Articolo 28 della Legge 12 agosto 1962, n. 1391
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12 ottobre 1962
Art. 28.
Ai sensi dell' art. 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635 , concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa e' fissato, per l'esercizio 1962-63 in lire 150 miliardi.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1962