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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/11/2025, n. 6761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6761 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC IN presidente dott. CA AU PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3760 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parlatore e dall'avv. Daria Pastore
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bernardi e dall'avv. Gregorio Troilo
APPELLATA
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– d'ora in poi anche – ha proposto appello avverso Parte_1 Pt_1 la sentenza del Tribunale di Roma n. 17679 del 2020 che, in accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare esperita dalla in amministrazione straordinaria (già CP_1 [...] in amministrazione straordinaria), ha dichiarato l'inefficacia di 13 Controparte_2 pagamenti effettuati dalla in favore della tra il 27 aprile Controparte_2 Pt_1
2012 e il 19 settembre 2012 e ha condannato la a restituire alla Curatela la somma di Pt_1
1.293.360,72 € oltre interessi legali decorrenti dalla notifica della citazione fino al soddisfo e a rifondere le spese di lite liquidate in complessivi 19.388,00 € oltre accessori.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) la sentenza di primo grado è nulla perché depositata l'11 dicembre 2020, prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
2) il tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 69-bis, secondo comma, l. fall., non essendo applicabile il principio della consecuzione delle procedure concorsuali quando - come nel caso di specie - la domanda di concordato preventivo sia stata dichiarata inammissibile e le situazioni di crisi aziendale che hanno dato luogo alla presentazione della richiesta di concordato e della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sono differenti tra loro;
3) il tribunale ha erroneamente ritenuto che i pagamenti oggetto di revocatoria siano stati effettuati in favore della , laddove essi sono stati eseguiti in Parte_1 favore di due diverse e autonome entità giuridiche (la YI Controparte_3
e la ); Parte_1
4) il tribunale ha erroneamente ritenuto che sia stata raggiunta la prova della conoscenza, da parte della , dello stato di insolvenza della Parte_1 [...] alla data in cui sono stati eseguiti i pagamenti de quibus; CP_2
5) il tribunale ha erroneamente escluso che sia applicabile al caso di specie l'esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall., sulla base della semplice presenza di ritardi – in due casi inesistenti e in altri tre di lieve entità – nei pagamenti disposti dalla società debitrice;
6) il tribunale ha erroneamente escluso che fosse applicabile nel caso di specie il limite quantitativo previsto dal terzo comma dell'art. 70 l. fall. (laddove l'importo da restituire non poteva essere superiore a 77.072,80 USD).
L'appellante ha concluso domandando l'accertamento dell'infondatezza, totale o parziale, della domanda di revocatoria fallimentare formulata dalla
[...]
. Controparte_1
2 Si è costituita in giudizio la straordinaria (già Controparte_1 [...] in amministrazione straordinaria), domandando il rigetto dell'appello Controparte_2
o - in subordine e in caso di nullità della sentenza emessa dal tribunale - l'accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, previo accoglimento delle richieste di prova orale contenute nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie), perché emessa dal giudice prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La doglianza è fondata, perché la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
19 novembre 2020 e la sentenza è stata depositata l'11 dicembre 2020, prima che scadessero i termini per il deposito delle memorie conclusionali (18 gennaio 2021) e per il deposito delle memorie di replica (8 febbraio 2021).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, superando il contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno in proposito affermato che «la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo» (Cass., Sez. Un.,
36596/2021).
In accoglimento del primo motivo di appello, va dunque dichiarata la nullità della sentenza impugnata (senza che ciò comporti la rimessione della causa davanti al giudice di primo grado, non essendosi in presenza di una delle fattispecie previste tassativamente dall'art. 354 c.p.c.).
Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'applicazione dell'art. 69-bis, secondo comma, l. fall., sotto due profili.
In primo luogo, perché non è stata aperta alcuna procedura di concordato preventivo prima dell'ammissione della alla procedura di amministrazione straordinaria, CP_2 essendo state dichiarate inammissibili le due domande di concordato presentate dalla società.
In secondo luogo, perché sono da ritenersi ontologicamente diverse le situazioni di crisi aziendale alla base, rispettivamente, della prima domanda di concordato preventivo e della successiva domanda di ammissione all'amministrazione straordinaria. Come infatti esposto dalla stessa nella seconda domanda di concordato (datata 1° agosto 2013), CP_2
l'andamento economico-finanziario della società sarebbe mutato in senso peggiorativo nel periodo successivo al deposito della prima domanda (datata 23 ottobre 2012) poi dichiarata
3 inammissibile. Ciò sarebbe avvenuto anche a causa della verificazione di eventi negativi imprevedibili: il peggioramento della crisi economica globale, il significativo incremento delle tariffe aeroportuali, la costituzione di un deposito cauzionale pari a circa 2,3 milioni di euro, l'esigenza di “riprotezione” di certi passeggeri presenti su alcuni voli ritardati per cause di forza maggiore.
Ad avviso dell'appellante nel caso di specie sarebbe inapplicabile il principio di consecuzione tra procedure concorsuali, con la conseguenza che «nessuno dei pagamenti di cui si chiede la revocatoria sarebbe in ogni caso avvenuto all'interno del periodo sospetto correttamente considerato» (pag. 17 dell'atto di appello).
La doglianza non può essere accolta.
Gli effetti della proposizione di una domanda di concordato sulla successiva procedura di amministrazione straordinaria sono regolati dall'art. 69-bis l. fall., stante il richiamo alle disposizioni contenute nella sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare (in cui
è compreso l'art. 69-bis cit.) operato dall'art. 49 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
Trova al riguardo applicazione l'orientamento giurisprudenziale - formatosi in materia di rapporti tra proposizione di una domanda di concordato e successiva dichiarazione di fallimento – secondo cui il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali comporta la retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata (Cass.
215/2022; Cass. 5619/2020; Cass. 31051/2019).
Benché il fondamento oggettivo della procedura di concordato sia diverso da quello della procedura fallimentare (in quanto consistente in un mero stato di crisi dell'impresa anziché in uno stato d'insolvenza) e benché la dichiarazione di fallimento non costituisca una conseguenza automatica della dichiarazione d'inammissibilità della domanda di concordato
(richiedendo un'autonoma iniziativa), si è affermato in giurisprudenza che la sentenza di fallimento rappresenta pur sempre l'atto terminale del procedimento originato dalla domanda di concordato, con la conseguenza che - ove si accerti a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con quello d'insolvenza – l'efficacia della dichiarazione di fallimento va retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda.
Come affermato da Cass. 215/2022, il riferimento testuale alla data di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato, contenuto nell'art. 69-bis, secondo comma, l. fall., induce ad una rimeditazione della tesi che subordinava l'applicazione del principio di consecuzione delle procedure concorsuali all'esistenza di un precedente provvedimento di ammissione alla procedura, escludendone l'operatività nel caso di rigetto o abbandono della relativa domanda (questo orientamento – formatosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 69- bis l. fall – riteneva infatti che i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorressero dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e
4 non da quella del deposito della relativa domanda: v. Cass. 8970/2019).
L'applicazione del principio di consecuzione delle procedure concorsuali presuppone oggi - più che la formulazione di una domanda di concordato ad hoc, comprensiva di una proposta, di un piano e della relativa documentazione - l'esistenza di una procedura concorsuale sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di un'unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell'imprenditore.
L'art. 161, sesto comma, l. fall. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge n. 83 del 2012) ha ammesso la possibilità della proposizione della domanda di concordato con riserva di presentare la proposta, il piano e la prescritta documentazione entro un termine fissato dal giudice (concordato c.d. in bianco) e anche in questa ipotesi gli effetti della domanda decorrono dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese
(art. 168, primo comma, l. fall).
La presentazione della domanda di concordato risulta dunque di per sé sufficiente a determinare l'acquisto dello status di debitore concordatario (indipendentemente dalla successiva pronuncia del decreto di cui all'art. 163 l. fall.), in quanto comporta, oltre alla costituzione del rapporto processuale con il giudice chiamato a pronunciare su di essa,
l'instaurazione di un regime di controllo sull'amministrazione e di relativa insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi.
Ciò in virtù del principio della consecuzione delle procedure, che ha come presupposto implicito l'omogeneità della situazione di crisi ed è teso a non arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori, evitando che il tentativo di pervenire ad un accordo concordatario si risolva nella vanificazione del sistema delle azioni richiamate dall'art. 69-bis, secondo comma, l. fall, quando quel tentativo non abbia comunque evitato il fallimento.
Ciò premesso quanto alla decorrenza dei termini dell'azione revocatoria fallimentare esercitata dalla in amministrazione straordinaria, si osserva che la CP_1 [...] versava in uno stato di insolvenza già alla data di presentazione della prima CP_2 domanda di concordato preventivo (23 ottobre 2012), come si evince dalla seconda domanda di concordato preventivo presentata dalla il 1° agosto 2013, nella quale si CP_2 afferma che «la Società è impresa commerciale che versa in stato di insolvenza, come emerge dai bilanci degli ultimi tre anni (2010, 2011 e 2012)».
