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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/06/2024, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 2022/2017 rg avente a oggetto appalto e vertente tra c.f. , attore con avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Casella
contro
“Piccoli movimenti terra ” c.f. CP_1 CP_1 C.F._2 convenuto con avv. Giacomo Cenzatti,
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 1° marzo 2024:
Conclusioni di parte attrice “Piaccia all'Ill.mo G.U. del Tribunale di Pisa, reietta ogni contraria istanza, in accoglimento della presente opposizione, per tutte le ragioni suesposte, revocare il decreto opposto, determinare il corrispettivo dell'opera ed accertarne l'esecuzione a regola d'arte, con diminuzione del prezzo in caso di difformità e vizi, nonché in ipotesi condannando l'opposto a restituire all'opponente le somme in eccedenza rispetto a quelle ricevute;
In ipotesi, previa declaratoria di nullità della deposizione resa dal teste all'udienza del Testimone_1
27.09.2022; con vittoria di spese, compreso il rimborso forfettario”;
Conclusioni di parte convenuta “si riporta alle conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio per il quale si dichiara antistatario. Inoltre, si insiste nella richiesta istruttoria formulata in atti e non ammessa con ordinanza del 11.10.2022”. RAGIONI DELLA DECISIONE
, titolare della ditta Piccoli movimenti terra ricorreva in monitorio CP_1 chiedendo ingiungersi alla il pagamento di € Parte_1
6.753,53, oltre interessi di mora e spese della procedura;
allegava: di aver effettuato lavori di escavazioni, realizzazione fognature e riempimenti interni ed esterni in un capannone di nuova costruzione in favore della ditta che è stato pagato Parte_1 solo parzialmente e rimaneva il saldo della fattura n. 19/2016, richiesto senza esito.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 333/2017 ed eccepiva: Parte_1 che non era stato pattuito un corrispettivo per le opere appaltate, contestava quello applicato unilateralmente senza indicazione di quantità dei materiali, ore lavorate, documenti di trasporto, contabilità della DL e chiedeva la determinazione del prezzo ex art.1657 cc;
eccepiva inoltre che in occasione di piogge intense le fognature non avevano tenuto, vizio comunicato con mail del 13.09.2016 prima della intimazione stragiudiziale di pagamento del 3.10.2016, che il 3.10.2016 aveva pagato gran parte (€ 13.940,42) dell'importo della fattura sulla base di una ricostruzione della contabilità eseguita dal DL geom. quindi chiedeva la determinazione e Tes_1 riduzione del prezzo.
Si costituiva precisando che le opere erano state realizzate alla CP_1 presenza del geom. progettista e direttore dei lavori, oltre che del Tes_1 medesimo che aveva accettato i lavori corrispondendo con bonifico la Parte_1 maggior parte del prezzo dopo l'invio della diffida;
eccepiva la decadenza ex art. 1667 cc per la denuncia dei vizi;
produceva le fatture relative al complessivo appalto dei lavori e chiedeva respingersi la domanda.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc la causa è stata istruita con documenti e prove orali.
Preliminarmente va precisato che l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione formulata dall'opposta, per superamento del termine (ordinatorio) per introdurre il procedimento di negoziazione assistita, non è stata coltivata nella precisazione delle conclusioni che rimandano a quelle formulate nella comparsa di costituzione. In fatto, è opportuno chiarire che tra le parti sono intercorsi due distinti contratti di appalto: un primo incarico era stato relativo ai lavori di ristrutturazione e ampliamento del capannone artigianale - al quale fanno riferimento la notifica preliminare di cantiere edile del 17.12.2015 e in parte la contabilità di cantiere senza data e senza firme, documenti entrambi prodotti dall'opposta con la II memoria ex art. 183 cpc - non oggetto di causa e interamente pagato;
un secondo incarico, oggetto del presente giudizio, riguardava la realizzazione di fognature e pozzetti per due bagni, lavoro eseguito nella primavera del 2016 e in relazione al quale emise due fatture, la n. 19 e la n. 20 del 31.07.2016, per complessivi CP_1
€ 20.543,75, lavori contestati il 13.09.2016 e pagati per € 13.940,42 il 3.10.2016.
