TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/10/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 173 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Renato Ferrara ed Ester Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Orvieto (TR), Via del Popolo n. 36, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- attori
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Monica Controparte_2
AV ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Canali n. 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia
CC ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: responsabilità medica
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Renato Ferrara ed Ester Ferrara, per gli attori: “Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni di cui al ricorso introduttivo, i profili di responsabilità contrattuale
e/o extracontrattuale ascrivibili a carico della Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede a in viale
[...] CP_1
Tristano di UC (partita iva ), dell' P.IVA_1 Controparte_4
, con sede ad Orvieto, località Ciconia e per esso dell'
[...] Parte_4 con sede a in viale Donato Bramante n.40 (codice fiscale e partita iva CP_1
), derivanti dalla mancata o inesatta esecuzioni delle obbligazioni P.IVA_2 contrattuali (artt.1218, 1228 e 1176 c.c.) derivante dai/dalle fatti/condotte di cui al ricorso introduttivo;
per l'effetto, accertare il danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito dal sig. (danno biologico permanente differenziale Parte_5
o danno iatrogeno differenziale, comprensivo sia del danno biologico puro, sia del danno per l'inevitabile lesione dei profili morali per la situazione di afflizione/sofferenza interiore patita e per la sua consapevolezza da parte del sig.
derivanti dall'aggravamento della patologia, danno da inabilità Parte_5 assoluta e/o parziale, danno morale, danno esistenziale), danni che sin d'ora si quantificano nella somma complessiva di euro 1.122.614,40, di cui: a) a titolo di danno biologico permanente differenziale o danno iatrogeno differenziale euro
890.636,70. Detta somma deve ritenersi comprensiva sia del danno biologico puro, sia del danno per l'inevitabile lesione dei profili morali per la situazione di afflizione/sofferenza interiore patita e per la sua consapevolezza da parte del Pt_5
derivanti dall'aggravamento della patologia, nonché dell'aumento
[...] personalizzato del 30% (euro 725.762,00, pari al valore punto del 80% - euro
40.703,00 pari al valore punto del 15% = euro 685.059,00, aumento personalizzato del 30% euro 205.577,70 e così per complessivi euro 890.636,70); b) a titolo di danno esistenziale euro 205.577,70; c) a titolo di danno da inabilità temporanea totale gg.
180 X euro 147,00 = euro 24.640,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo;
per l'effetto e conseguentemente condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede a in viale Tristano di UC (partita iva ), l' CP_1 P.IVA_1 [...]
di Orvieto, con sede ad Orvieto, località Ciconia e per esso la Controparte_4
con sede a in viale Donato Bramante n.40 (codice fiscale e Parte_4 CP_1 partita iva ), in solido tra loro e/o nella misura che sarà addebitata P.IVA_2 rispettivamente a ciascuna delle strutture convenute in base all'incidenza causale delle condotte colpose dei sanitari ivi operanti, al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale (danno biologico permanente differenziale o danno iatrogeno differenziale, comprensivo sia del danno biologico puro, sia del danno per
l'inevitabile lesione dei profili morali per la situazione di afflizione/sofferenza interiore patita e per la sua consapevolezza da parte del sig. derivanti Parte_5 dall'aggravamento della patologia, danno da inabilità assoluta e/o parziale, danno morale, danno esistenziale), danni che sin d'ora si quantificano nella somma complessiva di euro 1.122.614,40, di cui: a) a titolo di danno biologico permanente differenziale o danno iatrogeno differenziale euro 890.636,70. Detta somma deve ritenersi comprensiva sia del danno biologico puro sia del danno per l'inevitabile lesione dei profili morali per la situazione di afflizione/sofferenza interiore patita e per la sua consapevolezza da parte del sig. derivanti Parte_5 dall'aggravamento della patologia, nonché dell'aumento personalizzato del 30%
(euro 725.762,00, pari al valore punto del 80% - euro 40.703,00 pari al valore punto del 15% = euro 685.059,00, aumento personalizzato del 30% euro 205.577,70 e così per complessivi euro 890.636,70); b) a titolo di danno esistenziale euro 205.577,70; c)
a titolo di danno da inabilità temporanea totale gg. 180 X euro 147,00 = euro
24.640,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo, nonché alla refusione delle spese sostenute per i CTP ed i CTU nel giudizio ex art.696 bis c.p.c. iscritto al n.609/2023 RG del Tribunale di Terni, allo stato con esborsi pari ad euro 4.392,00, giusto quel che si evince sub paragrafo C) della narrativa, da maggiorarsi di quelle che saranno liquidate in via definitiva in favore dei CTU per le prestazioni professionali spiegate nel giudizio per ATP iscritto al n. 609/2023 RG del
Tribunale di Terni. Infine, alle suddette sostenute spese devono poi aggiungersi anche le spese per l'assistenza tecnica spiegata dai CTP nel presente giudizio, pari ad euro
3.172,00, come da documentazione allegata alla presente memoria. Spese di CTU del presente giudizio da porsi in via definitiva a carico delle resistenti. Con vittoria di spese a favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari, per le prestazioni professionali spiegate nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n.
609/2023 RG del Tribunale di Terni e per quelle connesse al presente giudizio, di cui si chiede la liquidazione applicando i valori massimi previsti dalle tabelle n. 9 e n.2 del DM n.55/2014, giusto quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, e con l'applicazione, nella misura massima, degli aumenti previsti dall'art.6 del D.M. in commento”.
- L'avv. Monica AV, per la convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Eccellentissimo Tribunale di Terni: in via principale,
[...] rigettare la domanda attrice per le ragioni di cui alla memoria di costituzione, oggi riproposte nel presente atto;
in via subordinata e meramente residuale, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ravvisare una colpa dell'
[...] nei fatti per cui è causa, contenere la relativa Controparte_1 responsabilità nei limiti di quanto accertato dalla CCTTU (1/3 del danno complessivo)”.
