoscritti non solo dalla società utilizzatrice, ma anche dall'attuale garante opponente, ritenendo altresì che il documento contenente la fideiussione, ovvero il doc. 16, sia stato erroneamente prodotto in fase monitoria e che i titoli su cui si è fondata la pretesa creditoria siano, invece, i contratti di leasing (doc. 9-13 – ricorso monitorio).
Tale assunto non è fondato e non può essere condiviso, atteso che nell'atto introduttivo veniva chiaramente indicato che l'azione era diretta nei confronti del fideiussore, il quale aveva assunto l'obbligo di garanzia nei confronti della debitrice principale mediante fideiussione, che veniva difatti prodotta. Di conseguenza, il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria era proprio la garanzia fideiussoria, sulla base della quale è stato poi effettivamente emessa l'ingiunzione di pagamento.
Orbene, tanto premesso, si deve rilevare che la fideiussione sulla cui base è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo non risulta prestata a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing prodotto, atteso che nel documento de quo viene indicato unicamente che “con riferimento al contratto in appresso descritto (di seguito “Contratto”), concluso o che sarà concluso fra il soggetto
Utilizzatore sotto precisato (di seguito “Cliente”) e la Vostra Società (di seguito “Neos”), prestiamo fideiussione in Vostro favore alle condizioni di cui al presente testo” (doc. 16 – ricorso monitorio), risultando pacifico che il contratto di leasing prodotto non è stato stipulato con Neos Finance S.p.a., bensì con Centro Leasing Rete S.p.a.
Ne consegue che la garanzia prestata non può ritenersi riferita alle obbligazioni derivanti dal contratto in questione, come peraltro riconosciuto dalle stesse parti. Cosicchè, non essendosi provato il rilascio di una valida garanzia a favore dell'obbligazione assunta dalla debitrice principale in Parte_2
pagina 7 di 8 relazione al finanziamento derivante dai contratti di leasing mobiliare de quo, ne consegue che il decreto ingiuntivo oggi opposto va revocato.
Ad abundantiam, si rileva che la qualità dei documenti dei contratti di leasing prodotti - contenenti le condizioni generali di contratto e indicati dalla banca, esclusivamente in questa sede e in modo difforme rispetto a quanto indicato e sostenuto in fase monitoria, come fondamento della garanzia prestata da - è talmente compromessa da renderne impossibile la lettura. Parte_1
Tale circostanza impedisce una corretta ricostruzione del contenuto contrattuale, poiché il testo risulta sbiadito ed illeggibile, rendendo impossibile non solo la comprensione del contenuto, ma anche la verifica della coerenza tra quanto affermato dalla Banca e quanto effettivamente risultante dai documenti in argomento (doc. 9-13 – ricorso monitorio).
Ciò posto, l'opposizione proposta merita accoglimento, e conseguentemente deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2496/2022 emesso dal Tribunale di Firenze il 25-27.06.2022.
3. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto altresì conto dell'istruttoria, svolta solo in via documentale, e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2496/2022 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 25-27.06.2022, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
condanna , e per essa, la mandataria all'integrale Controparte_3 Controparte_2 rifusione delle spese di lite dell'opponente, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,15.
Firenze, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11120/2022 Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
quale mandataria di Controparte_2 Controparte_3
INTERVENUTO
Oggi 16 ottobre 2025 alle ore 12,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. BORTOLOTTI FEDERICO Parte_1 Per e per essa, la mandataria , l'avv. Luca Simoni in Controparte_3 Controparte_2 sostituzione dell'avv. FA IN NI CH.
L'avv. Bortolotti contesta le note conclusive avversarie e si riporta integralmente alle proprie note depositate insistendo per l'accoglimento dell'opposizione. L'avv. Simoni contesta le note conclusive avversarie e si riporta integralmente alle proprie note depositate insistendo per il rigetto dell'opposizione. Richiama la seconda memoria istruttoria in cui si replica alla memoria n.1 avversaria, insistendo come in essa. I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11120/2022 promossa da:
Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 PARTE CONVENUTA
, quale mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
FA IN NI CH, elettiv. domiciliato in CORSO MAGENTA 42
20123 MILANO presso il difensore avv. FA IN NI CH
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare:- previ i più opportuni accertamenti e declaratorie incidentali, rilevata la nullità della clausola vessatoria eventualmente individuativa del Foro convenzionale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Firenze, erroneamente adìto da parte opposta in luogo del competente Tribunale Ordinario di Brescia, adottando i più opportuni provvedimenti conseguenti;
- dichiari la carenza di legittimazione attiva di non avendo la società costituita Controparte_3 dimostrato la titolarità degli asseriti crediti relativi ai contratti di leasing;
in subordine, nel merito, in via principale: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domane, rigettare le pagina 2 di 8 domande tutte avanzate dalla ricorrente opposta nei confronti del signor per le Parte_1 ragioni indicate in atti perché infondate in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità delle clausole indicate nel contratto di leasing (doc. 5 e 6 di controparte) e comunque, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la totale infondatezza e/o insussistenza e/o incongruità e/o indeterminatezza della pretesa monitoriamente azionata, nonché l'ulteriore credito preteso;
l'assenza di alcun debito dell'opponente nei confronti della opposta e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di poter accogliere, in tutto o in parte, la domanda di pagamento avanzata dalla opposta nei confronti del signor , diminuire e ridurre la Parte_1 condanna dell'odierna opponente ai soli importi che saranno ritenuti dovuti o di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”
INTERVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. non essendo
l'opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta/facile soluzione;
- per i motivi esposti al paragrafo VII della presente comparsa di costituzione e risposta, condannare, con ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., la parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.525,39 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal dovuto all'effettivo saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via principale: - respingere tutte le domande ed eccezioni avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in ogni sua parte mandando assolta e per essa Controparte_3 [...]
da ogni avversa domanda e/o pretesa e/o azione e/o contestazione di qualsiasi natura CP_2
(anche risarcitoria, restitutoria e di ricalcolo del saldo di rapporto); - per i motivi esposti al paragrafo
VII della presente comparsa di costituzione e risposta, condannare la parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.525,39 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal dovuto all'effettivo saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'attore opponente al pagamento in favore di quale mandataria di dell'importo di Euro 17.603,49 oltre Controparte_2 Controparte_3 interessi di mora al tasso convenzionale dal dovuto all'effettivo saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2496/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 26.06.2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_4
13.078,10, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria, in virtù del contratto di leasing finanziario e della garanzia indicata in atti. Chiedeva, in via pregiudiziale, la declaratoria dell'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze a favore di quello di Bologna e, preliminarmente, il rigetto dell'istanza avversaria di concessione della provvisoria esecuzione, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. A fondamento dell'opposizione proposta sosteneva, in primo luogo, l'incompetenza del Tribunale di Firenze, per essere competente il Tribunale di Bologna, in virtù del foro esclusivo convenzionalmente stabilito dalle parti all'art. 15 del contratto di fideiussione. Nel merito, eccepiva la nullità della clausola derogatoria al regime previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto non specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.
e, di conseguenza, la decadenza per l'opposta dal diritto di pretendere l'adempimento dal garante, non essendosi attivata tempestivamente nei confronti del debitore principale.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 14.03.2023, si costituiva in giudizio e per essa quale mandataria , quale cessionaria del Controparte_3 Controparte_2 credito oggetto del presente giudizio, contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate dall' opponente ed allegando che la pretesa monitoria trovava fondamento nel contratto di leasing nell'ambito del quale l'opponente aveva contestualmente rilasciato la garanzia, precisando che il documento contenente la fideiussione, prodotto in quella sede, non era riferibile alla pretesa oggetto del presente giudizio. Evidenziava che, nel contratto suddetto, le parti avevano pattuito quale foro esclusivo quello di Firenze e che la clausola di rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., pur non configurandosi come vessatoria e risultando sottoscritta conformemente agli artt. 1341-1342 c.c., non era applicabile in virtù della previsione di pagamento a prima richiesta da parte del garante. Infine, eccepiva che la garanzia prestata dall'opponente non si limitava all'importo di € 13.078,10, come indicato nel provvedimento monitorio, ma si estendeva fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 120 % del capitale finanziato. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.525,39.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 28.04.2023, il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto disponendo l'esperimento della mediazione pagina 4 di 8 che, successivamente esperita, dava però esito negativo. In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e istruita la causa documentalmente, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.02.2025, veniva fissata l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito delle note conclusive, che le parti depositavano.
