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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/07/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GATTO GIUSEPPE e SAPIA Parte_1
ANTONIO.
-ricorrente-
CONTRO
, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis, 1° comma c.p.c. dall'Avv.to GIAMPIERO CONTI
- resistente-
OGGETTO: Retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e negli atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 4.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note depositate dalla ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27.06.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, deducendo: Controparte_1 di avere svolto, negli anni scolastici: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, attività di docente in forza di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o per l'intero anno scolastico (31 agosto); di non avere beneficiato, al pari dei colleghi di ruolo, della carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015; di avere espletato mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Lamentando quindi l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui sono esclusi dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, in considerazione dell'identica natura di mansioni e obblighi formativi fra il personale docente di ruolo e quello precario, nonché alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE ha chiesto “Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riconoscere il diritto dell'odierna ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui, previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015
n. 107, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
e, per l'effetto, accreditare sulla carta elettronica del docente riferibile alla RO.SA , Pt_1 un importo pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettiva attribuzione;
Conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione del suddetto beneficio economico in favore della RO.SA , per un importo pari ad Euro Pt_1
2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettiva attribuzione;
In subordine, condannare
l'Amministrazione resistente a risarcire l'odierna ricorrente per il danno da responsabilità contrattuale ex art. 1218, alla medesima arrecato, in misura pari al valore del beneficio derivante dalla Carta del docente, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 –
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo. Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese competenze ed onorari, C.P.A., rimborso forfettario, spese generali nella misura di legge.”
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art., 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 10 Così riassunti i fatti di causa, il ricorso proposto da appare parzialmente fondato Parte_1
e deve trovare accoglimento per le argomentazioni che seguono.
*****
L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuolee del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il disposto normativo richiamato trova attuazione mediante il DPCM del 28/9/2016, contenente i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Docente.
In particolare, il citato D.P.C.M. prevede, all'art. 2: “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta
è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_2 utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede
l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti
Pag. 3 di 10 dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”; il comma 3 del citato decreto, nell'identificare la platea dei beneficiari, ha previsto che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ricostruito, brevemente, il quadro normativo di riferimento, va osservato come la Carta
Docenti, nell'ottica di riforma del sistema scolastico, si erge a strumento volto a promuovere la formazione e l'aggiornamento delle competenze professionali del docente, tale da implementare la qualità del servizio di istruzione offerto.
Senonché, deve rilevarsi come il riconoscimento del beneficio economico, nei soli confronti della categoria dei docenti di ruolo, e non anche del personale docente assunto con contratto a tempo determinato, abbia inevitabilmente configurato una disparità di trattamento in danno dei docenti precari, non sorretta da opportune ragioni oggettive, tenuto conto dell'identità delle mansioni espletate da entrambe le categorie di personale docente e degli obblighi di formazione su di esse gravanti.
La disparità di trattamento si evince ancor di più se si considera che il beneficio è stato riconosciuto anche ai docenti in prova, ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento (v.DPCM 28 novembre 2016), dunque a personale che potrebbe non essere confermato in ruolo a conclusione del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva.
Emerge allora come un sistema scolastico che programmi strumenti di sviluppo professionale esclusivamente in favore di una parte della categoria docente, e che tuttavia, al fine di erogare il servizio di istruzione, faccia ricorso ad un'ulteriore parte di personale, programmaticamente estromeSA dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, non appare rispondente ai principi di buona amministrazione, né tantomeno conforme ai principi di eguaglianza nelle condizioni di impiego sanciti a livello sovranazionale.
Pag. 4 di 10 Sul punto si è pronunciato per primo il Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 1842/2022 ha affermato che al fine di evitare una possibile antinomia con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia relativamente al profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.,
è imprescindibile interpretare la normativa sopra richiamata nel senso che tutto il personale docente (determinato e indeterminato) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Secondo il Consiglio di Stato: “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”(così il comma
1 dell'art. 63 cit.).E non vi è dubbio che tra tali strumenti poSA (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di eSA sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo:sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. Cons.Stato n. 1842/2022).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione, chiamata ad esaminare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la normativa comunitaria e, in particolare, con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, ha affermato, con l'Ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450-21, quanto segue:“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che eSA osta a una normativa nazionale che riserva al solo
Pag. 5 di 10 personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Ed ancora: “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego” (cfr. CGUE, Ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450- 21).