Questa ricostruzione in fatto, dedotta dall'opponente, è stata solo in parte contestata da parte opposta la quale non solo non ha prodotto alcun documento giustificativo del credito vantato (documenti di trasporto, report ore lavorate, fatture di acquisto materiale) ma non ha neppure offerto una diversa ricostruzione fattuale. Nel ricorso per decreto ingiuntivo affermava di aver effettuato “lavori di escavazioni, realizzazione fognature e riempimenti interni ed esterni capannone di nuova costruzione”, descrizione identica all'oggetto della fattura n. 19/2016; allegate alla comparsa di costituzione ha prodotto quattro fatture (9 e 10 del
28.07.2015, 5 e 6 del 29.02.2016) indicate come già pagate per complessivi €
12.919,00, inoltre la fattura n. 20 del 31.07.2016 di € 1.232,20, pagata. Dall'esame del documento contabilità di cantiere, in disparte la formulazione unilaterale e l'assenza di data e firme, risulta evidente che le lavorazioni elencate sono relative anche al primo degli appalti che riguardava la ristrutturazione e l'ampliamento del capannone (cfr. voce “montaggio cassa forme per getto plinti” e “montaggio sponde piano superiore capannone”), né si fa cenno, nella fattura oggetto di ricorso monitorio, alla voce “riempimenti con materiali ghiaiosi”; se si sommano le voci relative alle condotte fognarie si ottiene l'importo di € 6.255,00 più iva, quindi in sostanza non è possibile accertare sulla base della documentazione prodotta, pur oggetto di contestazione, quali movimenti di terra e riempimenti siano relativi ai lavori di ampliamento del capannone, già pagati, o siano relativi alla predisposizione delle condotte fognarie e dei due bagni e quali siano i “riempimenti interni” indicati nell'oggetto della fattura azionata in monitorio, posto che il teste geom. ha precisato che si era occupato solo di lavorazioni Tes_1 CP_1 esterne (vedi infra). Parte opposta ha affidato la prova della sua pretesa alla testimonianza del geom. tale testimonianza deve essere Tes_1 prudenzialmente valutata in quanto teste ostile a parte opponente perché oggetto di richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale ma, al di là di questo, la testimonianza è risultata generica e non dirimente: ha collocato temporalmente i fatti a circa dieci anni prima, ha precisato che si è CP_1 occupato solo della sistemazione dell'area esterna, scavo e sistemazione dei plinti e scavi per la raccolta delle acque piovane, nulla precisando sulla realizzazione delle fognature dei bagni, ha quindi confermato l'esecuzione dei lavori (circostanza non contestata) ma senza precisare tempi e quantità.
Conclusivamente, l'attore in senso sostanziale era onerato di fornire CP_1 la prova dei fatti costitutivi del credito formato dalla maggior somma, rispetto a quanto pagato spontaneamente da che affermava dovuta per Parte_1
l'esecuzione dei lavori appaltati sulla base della fattura n. 19/2016 “lavori di escavazioni, realizzazione fognature e riempimenti interni ed esterni capannone di nuova costruzione”; quando manchi la prova dell'entità e della consistenza delle opere appaltate non può intervenire la determinazione giudiziale del prezzo ex art. 1657 cc (cfr. Cass. 19727/2016); la prova non è stata raggiunta e in accoglimento della domanda attrice il decreto ingiuntivo n. 333/2017 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando nella causa vertente tra
[...] contro “Piccoli movimenti terra ”, Parte_1 CP_1 CP_1 ogni altra domanda ed eccezione respinta:
1) Accoglie la domanda e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 333/2017;
2) Condanna parte opposta a pagare all'attrice opponente le spese di lite che liquida in € 4.492,00, oltre CU e marca, oltre 15% per rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa.