- L'avv. Patrizia CC, per la convenuta Controparte_3
“[…] che l'Ill.mo Giudice Voglia disporre l'integrale rigetto delle
[...] domande di parte ricorrente, previo accertamento dell'assenza di responsabilità in capo ai sanitari della convenuta azienda per i fatti lamentati, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2236 c.c. e, in ogni caso, dell'assenza del nesso causale tra
l'operato dei sanitari ed il danno sofferto dal paziente. In subordine, nella denegata ipotesi contraria, accertare il diverso grado di responsabilità in capo alle convenute e riconducendo la pretesa risarcitoria al giusto ed al provato, tenendo conto dell'effettivo apporto dell'operato dei sanitari di nella causazione Parte_4 del danno. Con vittoria delle spese di lite e, comunque, con ogni salvezza. In via istruttoria, […]”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c depositato in data 29/01/2024, Parte_6
e – in qualità di eredi di –
[...] Parte_3 Parte_5 convenivano in giudizio la e l' Parte_4 Controparte_1 chiedendo la condanna in solido delle convenute al risarcimento del danno non
[...] patrimoniale subito dal de cuius in conseguenza degli errori medici commessi dai sanitari delle stesse in occasione di un ricovero avvenuto nell'ottobre 2011. Gli attori deducevano che dalla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. espletata tra le stesse parti nel procedimento R.G. 609/2023 era emersa la corresponsabilità delle due convenute (la prima per i ritardi nella diagnosi della problematica midollare, nel trasferimento del paziente all' di – avvenuto peraltro senza l'utilizzo del collare cervicale – e nell'invio a CP_4 CP_1 quest'ultimo della documentazione necessaria, nonché per l'omissione del corretto trattamento antiedemigeno della suddetta problematica;
la seconda per non aver preteso l'immediato invio di tale documentazione e per aver ritardato l'intervento chirurgico di decompressione midollare) nell'aver cagionato al – poi deceduto per altra causa – una Pt_5 maggior invalidità temporanea assoluta per 180 giorni e un danno biologico differenziale da invalidità permanente del 65%, e quantificavano il danno non patrimoniale nel complessivo importo di € 1.002.782,20 (comprensivo del danno morale, di quello esistenziale e di un'adeguata personalizzazione), oltre alle spese sostenute nel suindicato procedimento.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alle convenute, le quali si costituivano con comparse depositate in data 12/04/2024.
L' eccepiva: in via pregiudiziale Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione da parte dei c.t.u. nominati nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c.; in via preliminare di merito, la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, poiché il paziente era giunto – per trasferimento dall'Ospedale di Orvieto – quando ormai l'intervento chirurgico (che non avrebbe comunque potuto essere praticato con maggior tempestività, in assenza della documentazione necessaria poi inviata dal predetto Ospedale) sarebbe stato comunque inutile. La eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, poiché nel Parte_4 procedimento penale a carico della dr.ssa (radiologa dell'Ospedale di Persona_1
Orvieto) era emersa la totale assenza della condotta colposa dedotta dagli attori, e, in ogni caso, la causa più importante della paraplegia era da individuarsi nel ritardo col quale i sanitari dell'Ospedale di avevano effettuato l'intervento chirurgico (condotta tale da CP_1 interrompere il nesso causale con l'asserita omissione diagnostica ascritta ai medici del nosocomio orvietano).
A seguito della prima udienza e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove testimoniali e in un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. (richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.) con termine per note conclusionali.
All'udienza del 24/09/2025 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda attorea sollevata dall' in ragione del fatto che il Controparte_1 collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. non avrebbe svolto alcun effettivo tentativo di conciliazione. Premesso, infatti, che a pag. 38 dell'elaborato redatto dai c.t.u. si rinviene l'enunciazione di una proposta conciliativa, deve evidenziarsi che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 8 l. 24/2017, la domanda diviene procedibile per il solo fatto che (in alternativa all'esperimento del procedimento di mediazione) sia stato proposto il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al giudice competente e non si sia giunti ad una conciliazione o il procedimento non si sia concluso entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. D'altra parte, va richiamato il consolidato principio in base al quale le norme che stabiliscono condizioni di procedibilità delle domande giudiziali vanno sempre interpretate restrittivamente (v. da ultimo Cass. 14676/2025).
3. Va rigettata poi anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla medesima convenuta, poiché la costituzione di parte civile del nel processo penale a carico della dr.ssa Pt_5
con citazione dell' quale responsabile civile, ha interrotto la Per_1 Parte_4 prescrizione decennale non solo nei confronti di quest'ultima, ma anche nei confronti dell' in qualità di condebitore solidale (v. Controparte_1 da ultimo Cass. 8208/2025; sulla solidarietà passiva tra le diverse strutture sanitarie i cui sanitari, con le rispettive condotte, abbiano concorso a cagionare l'evento, v. Cass. 23918/06, nonché, da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Trib. Asti 30 settembre 2024).
4. Quanto al merito, è noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 7074/2024, Cass. 16272/2023,
Cass. 11719/2021 e Cass. 18610/2015). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 7256/2011 e Cass. 8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno – oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori – anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass.,
SS.UU., 577/08 e Cass., SS.UU., 9556/02, Cass. 1267/2019, Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06
e Cass., 571/05). Ne discende che la struttura risponde direttamente, oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU., 577/08, Cass, SS.UU., 9556/02 e Cass.
7074/2024, nonché Cass. 1043/2019, Cass. 7768/2016, Cass. 1620/2012, Cass. 13953/07 e
Cass. 8826/07).
5. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (sulla quale non hanno in alcun modo inciso l'art. 3 d.l. 158/2012 e l'art. 7, co. 1, l. 24/2017, peraltro inapplicabili al caso di specie per la loro irretroattività: si vedano, quanto al primo aspetto, Cass. 4906/2022,
Cass. 27391/2014, Cass. 8940/2013 e Cass. 4792/2013, e, per quel che attiene al secondo, ossia all'irretroattività delle suindicate norme sostanziali, la stessa Cass. 4906/2022, nonché
Cass. 7909/2021, Cass. 28994/2019, Cass. 28811/2019 e Cass. 6689/2018) comporta, tra l'altro, che sul danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. ex multia Cass. 27142/2024 e Cass. 10050/2022, nonché, per il condivisibile richiamo del principio della vicinanza della prova nelle ipotesi di incompletezza o difettosa tenuta della cartella clinica, Cass. 16737/2024, Cass. 26428/2020 e
Cass. 6209/2016; per i più recenti chiarimenti della Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio sul nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento del medico o della struttura, con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano Cass.
29724/2024, Cass. 17240/2023, Cass. 10050/2022 e Cass. 13872/2020).
