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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1200/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4878/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009746000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009746000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009746000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009746000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009746000 BOLLO 2020 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009746000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200009611385000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210062963751000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210075101867000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220014435425000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230011961002000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240017567968000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7405/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IO, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Agenzia delle Entrate – IO, Agente della riscossione per la Provincia di Messina, in persona del Dirigente pro tempore, la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore e la Regione Sicilia – Assessorato dell'Economia – Dipartimento delle finanze e del credito – Servizio 2 tasse auto, in persona del Dirigente pro tempore, impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, meglio indicata in atti, relativa al pagamento della tassa automobilistica per gli anni dal 2016 al 2021.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo a seguito della perdita di possesso del veicolo e la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate IO Messina rilevando come, contrariamente da quanto sostenuto da controparte, le notifiche degli atti prodromici erano avvenute regolarmente provvedendo al deposito di esse (all. da 1 a 6) e rilevando come, non essendo state impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione, era precluso alcun esame nel merito della pretesa.
Con memoria successivamente depositata il ricorrente insisteva nel ricorso contestando la regolarità delle notifiche oggetto di produzione da parte di IO perché non sarebbe rintracciabile il profilo di
“familiarità” della persona che riceveva la notifica (es. zia) ovvero non sarebbe regolare il procedimento di notifica per compiuta giacenza.
Con memoria Agenzia delle Entrate IO insisteva nella regolarità delle notifiche.
All'udienza del 4.12.2025, in camera di consiglio, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato, pertanto, va rigettato.
In data 29.05.2025 il ricorrente notificava all'Agenzia delle Entrate – IO ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, meglio indicata in atti, del 02.04.2025, dell'importo di euro 1.703,35, in riferimento ai crediti riportati nelle cartelle esattoriali relative a tassa auto anni dal 2017 al
2021.
Si ritiene opportuno esaminare prima il secondo motivo di ricorso. Agenzia delle Entrate IO in ordine alla prova della notifica degli atti presupposti, depositava le seguenti relate di notifica:
- cartella di pagamento anno 2016, notifica a persona di famiglia in data 14.11.2022; - cartella di pagamento anno 2017, notifica 20.10.2022 per compiuta giacenza;
cartella di pagamento anno 2018, notifica a persona di famiglia in data 8.11.2022;
cartella di pagamento anno 2019, notifica a persona di famiglia in data 8.11.2022;
cartella di pagamento anno 2020, notifica a persona di famiglia in data 12.5.2023;
cartella di pagamento anno 2021, notifica a persona di famiglia in data 15.6.2024;
Assolutamente generiche e infondate risultano le controdeduzioni del ricorrente in ordine alla regolarità delle notifiche (assenza di una corretta motivazione sulla mancata consegna personale, la mancata spedizione della CAD nonché la presunta irregolarità della procedura di deposito presso la Casa Comunale).
In ordine ai firmatari “familiari” si rileva che la notifica era stata regolarmente effettuata secondo le disposizioni normative di cui agli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, che disciplinano la notifica tramite servizio postale ordinario. In particolare, la notifica era avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, con la consegna al domicilio del destinatario, anche a persona di famiglia, che firmava sul registro di consegna della corrispondenza. La regolarità di tale notificazione è comprovata dalla firma dell'addetto al recapito e dalla prova di consegna, in virtù dell'art. 2700 c.c.
Con riferimento alla cartella n. 29520200009611385, si evidenzia che la notifica era stata correttamente effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la Casa Comunale di Gioiosa Marea e successiva comunicazione al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento (n.
NPA150021779230), spedita in data 04.11.2022 e ricevuta in data 10.12.2022, consolidando la regolarità della procedura.
L'eccezione di mancata notifica di atti presupposti va, dunque, rigettata.
Ne deriva l'infondatezza della prima eccezione sollevata dal ricorrente in ordine al quantum e alla debenza del tributo non avendo difatti quest'ultimo impugnato le relative cartelle il tributo risulta consolidato.
Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di Agenzia delle Entrate
IO che si liquidano in euro 950,00 oltre accessori e interessi.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4878/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009746000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009746000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009746000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009746000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009746000 BOLLO 2020 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009746000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200009611385000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210062963751000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210075101867000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220014435425000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230011961002000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240017567968000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7405/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IO, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Agenzia delle Entrate – IO, Agente della riscossione per la Provincia di Messina, in persona del Dirigente pro tempore, la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore e la Regione Sicilia – Assessorato dell'Economia – Dipartimento delle finanze e del credito – Servizio 2 tasse auto, in persona del Dirigente pro tempore, impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, meglio indicata in atti, relativa al pagamento della tassa automobilistica per gli anni dal 2016 al 2021.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo a seguito della perdita di possesso del veicolo e la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate IO Messina rilevando come, contrariamente da quanto sostenuto da controparte, le notifiche degli atti prodromici erano avvenute regolarmente provvedendo al deposito di esse (all. da 1 a 6) e rilevando come, non essendo state impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione, era precluso alcun esame nel merito della pretesa.
Con memoria successivamente depositata il ricorrente insisteva nel ricorso contestando la regolarità delle notifiche oggetto di produzione da parte di IO perché non sarebbe rintracciabile il profilo di
“familiarità” della persona che riceveva la notifica (es. zia) ovvero non sarebbe regolare il procedimento di notifica per compiuta giacenza.
Con memoria Agenzia delle Entrate IO insisteva nella regolarità delle notifiche.
All'udienza del 4.12.2025, in camera di consiglio, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato, pertanto, va rigettato.
In data 29.05.2025 il ricorrente notificava all'Agenzia delle Entrate – IO ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, meglio indicata in atti, del 02.04.2025, dell'importo di euro 1.703,35, in riferimento ai crediti riportati nelle cartelle esattoriali relative a tassa auto anni dal 2017 al
2021.
Si ritiene opportuno esaminare prima il secondo motivo di ricorso. Agenzia delle Entrate IO in ordine alla prova della notifica degli atti presupposti, depositava le seguenti relate di notifica:
- cartella di pagamento anno 2016, notifica a persona di famiglia in data 14.11.2022; - cartella di pagamento anno 2017, notifica 20.10.2022 per compiuta giacenza;
cartella di pagamento anno 2018, notifica a persona di famiglia in data 8.11.2022;
cartella di pagamento anno 2019, notifica a persona di famiglia in data 8.11.2022;
cartella di pagamento anno 2020, notifica a persona di famiglia in data 12.5.2023;
cartella di pagamento anno 2021, notifica a persona di famiglia in data 15.6.2024;
Assolutamente generiche e infondate risultano le controdeduzioni del ricorrente in ordine alla regolarità delle notifiche (assenza di una corretta motivazione sulla mancata consegna personale, la mancata spedizione della CAD nonché la presunta irregolarità della procedura di deposito presso la Casa Comunale).
In ordine ai firmatari “familiari” si rileva che la notifica era stata regolarmente effettuata secondo le disposizioni normative di cui agli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, che disciplinano la notifica tramite servizio postale ordinario. In particolare, la notifica era avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, con la consegna al domicilio del destinatario, anche a persona di famiglia, che firmava sul registro di consegna della corrispondenza. La regolarità di tale notificazione è comprovata dalla firma dell'addetto al recapito e dalla prova di consegna, in virtù dell'art. 2700 c.c.
Con riferimento alla cartella n. 29520200009611385, si evidenzia che la notifica era stata correttamente effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la Casa Comunale di Gioiosa Marea e successiva comunicazione al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento (n.
NPA150021779230), spedita in data 04.11.2022 e ricevuta in data 10.12.2022, consolidando la regolarità della procedura.
L'eccezione di mancata notifica di atti presupposti va, dunque, rigettata.
Ne deriva l'infondatezza della prima eccezione sollevata dal ricorrente in ordine al quantum e alla debenza del tributo non avendo difatti quest'ultimo impugnato le relative cartelle il tributo risulta consolidato.
Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di Agenzia delle Entrate
IO che si liquidano in euro 950,00 oltre accessori e interessi.