La continuità della crisi imprenditoriale è inoltre resa palese dal fatto che sono trascorsi appena 15 mesi tra la presentazione della prima domanda di concordato in bianco (23 ottobre
2012) e la presentazione del ricorso con cui la stessa Blue Panorama Airlines s.p.s. ha chiesto che fosse dichiarato il proprio stato di insolvenza (27 gennaio 2014) e che la seconda proposta di concordato è stata dichiarata inammissibile a causa della «mancata integrazione della proposta e del piano da parte della ricorrente» (v. il decreto del Tribunale di Roma del 30 gennaio 2014: all. E dell'atto di citazione).
Nel ricorso presentato dalla per l'accertamento dello stato di insolvenza CP_2 si legge che «il piano industriale richiedeva l'apporto di finanza esterna per consentire il
5 soddisfacimento dei creditori concorsuali, non essendo sufficienti i flussi di cassa che si sarebbero generati nel periodo di piano» (all. F dell'atto di citazione, pag. 22): finanziamenti che non sono stati evidentemente reperiti, con conseguente impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e necessità di ricorrere alla procedura di amministrazione straordinaria, come dal tribunale indicato alla società in decozione già all'udienza del 5 novembre 2013 (v. pagg. 20 ss. del ricorso della per la dichiarazione dello CP_2 stato di insolvenza).
È stata poi la stessa ad avere inevitabilmente riconosciuto, nel ricorso CP_2 con cui ha attivato la procedura di amministrazione straordinaria, la presenza di uno stato di insolvenza sulla base delle risultanze contabili che al 31 ottobre 2013 (giorno di chiusura dell'esercizio) attestavano debiti complessivi pari a 211.040.143 €, dunque ampiamente superiori ai 2/3 sia dell'attivo dello stato patrimoniale (pari a 43.648.788 €) sia dei ricavi dell'ultimo esercizio (127.684.834 €).
In questo scenario è ragionevole ritenere che alla data del 23 ottobre 2012 (in cui è stata presentata la prima domanda di concordato preventivo) già sussistesse – come in effetti dichiarato dalla nella seconda domanda di concordato preventivo – lo stato di CP_2 insolvenza poi sfociato nell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Certamente non si era dinanzi a una crisi aziendale «ontologicamente diversa» (come invece sostenuto dall'appellante) e se pure può essersi verificato un mutamento in senso peggiorativo della situazione economico-finanziaria della (come dedotto CP_2 genericamente dalla ), si trattava di un mero aggravamento di uno stato di decozione già Pt_1 esistente.
In presenza di un'elevata sproporzione tra l'esposizione debitoria (da un lato) e l'attivo dello stato patrimoniale e i ricavi dell'esercizio 31 ottobre 2012 - 31 ottobre 2013 (dall'altro) non è verosimile che eventi come quelli indicati dalla IL (il peggioramento della crisi economica globale;
il significativo incremento delle tariffe aeroportuali;
la necessità di effettuare un deposito cauzionale di circa 2,3 milioni di euro;
l'esigenza di “riproteggere” certi passeggeri presenti su alcuni voli ritardati per cause di forza maggiore) abbiano mutato drasticamente nel giro di poco più di un anno la situazione economico-finanziaria della
[...]
trasformando una mera crisi di liquidità in un grave stato di insolvenza come CP_2 quello autodichiarato il 27 gennaio 2014 (data di presentazione del ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza).
Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia omesso di considerare che i pagamenti di cui è stata chiesta la revoca sarebbero stati tutti effettuati in favore di due soggetti giuridici distinti e autonomi rispetto alla (la YI Pt_1 [...]
e la ), sì che l'azione revocatoria esperita nei Controparte_3 Parte_1 confronti della dovrebbe essere respinta. Pt_1 Parte_1
La doglianza è infondata.
Le fatture prodotte in amministrazione straordinaria (documento n. 3 CP_1
6 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) sono state emesse dalla
(originaria denominazione dell'odierna appellante Parte_2 [...]
), società creditrice della Parte_1 Controparte_2
Sebbene nelle fatture sia stato indicato che i pagamenti dovessero essere eseguiti mediante bonifico su un conto corrente intestato alla YI , Controparte_3 nondimeno si deve ritenere che questi pagamenti fossero destinati ad estinguere il debito che aveva con l'odierna appellante , Controparte_2 Parte_1 come dimostra il fatto che quest'ultima non ha mai contestato il mancato pagamento delle fatture a cui quei bonifici si riferiscono.
Come chiarito dalla giurisprudenza «nel caso di revocatoria fallimentare di atti solutori
- quali sono pacificamente quelli in esame -, il soggetto chiamato alla restituzione delle somme ricevute, tenuto conto del fine che è proprio della revocatoria fallimentare, cioè di ristabilire la par condicio creditorum, non può essere evidentemente che l'accipiens, inteso come colui che essendo creditore del fallito risulta beneficiario diretto dell'atto solutorio, non certo il suo rappresentante che si sia limitato ad incassare il denaro per farlo poi confluire nella piena disponibilità del rappresentato» (Cass. 4195/2018).
Analoga funzione solutoria del debito che aveva nei Controparte_2 confronti dell'odierna appellante va riconosciuta con riguardo ai bonifici eseguiti dalla
[...] per il pagamento delle fatture n. 122331 e n. 120849, dal momento Controparte_2 che in tutti questi anni la non ha mai lamentato il mancato Parte_1 pagamento di queste due fatture.
Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che la sentenza del tribunale abbia ritenuto provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta creditrice nel momento in cui ha ricevuto i pagamenti di cui è stata chiesta la revoca.
L'appellante chiede innanzitutto lo «stralcio» di tutti i documenti depositati in primo grado allo scopo di fornire la prova “diretta” della conoscenza, da parte della , dello stato Pt_1 di insolvenza della trattandosi di documenti depositati dalla CP_2 [...]
in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. (e Controparte_1 dunque tardivamente).
Nel merito l'appellante ritiene che nessuno degli elementi addotti dalla controparte sia idoneo a dimostrare la scientia decoctionis in capo all'accipiens.
Si osserva al riguardo che - anche a voler prescindere dalla documentazione allegata alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., in quanto tardivamente depositata dalla CP_1 in amministrazione straordinaria - la prova dell'elemento soggettivo richiesto dall'art.
[...]
67, secondo comma, l. fall. si ricava comunque da tutta l'ulteriore documentazione ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato la conoscenza, da parte del contraente, dello stato di insolvenza dell'imprenditore dichiarato successivamente fallito deve essere effettiva e non meramente potenziale. Ne consegue che ai fini della dichiarazione di
7 inefficacia dell'atto assume rilievo la concreta situazione psicologica del contraente al momento in cui è stato posto in essere l'atto impugnato, e non la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte.
Si osserva peraltro che la legge non pone alcun limite ai mezzi di prova che la curatela può offrire per dimostrare la scientia decoctionis da parte dell'accipiens, con la conseguenza che tale conoscenza può essere provata sia in via diretta (tramite la confessione del convenuto o attraverso la prova che l'accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza dell'imprenditore), sia in via presuntiva (offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore): ex multis v. Cass.
11145/2025; Cass. 27070/2022; Cass. 23650/2021; Cass. 13169/2020; Cass. 29257/2019;
Cass. 2916/2016; Cass. 25379/2013.
A tal fine potranno essere utilizzati proprio quegli elementi che rendono conoscibile lo stato di insolvenza (da valutarsi in relazione a tutte le circostanze del caso concreto) che, in quanto dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sono idonei a fornire presunzioni sulla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens (artt.
2727 e 2729 c.c.): Cass. 22698/2021; Cass. 10209/2009; Cass. 4277/1998; Cass. 7298/1997.
Assumono ad esempio rilievo la continuità nei rapporti tra solvens e accipiens e l'importanza degli stessi (Cass. 3187/2016), mentre con riferimento al contesto nel quale gli atti dispositivi sono stati compiuti è stata riconosciuta piena valenza dimostrativa della scientia decoctionis nel caso di pagamenti disposti da parte del fallito nei confronti del creditore in attuazione di un piano di rientro concordato tra le parti (Cass. 8827/2011).
Applicando tali princìpi al caso di specie, si osserva che i pagamenti impugnati (molti dei quali riferiti a canoni di leasing scaduti diversi mesi prima) sono stati eseguiti nel periodo che va dal 27 aprile 2012 al 19 settembre 2012, un periodo in cui il rapporto negoziale tra le parti in causa era chiaramente in stato di fibrillazione.
Con e-mail del 12 giugno 2012 la creditrice ha inviato un sollecito di pagamento alla finalizzato a ridurre l'esposizione debitoria della compagnia aerea, con CP_2
l'obiettivo di non superare i quattro milioni di dollari di debito entro la fine del mese (doc. n.