L'opposizione è fondata per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1. Preliminarmente, occorre dare atto che la società intervenuta è titolare del Controparte_3 rapporto di diritto sostanziale azionato in giudizio, in quanto cessionaria del credito. È difatti documentalmente provato che, mediante il contratto di cessione stipulato in data 21.10.2022, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, ha acquistato pro-soluto da Controparte_3 [...]
e alcuni crediti vantati dalle cedenti, originati da Controparte_4 Controparte_4 contratti di leasing e da contratti di finanziamento. Invero, la cessionaria ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3.11.2022 - Parte Seconda n. 128, ove l'avviso riporta sia una serie di informazioni circa la categoria dei crediti ceduti (“crediti derivanti dai Contratti di Finanziamento e/o Contratti di Leasing vantati dalla relativa Cedente nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche, classificati, alla Data di Valutazione, come "in sofferenza" (come definito nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata), sorti nel periodo tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021”), che l'ulteriore precisazione che i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, venivano messi a disposizione sul sito internet https://www.securitisation- services.com/it/cessioni/ e www.intesasanpaolo.com. (doc. 3-4 – parte intervenuta).
2. Premesso che la presente controversia può essere definita applicando il principio processuale della ragione più liquida, si osserva che, in relazione all'ordine logico di trattazione delle questioni sollevate dalle parti, la causa può essere agevolmente decisa sulla base della questione ritenuta di pronta soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della pagina 5 di 8 coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis Cass. Civ. 363/2019; Cass. Civ. 11458/2018; Sez. Unite
9936/2014).
Occorre, in primo luogo, ricordare che per principio consolidato in materia contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile
(Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533). Inoltre, come è noto, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova della sussistenza del credito fatto valere in giudizio grava sulla parte opposta, in quanto ritenuta parte attrice in senso sostanziale;
in tali casi, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto mentre all'opponente, ossia il convenuto in senso sostanziale, spetterà dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
Ciò detto, deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da parte opponente sull'integrazione, nel caso di specie, di una mutatio libelli effettuata dalla parte opposta.
Come noto, non è consentito proporre una nuova domanda qualora essa implichi una variazione della causa petendi, intesa come mutamento sostanziale dei fatti costitutivi della pretesa azionata. Tale modifica comporterebbe l'introduzione nel processo di un nuovo ambito di indagine, fondato su presupposti differenti rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo, determinando una pretesa del tutto diversa da quella originaria. Difatti, si configura una mutatio libelli, come nel caso in esame, quando nel corso del giudizio si introduce una pretesa sostanzialmente diversa rispetto a quella iniziale, modificando il contenuto della domanda in modo da ampliarne l'oggetto oppure fondandola su presupposti giuridici nuovi, non precedentemente dedotti, e in particolare su un fatto costitutivo differente, alterando il tema del processo e violando il principio del contraddittorio.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che: “nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis", che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella pagina 6 di 8 domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado”
(Sez. 3, Sentenza n. 22754 del 04/10/2013).
