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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2643/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DI AR PAOLO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17545/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Associazione Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3045F01028 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3045F01028 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3045F01028 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1844/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: domanda il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato mediante invio telematico il 17.10.2025 ed iscritto al n. 17545/25 RGR, l'Associazione
Ricorrente_2 ed il suo legale rappresentante Ricorrente_1, anche a titolo personale in quanto coobbligato solidale, rappresentate e difese dall'Avv. Difensore_1, impugnavano l'avviso di accertamento n. TF304045F01028/2024 per l'anno 2018, di cui dichiaravano di avere preso cognizione estraendolo dal cassetto fiscale dell'Associazione “a inizio agosto del 2025” (ric., p. II), precisamente il 7.8.2025, atto impositivo recante pretese fiscali per Ires, Iva ed Irap, per l'importo di Euro 37.738,00, oltre sanzioni ed accessori.
Le ricorrenti chiarivano che l'Associazione è iscritta all'Albo delle Associazioni di Promozione Sociale della
Regione Campania dal 2020. Da 2013 aveva ampliato la propria offerta formativa alla pratica sportiva ed alla formazione, offrendo servizi retribuiti. Secondo l'Amministrazione finanziaria, che aveva domandato ed ottenuto la produzione di documenti, l'Associazione avrebbe svolto attività commerciale prevalente, perdendo il diritto ai benefici fiscali.
Rilevavano le ricorrenti che la notificazione dell'avviso di accertamento risultava irregolare, perché il messo notificatore, dopo aver riscontrato che la legale rappresentante dell'Associazione Ricorrente_1, anche lei odierna ricorrente, risultava sconosciuta presso il domicilio dichiarato, aveva effettuato la notificazione mediante mero deposito presso la casa comunale.
Contestavano quindi la decadenza dell'Amministrazione dal potere di esercitare la pretesa tributaria;
l'omesso invito a comparire per l'accertamento con adesione;
la non debenza della contestata omessa comunicazione del modello EAS;
l'illegittima modalità dell'accertamento, qui qualificato come analitico induttivo;
il vizio di delega del funzionario firmatario dell'atto impositivo;
il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento;
l'omessa motivazione circa i criteri di determinazione delle sanzioni;
l'assenza di presunzioni gravi precise e concordanti;
l'omessa detrazione dei costi che avrebbero comunque dovuto essere riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria in caso di accertamento, qui qualificato come induttivo puro;
e comunque l'infondatezza dell'estensione della responsabilità alla legale rappresentante, senza prova che fosse effettivamente partecipe della gestione associativa.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore per dichiarazione di averne fatto anticipo.
Si costituiva l'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate, la quale evidenziava che i contribuenti solo allegavano di avere conosciuto dell'avviso di accertamento mediante estrazione dal cassetto fiscale senza peraltro fornire la data certa della conoscenza, risultando il ricorso inammissibile.
Comunque la notificazione dell'avviso di accertamento risultava compiuta ai sensi di legge perché il notificatore, rilevato cha la legale rappresentante risultava sconosciuta presso l'indirizzo di residenza, aveva verificato l'attualità di quest'ultimo, e quindi completato la notifica ex art. 143 c.p.c., mediante deposito del plico presso il Comune. Chiedeva pertanto la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Le contribuenti hanno anche depositato memoria, ed istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato (dep. 22.1.2026), allegando Ricorrente_1 di subire una trattenuta di 215,00 Euro sullo stipendio a causa della presente vicenda processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato è stata depositata dalle ricorrenti quando risultava già fissata, da oltre un mese, l'udienza di trattazione del giudizio.
La stessa è comunque destinata ad essere assorbita dalla decisione sul merito del giudizio, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. sez. V, 17.1.2015, n. 1149). Solo per completezza si rileva allora che non risulta dimostrata la riferibilità della trattenuta sullo stipendio alla pretesa fiscale per cui è causa.
Deve quindi rilevarsi che le contribuenti propongono impugnazione di un atto impositivo estratto da cassetto fiscale, ed assumono di non aver ricevuto valida notificazione dell'avviso di accertamento che intendono contestare.
Il documento estratto da cassetto fiscale non rientra nella previsione espressa degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Si verifica una situazione che presenta affinità con l'impugnazione di un estratto di ruolo, ma le contribuenti neppure allegano ricorrere le circostanze di cui all'art. 12, comma 4 bis, del Dpr n. 602 del
1973. La Suprema Corte ha peraltro specificato che “la modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità” Cass. sez. V, 12.12.2024, n. 32081 (evidenza aggiunta). Le contribuenti non chiariscono il loro interesse attuale ad agire, in assenza di atti impugnabili successivi all'avviso di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria.
Inoltre, come correttamente osserva l'Amministrazione finanziaria, le contribuenti non forniscono alcuna prova di quando avrebbero avuto conoscenza dell'atto impositivo, e non è pertanto possibile valutare neppure la tempestività della loro impugnazione.
Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso introdotto dall'Associazione Ricorrente_2 e dal suo legale rappresentante Ricorrente_1 anche a titolo personale, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita resistente, e le liquida in complessivi Euro 1.500,00.
