Articolo 3 della Legge 2 maggio 1983, n. 305
Articolo 2
Versione
12 luglio 1983
Art. 3.
Dopo l' articolo 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , in materia di norme per la tutela delle acque dell'inquinamento e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:
"Art. 24 bis. - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare.
Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione".

Entrata in vigore il 12 luglio 1983