Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 904
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    Il Comune ha provato la notifica dell'avviso di accertamento a mani della moglie del contribuente, atto non impugnato e divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto tempestiva la notifica dell'ingiunzione di pagamento, considerando i termini di legge e la sospensione COVID, applicando la disciplina della postalizzazione.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto tempestiva la notifica dell'ingiunzione di pagamento, considerando i termini di legge e la sospensione COVID, applicando la disciplina della postalizzazione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per omessa esposizione dei criteri di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto l'ingiunzione adeguatamente motivata quanto agli interessi, avendo richiamato l'avviso di accertamento notificato e non impugnato, in applicazione del principio affermato dalla Cassazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 904
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 904
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo