CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
Dott.ssa Eleonora Pappalettere -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1088/2025 e promosso da:
, in persona del presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, Sig. , rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Gabriele Parte_1
Strozzieri per procura in atti;
- parte reclamante -
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Busso;
CP_2
- parte reclamata – creditore istante –
Nonché contro
rappresentata e difesa in primo grado dagli avv.ti Stefano Rampone e Roberta CP_3
Rosso per procura in atti;
- parte reclamata non costituita -
E contro
in persona del Controparte_4
Curatore avv. Cristina Saglia;
- parte reclamata non costituita -
E in contraddittorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO. Oggetto: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Asti voglia, ai sensi dell'art. 18
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, revocare il fallimento sopra indicato e accogliere le seguenti conclusioni: - condannare - , nata a [...] il [...], (C.F. : CP_3 [...]
), e residente in [...] CP_2
nato in [...] il [...], residente in [...]
n. 18 al risarcimento dei danni per aver chiesto la dichiarazione del fallimento con colpa secondo giustizia o anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione ed interessi al saldo;
- porre a carico dei predetti reclamati alle spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare i reclamati in solido alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”.
Per la parte reclamata e creditore istante sig. : “Voglia l'Ecc.ma Corte di CP_2
Appello di Torino, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Rigettare il reclamo proposto dalla , avverso alla sentenza n. 45/2025 pubblicata il Controparte_1
21.7.2025 dal Tribunale di Asti (Procedimento unitario, R.G. 11-1/2025), perché infondato in fatto e/o in diritto.
Rigettare tutte le domande proposte dalla poiché inammissibili e Controparte_1 infondate in fatto e/o in diritto. Confermare la sentenza del Tribunale di Asti, n. 45/2025 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della “ ” Col favore Controparte_1 delle spese ed onorari di lite”.
Per il Procuratore Generale: “Chiede il rigetto del reclamo proposto dal ricorrente.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 30.01.2025 la signora , quale creditrice della CP_3 Controparte_1
in forza di decreto ingiuntivo (n. 122/2023 del 6/04/2023 emesso a titolo di retribuzioni
[...]
e trattamento di fine rapporto lavorativo per un importo complessivo di euro 11.556,99 oltre spese e competenze professionali), presentava dinanzi al Tribunale di Asti istanza per l'apertura della Liquidazione giudiziale a carico della Cooperativa, atteso l'esito negativo della già esperita procedura esecutiva e pignoramento presso terzi, nonché a seguito del mancato perfezionamento di un successivo accordo transattivo.
1.2. In data 4.02.2025 il sig. , anch'egli ex dipendente della CP_2 Controparte_1
, depositava a sua volta istanza di apertura della liquidazione giudiziale della medesima,
[...] allegando un credito di complessivi euro 66.981,92 dovuti a titolo di differenze retributive (stipendi, trattamento fine rapporto ed altri emolumenti) e derivante dalla sentenza n.
1905/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro.
1.3. In data 14.3.2025 la Cooperativa, costituendosi in giudizio ed opponendosi alla domanda dei creditori istanti, documentava di aver poco prima depositato istanza di composizione negoziata presso la Camera di Commercio di Asti–Alessandria con richiesta delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII, chiedendo quindi un rinvio del giudizio per l'espletamento della procedura;
successivamente, all'udienza del 15.07.2025 la dava atto di aver CP_1 depositato (nella medesima data) ricorso per accesso al concordato preventivo “in bianco” e di aver rinunciato invece alla precedente richiesta delle misure di protezione, instando per dell'improcedibilità del ricorso e, comunque, per l'impossibilità di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.