6 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Con e-mail del 1° settembre 2012 la propose alla creditrice di ripianare CP_2 il proprio debito scaduto e di far fronte a quello corrente con versamenti settimanali dell'importo di un milione di dollari per la durata di sette settimane (doc. n. 7 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
In questo contesto di grave esposizione debitoria, il 7 settembre 2012 la CP_2 la e altre società creditrici del medesimo gruppo commerciale hanno concluso un Pt_1 accordo di ristrutturazione del debito in cui si legge che « riconosce e accetta CP_2
8 di essere indebitata nei confronti dei locatori per canone di locazione, riserve, interessi di mora e altri oneri vari ai sensi dei contratti di locazione per un importo totale di US$
4,560,034.30 e Euro 224,360.00 alla data del presente accordo di ristrutturazione» (pag. 2 del doc. n. 8 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
La consistente esposizione debitoria della nei confronti della va CP_2 Pt_1 inquadrata in un contesto di grave crisi finanziaria in cui la compagnia aerea versava già da alcuni anni, come si evince dalle risultanze negative dei bilanci degli esercizi chiusi al 31 ottobre 2009 (doc. I allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), al
31 ottobre 2010 (doc. II) e al 31 ottobre 2011 (doc. III).
Va precisato al riguardo che il bilancio riferito all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2011 è stato approvato dall'assemblea dei soci il 26 aprile 2012 e pubblicato il 25 maggio 2012 (doc.
IV) e non può quindi essere considerato come indicatore di scientia decoctionis con riguardo ai primi quattro pagamenti impugnati (quello del 27 aprile 2012, i due pagamenti dell'11 maggio 2012 e quello del 18 maggio 2012), rispetto ai quali si deve tuttavia presumere che la creditrice fosse a conoscenza dei dati esposti nei bilanci degli anni 2009 e 2010 e fosse quindi a conoscenza dello stato d'insolvenza della (risponde infatti ad un criterio di CP_2 normalità che una società commerciale acquisisca i bilanci della propria debitrice che versi in uno stato di evidente crisi di liquidità, al fine di ottenere informazioni sulle condizioni patrimoniali e finanziarie della stessa).
Lo scenario, infatti, era quello di una società che, già alla chiusura degli esercizi 2009 e
2010, presentava plurimi dati negativi:
1) era in stato di sottocapitalizzazione, come emerge dal rapporto non proporzionato tra apporto di mezzi propri (17% delle fonti di finanziamento nel 2009; meno del 13% nel 2010 nonostante l'aumento di capitale) e mezzi di terzi;
CP
2) non aveva corrisposto gli oneri contributivi ed erariali ( e Irap) alle scadenze;
3) l'andamento del capitale circolante netto era negativo e in peggioramento.
La situazione peggiorava drasticamente nel corso dell'esercizio chiuso al 31 ottobre
2011:
1) il risultato economico registrava una perdita di esercizio di oltre 5,5 milioni di euro;
2) il patrimonio netto scendeva a soli 5,2 milioni e il capitale sociale risultava ridotto di ben oltre un terzo;
3) diveniva più accentuata la sottocapitalizzazione della società (il patrimonio netto rappresentava solo il 13% delle fonti di finanziamento mentre i debiti finanziari a breve termine verso terzi, in particolare il sistema bancario, ne rappresentavano l'87%);
4) il capitale circolante netto passava da (-) 4,5 milioni di euro a oltre (-) 18 milioni di euro;
5) si registrava un sensibile peggioramento dei termini di incasso dei crediti commerciali mentre i crediti verso clienti a breve termine aumentavano dell'80%;
6) persisteva l'inadempienza della società all'obbligo di pagamento dei debiti tributari e
9 previdenziali, tanto che risultava Irap non pagata per gli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011 per oltre 3 milioni di euro e il debito verso istituti di previdenza raggiungeva l'importo di circa 16 milioni di euro.
A fronte di tale consistente quadro indiziario, le obiezioni avanzate dall'appellante non sono idonee a far escludere che la creditrice conoscesse lo stato d'insolvenza in cui versava la alla data in cui sono stati eseguiti i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria. CP_2
Con riguardo, in particolare, agli elementi indicativi di inscentia decoctionis, non è possibile riconoscere agli stessi un valore tale da contraddire gli elementi indiziari sopra illustrati.
È in primo luogo irrilevante il fatto che la creditrice non abbia immediatamente Pt_1 risolto il rapporto contrattuale con la pur a fronte dei gravi inadempimenti di CP_2 quest'ultima, essendo notorio che «il creditore può essere indotto a continuare le proprie prestazioni dalle più varie motivazioni, come quella di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali» (Cass. 1617/2009; Cass. 28299/2005).
Va in secondo luogo condivisa la tesi dell'odierna appellata, secondo cui il fatto che la non chiese alla il rilascio di garanzie a tutela dell'adempimento non è Pt_1 CP_2 sintomatico della inscientia decoctionis, in quanto la creditrice aveva comunque la possibilità di ottenere la restituzione immediata dell'aeromobile (come poi è effettivamente accaduto).
Quanto al fatto che l' non avesse disposto la sospensione o la revoca della licenza CP_5 di esercizio dell'attività di trasporto aereo, trattasi di circostanza che – a fronte del contrapposto quadro indiziario sopra descritto - ha un rilievo del tutto marginale, dovendosi escludere che la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di trasporto aereo potesse tranquillizzare un creditore che proprio in quel periodo iniziava a chiedere con insistenza il rientro dell'esposizione debitoria, negoziando con un piano di ristrutturazione CP_2 del debito.
Infine, quanto alla rilevanza delle notizie di stampa invocate dall'appellante e risalenti al gennaio 2012, si osserva che:
a) le notizie riportate nel documento n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' nel giudizio di primo grado sono tratte da un sito internet e danno in ogni Pt_1 caso conto della situazione di profonda crisi finanziaria in cui versava CP_2 all'epoca, né possono avere - perché certamente non obiettive e disinteressate - le dichiarazioni fatte alla stampa dal legale rappresentante della sull'operatività CP_2 della compagnia aerea dopo la presentazione della prima domanda di concordato preventivo nell'ottobre 2012;
b) quanto alle riportate nel documento n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' nel giudizio di primo grado, esse afferiscono al progetto di acquisizione Pt_1 della da parte di Alitalia, operazione che tuttavia sarebbe di lì a poco fallita e CP_2 che è stata pubblicizzata dagli organi di vertice di con evidenti fini CP_2 propagandistici.
10 In questo contesto di crisi aziendale, la posizione della creditrice, se non può essere valutata al pari di quella di una banca o di un istituto di credito, può però essere considerata come quella di un operatore economico attivo nella medesima area commerciale della debitrice, dotato certamente di strutture interne in grado di monitorare la situazione patrimoniale e finanziaria dei propri debitori.
Non si trattava, nel caso di specie, di un piccolo fornitore, ma di una grande impresa operante nel settore della locazione di aeromobili facente parte di un gruppo commerciale in cui - come si evince dall'accordo di ristrutturazione del debito del 7 settembre 2012 - anche altre società avevano intrattenuto rapporti commerciali con accumulando CP_2 ingenti crediti nei confronti della stessa.
Alla luce di tali elementi si può quindi ritenere provato l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare proposta nei confronti della e anche le doglianze Pt_1 contenute nel quarto motivo di appello sono infondate.
Con il quinto motivo, invoca l'applicazione dell'esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall.
Ritiene l'appellante che, tra i pagamenti dedotti, due sono stati eseguiti il giorno della scadenza e tre con pochissimi giorni di ritardo, motivo per il quale non sono suscettibili di essere dichiarati inefficaci.
Quanto ai restanti pagamenti, essi sarebbero stati comunque eseguiti con tempistiche compatibili con quelle invalse tra le parti sin dall'inizio del rapporto commerciale.
Sotto questo profilo, la sentenza è stata altresì impugnata per non aver considerato la presenza di una prassi di pagamento – non contestata dalla controparte – che vedeva la Pt_1 sempre tollerante nei confronti dei ritardi della CP_2
Il motivo è fondato solo in parte.
L'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall. stabilisce che non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso.
Tale norma si giustifica in ragione della necessità, avvertita dal legislatore, di favorire la conservazione dell'impresa nella prospettiva dell'uscita dalla crisi. Per tale motivo si esclude la revocabilità dei pagamenti eseguiti nei «termini d'uso», ossia di quegli adempimenti che, pur se eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti.
Tuttavia, quando queste prassi non siano in concreto individuabili, il parametro di riferimento per accertare la legittimità (e quindi la non revocabilità) del pagamento non può che essere costituito dalle condizioni contrattualmente previste (Cass. 30127/2024).
In effetti, se non possono essere revocati i pagamenti effettuati nei termini d'uso, a maggior ragione non possono essere impugnati con l'azione revocatoria fallimentare i pagamenti disposti nei termini contrattuali. Possono cioè essere giudizialmente revocati, in quanto disposti in violazione della par condicio creditorum in una situazione di crisi
11 aziendale, esclusivamente quei pagamenti disposti con un ingiustificato ritardo rispetto ai termini contrattuali, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di una prassi derogatoria prevalente sulle condizioni in precedenza negoziate.
Alla luce di tali considerazioni, devono ritenersi non revocabili nel caso di specie i seguenti pagamenti (in quanto tempestivi e antecedenti alla stipulazione dell'accordo di ristrutturazione del debito del 7 settembre 2012):
1) pagamento di 215.000,00 USD effettuato a mezzo di bonifico bancario del 27 aprile
2012 (il pagamento è stato eseguito prima della scadenza del termine indicato in fattura): all.
n. 1 del doc. n. 3 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
2) pagamento di 215.000,00 USD effettuato a mezzo di bonifico bancario del 28 giugno
2012 (il pagamento è stato eseguito prima della scadenza del termine indicato in fattura): all.
n. 5 del doc. n. 3 allegato all'atto di citazione.
Infondato è invece il motivo di appello nella parte in cui si invoca l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall. anche ai pagamenti eseguiti il
16 agosto 2012 (per un importo di 215.000,00 USD), il 10 settembre 2012 (per un importo di
215.000,00 USD) e il 19 settembre 2012 (per un importo di 77.072,80 USD), che secondo l'appellante sarebbero stato effettuati con un ritardo esiguo (rispettivamente pari a 14, 3 e 5 giorni).
Il pagamento del 16 agosto 2012 è stato effettuato con un ritardo di 14 giorni rispetto al termine indicato nella fattura, ritardo che – in difetto di prova dell'esistenza di termini d'uso - non può definirsi “esiguo”, in quanto il pagamento del canone di leasing avrebbe dovuto essere effettuato con cadenza mensile.
Il pagamento del 10 settembre 2012 è stato effettuato con un ritardo di 10 giorni rispetto al termine indicato nella fattura, ritardo che – in difetto di prova dell'esistenza di termini d'uso - non può definirsi “esiguo”, in quanto il pagamento del canone di leasing avrebbe dovuto essere effettuato con cadenza mensile. Al riguardo è irrilevante il fatto che tale adempimento costituisca la prima rata del piano di rientro del 7 settembre 2012, in quanto la rinegoziazione del debito nel corso del periodo c.d. sospetto non può condurre all'alterazione della par condicio creditorum legittimando un pagamento originariamente non tempestivo.
Analoghe considerazioni valgono per il pagamento del 19 settembre 2012, che è stato eseguito con oltre 7 mesi di ritardo rispetto al termine di pagamento indicato in fattura (all. n.
13 del doc. n. 3 allegato all'atto di citazione) e rispetto al quale è irrilevante il fatto che il pagamento dovesse essere eseguito entro il 14 settembre 2012 in base a quanto previsto nel piano di rientro concordato tra le parti il 7 settembre 2012.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 67, terzo comma, lett. a) l. fall. era onere della società creditrice odierna appellante dimostrare l'esistenza di una prassi tra le parti che consentisse alla debitrice di pagare il canone di leasing entro un termine diverso rispetto a quello indicato in fattura.
L'esistenza di una prassi del genere, in attuazione della quale sarebbero stati eseguiti i
12 pagamenti impugnati in questo giudizio, non è stata provata, mentre dagli atti merge che – su tredici pagamenti impugnati - due sono stati eseguiti tempestivamente, uno con un ritardo di
14 giorni rispetto a quanto previsto dal contratto, due in esecuzione del piano di rientro del 7 settembre 2012, i restanti con diversi mesi di ritardo rispetto al termine indicato nelle fatture.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche le doglianze contenute nel quinto motivo di appello si rivelano infondate.
Con il sesto motivo, l'appellante si duole dell'omessa applicazione dell'art. 70, terzo comma, l. fall., sui limiti dell'obbligo di restituzione posto a carico dell'accipiens.
Secondo l'appellante, il tribunale avrebbe dovuto condannare la a restituire Pt_1 soltanto 77.072,80 USD, pari alla differenza tra l'ammontare massimo del debito raggiunto dalla nei confronti della nel periodo sospetto (quale risultante alla data CP_2 Pt_1 della sottoscrizione del piano di rientro e pari a 1.318.693,46 USD) e l'ammontare residuo del debito al momento della presentazione della prima domanda di concordato preventivo (pari a
1.241.620,66 USD).
La doglianza è infondata.
A sostegno della propria domanda, l'appellante si è limitata a depositare un documento di formazione unilaterale in cui sono indicati importi che sono stati specificatamente contestati dalla (v. pagg. 38 e 39 della comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta nel giudizio di appello).
Tali importi non trovano corrispondenza nella documentazione depositata dalle parti, non solo perché non vi è prova del fatto che l'importo massimo dei crediti vantati dalla Pt_1 nei confronti di fosse quello di cui le parti hanno tenuto conto nella CP_2 predisposizione del piano di rientro, ma anche perché l'importo massimo dei crediti indicato dall'appellante (1.318.693,46 USD) non coincide affatto con l'importo dei crediti indicato nel piano di rientro (4.560.034,30 USD).
Poiché era onere della società convenuta dimostrare l'entità massima della somma da restituire (in quanto eccezione di merito che circoscrive nel suo interesse l'obbligazione restitutoria derivante dall'accoglimento dell'azione revocatoria) e non essendo stata fornita la prova dei crediti, la richiesta dell'appellante di limitare l'importo della condanna restitutoria deve essere respinta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e in parziale accoglimento della domanda ex art. 67, secondo comma, l. fall. proposta dalla Controparte_1
, va dunque dichiarata l'inefficacia dei seguenti pagamenti eseguiti dalla
[...] [...]
Controparte_2
- pagamento dell'11 maggio 2012 (49.780,00 USD);
- pagamento dell'11 maggio 2012 (86.199,83 USD);
- pagamento del 18 maggio 2012 (72.067,00 USD);
- pagamento del 16 agosto 2012 (215.000,00 USD);
- pagamento del 16 agosto 2012 (104.471,70 USD);
13 - pagamento del 16 agosto 2012 (40.009,26 USD);
- pagamento del 17 agosto 2012 (152.485,30 USD);
- pagamento del 20 agosto 2012 (107.541,40 USD);
- pagamento del 20 agosto 2012 (79.512,27 USD);
- pagamento del 10 settembre 2012 (215.000,00 USD);
- pagamento del 19 settembre 2012 (77.072,80 USD).
Va invece respinta l'analoga domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla CP_1 in amministrazione straordinaria in relazione al pagamento eseguito il 27 aprile 2012
[...]
(215.000,00 USD) e al pagamento eseguito il 28 giugno 2012 (215.000,00 USD).
Per effetto dell'accoglimento parziale della domanda di revocatoria fallimentare, la va condannata a restituire in favore della Parte_1 [...]
la somma di 1.199.139,56 USD, oltre interessi legali dal giorno Controparte_1 della domanda fino al soddisfo.
L'esito complessivo della lite e l'accoglimento solo parziale della domanda formulata dalla in amministrazione straordinaria (che ha agito per la revoca di plurimi CP_1 pagamenti, due dei quali non devono in realtà essere dichiarati inefficaci) giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, ponendosi la restante metà a carico della . Parte_1
La va dunque condannata a pagare in favore della Parte_1 [...]
amministrazione la somma di 19.713,00 € (di cui 18.000,00 € per CP_1 CP_1 compensi e 1.713,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
[quanto alle spese del giudizio di primo grado] e in complessivi 14.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% [quanto alle spese del giudizio di appello].
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando e in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 17679 del 2020, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) in parziale accoglimento della domanda ex art. 67, secondo comma, l. fall. proposta dalla in amministrazione straordinaria dichiara l'inefficacia dei seguenti CP_1 pagamenti eseguiti dalla Controparte_2
- pagamento dell'11 maggio 2012 (49.780,00 USD);
- pagamento dell'11 maggio 2012 (86.199,83 USD);
- pagamento del 18 maggio 2012 (72.067,00 USD);
- pagamento del 16 agosto 2012 (215.000,00 USD);
- pagamento del 16 agosto 2012 (104.471,70 USD);
- pagamento del 16 agosto 2012 (40.009,26 USD);
14 - pagamento del 17 agosto 2012 (152.485,30 USD);
- pagamento del 20 agosto 2012 (107.541,40 USD);
- pagamento del 20 agosto 2012 (79.512,27 USD);
- pagamento del 10 settembre 2012 (215.000,00 USD);
- pagamento del 19 settembre 2012 (77.072,80 USD);
3) rigetta la domanda di revocatoria fallimentare proposta in relazione al pagamento eseguito il 27 aprile 2012 (215.000,00 USD) e al pagamento eseguito il 28 giugno 2012
(215.000,00 USD);
4) condanna la a restituire, in favore della in Parte_1 CP_1 amministrazione straordinaria, la somma di 1.199.139,56 USD oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo;
5) compensa tra le parti le spese processuali in ragione della metà, condannando la al pagamento della restante metà in favore della Parte_1 [...]
