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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 11150/2023 R.G.L., promossa da con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA Pt_1
contro
, con l'avv. CATANIA EMANUELE CP_1
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, rispettivamente parte ricorrente non depositava note scritte, mentre parte resistente le depositava in data 28/01/2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 11150/2023 R.G..L., promossa
D A rappresentato e difeso dall' avv. SPARACINO MARIA GRAZIA Pt_1
ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS Via Laurana 59, in Indirizzo Telematico del difensore
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CATANIA EMANUELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e la resistente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1.11.2022.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del Pt_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CATANIA EMANUELE, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, Pt_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/09/2023, parte ricorrente a seguito di Pt_1
contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la insussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della pretesa del convenuto (indennità di accompagnamento) e in subordine il suo riconoscimento con la successiva decorrenza del 25.05.2023.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio parte opposta chiedendo confermarsi le conclusioni del C.T.U. della fase di A.T.P..
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.03.2023, così argomentando sulla determinazione della decorrenza – unica su cui non concorda con il C.T.U. della fase di A.T.P. – a partire dal marzo 2023: “Per quanto riguarda il primo punto, dobbiamo tenere presente che, tra la documentazione medica, rilasciata da strutture pubbliche, in nostro possesso, l'unico certificato nel quale vengono descritte, nella ricorrente, delle condizioni cliniche talmente compromesse, da renderla bisognosa di assistenza continua, è rappresentato dalla relazione di accertamento tecnico preventivo, sulla persona di redatta dal CTU dr. , con CP_1 Persona_1
operazioni peritali in data 13.06.23.
Dette conclusioni del CTU del presente giudizio in punto di decorrenza non possono essere condivise, atteso che le certificazioni mediche hanno tutte il medesimo valore, poiché tutti i medici – pubblici e privati – sono gravati dell'obbligo di certificare il vero, pena la commissione di condotte penalmente rilevanti.
Deve, quindi, valorizzarsi la documentazione medica in atti, citata dallo stesso C.T.U., ed in particolare non solo il “Certificato di prescrizione di un quadripode per la sig.ra affetta da deficit deambulatorio in pz CP_1
affetta da diabete mellito tipo II N.I.D. pregresso TIA esiti di foraminectomia
L4-L5, episodi ricorrenti di sciatalgia sn redatto, in data 08.11.22, presso l'U.O.C. di Integrazione Socio Sanitaria, dell' ”, cui fa riferimento di C.T.U. CP_2
ritenendolo non decisivo in relazione alla sussistenza dei requisiti sanitari, ma anche la “14) Visita neurologica effettuata, in data 25.11.22, presso la
[...]
di : “ Nel mese di Controparte_3 CP_2 CP_1
Settembre c.a. Zoster. In atto la pz presenta dolore dorso-lombare Per_2
destro. Peggiorato il deficit della memoria a breve termine con difficoltà a gestire alcune delle azioni quotidiane. La pz non assume più gliatilin”.
Tali certificazioni, unitamente a tutte le precedenti che attestano patologie da tempo esistenti a carico della periziata, restituiscono un quadro di difetto di autonomia derivante dalla concorrenza e coesistenza di tutte le patologie in diagnosi, con effetti sia sulla capacità di deambulazione autonoma che sulla autonoma capacità di compimento degli atti della vita quotidiana, atteso che se l'uso del quadripode non necessità dell'assistenza di terzi, tuttavia con il quadripode non risulta possibile effettuare la gran parte delle attività normali della vita quotidiana come vestirsi, lavarsi e uscire in sicurezza sulla pubblica via, situazioni tutte su cui incidono anche gli esiti delle altre patologie in diagnosi, quali la perdita della memoria e la stessa sordità bilaterale (descritta con scarse conseguenze funzionali) ma che certamente incide sulle capacità di percezione di quanto accade intorno alla paziente e di autosoccorso.
Deve, quindi, confermarsi il giudizio del C.T.U. della fase di A.T.P. anche in relazione alla decorrenza della prestazione.
