Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 2643
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per atto non impugnabile

    Il documento estratto da cassetto fiscale non rientra nella previsione espressa degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La Suprema Corte ha specificato che la modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata. Le contribuenti non chiariscono il loro interesse attuale ad agire, in assenza di atti impugnabili successivi all'avviso di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancata prova della conoscenza dell'atto

    Come correttamente osserva l'Amministrazione finanziaria, le contribuenti non forniscono alcuna prova di quando avrebbero avuto conoscenza dell'atto impositivo, e non è pertanto possibile valutare neppure la tempestività della loro impugnazione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per atto non impugnabile

    Il documento estratto da cassetto fiscale non rientra nella previsione espressa degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La Suprema Corte ha specificato che la modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata. Le contribuenti non chiariscono il loro interesse attuale ad agire, in assenza di atti impugnabili successivi all'avviso di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancata prova della conoscenza dell'atto

    Come correttamente osserva l'Amministrazione finanziaria, le contribuenti non forniscono alcuna prova di quando avrebbero avuto conoscenza dell'atto impositivo, e non è pertanto possibile valutare neppure la tempestività della loro impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 2643
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2643
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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