6. Ciò chiarito, nel caso in esame deve ritenersi provata la sussistenza (sulla base della regola di funzione della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”: v. ex multis Cass. 5922/2024 e Cass. 22225/2014) del nesso di causalità tra il non corretto adempimento della prestazione medica da parte delle due strutture convenute, connotato da colpa, e il danno biologico differenziale subito da Parte_5
7. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023,
Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017
e Cass. 12703/2015). Nel caso di specie, i consulenti tecnici d'ufficio incaricati nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. svoltosi ante causam tra le stesse parti hanno evidenziato, con motivazione coerente ed esaustiva e sulla base di adeguate argomentazioni tecnico- scientifiche, che: a) l'esame TC eseguito dal paziente presso l'Ospedale di Orvieto in data
03/10/2011, già di per sé sufficiente a rilevare un sospetto di disallineamento somatico di C7 su T1, avrebbe imposto (in base alle buone prassi, alla luce della natura dell'evento traumatico consistito da una caduta con distorsione del rachide cervicale) l'immediato svolgimento di accertamenti più approfonditi, ai quali avrebbe senz'altro fatto seguito un più precoce trasferimento in una struttura ospedaliera dotata di reparto di neurochirurgia con conseguente trattamento chirurgico di stabilizzazione, che – laddove eseguito con tale tempistica – avrebbe evitato lo stato menomativo poi venuto a determinarsi;
b) dopo l'insorgenza dei sintomi neurologici il 07/10/2011 e il riscontro dell'obiettività neurologica chiaramente riconducibile ad un traumatismo midollare, fu gravemente imprudente la scelta dei sanitari del nosocomio orvietano di disporre il trasferimento del paziente e l'invio delle immagini e del referto dell'esame della RNM solo il giorno seguente, essendo noto già alla scienza medica dell'epoca che le possibilità di recupero neurologico diminuiscono in rapida progressione con l'aumento del tempo che intercorre tra l'insorgenza dei sintomi e l'intervento chirurgico di decompressione;
c) i medici dell' furono Controparte_5 altrettanto imprudenti nell'accettare – nonostante le comunicazioni intercorse tra le due strutture – che i risultati del predetto esame strumentale fossero trasmessi solo il giorno seguente, e soprattutto nell'effettuare l'intervento quasi 24 ore dopo l'arrivo del paziente e la valutazione neurologica che aveva confermato il grave quadro, in tal modo compromettendo le residue possibilità (ancora sussistenti) di un parziale recupero neurologico.
8. Per quel che concerne le argomentazioni svolte dall' nella propria Parte_4 comparsa di costituzione e risposta a confutazione dei suddetti rilievi da parte dei c.t.u., deve rilevarsi che: a) quanto alla consulenza svolta dal perito del Tribunale nel processo penale nei confronti della dr.ssa (conclusosi non con sentenza di assoluzione, come affermato Per_1 dalla convenuta a pag. 5 della propria comparsa, ma con dichiarazione di estinzione del reato per morte del reo nelle more del giudizio di appello: v. la sentenza prodotta dagli attori con il doc. 22), invocata a proprio favore dalla predetta convenuta e liberamente valutabile in questa sede (v. ex multis Cass. 19521/2019), nella stessa si legge, tra l'altro, che l'omessa identificazione della lesione da agganciamento delle articolari C7 e D1 è identificabile come
“errore diagnostico” (sia pure, in tesi, dovuto alla mancanza, in capo all'imputata, di una competenza specifica riservata ai neuroradiologi-spinali; tesi adeguatamente smentita dai c.t.u. nominati nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., i quali, come detto, hanno evidenziato le ragioni per le quali anche un radiologo di media competenza avrebbe dovuto immediatamente disporre esami più approfonditi), e che, comunque, “è stata assolutamente Parte ingiustificata e fuori luogo la dilazione dell'invio in visione a della ; b) per CP_1 quanto riguarda la dedotta “interruzione della consequenzialità degli eventi ricavabile dal comportamento negligente ascrivibile alle strutture sanitarie specializzate che ebbero in cura il paziente dal giorno 8 ottobre 2011” (v. pag. 11 della comparsa), si tratta di una deduzione evidentemente infondata, poiché le condotte dei sanitari dell' di non sono state CP_4 CP_1 da sole sufficienti a cagionare il danno, comportandone anzi solo l'aggravamento (v. sul tema
Cass. 11005/2011); c) quanto, infine, all'invocata applicabilità dell'art. 2236 c.c., premesso che, come noto, l'attenuazione di responsabilità stabilita dalla predetta norma si applica solo ai casi di particolare complessità, dovendo intendersi come tali quelli non ancora sperimentati o studiati a sufficienza dalla scienza medica o ancora fortemente dibattuti con riguardo ai metodi terapeutici da adottare (v. Cass. 21530/2021, Cass. 2334/2011, Cass. 2042/05 e Cass.
9471/04, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Busto Arsizio 23 febbraio 2023, Trib.
Milano 1 ottobre 2021 e Trib. Roma 10 settembre 2021), e non opera, peraltro, nelle ipotesi di imprudenza o negligenza (v. Cass. 34516/2023, Cass. 21530/2021 e Cass. 9085/06), nel caso in esame la deduzione sull'applicabilità della predetta disposizione, peraltro formulata senza il supporto di adeguate argomentazioni di carattere tecnico-scientifico (v. pag. 11-12 della comparsa di costituzione e risposta), appare infondata sia in ragione di quanto rilevato dai c.t.u. in ordine all'evidenza della necessità di disporre immediatamente approfondimenti diagnostici, sia perché, come detto, la condotta dei sanitari dell' è stata Controparte_4 poi connotata anche da imprudenza (sul riparto dell'onere della prova circa l'applicabilità dell'art. 2236 c.c., v. ex multis Cass. 3917/2024 e Cass. 25635/2023).
9. Con riferimento, poi, alle eccezioni svolte dall' Controparte_1
va evidenziato che: a) i c.t.u. hanno chiarito che, in realtà, non vi è alcun riscontro
[...] certo in merito all'insorgenza della sintomatologia neurologica già il 05/10/2011 (come poi riferito dal paziente), sicché tale insorgenza deve collocarsi in data 07/10/2011, poiché solo in tale data vi è evidenza documentale dei sintomi in questione;
b) l'ipotesi secondo la quale il paziente avrebbe subito un aggravamento delle condizioni durante il trasporto dall'Ospedale di Orvieto a causa del mancato utilizzo del collare cervicale deve essere scartata, atteso che negli accertamenti successivi al trasporto, svolti presso l'Ospedale di non vi è alcun CP_1 reperto metatraumatico nuovo (v. pag. 8 della relazione integrativa redatta sui chiarimenti richiesti dallo scrivente giudice nel presente giudizio); c) la mancanza di documentazione medica al momento dell'arrivo del paziente presso l'Ospedale di è imputabile anche ai CP_1 sanitari di quest'ultimo, che acconsentirono – come da risultanze della cartella clinica tenuta presso l'Ospedale di Orvieto – a tale tardivo invio;
d) in un caso come quello in esame, caratterizzato da una compromissione midollare in progressione, anche un intervento svolto entro le 36 ore dall'insorgenza dei sintomi poteva consentire un parziale recupero neurologico
(v. pag. 16-17 e 19-20 della summenzionata relazione integrativa).
