Art. 16.
Non e' consentito di raggruppare le cuccette oltre il numero di quattro sul piano orizzontale; ognuna di esse deve avere un lato libero e direttamente accessibile. E' fatto divieto altresi' di ubicarle in corrispondenza dell'apertura di maniche a vento.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Non e' consentito di raggruppare le cuccette oltre il numero di quattro sul piano orizzontale; ognuna di esse deve avere un lato libero e direttamente accessibile. E' fatto divieto altresi' di ubicarle in corrispondenza dell'apertura di maniche a vento.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".