1.4. Il Tribunale di Asti, con la Sentenza del 16.07.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della , accogliendo le istanze presentate dai Controparte_1 creditori e e ritenendo sussistente la qualità di imprenditore CP_3 CP_2 commerciale della cooperativa debitrice. Il Tribunale giungeva a tale conclusione valutando il contenuto del ricorso per la concessione del termine ex art. 44 CCII depositato in data 14.7.2025 dalla , la quale, aveva espressamente affermato la sussistenza della Controparte_1 natura commerciale dell'impresa e di tutti i presupposti di legge per l'assoggettabilità ad una delle procedure di regolazione della crisi. Il Tribunale rilevava inoltre che la Cooperativa gestiva un ristorante in Chieri, nel quale lavoravano anche soggetti estranei agli "ex utenti della cooperativa", attività che, considerati i rilevanti volumi di affari che superavano le soglie prescritte dall'art. 2 CCII, presentava natura commerciale. Infine, il Tribunale riteneva chiaramente comprovato lo stato di insolvenza, desumibile dalla forte esposizione debitoria, dal patrimonio netto negativo per euro 501.655,81 dichiarato nel ricorso ex art. 44 CCII e dall'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte (la non era stata infatti in grado CP_1 di far fronte alle obbligazioni contratte né di ripianare i debiti o offrire garanzie patrimoniali).
2. Avverso detta sentenza ha proposto reclamo ex art. 51 CCII la Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante, chiedendo alla Corte di revocarla, con ogni consequenziale pronunzia, sulla base delle argomentazioni principali di seguito esposte: i) non assoggettabilità alla procedura della liquidazione giudiziale di una Cooperativa per CP_1 assenza del requisito della natura commerciale dell'attività svolta;
ii) irrilevanza del requisito del volume economico a fronte della predetta non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale;
iii) violazione della normativa speciale. assenza dello stato di insolvenza e inapplicabilità delle soglie previste dal Codice della crisi.
• In punto di fatto, la Reclamante premette di essere una Cooperativa sociale così come previsto dalla L. 381/1991, lett. b, ossia un ente mutualistico con scopo principale di interesse generale e non di lucro, svolgendo numerose attività di carattere sociale volte al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (quali, disabili, tossicodipendenti ecc.) attraverso la gestione di un ristorante sociale e di case di accoglienza. Per rendere più efficiente la gestione delle attività ed ampliarne la portata, la reclamante decise per un affitto di azienda ad altra
(la Coop. Sociale Aura) al canone annuo di circa 20.000,00 euro lordi, al fine di CP_1 acquisire liquidità da destinare alla estinzione delle posizioni debitorie e porre in essere ulteriori attività; tuttavia, la Cooperativa conduttrice da maggio 2024 non è stata più in grado di corrispondere il canone non consentendo la regolarizzazione contributiva, nonostante la riapertura del ristorante a febbraio 2025. In ogni caso, la reclamante ribadisce lo scopo sociale e non commerciale dell'attività svolta, essendo impiegati almeno il 30% di lavoratori disabili o svantaggiati.
• In diritto, quanto ai motivi di reclamo, la ricorrente espone come le IV sociali, in caso di crisi, sono soggette esclusivamente alla Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi degli artt. 2545 terdecies c.c. e non alla liquidazione giudiziale, da ciò derivando l'inammissibilità ab origine dell'istanza dei creditori e la mancanza di giurisdizione funzionale del Tribunale. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il ristorante gestito dalla non costituiva affatto una impresa commerciale autonoma, ma un'attività CP_1 strumentale all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e quindi attività coerente con la “missione sociale”, desumibile anche dall'atto costituivo, dallo statuto e dalla visura camerale.
• Nel ribadire la non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale ma al massimo, alla Liquidazione Coatta amministrativa, tutte le argomentazioni sulla pretesa insolvenza, superamento di soglie, sarebbero, a parer della reclamante, del tutto irrilevanti ed inefficaci;
peraltro, nel caso di specie, non si tratterebbe di una vera e propria insolvenza, ma di crisi transitoria dovuta alla mancata temporanea problematica riscossione dei numerosi crediti vantati e di contributi pubblici. Sempre sull'irrilevanza del requisito dello stato di insolvenza e non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, la funzione sociale svolta dalla Cooperativa non dovrebbe far valutare l'eventuale squilibrio patrimoniale in base ai criteri delle società commerciali.
