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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 904/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4696/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1342 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18.5.2024, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1°
Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 1342/23, notificata il 26.3.2024, emessa dal
Comune di Palagonia per IMU, anno d'imposta 2012, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 486,00, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza, la prescrizione e il difetto di motivazione per omessa esposizione dei criteri di calcolo degli interessi. Ha chiesto, pertanto,
l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Palagonia ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
Innanzitutto, il Comune ha provato, producendo in atti la copia della raccomandata A.R e della ricevuta di ritorno, che l'avviso di accertamento è stato notificato il 3.1.2018 mediante consegna a mani della sig.ra Nominativo_1 , qualificatasi come moglie. Tale avviso di accertamento non è stato oggetto di impugnazione per cui il credito del Comune
è divenuto definitivo.
La successiva ingiunzione di pagamento impugnata è stata notificata nel termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006, ovvero entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, termine cui va aggiunto il periodo di sospensione COVID. Infatti, l'ingiunzione di pagamento impugnata, che doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2021, termine prorogato, per quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 (secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, intervenuta per l'appunto il 31 agosto 2021), è stata consegnata per la notifica dal Comune di
Palagonia alla DAT s.r.l., società che si occupa di servizi postali e di notifica, il
22.12.2023, come da certificazione prodotta in atti, e da quest'ultima consegnata al ricorrente il 26.3.2024. Tale notifica è tempestiva in applicazione della c.d. postalizzazione, ovvero della diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, disciplinata in materia tributaria nell'art. 60, ult. comma, del DPR 600/72, laddove è previsto che “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”.
Quanto al vizio di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi applicati, la
Corte dii Cassazione, Sez Unite, nella sentenza n 22281/2022 con riferimento alla ipotesi nella quale la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento ha affermato che “[…]la motivazione in simili evenienze
- alla stregua di quanto previsto dall'art. 12, comma 3 d.P.R. n. 602/1973- non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento - diretto e specifico-, all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale di interessi”. Ora, l'ingiunzione impugnata, come la cartella di pagamento, svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva del tributo e in applicazione del principio sopra riportato, affermato dalla Suprema Corte, è adeguatamente motivata quanto agli interessi, essendo stato richiamato, nella parte motiva, l'avviso di accertamento notificato e non impugnato
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
150,00.
Così deciso in Catania il 28 gennaio 2026.
Giudice
IO CC
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4696/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1342 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18.5.2024, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1°
Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 1342/23, notificata il 26.3.2024, emessa dal
Comune di Palagonia per IMU, anno d'imposta 2012, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 486,00, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza, la prescrizione e il difetto di motivazione per omessa esposizione dei criteri di calcolo degli interessi. Ha chiesto, pertanto,
l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Palagonia ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
Innanzitutto, il Comune ha provato, producendo in atti la copia della raccomandata A.R e della ricevuta di ritorno, che l'avviso di accertamento è stato notificato il 3.1.2018 mediante consegna a mani della sig.ra Nominativo_1 , qualificatasi come moglie. Tale avviso di accertamento non è stato oggetto di impugnazione per cui il credito del Comune
è divenuto definitivo.
La successiva ingiunzione di pagamento impugnata è stata notificata nel termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006, ovvero entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, termine cui va aggiunto il periodo di sospensione COVID. Infatti, l'ingiunzione di pagamento impugnata, che doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2021, termine prorogato, per quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 (secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, intervenuta per l'appunto il 31 agosto 2021), è stata consegnata per la notifica dal Comune di
Palagonia alla DAT s.r.l., società che si occupa di servizi postali e di notifica, il
22.12.2023, come da certificazione prodotta in atti, e da quest'ultima consegnata al ricorrente il 26.3.2024. Tale notifica è tempestiva in applicazione della c.d. postalizzazione, ovvero della diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, disciplinata in materia tributaria nell'art. 60, ult. comma, del DPR 600/72, laddove è previsto che “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”.
Quanto al vizio di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi applicati, la
Corte dii Cassazione, Sez Unite, nella sentenza n 22281/2022 con riferimento alla ipotesi nella quale la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento ha affermato che “[…]la motivazione in simili evenienze
- alla stregua di quanto previsto dall'art. 12, comma 3 d.P.R. n. 602/1973- non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento - diretto e specifico-, all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale di interessi”. Ora, l'ingiunzione impugnata, come la cartella di pagamento, svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva del tributo e in applicazione del principio sopra riportato, affermato dalla Suprema Corte, è adeguatamente motivata quanto agli interessi, essendo stato richiamato, nella parte motiva, l'avviso di accertamento notificato e non impugnato
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
150,00.
Così deciso in Catania il 28 gennaio 2026.
Giudice
IO CC