, per un importo pari a 19.713,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 14.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
CA AU PELLEGRINI IC IN
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Jacopo Burato, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC IN presidente dott. CA AU PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3760 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parlatore e dall'avv. Daria Pastore
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bernardi e dall'avv. Gregorio Troilo
APPELLATA
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– d'ora in poi anche – ha proposto appello avverso Parte_1 Pt_1 la sentenza del Tribunale di Roma n. 17679 del 2020 che, in accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare esperita dalla in amministrazione straordinaria (già CP_1 [...] in amministrazione straordinaria), ha dichiarato l'inefficacia di 13 Controparte_2 pagamenti effettuati dalla in favore della tra il 27 aprile Controparte_2 Pt_1
2012 e il 19 settembre 2012 e ha condannato la a restituire alla Curatela la somma di Pt_1
1.293.360,72 € oltre interessi legali decorrenti dalla notifica della citazione fino al soddisfo e a rifondere le spese di lite liquidate in complessivi 19.388,00 € oltre accessori.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) la sentenza di primo grado è nulla perché depositata l'11 dicembre 2020, prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
2) il tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 69-bis, secondo comma, l. fall., non essendo applicabile il principio della consecuzione delle procedure concorsuali quando - come nel caso di specie - la domanda di concordato preventivo sia stata dichiarata inammissibile e le situazioni di crisi aziendale che hanno dato luogo alla presentazione della richiesta di concordato e della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sono differenti tra loro;
3) il tribunale ha erroneamente ritenuto che i pagamenti oggetto di revocatoria siano stati effettuati in favore della , laddove essi sono stati eseguiti in Parte_1 favore di due diverse e autonome entità giuridiche (la YI Controparte_3
e la ); Parte_1
4) il tribunale ha erroneamente ritenuto che sia stata raggiunta la prova della conoscenza, da parte della , dello stato di insolvenza della Parte_1 [...] alla data in cui sono stati eseguiti i pagamenti de quibus; CP_2
5) il tribunale ha erroneamente escluso che sia applicabile al caso di specie l'esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall., sulla base della semplice presenza di ritardi – in due casi inesistenti e in altri tre di lieve entità – nei pagamenti disposti dalla società debitrice;
6) il tribunale ha erroneamente escluso che fosse applicabile nel caso di specie il limite quantitativo previsto dal terzo comma dell'art. 70 l. fall. (laddove l'importo da restituire non poteva essere superiore a 77.072,80 USD).
L'appellante ha concluso domandando l'accertamento dell'infondatezza, totale o parziale, della domanda di revocatoria fallimentare formulata dalla
[...]
. Controparte_1
2 Si è costituita in giudizio la straordinaria (già Controparte_1 [...] in amministrazione straordinaria), domandando il rigetto dell'appello Controparte_2
o - in subordine e in caso di nullità della sentenza emessa dal tribunale - l'accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, previo accoglimento delle richieste di prova orale contenute nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie), perché emessa dal giudice prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La doglianza è fondata, perché la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
19 novembre 2020 e la sentenza è stata depositata l'11 dicembre 2020, prima che scadessero i termini per il deposito delle memorie conclusionali (18 gennaio 2021) e per il deposito delle memorie di replica (8 febbraio 2021).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, superando il contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno in proposito affermato che «la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo» (Cass., Sez. Un.,
36596/2021).
In accoglimento del primo motivo di appello, va dunque dichiarata la nullità della sentenza impugnata (senza che ciò comporti la rimessione della causa davanti al giudice di primo grado, non essendosi in presenza di una delle fattispecie previste tassativamente dall'art. 354 c.p.c.).
Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'applicazione dell'art. 69-bis, secondo comma, l. fall., sotto due profili.
In primo luogo, perché non è stata aperta alcuna procedura di concordato preventivo prima dell'ammissione della alla procedura di amministrazione straordinaria, CP_2 essendo state dichiarate inammissibili le due domande di concordato presentate dalla società.
In secondo luogo, perché sono da ritenersi ontologicamente diverse le situazioni di crisi aziendale alla base, rispettivamente, della prima domanda di concordato preventivo e della successiva domanda di ammissione all'amministrazione straordinaria. Come infatti esposto dalla stessa nella seconda domanda di concordato (datata 1° agosto 2013), CP_2
l'andamento economico-finanziario della società sarebbe mutato in senso peggiorativo nel periodo successivo al deposito della prima domanda (datata 23 ottobre 2012) poi dichiarata
3 inammissibile. Ciò sarebbe avvenuto anche a causa della verificazione di eventi negativi imprevedibili: il peggioramento della crisi economica globale, il significativo incremento delle tariffe aeroportuali, la costituzione di un deposito cauzionale pari a circa 2,3 milioni di euro, l'esigenza di “riprotezione” di certi passeggeri presenti su alcuni voli ritardati per cause di forza maggiore.
Ad avviso dell'appellante nel caso di specie sarebbe inapplicabile il principio di consecuzione tra procedure concorsuali, con la conseguenza che «nessuno dei pagamenti di cui si chiede la revocatoria sarebbe in ogni caso avvenuto all'interno del periodo sospetto correttamente considerato» (pag. 17 dell'atto di appello).
La doglianza non può essere accolta.
Gli effetti della proposizione di una domanda di concordato sulla successiva procedura di amministrazione straordinaria sono regolati dall'art. 69-bis l. fall., stante il richiamo alle disposizioni contenute nella sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare (in cui
è compreso l'art. 69-bis cit.) operato dall'art. 49 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
Trova al riguardo applicazione l'orientamento giurisprudenziale - formatosi in materia di rapporti tra proposizione di una domanda di concordato e successiva dichiarazione di fallimento – secondo cui il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali comporta la retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata (Cass.
215/2022; Cass. 5619/2020; Cass. 31051/2019).
Benché il fondamento oggettivo della procedura di concordato sia diverso da quello della procedura fallimentare (in quanto consistente in un mero stato di crisi dell'impresa anziché in uno stato d'insolvenza) e benché la dichiarazione di fallimento non costituisca una conseguenza automatica della dichiarazione d'inammissibilità della domanda di concordato
(richiedendo un'autonoma iniziativa), si è affermato in giurisprudenza che la sentenza di fallimento rappresenta pur sempre l'atto terminale del procedimento originato dalla domanda di concordato, con la conseguenza che - ove si accerti a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con quello d'insolvenza – l'efficacia della dichiarazione di fallimento va retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda.
Come affermato da Cass. 215/2022, il riferimento testuale alla data di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato, contenuto nell'art. 69-bis, secondo comma, l. fall., induce ad una rimeditazione della tesi che subordinava l'applicazione del principio di consecuzione delle procedure concorsuali all'esistenza di un precedente provvedimento di ammissione alla procedura, escludendone l'operatività nel caso di rigetto o abbandono della relativa domanda (questo orientamento – formatosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 69- bis l. fall – riteneva infatti che i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorressero dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e
4 non da quella del deposito della relativa domanda: v. Cass. 8970/2019).
L'applicazione del principio di consecuzione delle procedure concorsuali presuppone oggi - più che la formulazione di una domanda di concordato ad hoc, comprensiva di una proposta, di un piano e della relativa documentazione - l'esistenza di una procedura concorsuale sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di un'unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell'imprenditore.
L'art. 161, sesto comma, l. fall. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge n. 83 del 2012) ha ammesso la possibilità della proposizione della domanda di concordato con riserva di presentare la proposta, il piano e la prescritta documentazione entro un termine fissato dal giudice (concordato c.d. in bianco) e anche in questa ipotesi gli effetti della domanda decorrono dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese
(art. 168, primo comma, l. fall).
La presentazione della domanda di concordato risulta dunque di per sé sufficiente a determinare l'acquisto dello status di debitore concordatario (indipendentemente dalla successiva pronuncia del decreto di cui all'art. 163 l. fall.), in quanto comporta, oltre alla costituzione del rapporto processuale con il giudice chiamato a pronunciare su di essa,
l'instaurazione di un regime di controllo sull'amministrazione e di relativa insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi.
Ciò in virtù del principio della consecuzione delle procedure, che ha come presupposto implicito l'omogeneità della situazione di crisi ed è teso a non arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori, evitando che il tentativo di pervenire ad un accordo concordatario si risolva nella vanificazione del sistema delle azioni richiamate dall'art. 69-bis, secondo comma, l. fall, quando quel tentativo non abbia comunque evitato il fallimento.
Ciò premesso quanto alla decorrenza dei termini dell'azione revocatoria fallimentare esercitata dalla in amministrazione straordinaria, si osserva che la CP_1 [...] versava in uno stato di insolvenza già alla data di presentazione della prima CP_2 domanda di concordato preventivo (23 ottobre 2012), come si evince dalla seconda domanda di concordato preventivo presentata dalla il 1° agosto 2013, nella quale si CP_2 afferma che «la Società è impresa commerciale che versa in stato di insolvenza, come emerge dai bilanci degli ultimi tre anni (2010, 2011 e 2012)».
La continuità della crisi imprenditoriale è inoltre resa palese dal fatto che sono trascorsi appena 15 mesi tra la presentazione della prima domanda di concordato in bianco (23 ottobre
2012) e la presentazione del ricorso con cui la stessa Blue Panorama Airlines s.p.s. ha chiesto che fosse dichiarato il proprio stato di insolvenza (27 gennaio 2014) e che la seconda proposta di concordato è stata dichiarata inammissibile a causa della «mancata integrazione della proposta e del piano da parte della ricorrente» (v. il decreto del Tribunale di Roma del 30 gennaio 2014: all. E dell'atto di citazione).
Nel ricorso presentato dalla per l'accertamento dello stato di insolvenza CP_2 si legge che «il piano industriale richiedeva l'apporto di finanza esterna per consentire il
5 soddisfacimento dei creditori concorsuali, non essendo sufficienti i flussi di cassa che si sarebbero generati nel periodo di piano» (all. F dell'atto di citazione, pag. 22): finanziamenti che non sono stati evidentemente reperiti, con conseguente impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e necessità di ricorrere alla procedura di amministrazione straordinaria, come dal tribunale indicato alla società in decozione già all'udienza del 5 novembre 2013 (v. pagg. 20 ss. del ricorso della per la dichiarazione dello CP_2 stato di insolvenza).
È stata poi la stessa ad avere inevitabilmente riconosciuto, nel ricorso CP_2 con cui ha attivato la procedura di amministrazione straordinaria, la presenza di uno stato di insolvenza sulla base delle risultanze contabili che al 31 ottobre 2013 (giorno di chiusura dell'esercizio) attestavano debiti complessivi pari a 211.040.143 €, dunque ampiamente superiori ai 2/3 sia dell'attivo dello stato patrimoniale (pari a 43.648.788 €) sia dei ricavi dell'ultimo esercizio (127.684.834 €).
In questo scenario è ragionevole ritenere che alla data del 23 ottobre 2012 (in cui è stata presentata la prima domanda di concordato preventivo) già sussistesse – come in effetti dichiarato dalla nella seconda domanda di concordato preventivo – lo stato di CP_2 insolvenza poi sfociato nell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Certamente non si era dinanzi a una crisi aziendale «ontologicamente diversa» (come invece sostenuto dall'appellante) e se pure può essersi verificato un mutamento in senso peggiorativo della situazione economico-finanziaria della (come dedotto CP_2 genericamente dalla ), si trattava di un mero aggravamento di uno stato di decozione già Pt_1 esistente.
In presenza di un'elevata sproporzione tra l'esposizione debitoria (da un lato) e l'attivo dello stato patrimoniale e i ricavi dell'esercizio 31 ottobre 2012 - 31 ottobre 2013 (dall'altro) non è verosimile che eventi come quelli indicati dalla IL (il peggioramento della crisi economica globale;
il significativo incremento delle tariffe aeroportuali;
la necessità di effettuare un deposito cauzionale di circa 2,3 milioni di euro;
l'esigenza di “riproteggere” certi passeggeri presenti su alcuni voli ritardati per cause di forza maggiore) abbiano mutato drasticamente nel giro di poco più di un anno la situazione economico-finanziaria della
[...]
trasformando una mera crisi di liquidità in un grave stato di insolvenza come CP_2 quello autodichiarato il 27 gennaio 2014 (data di presentazione del ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza).
Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia omesso di considerare che i pagamenti di cui è stata chiesta la revoca sarebbero stati tutti effettuati in favore di due soggetti giuridici distinti e autonomi rispetto alla (la YI Pt_1 [...]
e la ), sì che l'azione revocatoria esperita nei Controparte_3 Parte_1 confronti della dovrebbe essere respinta. Pt_1 Parte_1
La doglianza è infondata.
Le fatture prodotte in amministrazione straordinaria (documento n. 3 CP_1
6 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) sono state emesse dalla
(originaria denominazione dell'odierna appellante Parte_2 [...]
), società creditrice della Parte_1 Controparte_2
Sebbene nelle fatture sia stato indicato che i pagamenti dovessero essere eseguiti mediante bonifico su un conto corrente intestato alla YI , Controparte_3 nondimeno si deve ritenere che questi pagamenti fossero destinati ad estinguere il debito che aveva con l'odierna appellante , Controparte_2 Parte_1 come dimostra il fatto che quest'ultima non ha mai contestato il mancato pagamento delle fatture a cui quei bonifici si riferiscono.
Come chiarito dalla giurisprudenza «nel caso di revocatoria fallimentare di atti solutori
- quali sono pacificamente quelli in esame -, il soggetto chiamato alla restituzione delle somme ricevute, tenuto conto del fine che è proprio della revocatoria fallimentare, cioè di ristabilire la par condicio creditorum, non può essere evidentemente che l'accipiens, inteso come colui che essendo creditore del fallito risulta beneficiario diretto dell'atto solutorio, non certo il suo rappresentante che si sia limitato ad incassare il denaro per farlo poi confluire nella piena disponibilità del rappresentato» (Cass. 4195/2018).
Analoga funzione solutoria del debito che aveva nei Controparte_2 confronti dell'odierna appellante va riconosciuta con riguardo ai bonifici eseguiti dalla
[...] per il pagamento delle fatture n. 122331 e n. 120849, dal momento Controparte_2 che in tutti questi anni la non ha mai lamentato il mancato Parte_1 pagamento di queste due fatture.
Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che la sentenza del tribunale abbia ritenuto provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta creditrice nel momento in cui ha ricevuto i pagamenti di cui è stata chiesta la revoca.
L'appellante chiede innanzitutto lo «stralcio» di tutti i documenti depositati in primo grado allo scopo di fornire la prova “diretta” della conoscenza, da parte della , dello stato Pt_1 di insolvenza della trattandosi di documenti depositati dalla CP_2 [...]
in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. (e Controparte_1 dunque tardivamente).
Nel merito l'appellante ritiene che nessuno degli elementi addotti dalla controparte sia idoneo a dimostrare la scientia decoctionis in capo all'accipiens.
Si osserva al riguardo che - anche a voler prescindere dalla documentazione allegata alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., in quanto tardivamente depositata dalla CP_1 in amministrazione straordinaria - la prova dell'elemento soggettivo richiesto dall'art.
[...]
67, secondo comma, l. fall. si ricava comunque da tutta l'ulteriore documentazione ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato la conoscenza, da parte del contraente, dello stato di insolvenza dell'imprenditore dichiarato successivamente fallito deve essere effettiva e non meramente potenziale. Ne consegue che ai fini della dichiarazione di
7 inefficacia dell'atto assume rilievo la concreta situazione psicologica del contraente al momento in cui è stato posto in essere l'atto impugnato, e non la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte.
Si osserva peraltro che la legge non pone alcun limite ai mezzi di prova che la curatela può offrire per dimostrare la scientia decoctionis da parte dell'accipiens, con la conseguenza che tale conoscenza può essere provata sia in via diretta (tramite la confessione del convenuto o attraverso la prova che l'accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza dell'imprenditore), sia in via presuntiva (offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore): ex multis v. Cass.
11145/2025; Cass. 27070/2022; Cass. 23650/2021; Cass. 13169/2020; Cass. 29257/2019;
Cass. 2916/2016; Cass. 25379/2013.
A tal fine potranno essere utilizzati proprio quegli elementi che rendono conoscibile lo stato di insolvenza (da valutarsi in relazione a tutte le circostanze del caso concreto) che, in quanto dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sono idonei a fornire presunzioni sulla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens (artt.
2727 e 2729 c.c.): Cass. 22698/2021; Cass. 10209/2009; Cass. 4277/1998; Cass. 7298/1997.
Assumono ad esempio rilievo la continuità nei rapporti tra solvens e accipiens e l'importanza degli stessi (Cass. 3187/2016), mentre con riferimento al contesto nel quale gli atti dispositivi sono stati compiuti è stata riconosciuta piena valenza dimostrativa della scientia decoctionis nel caso di pagamenti disposti da parte del fallito nei confronti del creditore in attuazione di un piano di rientro concordato tra le parti (Cass. 8827/2011).
Applicando tali princìpi al caso di specie, si osserva che i pagamenti impugnati (molti dei quali riferiti a canoni di leasing scaduti diversi mesi prima) sono stati eseguiti nel periodo che va dal 27 aprile 2012 al 19 settembre 2012, un periodo in cui il rapporto negoziale tra le parti in causa era chiaramente in stato di fibrillazione.
Con e-mail del 12 giugno 2012 la creditrice ha inviato un sollecito di pagamento alla finalizzato a ridurre l'esposizione debitoria della compagnia aerea, con CP_2
l'obiettivo di non superare i quattro milioni di dollari di debito entro la fine del mese (doc. n.
6 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Con e-mail del 1° settembre 2012 la propose alla creditrice di ripianare CP_2 il proprio debito scaduto e di far fronte a quello corrente con versamenti settimanali dell'importo di un milione di dollari per la durata di sette settimane (doc. n. 7 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
In questo contesto di grave esposizione debitoria, il 7 settembre 2012 la CP_2 la e altre società creditrici del medesimo gruppo commerciale hanno concluso un Pt_1 accordo di ristrutturazione del debito in cui si legge che « riconosce e accetta CP_2
8 di essere indebitata nei confronti dei locatori per canone di locazione, riserve, interessi di mora e altri oneri vari ai sensi dei contratti di locazione per un importo totale di US$
4,560,034.30 e Euro 224,360.00 alla data del presente accordo di ristrutturazione» (pag. 2 del doc. n. 8 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
La consistente esposizione debitoria della nei confronti della va CP_2 Pt_1 inquadrata in un contesto di grave crisi finanziaria in cui la compagnia aerea versava già da alcuni anni, come si evince dalle risultanze negative dei bilanci degli esercizi chiusi al 31 ottobre 2009 (doc. I allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), al
31 ottobre 2010 (doc. II) e al 31 ottobre 2011 (doc. III).
Va precisato al riguardo che il bilancio riferito all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2011 è stato approvato dall'assemblea dei soci il 26 aprile 2012 e pubblicato il 25 maggio 2012 (doc.
IV) e non può quindi essere considerato come indicatore di scientia decoctionis con riguardo ai primi quattro pagamenti impugnati (quello del 27 aprile 2012, i due pagamenti dell'11 maggio 2012 e quello del 18 maggio 2012), rispetto ai quali si deve tuttavia presumere che la creditrice fosse a conoscenza dei dati esposti nei bilanci degli anni 2009 e 2010 e fosse quindi a conoscenza dello stato d'insolvenza della (risponde infatti ad un criterio di CP_2 normalità che una società commerciale acquisisca i bilanci della propria debitrice che versi in uno stato di evidente crisi di liquidità, al fine di ottenere informazioni sulle condizioni patrimoniali e finanziarie della stessa).
Lo scenario, infatti, era quello di una società che, già alla chiusura degli esercizi 2009 e
2010, presentava plurimi dati negativi:
1) era in stato di sottocapitalizzazione, come emerge dal rapporto non proporzionato tra apporto di mezzi propri (17% delle fonti di finanziamento nel 2009; meno del 13% nel 2010 nonostante l'aumento di capitale) e mezzi di terzi;
CP
2) non aveva corrisposto gli oneri contributivi ed erariali ( e Irap) alle scadenze;
3) l'andamento del capitale circolante netto era negativo e in peggioramento.
La situazione peggiorava drasticamente nel corso dell'esercizio chiuso al 31 ottobre
2011:
1) il risultato economico registrava una perdita di esercizio di oltre 5,5 milioni di euro;
2) il patrimonio netto scendeva a soli 5,2 milioni e il capitale sociale risultava ridotto di ben oltre un terzo;
3) diveniva più accentuata la sottocapitalizzazione della società (il patrimonio netto rappresentava solo il 13% delle fonti di finanziamento mentre i debiti finanziari a breve termine verso terzi, in particolare il sistema bancario, ne rappresentavano l'87%);
4) il capitale circolante netto passava da (-) 4,5 milioni di euro a oltre (-) 18 milioni di euro;
5) si registrava un sensibile peggioramento dei termini di incasso dei crediti commerciali mentre i crediti verso clienti a breve termine aumentavano dell'80%;
6) persisteva l'inadempienza della società all'obbligo di pagamento dei debiti tributari e
9 previdenziali, tanto che risultava Irap non pagata per gli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011 per oltre 3 milioni di euro e il debito verso istituti di previdenza raggiungeva l'importo di circa 16 milioni di euro.
A fronte di tale consistente quadro indiziario, le obiezioni avanzate dall'appellante non sono idonee a far escludere che la creditrice conoscesse lo stato d'insolvenza in cui versava la alla data in cui sono stati eseguiti i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria. CP_2
Con riguardo, in particolare, agli elementi indicativi di inscentia decoctionis, non è possibile riconoscere agli stessi un valore tale da contraddire gli elementi indiziari sopra illustrati.
È in primo luogo irrilevante il fatto che la creditrice non abbia immediatamente Pt_1 risolto il rapporto contrattuale con la pur a fronte dei gravi inadempimenti di CP_2 quest'ultima, essendo notorio che «il creditore può essere indotto a continuare le proprie prestazioni dalle più varie motivazioni, come quella di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali» (Cass. 1617/2009; Cass. 28299/2005).
Va in secondo luogo condivisa la tesi dell'odierna appellata, secondo cui il fatto che la non chiese alla il rilascio di garanzie a tutela dell'adempimento non è Pt_1 CP_2 sintomatico della inscientia decoctionis, in quanto la creditrice aveva comunque la possibilità di ottenere la restituzione immediata dell'aeromobile (come poi è effettivamente accaduto).
Quanto al fatto che l' non avesse disposto la sospensione o la revoca della licenza CP_5 di esercizio dell'attività di trasporto aereo, trattasi di circostanza che – a fronte del contrapposto quadro indiziario sopra descritto - ha un rilievo del tutto marginale, dovendosi escludere che la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di trasporto aereo potesse tranquillizzare un creditore che proprio in quel periodo iniziava a chiedere con insistenza il rientro dell'esposizione debitoria, negoziando con un piano di ristrutturazione CP_2 del debito.
Infine, quanto alla rilevanza delle notizie di stampa invocate dall'appellante e risalenti al gennaio 2012, si osserva che:
a) le notizie riportate nel documento n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' nel giudizio di primo grado sono tratte da un sito internet e danno in ogni Pt_1 caso conto della situazione di profonda crisi finanziaria in cui versava CP_2 all'epoca, né possono avere - perché certamente non obiettive e disinteressate - le dichiarazioni fatte alla stampa dal legale rappresentante della sull'operatività CP_2 della compagnia aerea dopo la presentazione della prima domanda di concordato preventivo nell'ottobre 2012;
b) quanto alle riportate nel documento n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' nel giudizio di primo grado, esse afferiscono al progetto di acquisizione Pt_1 della da parte di Alitalia, operazione che tuttavia sarebbe di lì a poco fallita e CP_2 che è stata pubblicizzata dagli organi di vertice di con evidenti fini CP_2 propagandistici.
10 In questo contesto di crisi aziendale, la posizione della creditrice, se non può essere valutata al pari di quella di una banca o di un istituto di credito, può però essere considerata come quella di un operatore economico attivo nella medesima area commerciale della debitrice, dotato certamente di strutture interne in grado di monitorare la situazione patrimoniale e finanziaria dei propri debitori.
Non si trattava, nel caso di specie, di un piccolo fornitore, ma di una grande impresa operante nel settore della locazione di aeromobili facente parte di un gruppo commerciale in cui - come si evince dall'accordo di ristrutturazione del debito del 7 settembre 2012 - anche altre società avevano intrattenuto rapporti commerciali con accumulando CP_2 ingenti crediti nei confronti della stessa.
Alla luce di tali elementi si può quindi ritenere provato l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare proposta nei confronti della e anche le doglianze Pt_1 contenute nel quarto motivo di appello sono infondate.
Con il quinto motivo, invoca l'applicazione dell'esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall.
Ritiene l'appellante che, tra i pagamenti dedotti, due sono stati eseguiti il giorno della scadenza e tre con pochissimi giorni di ritardo, motivo per il quale non sono suscettibili di essere dichiarati inefficaci.
Quanto ai restanti pagamenti, essi sarebbero stati comunque eseguiti con tempistiche compatibili con quelle invalse tra le parti sin dall'inizio del rapporto commerciale.
Sotto questo profilo, la sentenza è stata altresì impugnata per non aver considerato la presenza di una prassi di pagamento – non contestata dalla controparte – che vedeva la Pt_1 sempre tollerante nei confronti dei ritardi della CP_2
Il motivo è fondato solo in parte.
L'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall. stabilisce che non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso.
Tale norma si giustifica in ragione della necessità, avvertita dal legislatore, di favorire la conservazione dell'impresa nella prospettiva dell'uscita dalla crisi. Per tale motivo si esclude la revocabilità dei pagamenti eseguiti nei «termini d'uso», ossia di quegli adempimenti che, pur se eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti.
Tuttavia, quando queste prassi non siano in concreto individuabili, il parametro di riferimento per accertare la legittimità (e quindi la non revocabilità) del pagamento non può che essere costituito dalle condizioni contrattualmente previste (Cass. 30127/2024).
In effetti, se non possono essere revocati i pagamenti effettuati nei termini d'uso, a maggior ragione non possono essere impugnati con l'azione revocatoria fallimentare i pagamenti disposti nei termini contrattuali. Possono cioè essere giudizialmente revocati, in quanto disposti in violazione della par condicio creditorum in una situazione di crisi
11 aziendale, esclusivamente quei pagamenti disposti con un ingiustificato ritardo rispetto ai termini contrattuali, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di una prassi derogatoria prevalente sulle condizioni in precedenza negoziate.
Alla luce di tali considerazioni, devono ritenersi non revocabili nel caso di specie i seguenti pagamenti (in quanto tempestivi e antecedenti alla stipulazione dell'accordo di ristrutturazione del debito del 7 settembre 2012):
1) pagamento di 215.000,00 USD effettuato a mezzo di bonifico bancario del 27 aprile
2012 (il pagamento è stato eseguito prima della scadenza del termine indicato in fattura): all.
n. 1 del doc. n. 3 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
2) pagamento di 215.000,00 USD effettuato a mezzo di bonifico bancario del 28 giugno
2012 (il pagamento è stato eseguito prima della scadenza del termine indicato in fattura): all.
n. 5 del doc. n. 3 allegato all'atto di citazione.
Infondato è invece il motivo di appello nella parte in cui si invoca l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall. anche ai pagamenti eseguiti il
16 agosto 2012 (per un importo di 215.000,00 USD), il 10 settembre 2012 (per un importo di
215.000,00 USD) e il 19 settembre 2012 (per un importo di 77.072,80 USD), che secondo l'appellante sarebbero stato effettuati con un ritardo esiguo (rispettivamente pari a 14, 3 e 5 giorni).
Il pagamento del 16 agosto 2012 è stato effettuato con un ritardo di 14 giorni rispetto al termine indicato nella fattura, ritardo che – in difetto di prova dell'esistenza di termini d'uso - non può definirsi “esiguo”, in quanto il pagamento del canone di leasing avrebbe dovuto essere effettuato con cadenza mensile.
Il pagamento del 10 settembre 2012 è stato effettuato con un ritardo di 10 giorni rispetto al termine indicato nella fattura, ritardo che – in difetto di prova dell'esistenza di termini d'uso - non può definirsi “esiguo”, in quanto il pagamento del canone di leasing avrebbe dovuto essere effettuato con cadenza mensile. Al riguardo è irrilevante il fatto che tale adempimento costituisca la prima rata del piano di rientro del 7 settembre 2012, in quanto la rinegoziazione del debito nel corso del periodo c.d. sospetto non può condurre all'alterazione della par condicio creditorum legittimando un pagamento originariamente non tempestivo.
Analoghe considerazioni valgono per il pagamento del 19 settembre 2012, che è stato eseguito con oltre 7 mesi di ritardo rispetto al termine di pagamento indicato in fattura (all. n.
13 del doc. n. 3 allegato all'atto di citazione) e rispetto al quale è irrilevante il fatto che il pagamento dovesse essere eseguito entro il 14 settembre 2012 in base a quanto previsto nel piano di rientro concordato tra le parti il 7 settembre 2012.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 67, terzo comma, lett. a) l. fall. era onere della società creditrice odierna appellante dimostrare l'esistenza di una prassi tra le parti che consentisse alla debitrice di pagare il canone di leasing entro un termine diverso rispetto a quello indicato in fattura.
L'esistenza di una prassi del genere, in attuazione della quale sarebbero stati eseguiti i
12 pagamenti impugnati in questo giudizio, non è stata provata, mentre dagli atti merge che – su tredici pagamenti impugnati - due sono stati eseguiti tempestivamente, uno con un ritardo di
14 giorni rispetto a quanto previsto dal contratto, due in esecuzione del piano di rientro del 7 settembre 2012, i restanti con diversi mesi di ritardo rispetto al termine indicato nelle fatture.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche le doglianze contenute nel quinto motivo di appello si rivelano infondate.
Con il sesto motivo, l'appellante si duole dell'omessa applicazione dell'art. 70, terzo comma, l. fall., sui limiti dell'obbligo di restituzione posto a carico dell'accipiens.
Secondo l'appellante, il tribunale avrebbe dovuto condannare la a restituire Pt_1 soltanto 77.072,80 USD, pari alla differenza tra l'ammontare massimo del debito raggiunto dalla nei confronti della nel periodo sospetto (quale risultante alla data CP_2 Pt_1 della sottoscrizione del piano di rientro e pari a 1.318.693,46 USD) e l'ammontare residuo del debito al momento della presentazione della prima domanda di concordato preventivo (pari a
1.241.620,66 USD).
La doglianza è infondata.
A sostegno della propria domanda, l'appellante si è limitata a depositare un documento di formazione unilaterale in cui sono indicati importi che sono stati specificatamente contestati dalla (v. pagg. 38 e 39 della comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta nel giudizio di appello).
Tali importi non trovano corrispondenza nella documentazione depositata dalle parti, non solo perché non vi è prova del fatto che l'importo massimo dei crediti vantati dalla Pt_1 nei confronti di fosse quello di cui le parti hanno tenuto conto nella CP_2 predisposizione del piano di rientro, ma anche perché l'importo massimo dei crediti indicato dall'appellante (1.318.693,46 USD) non coincide affatto con l'importo dei crediti indicato nel piano di rientro (4.560.034,30 USD).
Poiché era onere della società convenuta dimostrare l'entità massima della somma da restituire (in quanto eccezione di merito che circoscrive nel suo interesse l'obbligazione restitutoria derivante dall'accoglimento dell'azione revocatoria) e non essendo stata fornita la prova dei crediti, la richiesta dell'appellante di limitare l'importo della condanna restitutoria deve essere respinta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e in parziale accoglimento della domanda ex art. 67, secondo comma, l. fall. proposta dalla Controparte_1
, va dunque dichiarata l'inefficacia dei seguenti pagamenti eseguiti dalla
[...] [...]
Controparte_2
- pagamento dell'11 maggio 2012 (49.780,00 USD);
- pagamento dell'11 maggio 2012 (86.199,83 USD);
- pagamento del 18 maggio 2012 (72.067,00 USD);
- pagamento del 16 agosto 2012 (215.000,00 USD);
- pagamento del 16 agosto 2012 (104.471,70 USD);
13 - pagamento del 16 agosto 2012 (40.009,26 USD);
- pagamento del 17 agosto 2012 (152.485,30 USD);
- pagamento del 20 agosto 2012 (107.541,40 USD);
- pagamento del 20 agosto 2012 (79.512,27 USD);
- pagamento del 10 settembre 2012 (215.000,00 USD);
- pagamento del 19 settembre 2012 (77.072,80 USD).
Va invece respinta l'analoga domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla CP_1 in amministrazione straordinaria in relazione al pagamento eseguito il 27 aprile 2012
[...]
(215.000,00 USD) e al pagamento eseguito il 28 giugno 2012 (215.000,00 USD).
Per effetto dell'accoglimento parziale della domanda di revocatoria fallimentare, la va condannata a restituire in favore della Parte_1 [...]
la somma di 1.199.139,56 USD, oltre interessi legali dal giorno Controparte_1 della domanda fino al soddisfo.
L'esito complessivo della lite e l'accoglimento solo parziale della domanda formulata dalla in amministrazione straordinaria (che ha agito per la revoca di plurimi CP_1 pagamenti, due dei quali non devono in realtà essere dichiarati inefficaci) giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, ponendosi la restante metà a carico della . Parte_1
La va dunque condannata a pagare in favore della Parte_1 [...]
amministrazione la somma di 19.713,00 € (di cui 18.000,00 € per CP_1 CP_1 compensi e 1.713,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
[quanto alle spese del giudizio di primo grado] e in complessivi 14.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% [quanto alle spese del giudizio di appello].
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando e in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 17679 del 2020, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) in parziale accoglimento della domanda ex art. 67, secondo comma, l. fall. proposta dalla in amministrazione straordinaria dichiara l'inefficacia dei seguenti CP_1 pagamenti eseguiti dalla Controparte_2
- pagamento dell'11 maggio 2012 (49.780,00 USD);
- pagamento dell'11 maggio 2012 (86.199,83 USD);
- pagamento del 18 maggio 2012 (72.067,00 USD);
- pagamento del 16 agosto 2012 (215.000,00 USD);
- pagamento del 16 agosto 2012 (104.471,70 USD);
- pagamento del 16 agosto 2012 (40.009,26 USD);
14 - pagamento del 17 agosto 2012 (152.485,30 USD);
- pagamento del 20 agosto 2012 (107.541,40 USD);
- pagamento del 20 agosto 2012 (79.512,27 USD);
- pagamento del 10 settembre 2012 (215.000,00 USD);
- pagamento del 19 settembre 2012 (77.072,80 USD);
3) rigetta la domanda di revocatoria fallimentare proposta in relazione al pagamento eseguito il 27 aprile 2012 (215.000,00 USD) e al pagamento eseguito il 28 giugno 2012
(215.000,00 USD);
4) condanna la a restituire, in favore della in Parte_1 CP_1 amministrazione straordinaria, la somma di 1.199.139,56 USD oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo;
5) compensa tra le parti le spese processuali in ragione della metà, condannando la al pagamento della restante metà in favore della Parte_1 [...]
, per un importo pari a 19.713,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 14.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
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Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Jacopo Burato, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
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