Da ultimo, anche la Suprema Corte di CaSAzione ha affrontato la fattispecie in esame, pronunciandosi, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto.
La Corte, nel percorso logico-giuridico seguito, dopo avere chiarito che la finalità sottesa alla “Carta docente” è quella di contribuire alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale docente, aspetti configurabili come “diritto-dovere” i quali attengono “non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”, ha ribadito che allorquando i docenti non di ruolo svolgano, sia per contenuto che per modalità di svolgimento, una prestazione lavorativa pienamente compatibile a quella svolta dal personale a tempo indeterminato, spetta anche a loro l'accesso al beneficio formativo in questione, giungendo così a ritenere che:“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e che tuttavia la consequenziale
“disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio”.
Sicché con la citata pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pag. 6 di 10 Il che comporta l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” e sulla scorta di tali ragioni ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omeSA presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSA e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per ceSAzione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione
e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per
Pag. 7 di 10 mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e ceSAti dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cass. n. 29961/2023).
Ebbene, con riguardo al caso concreto, l'odierna ricorrente ha dato prova di aver soddisfatto il requisito temporale in relazione alle annualità 2019/2020 e 2020/2021 (cfr., allegati 1, 7, ricorso).
In particolare, , ha stipulato i seguenti contratti di lavoro: per l'a.s. 2019/2020, Parte_1 dal 11.09.2019 al 31.08.2020; per l'a.s. 2020/2021 dal 21.9.2020 al 31.8.2021.
Con riguardo, invece, alle annualità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_3
Deve innanzitutto rilevarsi che, per gli importi in esame, si applica il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto prestazioni da pagarsi con periodicità di un anno
(come anche confermato di recente in Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961).
La CaSAzione ha altresì evidenziato che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia dalla data di conferimento dell'incarico o, se posteriore, dal momento in cui, per l'annata di riferimento, era consentito procedere alla registrazione telematica per fruire del beneficio.
Con riferimento all' a.s. 2018/2019, il dies a quo deve essere identificato nel 7.09.2018, in ragione del fatto che a questa data corrisponde l'immissione in servizio, nonché il primo giorno in cui la docente poteva registrarsi sulla piattaforma ministeriale per generare e scaricare il buono con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla normativa.
Con riferimento a tale annualità, il primo atto interruttivo è rappresentato dalla diffida ricevuta dall'amministrazione scolastica il 4.4.2024 (cfr. doc. 8 ricorso), quando ormai il diritto era irrimediabilmente prescritto. A maggior ragione risulta prescritto il diritto in relazione alla annualità pregresse, in cui il dies a quo è rispettivamente iniziato a decorrere dal 16.12.2016 e dal 19.9.2017.
Pag. 8 di 10 La ricorrente risulta ad oggi all'interno del sistema scolastico, avendo allegato il contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.2021 (cfr. doc. 1, ricorso).
In ragione di quanto sopra esposto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, comma
121, L. 107/2015, va accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento della “Carta
Docente” per le annualità: 2019/2020, 2020/2021, di importo annuo pari ad € 500,00.
Deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata in subordine (limitatamente alle annualità non prescritte).
In disparte la configurabilità il danno risarcibile ai sensi dell'art.1227 c.c., dal momento che l'inerzia del creditore – danneggiato nell'esercizio del proprio diritto, da cui è dipesa la prescrizione, costituisce condotta colposa idonea a diminuire l'ammontare del danno eventualmente patito, deve rilevarsi come la domanda è infondata in difetto di prova del danno patito.
