Art. 44.
Le regioni provvedono all'accettazione delle domande di indennita' per l'anticipata cessazione dell'attivita' agricola e di premio di apporto strutturale, all'istruttoria delle medesime, all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie per la corresponsione dell'indennita' e del premio predetti, ivi compresa l'istruttoria relativa alla destinazione delle terre per gli scopi previsti dall'articolo 37. Per la corresponsione delle provvidenze previste dal presente titolo, i relativi provvedimenti dovranno armonizzarsi con i programmi regionali di intervento e piani zonali ed in mancanza con le direttive all'uopo formulate dalle regioni.
Le regioni possono stabilire criteri di priorita' per la concessione del premio di apporto strutturale, nell'ambito dei principi fissati nella presente legge.
Qualora l'avente titolo all'indennita' abbia fatto ricorso per la cessione del proprio fondo all'organismo fondiario, le certificazioni da questo rilasciate sono valide ai fini dell'espletamento delle relative incombenze istruttorie.
Le regioni, esperti gli adempimenti di propria competenza, ad esse demandati dal presente articolo, rilasciano motivato nulla-osta per il pagamento delle indennita' nel quale debbono essere compresi tutti gli elementi necessari per la emanazione dei conseguenti atti amministrativi.
Il nulla-osta e' trasmesso contemporaneamente allo Istituto nazionale per la previdenza sociale che provvede al pagamento ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede al mantenimento dei rapporti finanziari con la Comunita' europea.
Al termine di ciascun trimestre le regioni devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con appositi elenchi nominativi, distinti per provincia, le domande ad esse pervenute per la concessione della indennita' di cessazione della attivita' agricola nonche' l'elenco dei nulla-osta emessi nel trimestre precedente.
Nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le regioni devono attenersi alle direttive di cui alla presente legge e a quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato ai fini dell'indirizzo e del coordinamento di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 .
Le regioni provvedono all'accettazione delle domande di indennita' per l'anticipata cessazione dell'attivita' agricola e di premio di apporto strutturale, all'istruttoria delle medesime, all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie per la corresponsione dell'indennita' e del premio predetti, ivi compresa l'istruttoria relativa alla destinazione delle terre per gli scopi previsti dall'articolo 37. Per la corresponsione delle provvidenze previste dal presente titolo, i relativi provvedimenti dovranno armonizzarsi con i programmi regionali di intervento e piani zonali ed in mancanza con le direttive all'uopo formulate dalle regioni.
Le regioni possono stabilire criteri di priorita' per la concessione del premio di apporto strutturale, nell'ambito dei principi fissati nella presente legge.
Qualora l'avente titolo all'indennita' abbia fatto ricorso per la cessione del proprio fondo all'organismo fondiario, le certificazioni da questo rilasciate sono valide ai fini dell'espletamento delle relative incombenze istruttorie.
Le regioni, esperti gli adempimenti di propria competenza, ad esse demandati dal presente articolo, rilasciano motivato nulla-osta per il pagamento delle indennita' nel quale debbono essere compresi tutti gli elementi necessari per la emanazione dei conseguenti atti amministrativi.
Il nulla-osta e' trasmesso contemporaneamente allo Istituto nazionale per la previdenza sociale che provvede al pagamento ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede al mantenimento dei rapporti finanziari con la Comunita' europea.
Al termine di ciascun trimestre le regioni devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con appositi elenchi nominativi, distinti per provincia, le domande ad esse pervenute per la concessione della indennita' di cessazione della attivita' agricola nonche' l'elenco dei nulla-osta emessi nel trimestre precedente.
Nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le regioni devono attenersi alle direttive di cui alla presente legge e a quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato ai fini dell'indirizzo e del coordinamento di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 .