10. Per tutti i motivi sopra esposti, deve ritenersi sussistente la responsabilità solidale delle convenute per il danno biologico differenziale subito dal in conseguenza delle condotte Pt_5 colpose dei loro sanitari, con ripartizione nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298 c.c., nella misura di due terzi a carico dell' e di un terzo a carico dell' Parte_4 [...]
come indicata dai c.t.u. con motivazione adeguata ed Controparte_1 esaustiva, poi rafforzata con la risposta alle osservazioni critiche formulate dal c.t.p. dell'
[...] all'integrazione peritale svolta nel presente giudizio (v. pag. 21 della relazione Pt_8 integrativa).
11. Per quel che attiene all'entità del danno biologico differenziale subito da in Parte_5 conseguenza degli errori medici oggetto di causa, la stessa va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate dai consulenti tecnici d'ufficio, i quali l'hanno quantificata nella seguente misura: (ulteriori) 180 giorni di inabilità temporanea assoluta;
(maggior) invalidità permanente del 65%. Sul punto, peraltro, non risultano svolte nel presente giudizio contestazioni specifiche da parte delle convenute, ad eccezione di quella inerente alla mancanza di prove sulla sindrome depressiva (in realtà non presa in considerazione dai c.t.u. nel calcolo del danno biologico differenziale).
12. Va precisato che per la liquidazione del danno, trattandosi di danno iatrogeno differenziale concomitante (e non meramente coesistente), lo stesso va liquidato calcolando la differenza tra il valore monetario per l'invalidità complessivamente accertata e quello corrispondente all'invalidità preesistente al trattamento del medico e/o indipendente dalla sua condotta colposa (v. ex multis Cass. 15062/2025, Cass. 21261/2024, Cass. 26851/2023 e Cass.
26117/2021).
13. La liquidazione del danno in questione va effettuata mediante un utilizzo indiretto della nuova tabella ex art. 138, co. 1, lett. b), d.lgs. 209/05 (richiamata dall'art. 7, co. 4, l. 24/2017), al fine di assicurare la massima uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v. da ultimo
Cass. 11319/2025, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Milano 21 luglio 2025), con riconoscimento del danno morale nella misura massima in ragione della tipologia e della gravità delle lesioni (v. da ultimo Cass. 27102/2025) e delle risultanze dell'istruttoria orale svolta (v. il verbale dell'udienza del 25/06/2024), e con ulteriore incremento del 10%, ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, per il danno esistenziale (stante l'incidenza delle lesioni sugli specifici aspetti dinamico-relazionali indicati nel ricorso introduttivo, confermata dai testimoni escussi, e tenuto conto, al contempo, della rilevanza di tali aspetti, anche in relazione all'età del danneggiato), ma senza ulteriori aumenti a titolo di personalizzazione
(stante il disposto del comma 4 del medesimo articolo).
14. Il danno subito da il cui risarcimento spetta iure hereditatis agli odierni Parte_5 attori in parti uguali ai sensi dell'art. 581 c.c., va quindi liquidato nella misura complessiva di € 803.073,79 (di cui € 15.909,12 per la maggior invalidità temporanea, ed € 787.164,67, pari ad € 758.684,86 – € 43.080,61 + 10%, per il danno biologico differenziale da invalidità permanente con incrementi per danno morale ed esistenziale), oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 09/10/2011 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza per i danni da invalidità temporanea e per quelli da invalidità permanente, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis,
Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; v. altresì Cass. 10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo.
15. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, le convenute e Parte_4 devono essere condannate in solido al Controparte_1 pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di € 267.691,26, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 09/10/2011 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo.
16. Le spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo:
v. Cass. 15492/2019, Cass. 14268/2017, Cass. 324/2017, Cass. 21756/2015, Cass. 4156/2012
e Cass. 15672/05) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico delle odierne convenute in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass.
15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e
Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da €
520.000,01 ad € 1.000.000,00, avuto riguardo al decisum di condanna), alla natura e alla complessità (media, per quanto riguarda il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
inferiore alla media, per quel che attiene al presente giudizio di merito) della controversia, con aumento ex art. 6 del predetto D.M. nella misura media (v. sul tema Cass. 35665/2023), e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori degli attori, dichiaratisi antistatari
(dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass. 1989/2020 e Cass. 8436/2019).
17. L'attrice a inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico Parte_1 solidale delle convenute – le spese per le consulenze tecniche di parte medico-legali di parte acquisite ante causam e per l'assistenza del consulente tecnico di parte nel corso delle c.t.u.
(v. Cass. 37796/2021 e Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App.
Perugia 13 luglio 2022), spese che la predetta attrice ha sostenuto o si è obbligata a sostenere
(v. i doc. 34, 35 e 35-bis allegati al ricorso introduttivo) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue (v. in proposito Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass.
19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90 e Cass. 4135/77; v. altresì Cass. 13799/2022, Cass.
24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App.
Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e
Cass. 21402/2022), tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con gli onorari riconosciuti ai consulenti tecnici d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022, Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
18. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (già liquidate con decreto emesso all'esito di tale procedimento) e dell'integrazione della stessa espletata nel presente giudizio devono porsi – nei rapporti interni tra le parti – per due terzi a carico dell'
[...]
e per un terzo a carico dell' Pt_4 Controparte_1
(ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v.
Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09), con conseguente condanna delle predette convenute, in solido, al pagamento in favore dell'attrice 'importo di € 1.952,00 (IVA inclusa) da essa anticipato a Parte_1 titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da – Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di eredi di – nei confronti dell' e dell' Parte_5 Parte_4 [...]
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale delle convenute ed Parte_4
– rispettivamente nella misura di due Controparte_1 terzi e di un terzo – per i fatti di cui in motivazione, condanna l' ed Parte_4 in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 ciascuno dei tre attori della somma di € 267.691,26, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 09/10/2011 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo;
b) condanna l' ed in Parte_4 Controparte_1 solido, alla rifusione in favore degli attori e Parte_1 Parte_2
– con distrazione in favore dei loro difensori antistatari – delle Parte_3 spese processuali, che liquida in: 1) in € 6.800,00 (di cui € 2.445,00 per la fase di studio, €
1.670,00 per la fase introduttiva, ed € 2.685,00 per la fase istruttoria) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 870,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo), per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 17.000,00 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 7.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 5.000,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 1.713,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo) per il presente giudizio di merito;
c) condanna l' ed in Parte_4 Controparte_1 solido, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese per le Parte_1 consulenze tecniche di parte, pari ad € 5.612,00 (IVA inclusa);
d) pone le spese le spese della c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e dell'integrazione della stessa espletata nel presente giudizio, nella misura già liquidata con decreti emessi dai giudici dei rispettivi procedimenti, per due terzi a carico dell' e per un terzo a carico dell' Parte_4 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna le predette convenute, in solido, alla
[...] rifusione in favore di della somma di € 1.952,00 (IVA inclusa) Parte_1 anticipata in favore dei c.t.u. a titolo di acconto.
