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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/09/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1365/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1365/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in , via G. Spagnolo n. 58, presso lo studio dell'Avv. Pietro Scoglio, che lo Parte_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Borgonuovo n. Controparte_1 P.IVA_2
9, presso lo studio degli Avv.ti Giovannina Ventura e Fabrizio Colonna, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 244/2023 dell'11.09.2023, emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, con il quale veniva allo stesso ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di € 544.483,52, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Controparte_1
In particolare, l'opponente contestava la pretesa monitoria deducendone l'insussistenza peri motivi indicati nell'atto introduttivo, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi. pagina 1 di 3 N. R.G. 1365/2023
Costituendosi in giudizio, la contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 09.04.2024, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio in ragione delle trattative pendenti tra le stesse.
Con nota del 19.08.2025, l'opposta depositava nel fascicolo telematico dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con contestuale accettazione dell'opponente,
per intervenuta transazione della vertenza, chiedendo dichiararsi, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite, sì come pattuito dalle parti.
All'udienza del 10.09.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da note di trattazione scritta ex
art. 127 ter c.p.c., la causa viene definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ebbene, la rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente in opposizione a decreto ingiuntivo determina il venir meno di un qualsiasi interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. n. 5676/2003); sicché è ben possibile la dichiarazione di estinzione del giudizio,
anche in assenza dell'espressa accettazione da parte dell'opposto, con l'unica precisazione che il provvedimento con cui venga dichiarato estinto il processo, per rinuncia agli atti del giudizio, previa esclusione delle necessità di accettazione delle altre parti, per insussistenza di un loro interesse alla prosecuzione della causa, debba essere pronunciato con sentenza, in quanto esorbitante dal paradigma di cui all'art. 306 c.p.c. (v. Cass. 26210/2009) ed avente natura decisoria in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (v. Cass. 15631/2009).
Per quanto sin qui osservato, va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio.
Considerato che la controversia in esame risulta definita con accordo stragiudiziale, può disporsi l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, sì come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 N. R.G. 1365/2023
il Tribunale di Barcellona , in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, Parte_1
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1365/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara l'estinzione del processo;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barcellona Gotto, 10.09.2025. Pt_1
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1365/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in , via G. Spagnolo n. 58, presso lo studio dell'Avv. Pietro Scoglio, che lo Parte_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Borgonuovo n. Controparte_1 P.IVA_2
9, presso lo studio degli Avv.ti Giovannina Ventura e Fabrizio Colonna, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 244/2023 dell'11.09.2023, emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, con il quale veniva allo stesso ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di € 544.483,52, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Controparte_1
In particolare, l'opponente contestava la pretesa monitoria deducendone l'insussistenza peri motivi indicati nell'atto introduttivo, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi. pagina 1 di 3 N. R.G. 1365/2023
Costituendosi in giudizio, la contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 09.04.2024, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio in ragione delle trattative pendenti tra le stesse.
Con nota del 19.08.2025, l'opposta depositava nel fascicolo telematico dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con contestuale accettazione dell'opponente,
per intervenuta transazione della vertenza, chiedendo dichiararsi, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite, sì come pattuito dalle parti.
All'udienza del 10.09.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da note di trattazione scritta ex
art. 127 ter c.p.c., la causa viene definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ebbene, la rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente in opposizione a decreto ingiuntivo determina il venir meno di un qualsiasi interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. n. 5676/2003); sicché è ben possibile la dichiarazione di estinzione del giudizio,
anche in assenza dell'espressa accettazione da parte dell'opposto, con l'unica precisazione che il provvedimento con cui venga dichiarato estinto il processo, per rinuncia agli atti del giudizio, previa esclusione delle necessità di accettazione delle altre parti, per insussistenza di un loro interesse alla prosecuzione della causa, debba essere pronunciato con sentenza, in quanto esorbitante dal paradigma di cui all'art. 306 c.p.c. (v. Cass. 26210/2009) ed avente natura decisoria in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (v. Cass. 15631/2009).
Per quanto sin qui osservato, va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio.
Considerato che la controversia in esame risulta definita con accordo stragiudiziale, può disporsi l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, sì come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 N. R.G. 1365/2023
il Tribunale di Barcellona , in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, Parte_1
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1365/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara l'estinzione del processo;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barcellona Gotto, 10.09.2025. Pt_1
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia
pagina 3 di 3