Pisa, 26 giugno 2024 il giudice onorario
Dott. Corinna Beconi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 2022/2017 rg avente a oggetto appalto e vertente tra c.f. , attore con avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Casella
contro
“Piccoli movimenti terra ” c.f. CP_1 CP_1 C.F._2 convenuto con avv. Giacomo Cenzatti,
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 1° marzo 2024:
Conclusioni di parte attrice “Piaccia all'Ill.mo G.U. del Tribunale di Pisa, reietta ogni contraria istanza, in accoglimento della presente opposizione, per tutte le ragioni suesposte, revocare il decreto opposto, determinare il corrispettivo dell'opera ed accertarne l'esecuzione a regola d'arte, con diminuzione del prezzo in caso di difformità e vizi, nonché in ipotesi condannando l'opposto a restituire all'opponente le somme in eccedenza rispetto a quelle ricevute;
In ipotesi, previa declaratoria di nullità della deposizione resa dal teste all'udienza del Testimone_1
27.09.2022; con vittoria di spese, compreso il rimborso forfettario”;
Conclusioni di parte convenuta “si riporta alle conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio per il quale si dichiara antistatario. Inoltre, si insiste nella richiesta istruttoria formulata in atti e non ammessa con ordinanza del 11.10.2022”. RAGIONI DELLA DECISIONE
, titolare della ditta Piccoli movimenti terra ricorreva in monitorio CP_1 chiedendo ingiungersi alla il pagamento di € Parte_1
6.753,53, oltre interessi di mora e spese della procedura;
allegava: di aver effettuato lavori di escavazioni, realizzazione fognature e riempimenti interni ed esterni in un capannone di nuova costruzione in favore della ditta che è stato pagato Parte_1 solo parzialmente e rimaneva il saldo della fattura n. 19/2016, richiesto senza esito.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 333/2017 ed eccepiva: Parte_1 che non era stato pattuito un corrispettivo per le opere appaltate, contestava quello applicato unilateralmente senza indicazione di quantità dei materiali, ore lavorate, documenti di trasporto, contabilità della DL e chiedeva la determinazione del prezzo ex art.1657 cc;
eccepiva inoltre che in occasione di piogge intense le fognature non avevano tenuto, vizio comunicato con mail del 13.09.2016 prima della intimazione stragiudiziale di pagamento del 3.10.2016, che il 3.10.2016 aveva pagato gran parte (€ 13.940,42) dell'importo della fattura sulla base di una ricostruzione della contabilità eseguita dal DL geom. quindi chiedeva la determinazione e Tes_1 riduzione del prezzo.
Si costituiva precisando che le opere erano state realizzate alla CP_1 presenza del geom. progettista e direttore dei lavori, oltre che del Tes_1 medesimo che aveva accettato i lavori corrispondendo con bonifico la Parte_1 maggior parte del prezzo dopo l'invio della diffida;
eccepiva la decadenza ex art. 1667 cc per la denuncia dei vizi;
produceva le fatture relative al complessivo appalto dei lavori e chiedeva respingersi la domanda.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc la causa è stata istruita con documenti e prove orali.
Preliminarmente va precisato che l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione formulata dall'opposta, per superamento del termine (ordinatorio) per introdurre il procedimento di negoziazione assistita, non è stata coltivata nella precisazione delle conclusioni che rimandano a quelle formulate nella comparsa di costituzione. In fatto, è opportuno chiarire che tra le parti sono intercorsi due distinti contratti di appalto: un primo incarico era stato relativo ai lavori di ristrutturazione e ampliamento del capannone artigianale - al quale fanno riferimento la notifica preliminare di cantiere edile del 17.12.2015 e in parte la contabilità di cantiere senza data e senza firme, documenti entrambi prodotti dall'opposta con la II memoria ex art. 183 cpc - non oggetto di causa e interamente pagato;
un secondo incarico, oggetto del presente giudizio, riguardava la realizzazione di fognature e pozzetti per due bagni, lavoro eseguito nella primavera del 2016 e in relazione al quale emise due fatture, la n. 19 e la n. 20 del 31.07.2016, per complessivi CP_1
€ 20.543,75, lavori contestati il 13.09.2016 e pagati per € 13.940,42 il 3.10.2016.