Terni, 23/10/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 173 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Renato Ferrara ed Ester Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Orvieto (TR), Via del Popolo n. 36, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- attori
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Monica Controparte_2
AV ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Canali n. 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia
CC ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: responsabilità medica
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Renato Ferrara ed Ester Ferrara, per gli attori: “Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni di cui al ricorso introduttivo, i profili di responsabilità contrattuale
e/o extracontrattuale ascrivibili a carico della Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede a in viale
[...] CP_1
Tristano di UC (partita iva ), dell' P.IVA_1 Controparte_4
, con sede ad Orvieto, località Ciconia e per esso dell'
[...] Parte_4 con sede a in viale Donato Bramante n.40 (codice fiscale e partita iva CP_1
), derivanti dalla mancata o inesatta esecuzioni delle obbligazioni P.IVA_2 contrattuali (artt.1218, 1228 e 1176 c.c.) derivante dai/dalle fatti/condotte di cui al ricorso introduttivo;
per l'effetto, accertare il danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito dal sig. (danno biologico permanente differenziale Parte_5
o danno iatrogeno differenziale, comprensivo sia del danno biologico puro, sia del danno per l'inevitabile lesione dei profili morali per la situazione di afflizione/sofferenza interiore patita e per la sua consapevolezza da parte del sig.
derivanti dall'aggravamento della patologia, danno da inabilità Parte_5 assoluta e/o parziale, danno morale, danno esistenziale), danni che sin d'ora si quantificano nella somma complessiva di euro 1.122.614,40, di cui: a) a titolo di danno biologico permanente differenziale o danno iatrogeno differenziale euro
890.636,70. Detta somma deve ritenersi comprensiva sia del danno biologico puro, sia del danno per l'inevitabile lesione dei profili morali per la situazione di afflizione/sofferenza interiore patita e per la sua consapevolezza da parte del Pt_5
derivanti dall'aggravamento della patologia, nonché dell'aumento
[...] personalizzato del 30% (euro 725.762,00, pari al valore punto del 80% - euro
40.703,00 pari al valore punto del 15% = euro 685.059,00, aumento personalizzato del 30% euro 205.577,70 e così per complessivi euro 890.636,70); b) a titolo di danno esistenziale euro 205.577,70; c) a titolo di danno da inabilità temporanea totale gg.
180 X euro 147,00 = euro 24.640,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo;
per l'effetto e conseguentemente condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede a in viale Tristano di UC (partita iva ), l' CP_1 P.IVA_1 [...]
di Orvieto, con sede ad Orvieto, località Ciconia e per esso la Controparte_4
con sede a in viale Donato Bramante n.40 (codice fiscale e Parte_4 CP_1 partita iva ), in solido tra loro e/o nella misura che sarà addebitata P.IVA_2 rispettivamente a ciascuna delle strutture convenute in base all'incidenza causale delle condotte colpose dei sanitari ivi operanti, al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale (danno biologico permanente differenziale o danno iatrogeno differenziale, comprensivo sia del danno biologico puro, sia del danno per
l'inevitabile lesione dei profili morali per la situazione di afflizione/sofferenza interiore patita e per la sua consapevolezza da parte del sig. derivanti Parte_5 dall'aggravamento della patologia, danno da inabilità assoluta e/o parziale, danno morale, danno esistenziale), danni che sin d'ora si quantificano nella somma complessiva di euro 1.122.614,40, di cui: a) a titolo di danno biologico permanente differenziale o danno iatrogeno differenziale euro 890.636,70. Detta somma deve ritenersi comprensiva sia del danno biologico puro sia del danno per l'inevitabile lesione dei profili morali per la situazione di afflizione/sofferenza interiore patita e per la sua consapevolezza da parte del sig. derivanti Parte_5 dall'aggravamento della patologia, nonché dell'aumento personalizzato del 30%
(euro 725.762,00, pari al valore punto del 80% - euro 40.703,00 pari al valore punto del 15% = euro 685.059,00, aumento personalizzato del 30% euro 205.577,70 e così per complessivi euro 890.636,70); b) a titolo di danno esistenziale euro 205.577,70; c)
a titolo di danno da inabilità temporanea totale gg. 180 X euro 147,00 = euro
24.640,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo, nonché alla refusione delle spese sostenute per i CTP ed i CTU nel giudizio ex art.696 bis c.p.c. iscritto al n.609/2023 RG del Tribunale di Terni, allo stato con esborsi pari ad euro 4.392,00, giusto quel che si evince sub paragrafo C) della narrativa, da maggiorarsi di quelle che saranno liquidate in via definitiva in favore dei CTU per le prestazioni professionali spiegate nel giudizio per ATP iscritto al n. 609/2023 RG del
Tribunale di Terni. Infine, alle suddette sostenute spese devono poi aggiungersi anche le spese per l'assistenza tecnica spiegata dai CTP nel presente giudizio, pari ad euro
3.172,00, come da documentazione allegata alla presente memoria. Spese di CTU del presente giudizio da porsi in via definitiva a carico delle resistenti. Con vittoria di spese a favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari, per le prestazioni professionali spiegate nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n.
609/2023 RG del Tribunale di Terni e per quelle connesse al presente giudizio, di cui si chiede la liquidazione applicando i valori massimi previsti dalle tabelle n. 9 e n.2 del DM n.55/2014, giusto quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, e con l'applicazione, nella misura massima, degli aumenti previsti dall'art.6 del D.M. in commento”.
- L'avv. Monica AV, per la convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Eccellentissimo Tribunale di Terni: in via principale,
[...] rigettare la domanda attrice per le ragioni di cui alla memoria di costituzione, oggi riproposte nel presente atto;
in via subordinata e meramente residuale, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ravvisare una colpa dell'
[...] nei fatti per cui è causa, contenere la relativa Controparte_1 responsabilità nei limiti di quanto accertato dalla CCTTU (1/3 del danno complessivo)”.
- L'avv. Patrizia CC, per la convenuta Controparte_3
“[…] che l'Ill.mo Giudice Voglia disporre l'integrale rigetto delle
[...] domande di parte ricorrente, previo accertamento dell'assenza di responsabilità in capo ai sanitari della convenuta azienda per i fatti lamentati, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2236 c.c. e, in ogni caso, dell'assenza del nesso causale tra
l'operato dei sanitari ed il danno sofferto dal paziente. In subordine, nella denegata ipotesi contraria, accertare il diverso grado di responsabilità in capo alle convenute e riconducendo la pretesa risarcitoria al giusto ed al provato, tenendo conto dell'effettivo apporto dell'operato dei sanitari di nella causazione Parte_4 del danno. Con vittoria delle spese di lite e, comunque, con ogni salvezza. In via istruttoria, […]”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c depositato in data 29/01/2024, Parte_6
e – in qualità di eredi di –
[...] Parte_3 Parte_5 convenivano in giudizio la e l' Parte_4 Controparte_1 chiedendo la condanna in solido delle convenute al risarcimento del danno non
[...] patrimoniale subito dal de cuius in conseguenza degli errori medici commessi dai sanitari delle stesse in occasione di un ricovero avvenuto nell'ottobre 2011. Gli attori deducevano che dalla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. espletata tra le stesse parti nel procedimento R.G. 609/2023 era emersa la corresponsabilità delle due convenute (la prima per i ritardi nella diagnosi della problematica midollare, nel trasferimento del paziente all' di – avvenuto peraltro senza l'utilizzo del collare cervicale – e nell'invio a CP_4 CP_1 quest'ultimo della documentazione necessaria, nonché per l'omissione del corretto trattamento antiedemigeno della suddetta problematica;
la seconda per non aver preteso l'immediato invio di tale documentazione e per aver ritardato l'intervento chirurgico di decompressione midollare) nell'aver cagionato al – poi deceduto per altra causa – una Pt_5 maggior invalidità temporanea assoluta per 180 giorni e un danno biologico differenziale da invalidità permanente del 65%, e quantificavano il danno non patrimoniale nel complessivo importo di € 1.002.782,20 (comprensivo del danno morale, di quello esistenziale e di un'adeguata personalizzazione), oltre alle spese sostenute nel suindicato procedimento.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alle convenute, le quali si costituivano con comparse depositate in data 12/04/2024.
L' eccepiva: in via pregiudiziale Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione da parte dei c.t.u. nominati nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c.; in via preliminare di merito, la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, poiché il paziente era giunto – per trasferimento dall'Ospedale di Orvieto – quando ormai l'intervento chirurgico (che non avrebbe comunque potuto essere praticato con maggior tempestività, in assenza della documentazione necessaria poi inviata dal predetto Ospedale) sarebbe stato comunque inutile. La eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, poiché nel Parte_4 procedimento penale a carico della dr.ssa (radiologa dell'Ospedale di Persona_1
Orvieto) era emersa la totale assenza della condotta colposa dedotta dagli attori, e, in ogni caso, la causa più importante della paraplegia era da individuarsi nel ritardo col quale i sanitari dell'Ospedale di avevano effettuato l'intervento chirurgico (condotta tale da CP_1 interrompere il nesso causale con l'asserita omissione diagnostica ascritta ai medici del nosocomio orvietano).
A seguito della prima udienza e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove testimoniali e in un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. (richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.) con termine per note conclusionali.
All'udienza del 24/09/2025 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda attorea sollevata dall' in ragione del fatto che il Controparte_1 collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. non avrebbe svolto alcun effettivo tentativo di conciliazione. Premesso, infatti, che a pag. 38 dell'elaborato redatto dai c.t.u. si rinviene l'enunciazione di una proposta conciliativa, deve evidenziarsi che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 8 l. 24/2017, la domanda diviene procedibile per il solo fatto che (in alternativa all'esperimento del procedimento di mediazione) sia stato proposto il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al giudice competente e non si sia giunti ad una conciliazione o il procedimento non si sia concluso entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. D'altra parte, va richiamato il consolidato principio in base al quale le norme che stabiliscono condizioni di procedibilità delle domande giudiziali vanno sempre interpretate restrittivamente (v. da ultimo Cass. 14676/2025).
3. Va rigettata poi anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla medesima convenuta, poiché la costituzione di parte civile del nel processo penale a carico della dr.ssa Pt_5
con citazione dell' quale responsabile civile, ha interrotto la Per_1 Parte_4 prescrizione decennale non solo nei confronti di quest'ultima, ma anche nei confronti dell' in qualità di condebitore solidale (v. Controparte_1 da ultimo Cass. 8208/2025; sulla solidarietà passiva tra le diverse strutture sanitarie i cui sanitari, con le rispettive condotte, abbiano concorso a cagionare l'evento, v. Cass. 23918/06, nonché, da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Trib. Asti 30 settembre 2024).
4. Quanto al merito, è noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 7074/2024, Cass. 16272/2023,
Cass. 11719/2021 e Cass. 18610/2015). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 7256/2011 e Cass. 8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno – oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori – anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass.,
SS.UU., 577/08 e Cass., SS.UU., 9556/02, Cass. 1267/2019, Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06
e Cass., 571/05). Ne discende che la struttura risponde direttamente, oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU., 577/08, Cass, SS.UU., 9556/02 e Cass.
7074/2024, nonché Cass. 1043/2019, Cass. 7768/2016, Cass. 1620/2012, Cass. 13953/07 e
Cass. 8826/07).
5. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (sulla quale non hanno in alcun modo inciso l'art. 3 d.l. 158/2012 e l'art. 7, co. 1, l. 24/2017, peraltro inapplicabili al caso di specie per la loro irretroattività: si vedano, quanto al primo aspetto, Cass. 4906/2022,
Cass. 27391/2014, Cass. 8940/2013 e Cass. 4792/2013, e, per quel che attiene al secondo, ossia all'irretroattività delle suindicate norme sostanziali, la stessa Cass. 4906/2022, nonché
Cass. 7909/2021, Cass. 28994/2019, Cass. 28811/2019 e Cass. 6689/2018) comporta, tra l'altro, che sul danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. ex multia Cass. 27142/2024 e Cass. 10050/2022, nonché, per il condivisibile richiamo del principio della vicinanza della prova nelle ipotesi di incompletezza o difettosa tenuta della cartella clinica, Cass. 16737/2024, Cass. 26428/2020 e
Cass. 6209/2016; per i più recenti chiarimenti della Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio sul nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento del medico o della struttura, con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano Cass.
29724/2024, Cass. 17240/2023, Cass. 10050/2022 e Cass. 13872/2020).
6. Ciò chiarito, nel caso in esame deve ritenersi provata la sussistenza (sulla base della regola di funzione della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”: v. ex multis Cass. 5922/2024 e Cass. 22225/2014) del nesso di causalità tra il non corretto adempimento della prestazione medica da parte delle due strutture convenute, connotato da colpa, e il danno biologico differenziale subito da Parte_5
7. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023,
Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017
e Cass. 12703/2015). Nel caso di specie, i consulenti tecnici d'ufficio incaricati nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. svoltosi ante causam tra le stesse parti hanno evidenziato, con motivazione coerente ed esaustiva e sulla base di adeguate argomentazioni tecnico- scientifiche, che: a) l'esame TC eseguito dal paziente presso l'Ospedale di Orvieto in data
03/10/2011, già di per sé sufficiente a rilevare un sospetto di disallineamento somatico di C7 su T1, avrebbe imposto (in base alle buone prassi, alla luce della natura dell'evento traumatico consistito da una caduta con distorsione del rachide cervicale) l'immediato svolgimento di accertamenti più approfonditi, ai quali avrebbe senz'altro fatto seguito un più precoce trasferimento in una struttura ospedaliera dotata di reparto di neurochirurgia con conseguente trattamento chirurgico di stabilizzazione, che – laddove eseguito con tale tempistica – avrebbe evitato lo stato menomativo poi venuto a determinarsi;
b) dopo l'insorgenza dei sintomi neurologici il 07/10/2011 e il riscontro dell'obiettività neurologica chiaramente riconducibile ad un traumatismo midollare, fu gravemente imprudente la scelta dei sanitari del nosocomio orvietano di disporre il trasferimento del paziente e l'invio delle immagini e del referto dell'esame della RNM solo il giorno seguente, essendo noto già alla scienza medica dell'epoca che le possibilità di recupero neurologico diminuiscono in rapida progressione con l'aumento del tempo che intercorre tra l'insorgenza dei sintomi e l'intervento chirurgico di decompressione;
c) i medici dell' furono Controparte_5 altrettanto imprudenti nell'accettare – nonostante le comunicazioni intercorse tra le due strutture – che i risultati del predetto esame strumentale fossero trasmessi solo il giorno seguente, e soprattutto nell'effettuare l'intervento quasi 24 ore dopo l'arrivo del paziente e la valutazione neurologica che aveva confermato il grave quadro, in tal modo compromettendo le residue possibilità (ancora sussistenti) di un parziale recupero neurologico.
8. Per quel che concerne le argomentazioni svolte dall' nella propria Parte_4 comparsa di costituzione e risposta a confutazione dei suddetti rilievi da parte dei c.t.u., deve rilevarsi che: a) quanto alla consulenza svolta dal perito del Tribunale nel processo penale nei confronti della dr.ssa (conclusosi non con sentenza di assoluzione, come affermato Per_1 dalla convenuta a pag. 5 della propria comparsa, ma con dichiarazione di estinzione del reato per morte del reo nelle more del giudizio di appello: v. la sentenza prodotta dagli attori con il doc. 22), invocata a proprio favore dalla predetta convenuta e liberamente valutabile in questa sede (v. ex multis Cass. 19521/2019), nella stessa si legge, tra l'altro, che l'omessa identificazione della lesione da agganciamento delle articolari C7 e D1 è identificabile come
“errore diagnostico” (sia pure, in tesi, dovuto alla mancanza, in capo all'imputata, di una competenza specifica riservata ai neuroradiologi-spinali; tesi adeguatamente smentita dai c.t.u. nominati nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., i quali, come detto, hanno evidenziato le ragioni per le quali anche un radiologo di media competenza avrebbe dovuto immediatamente disporre esami più approfonditi), e che, comunque, “è stata assolutamente Parte ingiustificata e fuori luogo la dilazione dell'invio in visione a della ; b) per CP_1 quanto riguarda la dedotta “interruzione della consequenzialità degli eventi ricavabile dal comportamento negligente ascrivibile alle strutture sanitarie specializzate che ebbero in cura il paziente dal giorno 8 ottobre 2011” (v. pag. 11 della comparsa), si tratta di una deduzione evidentemente infondata, poiché le condotte dei sanitari dell' di non sono state CP_4 CP_1 da sole sufficienti a cagionare il danno, comportandone anzi solo l'aggravamento (v. sul tema
Cass. 11005/2011); c) quanto, infine, all'invocata applicabilità dell'art. 2236 c.c., premesso che, come noto, l'attenuazione di responsabilità stabilita dalla predetta norma si applica solo ai casi di particolare complessità, dovendo intendersi come tali quelli non ancora sperimentati o studiati a sufficienza dalla scienza medica o ancora fortemente dibattuti con riguardo ai metodi terapeutici da adottare (v. Cass. 21530/2021, Cass. 2334/2011, Cass. 2042/05 e Cass.
9471/04, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Busto Arsizio 23 febbraio 2023, Trib.
Milano 1 ottobre 2021 e Trib. Roma 10 settembre 2021), e non opera, peraltro, nelle ipotesi di imprudenza o negligenza (v. Cass. 34516/2023, Cass. 21530/2021 e Cass. 9085/06), nel caso in esame la deduzione sull'applicabilità della predetta disposizione, peraltro formulata senza il supporto di adeguate argomentazioni di carattere tecnico-scientifico (v. pag. 11-12 della comparsa di costituzione e risposta), appare infondata sia in ragione di quanto rilevato dai c.t.u. in ordine all'evidenza della necessità di disporre immediatamente approfondimenti diagnostici, sia perché, come detto, la condotta dei sanitari dell' è stata Controparte_4 poi connotata anche da imprudenza (sul riparto dell'onere della prova circa l'applicabilità dell'art. 2236 c.c., v. ex multis Cass. 3917/2024 e Cass. 25635/2023).
9. Con riferimento, poi, alle eccezioni svolte dall' Controparte_1
va evidenziato che: a) i c.t.u. hanno chiarito che, in realtà, non vi è alcun riscontro
[...] certo in merito all'insorgenza della sintomatologia neurologica già il 05/10/2011 (come poi riferito dal paziente), sicché tale insorgenza deve collocarsi in data 07/10/2011, poiché solo in tale data vi è evidenza documentale dei sintomi in questione;
b) l'ipotesi secondo la quale il paziente avrebbe subito un aggravamento delle condizioni durante il trasporto dall'Ospedale di Orvieto a causa del mancato utilizzo del collare cervicale deve essere scartata, atteso che negli accertamenti successivi al trasporto, svolti presso l'Ospedale di non vi è alcun CP_1 reperto metatraumatico nuovo (v. pag. 8 della relazione integrativa redatta sui chiarimenti richiesti dallo scrivente giudice nel presente giudizio); c) la mancanza di documentazione medica al momento dell'arrivo del paziente presso l'Ospedale di è imputabile anche ai CP_1 sanitari di quest'ultimo, che acconsentirono – come da risultanze della cartella clinica tenuta presso l'Ospedale di Orvieto – a tale tardivo invio;
d) in un caso come quello in esame, caratterizzato da una compromissione midollare in progressione, anche un intervento svolto entro le 36 ore dall'insorgenza dei sintomi poteva consentire un parziale recupero neurologico
(v. pag. 16-17 e 19-20 della summenzionata relazione integrativa).