Al riguardo va ancora richiamato l'intervento nomofilattico della Suprema corte dove, al punto 18.1, afferma che il pregiudizio in questione consiste nell' “insieme di possibili esborsi
(spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammeSA la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
Nel caso di specie, la domanda è priva delle neceSArie allegazioni e prove volte a dimostrare, anche presuntivamente, il pregiudizio patito, ciò precludendo qualsiasi liquidazione di tipo equitativo che, a monte, presuppone provata l'esistenza di un danno risarcibile obbiettivamente impossibile o particolarmente difficile da provare nel suo preciso ammontare
Nulla, infatti, è detto in ricorso in ordine al pregiudizio patito. Nulla viene detto in rodine ad eventuali esborsi per spese di formazione, attività culturali, per l'acquisto di software, hardware, che la ricorrente ha dovuto autonomamente sostenere negli anni in questione rispetto alle quali avrebbe potuto altrimenti far fronte mediante il bonus in parola.
Pag. 9 di 10 In difetto di allegazione e prova del pregiudizio patito, la domanda risarcitoria spiegata va rigettata.
******
In definitiva, il convenuto deve essere condannato all'emissione in favore della CP_1 ricorrente della “Carta Docente” di importo complessivo pari a € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107;
Il convenuto va, altresì, condannato alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta (si precisa in particolare che viene liquidato un unico compenso per la fase trattazione - decisionale in ragione della indistinguibilità della dette fasi quando la causa è decisa alla prima udienza come nel caso di specie), dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100) applicando i valori minimi tenuto conto della natura seriale della controversia, e distratte in favore degli Avv.ti
Gatto Giuseppe e Sapia Antonio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta Docente” per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107, di importo annuo pari ad
€ 500,00, con riferimento ai seguenti anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021; condanna, per l'effetto, il convenuto all'emissione in favore della ricorrente della CP_1
“Carta Docente” nonché all'assegnazione sulla medesima dell'importo di € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107; condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite di € 258, 00 oltre spese CP_1 generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Sciacca, 12.7.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GATTO GIUSEPPE e SAPIA Parte_1
ANTONIO.
-ricorrente-
CONTRO
, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis, 1° comma c.p.c. dall'Avv.to GIAMPIERO CONTI
- resistente-
OGGETTO: Retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e negli atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 4.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note depositate dalla ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27.06.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, deducendo: Controparte_1 di avere svolto, negli anni scolastici: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, attività di docente in forza di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o per l'intero anno scolastico (31 agosto); di non avere beneficiato, al pari dei colleghi di ruolo, della carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015; di avere espletato mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Lamentando quindi l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui sono esclusi dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, in considerazione dell'identica natura di mansioni e obblighi formativi fra il personale docente di ruolo e quello precario, nonché alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE ha chiesto “Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riconoscere il diritto dell'odierna ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui, previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015
n. 107, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
e, per l'effetto, accreditare sulla carta elettronica del docente riferibile alla RO.SA , Pt_1 un importo pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettiva attribuzione;
Conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione del suddetto beneficio economico in favore della RO.SA , per un importo pari ad Euro Pt_1
2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettiva attribuzione;
In subordine, condannare
l'Amministrazione resistente a risarcire l'odierna ricorrente per il danno da responsabilità contrattuale ex art. 1218, alla medesima arrecato, in misura pari al valore del beneficio derivante dalla Carta del docente, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 –
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo. Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese competenze ed onorari, C.P.A., rimborso forfettario, spese generali nella misura di legge.”
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art., 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 10 Così riassunti i fatti di causa, il ricorso proposto da appare parzialmente fondato Parte_1
e deve trovare accoglimento per le argomentazioni che seguono.
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L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuolee del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il disposto normativo richiamato trova attuazione mediante il DPCM del 28/9/2016, contenente i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Docente.
In particolare, il citato D.P.C.M. prevede, all'art. 2: “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta
è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_2 utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede
l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti
Pag. 3 di 10 dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”; il comma 3 del citato decreto, nell'identificare la platea dei beneficiari, ha previsto che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ricostruito, brevemente, il quadro normativo di riferimento, va osservato come la Carta
Docenti, nell'ottica di riforma del sistema scolastico, si erge a strumento volto a promuovere la formazione e l'aggiornamento delle competenze professionali del docente, tale da implementare la qualità del servizio di istruzione offerto.
Senonché, deve rilevarsi come il riconoscimento del beneficio economico, nei soli confronti della categoria dei docenti di ruolo, e non anche del personale docente assunto con contratto a tempo determinato, abbia inevitabilmente configurato una disparità di trattamento in danno dei docenti precari, non sorretta da opportune ragioni oggettive, tenuto conto dell'identità delle mansioni espletate da entrambe le categorie di personale docente e degli obblighi di formazione su di esse gravanti.
La disparità di trattamento si evince ancor di più se si considera che il beneficio è stato riconosciuto anche ai docenti in prova, ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento (v.DPCM 28 novembre 2016), dunque a personale che potrebbe non essere confermato in ruolo a conclusione del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva.
Emerge allora come un sistema scolastico che programmi strumenti di sviluppo professionale esclusivamente in favore di una parte della categoria docente, e che tuttavia, al fine di erogare il servizio di istruzione, faccia ricorso ad un'ulteriore parte di personale, programmaticamente estromeSA dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, non appare rispondente ai principi di buona amministrazione, né tantomeno conforme ai principi di eguaglianza nelle condizioni di impiego sanciti a livello sovranazionale.
Pag. 4 di 10 Sul punto si è pronunciato per primo il Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 1842/2022 ha affermato che al fine di evitare una possibile antinomia con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia relativamente al profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.,
è imprescindibile interpretare la normativa sopra richiamata nel senso che tutto il personale docente (determinato e indeterminato) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Secondo il Consiglio di Stato: “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”(così il comma
1 dell'art. 63 cit.).E non vi è dubbio che tra tali strumenti poSA (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di eSA sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo:sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. Cons.Stato n. 1842/2022).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione, chiamata ad esaminare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la normativa comunitaria e, in particolare, con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, ha affermato, con l'Ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450-21, quanto segue:“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che eSA osta a una normativa nazionale che riserva al solo
Pag. 5 di 10 personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Ed ancora: “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego” (cfr. CGUE, Ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450- 21).
Da ultimo, anche la Suprema Corte di CaSAzione ha affrontato la fattispecie in esame, pronunciandosi, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto.
La Corte, nel percorso logico-giuridico seguito, dopo avere chiarito che la finalità sottesa alla “Carta docente” è quella di contribuire alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale docente, aspetti configurabili come “diritto-dovere” i quali attengono “non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”, ha ribadito che allorquando i docenti non di ruolo svolgano, sia per contenuto che per modalità di svolgimento, una prestazione lavorativa pienamente compatibile a quella svolta dal personale a tempo indeterminato, spetta anche a loro l'accesso al beneficio formativo in questione, giungendo così a ritenere che:“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e che tuttavia la consequenziale
“disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio”.
Sicché con la citata pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pag. 6 di 10 Il che comporta l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” e sulla scorta di tali ragioni ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omeSA presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSA e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per ceSAzione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione
e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per
Pag. 7 di 10 mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e ceSAti dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cass. n. 29961/2023).
Ebbene, con riguardo al caso concreto, l'odierna ricorrente ha dato prova di aver soddisfatto il requisito temporale in relazione alle annualità 2019/2020 e 2020/2021 (cfr., allegati 1, 7, ricorso).
In particolare, , ha stipulato i seguenti contratti di lavoro: per l'a.s. 2019/2020, Parte_1 dal 11.09.2019 al 31.08.2020; per l'a.s. 2020/2021 dal 21.9.2020 al 31.8.2021.
Con riguardo, invece, alle annualità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_3
Deve innanzitutto rilevarsi che, per gli importi in esame, si applica il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto prestazioni da pagarsi con periodicità di un anno
(come anche confermato di recente in Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961).
La CaSAzione ha altresì evidenziato che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia dalla data di conferimento dell'incarico o, se posteriore, dal momento in cui, per l'annata di riferimento, era consentito procedere alla registrazione telematica per fruire del beneficio.
Con riferimento all' a.s. 2018/2019, il dies a quo deve essere identificato nel 7.09.2018, in ragione del fatto che a questa data corrisponde l'immissione in servizio, nonché il primo giorno in cui la docente poteva registrarsi sulla piattaforma ministeriale per generare e scaricare il buono con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla normativa.
Con riferimento a tale annualità, il primo atto interruttivo è rappresentato dalla diffida ricevuta dall'amministrazione scolastica il 4.4.2024 (cfr. doc. 8 ricorso), quando ormai il diritto era irrimediabilmente prescritto. A maggior ragione risulta prescritto il diritto in relazione alla annualità pregresse, in cui il dies a quo è rispettivamente iniziato a decorrere dal 16.12.2016 e dal 19.9.2017.
Pag. 8 di 10 La ricorrente risulta ad oggi all'interno del sistema scolastico, avendo allegato il contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.2021 (cfr. doc. 1, ricorso).
In ragione di quanto sopra esposto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, comma
121, L. 107/2015, va accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento della “Carta
Docente” per le annualità: 2019/2020, 2020/2021, di importo annuo pari ad € 500,00.
Deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata in subordine (limitatamente alle annualità non prescritte).
In disparte la configurabilità il danno risarcibile ai sensi dell'art.1227 c.c., dal momento che l'inerzia del creditore – danneggiato nell'esercizio del proprio diritto, da cui è dipesa la prescrizione, costituisce condotta colposa idonea a diminuire l'ammontare del danno eventualmente patito, deve rilevarsi come la domanda è infondata in difetto di prova del danno patito.
Al riguardo va ancora richiamato l'intervento nomofilattico della Suprema corte dove, al punto 18.1, afferma che il pregiudizio in questione consiste nell' “insieme di possibili esborsi
(spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammeSA la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
Nel caso di specie, la domanda è priva delle neceSArie allegazioni e prove volte a dimostrare, anche presuntivamente, il pregiudizio patito, ciò precludendo qualsiasi liquidazione di tipo equitativo che, a monte, presuppone provata l'esistenza di un danno risarcibile obbiettivamente impossibile o particolarmente difficile da provare nel suo preciso ammontare
Nulla, infatti, è detto in ricorso in ordine al pregiudizio patito. Nulla viene detto in rodine ad eventuali esborsi per spese di formazione, attività culturali, per l'acquisto di software, hardware, che la ricorrente ha dovuto autonomamente sostenere negli anni in questione rispetto alle quali avrebbe potuto altrimenti far fronte mediante il bonus in parola.
Pag. 9 di 10 In difetto di allegazione e prova del pregiudizio patito, la domanda risarcitoria spiegata va rigettata.
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In definitiva, il convenuto deve essere condannato all'emissione in favore della CP_1 ricorrente della “Carta Docente” di importo complessivo pari a € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107;
Il convenuto va, altresì, condannato alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta (si precisa in particolare che viene liquidato un unico compenso per la fase trattazione - decisionale in ragione della indistinguibilità della dette fasi quando la causa è decisa alla prima udienza come nel caso di specie), dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100) applicando i valori minimi tenuto conto della natura seriale della controversia, e distratte in favore degli Avv.ti
Gatto Giuseppe e Sapia Antonio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta Docente” per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107, di importo annuo pari ad
€ 500,00, con riferimento ai seguenti anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021; condanna, per l'effetto, il convenuto all'emissione in favore della ricorrente della CP_1
“Carta Docente” nonché all'assegnazione sulla medesima dell'importo di € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107; condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite di € 258, 00 oltre spese CP_1 generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Sciacca, 12.7.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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