Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2025, proposto da
UE Di UL e BR BA, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Carmela Mirarchi e UE Di UL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza:
- alla sentenza n. 1272 del 6/11/2024 del Tribunale di Locri - Sezione Civile - Controversie in materia di lavoro e previdenza, in punto di pagamento delle spese di giudizio distratte in favore dei difensori antistatari odierni ricorrenti;
- e alla sentenza n. 1303 del 6/12/2024 del Tribunale di Palmi - Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza, in punto di pagamento delle spese di giudizio distratte in favore dell’Avv. Di UL UE, quale “procuratore antistatario”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, 85, co. 9 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 9.5.2025 e depositato in pari data, i ricorrenti chiedono, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’ottemperanza alle sentenze:
- n. 1272 del 6.11.2024 del Tribunale di Locri - Sezione Civile - Controversie in materia di lavoro e previdenza, con riferimento all’esecuzione del capo della stessa sentenza relativa alle spese di giudizio liquidate in loro favore quali procuratori distrattari ex art. 93 c.p.c.;
- e n. 1303 del 6.12.2024 del Tribunale di Palmi - Sezione civile, con riferimento all’esecuzione del capo della stessa sentenza relativa alle spese di giudizio liquidate ex art. 93 c.p.c. in favore del solo Avv. Di UL UE, quale “procuratore antistatario”.
1.1. Deducono che:
- la sentenza n. 1272/2024 del Tribunale di Locri è stata notificata in data 8.11.2024, da parte dell’Avv. Di UL e in data 9.11.2024 da parte dell’Avv. BA ed è passata, inoltre, in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del competente Tribunale;
- anche la sentenza n. 1303/2024 del Tribunale di Palmi è stata, invece, notificata in data 9.12.2024, sia da parte dell’Avv. Di UL, sia “da parte dell’Avv. BA” ed è passata, pure, in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del medesimo Tribunale:
- rispetto ad entrambe le sentenze è, altresì, decorso il termine dilatorio posto dall’art. 14, D.L. n. 669/1996, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30 e ss.mm.ii., per l’esecuzione dei suddetti provvedimenti, senza che l’Amministrazione resistente vi abbia prestato piena ed esatta ottemperanza.
2. Già in data 27.05.2025, i ricorrenti hanno depositato una memoria con la quale hanno rappresentato che “ In data 27.5.2025 … il Ministero resistente dava piena e integrale attuazione al contenuto delle predette decisioni, pagando quanto riconosciuto ai ricorrenti a titolo di spese di lite distratte in loro favore ”, senza, tuttavia, documentare l’avvenuto pagamento, e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., “ con condanna della P.A. resistente, in persona Ministro p.t., al pagamento delle spese di giudizio, in applicazione del cd. “principio di soccombenza virtuale” ”.
3. Per resistere al ricorso, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e l’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria intimati, con atto di mera forma depositato il 6.6.2025.
4. Alla camera di consiglio del 28.1.2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che:
- il mancato deposito della prova dell’intervenuto pagamento non consenta al Collegio di dichiarare, con una pronuncia di merito, la cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a., mancando la prova documentale del pieno soddisfacimento del credito vantato in forza delle sentenze oggetto dell’azione di ottemperanza;
- ciononostante, la richiesta dei difensori dei ricorrenti possa essere comunque interpretata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.;
- le spese di giudizio possano essere integralmente compensate, in ragione della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NT, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
GI TR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TR | NA NT |
IL SEGRETARIO