10. Per tutti i motivi sopra esposti, deve ritenersi sussistente la responsabilità solidale delle convenute per il danno biologico differenziale subito dal in conseguenza delle condotte Pt_5 colpose dei loro sanitari, con ripartizione nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298 c.c., nella misura di due terzi a carico dell' e di un terzo a carico dell' Parte_4 [...]
come indicata dai c.t.u. con motivazione adeguata ed Controparte_1 esaustiva, poi rafforzata con la risposta alle osservazioni critiche formulate dal c.t.p. dell'
[...] all'integrazione peritale svolta nel presente giudizio (v. pag. 21 della relazione Pt_8 integrativa).
11. Per quel che attiene all'entità del danno biologico differenziale subito da in Parte_5 conseguenza degli errori medici oggetto di causa, la stessa va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate dai consulenti tecnici d'ufficio, i quali l'hanno quantificata nella seguente misura: (ulteriori) 180 giorni di inabilità temporanea assoluta;
(maggior) invalidità permanente del 65%. Sul punto, peraltro, non risultano svolte nel presente giudizio contestazioni specifiche da parte delle convenute, ad eccezione di quella inerente alla mancanza di prove sulla sindrome depressiva (in realtà non presa in considerazione dai c.t.u. nel calcolo del danno biologico differenziale).
12. Va precisato che per la liquidazione del danno, trattandosi di danno iatrogeno differenziale concomitante (e non meramente coesistente), lo stesso va liquidato calcolando la differenza tra il valore monetario per l'invalidità complessivamente accertata e quello corrispondente all'invalidità preesistente al trattamento del medico e/o indipendente dalla sua condotta colposa (v. ex multis Cass. 15062/2025, Cass. 21261/2024, Cass. 26851/2023 e Cass.
26117/2021).
13. La liquidazione del danno in questione va effettuata mediante un utilizzo indiretto della nuova tabella ex art. 138, co. 1, lett. b), d.lgs. 209/05 (richiamata dall'art. 7, co. 4, l. 24/2017), al fine di assicurare la massima uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v. da ultimo
Cass. 11319/2025, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Milano 21 luglio 2025), con riconoscimento del danno morale nella misura massima in ragione della tipologia e della gravità delle lesioni (v. da ultimo Cass. 27102/2025) e delle risultanze dell'istruttoria orale svolta (v. il verbale dell'udienza del 25/06/2024), e con ulteriore incremento del 10%, ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, per il danno esistenziale (stante l'incidenza delle lesioni sugli specifici aspetti dinamico-relazionali indicati nel ricorso introduttivo, confermata dai testimoni escussi, e tenuto conto, al contempo, della rilevanza di tali aspetti, anche in relazione all'età del danneggiato), ma senza ulteriori aumenti a titolo di personalizzazione
(stante il disposto del comma 4 del medesimo articolo).
14. Il danno subito da il cui risarcimento spetta iure hereditatis agli odierni Parte_5 attori in parti uguali ai sensi dell'art. 581 c.c., va quindi liquidato nella misura complessiva di € 803.073,79 (di cui € 15.909,12 per la maggior invalidità temporanea, ed € 787.164,67, pari ad € 758.684,86 – € 43.080,61 + 10%, per il danno biologico differenziale da invalidità permanente con incrementi per danno morale ed esistenziale), oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 09/10/2011 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza per i danni da invalidità temporanea e per quelli da invalidità permanente, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis,
Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; v. altresì Cass. 10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo.
15. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, le convenute e Parte_4 devono essere condannate in solido al Controparte_1 pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di € 267.691,26, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 09/10/2011 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo.
16. Le spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo:
v. Cass. 15492/2019, Cass. 14268/2017, Cass. 324/2017, Cass. 21756/2015, Cass. 4156/2012
e Cass. 15672/05) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico delle odierne convenute in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass.
15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e
Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da €
520.000,01 ad € 1.000.000,00, avuto riguardo al decisum di condanna), alla natura e alla complessità (media, per quanto riguarda il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
inferiore alla media, per quel che attiene al presente giudizio di merito) della controversia, con aumento ex art. 6 del predetto D.M. nella misura media (v. sul tema Cass. 35665/2023), e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori degli attori, dichiaratisi antistatari
(dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass. 1989/2020 e Cass. 8436/2019).
17. L'attrice a inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico Parte_1 solidale delle convenute – le spese per le consulenze tecniche di parte medico-legali di parte acquisite ante causam e per l'assistenza del consulente tecnico di parte nel corso delle c.t.u.
(v. Cass. 37796/2021 e Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App.
Perugia 13 luglio 2022), spese che la predetta attrice ha sostenuto o si è obbligata a sostenere
(v. i doc. 34, 35 e 35-bis allegati al ricorso introduttivo) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue (v. in proposito Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass.
19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90 e Cass. 4135/77; v. altresì Cass. 13799/2022, Cass.
24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App.
Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e
Cass. 21402/2022), tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con gli onorari riconosciuti ai consulenti tecnici d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022, Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
18. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (già liquidate con decreto emesso all'esito di tale procedimento) e dell'integrazione della stessa espletata nel presente giudizio devono porsi – nei rapporti interni tra le parti – per due terzi a carico dell'
[...]
e per un terzo a carico dell' Pt_4 Controparte_1
(ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v.
Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09), con conseguente condanna delle predette convenute, in solido, al pagamento in favore dell'attrice 'importo di € 1.952,00 (IVA inclusa) da essa anticipato a Parte_1 titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da – Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di eredi di – nei confronti dell' e dell' Parte_5 Parte_4 [...]
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale delle convenute ed Parte_4
– rispettivamente nella misura di due Controparte_1 terzi e di un terzo – per i fatti di cui in motivazione, condanna l' ed Parte_4 in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 ciascuno dei tre attori della somma di € 267.691,26, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 09/10/2011 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo;
b) condanna l' ed in Parte_4 Controparte_1 solido, alla rifusione in favore degli attori e Parte_1 Parte_2
– con distrazione in favore dei loro difensori antistatari – delle Parte_3 spese processuali, che liquida in: 1) in € 6.800,00 (di cui € 2.445,00 per la fase di studio, €
1.670,00 per la fase introduttiva, ed € 2.685,00 per la fase istruttoria) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 870,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo), per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 17.000,00 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 7.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 5.000,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 1.713,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo) per il presente giudizio di merito;
c) condanna l' ed in Parte_4 Controparte_1 solido, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese per le Parte_1 consulenze tecniche di parte, pari ad € 5.612,00 (IVA inclusa);
d) pone le spese le spese della c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e dell'integrazione della stessa espletata nel presente giudizio, nella misura già liquidata con decreti emessi dai giudici dei rispettivi procedimenti, per due terzi a carico dell' e per un terzo a carico dell' Parte_4 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna le predette convenute, in solido, alla
[...] rifusione in favore di della somma di € 1.952,00 (IVA inclusa) Parte_1 anticipata in favore dei c.t.u. a titolo di acconto.
Terni, 23/10/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)