Il ricorso va, quindi, rigettato con le statuizioni di cui alla parte dispositiva. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della Pt_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell Parte_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 17.03.2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 11150/2023 R.G.L., promossa da con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA Pt_1
contro
, con l'avv. CATANIA EMANUELE CP_1
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, rispettivamente parte ricorrente non depositava note scritte, mentre parte resistente le depositava in data 28/01/2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 11150/2023 R.G..L., promossa
D A rappresentato e difeso dall' avv. SPARACINO MARIA GRAZIA Pt_1
ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS Via Laurana 59, in Indirizzo Telematico del difensore
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CATANIA EMANUELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e la resistente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1.11.2022.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del Pt_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CATANIA EMANUELE, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, Pt_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/09/2023, parte ricorrente a seguito di Pt_1
contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la insussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della pretesa del convenuto (indennità di accompagnamento) e in subordine il suo riconoscimento con la successiva decorrenza del 25.05.2023.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio parte opposta chiedendo confermarsi le conclusioni del C.T.U. della fase di A.T.P..
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.03.2023, così argomentando sulla determinazione della decorrenza – unica su cui non concorda con il C.T.U. della fase di A.T.P. – a partire dal marzo 2023: “Per quanto riguarda il primo punto, dobbiamo tenere presente che, tra la documentazione medica, rilasciata da strutture pubbliche, in nostro possesso, l'unico certificato nel quale vengono descritte, nella ricorrente, delle condizioni cliniche talmente compromesse, da renderla bisognosa di assistenza continua, è rappresentato dalla relazione di accertamento tecnico preventivo, sulla persona di redatta dal CTU dr. , con CP_1 Persona_1
operazioni peritali in data 13.06.23.
Dette conclusioni del CTU del presente giudizio in punto di decorrenza non possono essere condivise, atteso che le certificazioni mediche hanno tutte il medesimo valore, poiché tutti i medici – pubblici e privati – sono gravati dell'obbligo di certificare il vero, pena la commissione di condotte penalmente rilevanti.
Deve, quindi, valorizzarsi la documentazione medica in atti, citata dallo stesso C.T.U., ed in particolare non solo il “Certificato di prescrizione di un quadripode per la sig.ra affetta da deficit deambulatorio in pz CP_1
affetta da diabete mellito tipo II N.I.D. pregresso TIA esiti di foraminectomia
L4-L5, episodi ricorrenti di sciatalgia sn redatto, in data 08.11.22, presso l'U.O.C. di Integrazione Socio Sanitaria, dell' ”, cui fa riferimento di C.T.U. CP_2
ritenendolo non decisivo in relazione alla sussistenza dei requisiti sanitari, ma anche la “14) Visita neurologica effettuata, in data 25.11.22, presso la
[...]
di : “ Nel mese di Controparte_3 CP_2 CP_1
Settembre c.a. Zoster. In atto la pz presenta dolore dorso-lombare Per_2
destro. Peggiorato il deficit della memoria a breve termine con difficoltà a gestire alcune delle azioni quotidiane. La pz non assume più gliatilin”.
Tali certificazioni, unitamente a tutte le precedenti che attestano patologie da tempo esistenti a carico della periziata, restituiscono un quadro di difetto di autonomia derivante dalla concorrenza e coesistenza di tutte le patologie in diagnosi, con effetti sia sulla capacità di deambulazione autonoma che sulla autonoma capacità di compimento degli atti della vita quotidiana, atteso che se l'uso del quadripode non necessità dell'assistenza di terzi, tuttavia con il quadripode non risulta possibile effettuare la gran parte delle attività normali della vita quotidiana come vestirsi, lavarsi e uscire in sicurezza sulla pubblica via, situazioni tutte su cui incidono anche gli esiti delle altre patologie in diagnosi, quali la perdita della memoria e la stessa sordità bilaterale (descritta con scarse conseguenze funzionali) ma che certamente incide sulle capacità di percezione di quanto accade intorno alla paziente e di autosoccorso.
Deve, quindi, confermarsi il giudizio del C.T.U. della fase di A.T.P. anche in relazione alla decorrenza della prestazione.
Il ricorso va, quindi, rigettato con le statuizioni di cui alla parte dispositiva. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della Pt_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell Parte_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 17.03.2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025
LA GIUDICE
Paola Marino