Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8435 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08435/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03714/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3714 del 2025, proposto da
AN AF, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 03213/2025 del T.A.R. per la Campania - sede di Napoli del 17.04.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli e di Questura Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa EL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 03213/2025, questo TAR ha disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Napoli / Ufficio Immigrazione in relazione alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Rappresenta il ricorrente che la Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione non ha ancora provveduto ad ottemperare al giudicato, nonostante siano trascorsi più di 60 giorni dalla notifica della sentenza a mezzo p.e.c. il 15.05.2025.
Si è costituita l’Amministrazione la quale ha comprovato l’avvio della istruttoria mediante convocazione del ricorrente presso gli uffici della Questura.
Con memoria del 15 ottobre 2025, il ricorrente ha rappresentato che, a seguito della convocazione delle parti, è venuto meno l’interesse alla definizione della causa.
Di tanto preso atto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La definizione in rito della causa consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA CU, Presidente
EL ON, Consigliere, Estensore
CC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ON | SA CU |
IL SEGRETARIO