• Sulla violazione della normativa speciale, la reclamante si duole dell'applicazione automatica dell'art. 2 CCII, in relazione alle soglie, poiché non tiene conto della qualificazione speciale del soggetto, dovendosi, al contrario, dichiarare inammissibili le istanze proposte in primo grado dai creditori e non applicabili alle IV sociali (disciplinate dalla normativa speciale di cui alla L. 381/1991)
• Infine, la Reclamante, chiedendo la revoca della liquidazione giudiziale, insiste per condanna dei creditori istanti ( e al risarcimento dei danni per aver chiesto la dichiarazione CP_3 CP_2 del fallimento con colpa. 2.1 Con memoria di costituzione del 14.11.2025 si è costituito nel presente giudizio il sig.
[...]
chiedendo il rigetto integrale del reclamo in quanto, nel merito, il motivo sulla non CP_2 commerciabilità sarebbe totalmente infondato. Il Tribunale ha correttamente rilevato che la aveva espressamente confermato il requisito della natura Controparte_1 commerciale dell'attività nel ricorso ex art. 44 CCII, necessario per la presentazione del piano di concordato preventivo. Sull'applicabilità della liquidazione giudiziale, parte resistente, rileva che l'art. 2545 terdecies c.c. è chiaro laddove stabilisce che: “Le IV che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”. Riguardo lo stato di insolvenza, il sig. sottolinea che i debiti superano abbondantemente la soglia minima, in particolare il CP_2 proprio debito ammonta a euro 66.981,92 e l'insolvenza è provata dal mancato pagamento dei crediti e dall'esito infruttuoso di un pignoramento presso terzi già esperito. Infine, anche la domanda di risarcimento danni è del tutto inammissibile e priva di fondamento, poiché CP_2 che non è mai stato correttamente retribuito per l'attività svolta alle dipendenze della
Cooperativa, ha agito per tutelare i propri diritti e per poter presentare domanda di intervento al Fondo di garanzia INPS, procedura che richiede l'apertura della liquidazione giudiziale o il rigetto della domanda stessa.
2.3. In data 12.09.2025 è stata depositata nota della Procura Generale presso questa Corte di
Appello con cui, visti gli atti del procedimento, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del reclamo.
2.4. La creditrice, istante in primo grado signora non si è costituita nel presente CP_3 giudizio.
3. All'udienza del 2 dicembre 2025 la Corte, dopo la discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il reclamo proposto dalla avverso la sentenza di apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale è infondato e deve essere respinto.
5. Il primo motivo di reclamo - incentrato sulla natura non commerciale ma mutualistica della e sulla conseguente assoggettabilità esclusiva alla Liquidazione Controparte_1
Coatta Amministrativa - è destituito di fondamento.
In linea generale, osserva la Corte, è da tempo pacifico in giurisprudenza, anche di legittimità che la finalità mutualistica non è incompatibile con lo svolgimento di attività commerciale, cioè di attività avente attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi e dunque connotata dal fine di lucro e regolata dal principio di economicità (Cfr., fra le altre, Cass., 2019
n. 25478; Cass., 2018 n. 12171; Cass., 2017 n. 9567). Il fine di lucro - che nelle IV a mutualità prevalente (fra le quali rientrano le Cooperative sociali quali la Cooperativa odierna reclamante) è mancante - non è, però, indispensabile per qualificare l'attività come commerciale e, di conseguenza, per accertare la fallibilità del soggetto che la pone in essere. Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, l'assenza del fine speculativo non esclude che l'attività economica costituisca un'impresa commerciale, assoggettabile, come tale, a liquidazione giudiziale: “Lo scopo di lucro - cd. lucro soggettivo - non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività economica esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi - cd lucro oggettivo- requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale, pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c.” (Così Cass., 2019 n. 25478 che ha confermato la dichiarazione di fallimento di una cooperativa che gestiva impianti sportivi e centri di fisioterapia, svolgendo anche attività remunerative in favore di terzi).