Questa ricostruzione in fatto, dedotta dall'opponente, è stata solo in parte contestata da parte opposta la quale non solo non ha prodotto alcun documento giustificativo del credito vantato (documenti di trasporto, report ore lavorate, fatture di acquisto materiale) ma non ha neppure offerto una diversa ricostruzione fattuale. Nel ricorso per decreto ingiuntivo affermava di aver effettuato “lavori di escavazioni, realizzazione fognature e riempimenti interni ed esterni capannone di nuova costruzione”, descrizione identica all'oggetto della fattura n. 19/2016; allegate alla comparsa di costituzione ha prodotto quattro fatture (9 e 10 del
28.07.2015, 5 e 6 del 29.02.2016) indicate come già pagate per complessivi €
12.919,00, inoltre la fattura n. 20 del 31.07.2016 di € 1.232,20, pagata. Dall'esame del documento contabilità di cantiere, in disparte la formulazione unilaterale e l'assenza di data e firme, risulta evidente che le lavorazioni elencate sono relative anche al primo degli appalti che riguardava la ristrutturazione e l'ampliamento del capannone (cfr. voce “montaggio cassa forme per getto plinti” e “montaggio sponde piano superiore capannone”), né si fa cenno, nella fattura oggetto di ricorso monitorio, alla voce “riempimenti con materiali ghiaiosi”; se si sommano le voci relative alle condotte fognarie si ottiene l'importo di € 6.255,00 più iva, quindi in sostanza non è possibile accertare sulla base della documentazione prodotta, pur oggetto di contestazione, quali movimenti di terra e riempimenti siano relativi ai lavori di ampliamento del capannone, già pagati, o siano relativi alla predisposizione delle condotte fognarie e dei due bagni e quali siano i “riempimenti interni” indicati nell'oggetto della fattura azionata in monitorio, posto che il teste geom. ha precisato che si era occupato solo di lavorazioni Tes_1 CP_1 esterne (vedi infra). Parte opposta ha affidato la prova della sua pretesa alla testimonianza del geom. tale testimonianza deve essere Tes_1 prudenzialmente valutata in quanto teste ostile a parte opponente perché oggetto di richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale ma, al di là di questo, la testimonianza è risultata generica e non dirimente: ha collocato temporalmente i fatti a circa dieci anni prima, ha precisato che si è CP_1 occupato solo della sistemazione dell'area esterna, scavo e sistemazione dei plinti e scavi per la raccolta delle acque piovane, nulla precisando sulla realizzazione delle fognature dei bagni, ha quindi confermato l'esecuzione dei lavori (circostanza non contestata) ma senza precisare tempi e quantità.
Conclusivamente, l'attore in senso sostanziale era onerato di fornire CP_1 la prova dei fatti costitutivi del credito formato dalla maggior somma, rispetto a quanto pagato spontaneamente da che affermava dovuta per Parte_1
l'esecuzione dei lavori appaltati sulla base della fattura n. 19/2016 “lavori di escavazioni, realizzazione fognature e riempimenti interni ed esterni capannone di nuova costruzione”; quando manchi la prova dell'entità e della consistenza delle opere appaltate non può intervenire la determinazione giudiziale del prezzo ex art. 1657 cc (cfr. Cass. 19727/2016); la prova non è stata raggiunta e in accoglimento della domanda attrice il decreto ingiuntivo n. 333/2017 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando nella causa vertente tra
[...] contro “Piccoli movimenti terra ”, Parte_1 CP_1 CP_1 ogni altra domanda ed eccezione respinta:
1) Accoglie la domanda e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 333/2017;
2) Condanna parte opposta a pagare all'attrice opponente le spese di lite che liquida in € 4.492,00, oltre CU e marca, oltre 15% per rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa.
Pisa, 26 giugno 2024 il giudice onorario
Dott. Corinna Beconi