Napoli 3 febbraio 2026 Il Presidente Il Giudice
DA DI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DI AR PAOLO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17545/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Associazione Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3045F01028 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3045F01028 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3045F01028 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1844/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: domanda il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato mediante invio telematico il 17.10.2025 ed iscritto al n. 17545/25 RGR, l'Associazione
Ricorrente_2 ed il suo legale rappresentante Ricorrente_1, anche a titolo personale in quanto coobbligato solidale, rappresentate e difese dall'Avv. Difensore_1, impugnavano l'avviso di accertamento n. TF304045F01028/2024 per l'anno 2018, di cui dichiaravano di avere preso cognizione estraendolo dal cassetto fiscale dell'Associazione “a inizio agosto del 2025” (ric., p. II), precisamente il 7.8.2025, atto impositivo recante pretese fiscali per Ires, Iva ed Irap, per l'importo di Euro 37.738,00, oltre sanzioni ed accessori.
Le ricorrenti chiarivano che l'Associazione è iscritta all'Albo delle Associazioni di Promozione Sociale della
Regione Campania dal 2020. Da 2013 aveva ampliato la propria offerta formativa alla pratica sportiva ed alla formazione, offrendo servizi retribuiti. Secondo l'Amministrazione finanziaria, che aveva domandato ed ottenuto la produzione di documenti, l'Associazione avrebbe svolto attività commerciale prevalente, perdendo il diritto ai benefici fiscali.
Rilevavano le ricorrenti che la notificazione dell'avviso di accertamento risultava irregolare, perché il messo notificatore, dopo aver riscontrato che la legale rappresentante dell'Associazione Ricorrente_1, anche lei odierna ricorrente, risultava sconosciuta presso il domicilio dichiarato, aveva effettuato la notificazione mediante mero deposito presso la casa comunale.
Contestavano quindi la decadenza dell'Amministrazione dal potere di esercitare la pretesa tributaria;
l'omesso invito a comparire per l'accertamento con adesione;
la non debenza della contestata omessa comunicazione del modello EAS;
l'illegittima modalità dell'accertamento, qui qualificato come analitico induttivo;
il vizio di delega del funzionario firmatario dell'atto impositivo;
il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento;
l'omessa motivazione circa i criteri di determinazione delle sanzioni;
l'assenza di presunzioni gravi precise e concordanti;
l'omessa detrazione dei costi che avrebbero comunque dovuto essere riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria in caso di accertamento, qui qualificato come induttivo puro;
e comunque l'infondatezza dell'estensione della responsabilità alla legale rappresentante, senza prova che fosse effettivamente partecipe della gestione associativa.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore per dichiarazione di averne fatto anticipo.
Si costituiva l'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate, la quale evidenziava che i contribuenti solo allegavano di avere conosciuto dell'avviso di accertamento mediante estrazione dal cassetto fiscale senza peraltro fornire la data certa della conoscenza, risultando il ricorso inammissibile.
Comunque la notificazione dell'avviso di accertamento risultava compiuta ai sensi di legge perché il notificatore, rilevato cha la legale rappresentante risultava sconosciuta presso l'indirizzo di residenza, aveva verificato l'attualità di quest'ultimo, e quindi completato la notifica ex art. 143 c.p.c., mediante deposito del plico presso il Comune. Chiedeva pertanto la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Le contribuenti hanno anche depositato memoria, ed istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato (dep. 22.1.2026), allegando Ricorrente_1 di subire una trattenuta di 215,00 Euro sullo stipendio a causa della presente vicenda processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato è stata depositata dalle ricorrenti quando risultava già fissata, da oltre un mese, l'udienza di trattazione del giudizio.
La stessa è comunque destinata ad essere assorbita dalla decisione sul merito del giudizio, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. sez. V, 17.1.2015, n. 1149). Solo per completezza si rileva allora che non risulta dimostrata la riferibilità della trattenuta sullo stipendio alla pretesa fiscale per cui è causa.
Deve quindi rilevarsi che le contribuenti propongono impugnazione di un atto impositivo estratto da cassetto fiscale, ed assumono di non aver ricevuto valida notificazione dell'avviso di accertamento che intendono contestare.
Il documento estratto da cassetto fiscale non rientra nella previsione espressa degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Si verifica una situazione che presenta affinità con l'impugnazione di un estratto di ruolo, ma le contribuenti neppure allegano ricorrere le circostanze di cui all'art. 12, comma 4 bis, del Dpr n. 602 del
1973. La Suprema Corte ha peraltro specificato che “la modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità” Cass. sez. V, 12.12.2024, n. 32081 (evidenza aggiunta). Le contribuenti non chiariscono il loro interesse attuale ad agire, in assenza di atti impugnabili successivi all'avviso di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria.
Inoltre, come correttamente osserva l'Amministrazione finanziaria, le contribuenti non forniscono alcuna prova di quando avrebbero avuto conoscenza dell'atto impositivo, e non è pertanto possibile valutare neppure la tempestività della loro impugnazione.
Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso introdotto dall'Associazione Ricorrente_2 e dal suo legale rappresentante Ricorrente_1 anche a titolo personale, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita resistente, e le liquida in complessivi Euro 1.500,00.
Napoli 3 febbraio 2026 Il Presidente Il Giudice
DA DI