Orbene nel caso di specie deve evidenziarsi che asseriva, Controparte_4 nell'ambito del procedimento monitorio, di essere creditrice nei confronti della in Parte_2 relazione al contratto n. LE 5496849 della somma di € 6.780,61 e in relazione al contratto LE 5504794 della somma di € 10.822,88. Pertanto, ritenuto che si costituiva garante Parte_1 personale mediante il rilascio della garanzia che si allega (doc. 16), agiva in giudizio unicamente nei confronti di quest'ultimo per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 17.603,49. In seguito, il Giudice del monitorio ingiungeva al debitore (oggi opponente), nei limiti della minor somma di cui al contratto di fideiussione (doc. 16), l'importo di € 13.078,10 (si veda il decreto ingiuntivo opposto).
Pertanto, la domanda proposta in quella sede si basava sulla fideiussione prestata da Parte_1
.
[...]
Tuttavia, nella presente sede, l'opposta sostiene che il vincolo di garanzia posto a base della pretesa monitoria deriverebbe dai contratti di leasing, sottoscritti non solo dalla società utilizzatrice, ma anche dall'attuale garante opponente, ritenendo altresì che il documento contenente la fideiussione, ovvero il doc. 16, sia stato erroneamente prodotto in fase monitoria e che i titoli su cui si è fondata la pretesa creditoria siano, invece, i contratti di leasing (doc. 9-13 – ricorso monitorio).
Tale assunto non è fondato e non può essere condiviso, atteso che nell'atto introduttivo veniva chiaramente indicato che l'azione era diretta nei confronti del fideiussore, il quale aveva assunto l'obbligo di garanzia nei confronti della debitrice principale mediante fideiussione, che veniva difatti prodotta. Di conseguenza, il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria era proprio la garanzia fideiussoria, sulla base della quale è stato poi effettivamente emessa l'ingiunzione di pagamento.
Orbene, tanto premesso, si deve rilevare che la fideiussione sulla cui base è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo non risulta prestata a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing prodotto, atteso che nel documento de quo viene indicato unicamente che “con riferimento al contratto in appresso descritto (di seguito “Contratto”), concluso o che sarà concluso fra il soggetto
Utilizzatore sotto precisato (di seguito “Cliente”) e la Vostra Società (di seguito “Neos”), prestiamo fideiussione in Vostro favore alle condizioni di cui al presente testo” (doc. 16 – ricorso monitorio), risultando pacifico che il contratto di leasing prodotto non è stato stipulato con Neos Finance S.p.a., bensì con Centro Leasing Rete S.p.a.
Ne consegue che la garanzia prestata non può ritenersi riferita alle obbligazioni derivanti dal contratto in questione, come peraltro riconosciuto dalle stesse parti. Cosicchè, non essendosi provato il rilascio di una valida garanzia a favore dell'obbligazione assunta dalla debitrice principale in Parte_2
pagina 7 di 8 relazione al finanziamento derivante dai contratti di leasing mobiliare de quo, ne consegue che il decreto ingiuntivo oggi opposto va revocato.
Ad abundantiam, si rileva che la qualità dei documenti dei contratti di leasing prodotti - contenenti le condizioni generali di contratto e indicati dalla banca, esclusivamente in questa sede e in modo difforme rispetto a quanto indicato e sostenuto in fase monitoria, come fondamento della garanzia prestata da - è talmente compromessa da renderne impossibile la lettura. Parte_1
Tale circostanza impedisce una corretta ricostruzione del contenuto contrattuale, poiché il testo risulta sbiadito ed illeggibile, rendendo impossibile non solo la comprensione del contenuto, ma anche la verifica della coerenza tra quanto affermato dalla Banca e quanto effettivamente risultante dai documenti in argomento (doc. 9-13 – ricorso monitorio).
Ciò posto, l'opposizione proposta merita accoglimento, e conseguentemente deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2496/2022 emesso dal Tribunale di Firenze il 25-27.06.2022.
3. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto altresì conto dell'istruttoria, svolta solo in via documentale, e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2496/2022 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 25-27.06.2022, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
condanna , e per essa, la mandataria all'integrale Controparte_3 Controparte_2 rifusione delle spese di lite dell'opponente, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,15.
Firenze, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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