Ora, come è noto, l'art. 2545 terdecies c.c. dispone che le società IV “che svolgono attività commerciale” possono essere sottoposte sia alla procedura di liquidazione giudiziale, sia a quella di liquidazione coatta amministrativa e l'indagine per stabilire se la cooperativa svolga attività commerciale deve essere condotta avuto riguardo all'attività concretamente esercitata, non potendosi attribuire rilievo decisivo alla sola qualificazione formale assunta dall'ente: “l'art.
2545 terdecies c.c., il quale dispone l'assoggettabilità al fallimento delle società IV che svolgono attività commerciale, impone di accertare in concreto tale ultimo requisito, non coincidendo con l'astratta enunciazione nello statuto sociale di uno scopo mutualistico, ma dovendo il giudice di merito verificare lo svolgimento in modo sistematico di una attività commerciale” (Così, ex multis, Cass., 2017 n. 831).
Nel caso di specie, e seppure parte reclamante perseguiva uno scopo mutualistico consistente nell'inserimento sociale di soggetti svantaggiati, è pacifica e non contestata la gestione da parte della Cooperativa stessa di un ristorante in Chieri, attività non rivolta a soci/persone svantaggiate
(e nulla rilevando ai fini del presente giudizio l'impiego nel ristorante anche di persone disabili) ma di sicura destinazione al mercato e fonte di ricavi (che superano le soglie di cui all'art. 2
CCII) derivanti dalle prestazioni a titolo oneroso erogate a soggetti terzi. Risulta quindi accertato in concreto lo svolgimento di attività commerciale e, del resto, come osservato in prime cure, è la stessa odierna reclamante che, nel ricorso presentato per l'assegnazione del termine ex art. 44 CCII e finalizzato alla presentazione di un piano di concordato preventivo, ad affermare esplicitamente che “nessun dubbio sussiste circa la natura commerciale dell'impresa, come chiaramente si evince dal suo oggetto sociale”.
6. Parimenti infondati sono gli altri motivi di reclamo. Il superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII è dato accertato dal Tribunale e non contestato in sè, così come risulta superato il limite di cui all'art. 49 CCII stante, fra le altre, la posizione creditoria (basata su d.i. e su sentenza) dei sigg. e CP_3 CP_2
Sussiste altresì lo stato di insolvenza, correttamente accertato dal Tribunale, atteso che (e anche nonostante l'apporto di finanziamenti pubblici di cui parte reclamante riferisce in ricorso) la documentazione in atti evidenzia una forte esposizione debitoria (e la stessa , in CP_1 prime cure, in sede di ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ha dichiarato un patrimonio netto negativo per oltre 500 mila euro) nonchè la totale assenza di possibilità di ripianare integralmente i debiti e dunque uno stato di crisi non transitorio ma strutturale.
7. Il reclamo risulta dunque infondato e deve essere respinto e tale circostanza assorbe e comporta il rigetto del motivo afferente la richiesta di risarcimento danno “per aver richiesto la dichiarazione di fallimento” formulata nei confronti dei sigg. e , motivo che non ha CP_2 CP_3 valenza autonoma e comunque non sussistendo “colpa” dei predetti, i quali hanno formulato la richiesta muniti di titoli giudiziali per crediti da lavoro e dopo aver vanamente esperito pignoramenti presso terzi senza esito alcuno.
8. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014
n. 55 e smi, valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, fase di studio, fase introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza di parte reclamante dei che deve essere condannata a rimborsarle al creditore costituito.
9. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 1088/2025 così provvede:
Rigetta il reclamo e per l'effetto:
Condanna la , in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rimborsare a le spese del procedimento, che liquida in euro 3.473,00, CP_2 oltre iva e cpa come per legge e contributo forfettario nella misura del 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data 2.12.25.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti