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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/11/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. RI SE Di AR Presidente
2) dott. RI RE Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 562 R.G.A. 2025, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocato DAVERIO FABRIZIO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti PALEOLOGO CP_1
IN e CI EL
- Appellato - All'udienza del 2/10/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1954/2023 del 28.04.2025 il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda proposta da con ricorso depositato il CP_1
22.07.2024, ha annullato il licenziamento irrogatogli dall' Parte_1
(d'ora innanzi in data 25.01.2024 e condannato parte datoriale
[...] CP_2 alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed alla corresponsione, in suo favore, di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione (e comunque circoscritta alle le 12 mensilità) ed al versamento della correlata contribuzione previdenziale, oltre interessi e spese legali. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondati tutti gli addebiti sollevati con la contestazione disciplinare del 17 luglio 2023 osservando che:
- In ordine al primo addebito (“Accessi al sistema della riscossione set/cad in assenza di ragioni di servizio e in conflitto d'interessi – interessamento di pratiche per conto terzi – vicenda
1 della cancellazione di ipoteca a carico del contribuente ), riteneva che la Parte_2 condotta, consistita nell'avere effettuato diverse interrogazioni sulla posizione del
, fosse pienamente giustificata dalla richiesta di informazioni avanzata dal Pt_2 contribuente direttamente interessato, come riferito dal teste , Testimone_1 nonché legittimamente svolta nell'ambito delle sue mansioni di addetto al servizio di cassa;
aggiungeva che, per come era emerso dalla prova per testi, le fasi successive della pratica erano state curate da un diverso ufficio (Procedure Pt_2
Cautelari e Immobiliari), sicché non poteva neppure delinearsi il contestato conflitto di interessi ipotizzato per il coinvolgimento, nella stessa pratica, del CAF gestito dalla famiglia del ricorrente, coinvolgimento verificatosi solo a partire dalla tale successivo periodo;
- Con riguardo al secondo addebito (“Accessi al sistema della riscossione set/cad in assenza di ragioni di servizio”), che riguardava 105 transazioni effettuate dal 2/3/2022 al 7/6/2022, in 29 differenti giornate, riferite a 64 contribuenti, osservava: in ordine alle 15 transazioni effettuate quando il ricorrente era assente dall'ufficio perché impegnato in missione esterna, riteneva che esse fossero giustificate perché eseguite dal al rientro in ufficio al termine della missione quando, adibito al servizio CP_1 di cassa, le aveva verosimilmente effettuate su richiesta di clienti fisicamente presenti in ufficio;
quanto alle 20 transazioni effettuate in giorni di assenza per ferie o permessi, tale assenza, attestata dalla mancata registrazione mediante badge, rendeva impossibile che lo stesso avesse potuto materialmente effettuarle (non avendo lo stesso mai svolto smart-working); sulle 70 transazioni (IDEB e IFAS), asseritamente non compatibili con le attività assegnate al ricorrente durante il relativo periodo di riferimento (attività propedeutica di ricerca anagrafica tramite ARCO), rilevava che – per come emerso dalla prova per testi - per svolgere le attività di cassa, il era in possesso delle abilitazioni necessarie per le CP_1 interrogazioni e per gli accessi contestati e che, nello svolgimento delle ricerche anagrafiche tramite ARCO, poteva utilizzare anche IDEB e IFAS, a ciò autorizzato dal proprio superiore, Persona_1
- In relazione alla contestazione relativa al punto C (“Accessi al sistema della riscossione set/cad in assenza di ragioni di servizio effettuati nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19”, precisamente n.
3.595 accessi al sistema informatico set-cad “nonostante la particolarità del periodo di emergenza sanitaria di Covid-19” caratterizzato dalla generale sospensione delle attività di riscossione, in particolar modo per il reparto Notifiche ed Esecutivo cui era assegnato;
in particolare “58 transazioni in assenza di ragioni di ufficio a Lei affidate, poiché effettuate in giornate/orari di registrata assenza dall'ufficio”), osservava il Tribunale che dalla prova era emerso “che il ricorrente rispondesse al numero
2 verde, rilasciando le informazioni richieste dai contribuenti, e che, come quanto già osservato in relazione al punto B, se il ricorrente non poteva accedere in ufficio senza registrare la propria presenza e se non era abilitato a lavorare in smart working, non può aver effettuato tali accessi”.
- Con riguardo, infine, al punto D della contestazione [“Mancata comunicazione ex art. 35 del CCNL in merito al suo coinvolgimento nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Palermo (di cui al R.G.N.R. n. 7654/22)”], il Tribunale riteneva giustificato tale comportamento omissivo alla luce della circostanza che il CP_1 era stato posto, in esecuzione della misura cautelare personale applicatagli, in stato di isolamento, sicché si era trovato nell'oggettiva impossibilità di informare il datore di lavoro il quale era, comunque, aliunde venuto a conoscenza del procedimento penale a suo carico. Avverso tale sentenza ha proposto appello l chiedendone la riforma. CP_2
ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 2/10/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante censura la sentenza appellata per i seguenti motivi: 1) l'affermazione del primo giudice secondo cui il “non può avere CP_1 effettuato gli accessi” indebiti alla banca dati informatica dell'ufficio nelle giornate di registrata assenza dal servizio o dall'ufficio (di cui al Capo B e Capo C della lettera di contestazione disciplinare) non regge alla luce del difetto di prova – che era onere del fornire - dell'uso promiscuo, o CP_1 comunque ad altri consentito, delle proprie credenziali e password di accesso ai sistemi informatici dell'ufficio, circostanza che, anzi, era stata esclusa dalla prova testimoniale;
appariva, dunque, dirimente, ai fini della riconducibilità al di siffatte condotte, l'esclusività dell'uso delle CP_1 predette credenziali;
d'altra parte, soggiunge, non era mai stato dedotto né provato che, pur in mancanza di timbratura del badge, il ricorrente non potesse comunque accedere fisicamente ai locali dell'ufficio e, pertanto, effettuare gli accessi informatici contestati anche al di fuori delle giornate in cui la sua presenza in ufficio risultava registrata;
ciò avvalorando il fatto che, essendo effettuati al di fuori dell'orario di servizio e delle proprie mansioni, tali accessi non apparivano sorretti da alcuna ragione di ufficio;
l'affermazione censurata, inoltre, appariva in grave contraddizione con altro capo della sentenza in cui, invece, in relazione ad altri similari addebiti, si era ritenuto dimostrato che, pur in assenza di timbrature, il
3 avrebbe comunque svolto svariate attività (tra cui quelle contestate CP_1 come indebitamente effettuate), al rientro in ufficio a seguito di missioni esterne;
2) in ordine alla contestazione relativa all'interessamento del in CP_1 merito alla pratica relativa alla posizione del , ed al conflitto di Pt_2 interessi che si sarebbe venuto a delineare in ordine alla stessa, perché seguita dal gestito dalla famiglia del aveva errato il Tribunale CP_1 nel valutare l'esito delle prove: la decisività della deposizione del teste
– secondo cui quest'ultimo avrebbe presentato al il Tes_1 CP_1
per l'effettuazione di un'interrogazione sulla sua posizione, che Pt_3 dunque sarebbe stata consentita e legittimamente effettuata – risultava gravemente inficiata dal fatto che costui aveva collocato l'episodio in un periodo (maggio 2022) del tutto diverso dalla data indicata nella contestazione disciplinare (28.09.2021), nella quale il come CP_1 emerso dalla consultazione delle registrazioni delle presenze, non risultava presente in ufficio, ma impegnato in attività esterne;
secondo quanto, invece, emerso dalle intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, nella stessa giornata in cui il CP_1 aveva effettuato tali interrogazioni al di fuori del suo orario di servizio, lo stesso aveva incontrato il ed il presso un bar ove i tre Tes_1 Pt_2 avevano parlato della posizione debitoria di quest'ultimo (episodio, questo, evidentemente connesso con la condotta poi contestata); soggiunge che il primo giudice avrebbe altresì errato nel ritenere irrilevante il fatto che il CAF della famiglia del avesse inoltrato CP_1 richieste all'ufficio in data successiva agli accessi informatici effettuati dal sia in quanto ciò non elideva il disvalore dell'interessamento
CP_1 indebito di quest'ultimo nella vicenda, sia perché tale conclusione non teneva conto degli ulteriori accessi indebiti effettuati dal nel
CP_1 gennaio 2021, quando la pratica, pacificamente curata dal CAF della sua famiglia, era ancora in corso di definizione;
3) in ordine ai 15 accessi informatici effettuati in giornate in cui il era
CP_1 assegnato ad attività esterna e alle ulteriori 70 transazioni della tipologia IDEB e IFAS, non compatibili con le attività di ricerca anagrafica cui era adibito il e che il medesimo stava svolgendo, lamenta che il
CP_1
Tribunale avrebbe travisato l'esito della prova: gli accertamenti ispettivi avevano, infatti, attribuito rilevanza disciplinare alle interrogazioni effettuate dal in giornate diverse da quelle in cui lo stesso era CP_1
4 adibito ad attività lavorativa in ufficio (di sportello e cassa ovvero di risposta sia al numero verde che ai contribuenti presenti in ufficio), attività che lo avrebbero legittimato ad effettuare siffatte interrogazioni;
dalla miriade di transazioni esaminate, erano state infatti considerate di rilievo disciplinare soltanto quelle da lui effettuate nelle giornate in cui era assegnato ad attività esterne, nelle quali, come riferito da due dei testi escussi, il una volta rientrato in ufficio, si occupava soltanto del CP_1 discarico delle attività compiute all'esterno e non doveva svolgere attività con i contribuenti, né aveva motivo di accedere al sistema SET- CAD. Sottolinea, poi, che le 70 specifiche transazioni oggetto di contestazione (della tipologia IDEB ed IFAS) non erano compatibili con l'attività di ricerca anagrafica assegnata in quel periodo al e che le stesse non CP_1 erano state in alcun modo autorizzate dal suo superiore;
4) con riguardo all'addebito di cui al Capo D) della lettera di contestazione disciplinare, il primo giudice aveva errato nel considerare causa esimente dall'obbligo di informazione a carico del dipendente la conoscenza, da parte del datore di lavoro, del procedimento penale tramite organi di stampa;
inoltre, la giustificazione dedotta dal oltre che sfornita di CP_1 prova, era smentita dalla ricezione, da parte dello stesso Ente per il tramite del legale del di numerose altre comunicazioni;
CP_1
5) infine, in via del tutto subordinata, solo in caso di ritenuta sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla gravità concreta dei fatti contestati ed accertati, il giudice avrebbe dovuto, in applicazione del 5° comma dell'art. 18 L. n. 300/1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla data del licenziamento ed applicare la mera tutela indennitaria.
*** Il primo e terzo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per la sostanziale identità delle questioni ad essi sottese, sono fondati.
Le motivazioni che il Tribunale ha posto a fondamento della ritenuta irrilevanza disciplinare delle condotte contestate possono essere sussunte sotto due argomenti fondamentali;
da una parte, si è affermato, non potrebbero essere imputati al tutti gli accessi effettuati in giornate in cui lo stesso risultava CP_1 assente dall'ufficio per ferie, permessi o altro;
dall'altra, una molteplicità delle operazioni contestate dovevano ritenersi giustificate in quanto compiute nell'ambito delle sue attività di ufficio e comunque ad esse autorizzato.
Ebbene, il primo argomento non può essere condiviso.
5 Occorre, infatti, partire dal presupposto – non contestato - che le operazioni di che trattasi sono state effettuate mediante l'utilizzo delle credenziali dell'appellato: orbene, contrariamente a quanto dedotto dal la prova per CP_1 testi ha chiaramente restituito l'informazione che tali credenziali non erano cedibili ad altri né potevano essere utilizzate promiscuamente in ufficio (in tal senso v. deposizioni dei seguenti testi: : “i colleghi dividevano postazione e terminale ma Persona_2 ciascuno entrava con la propria utenza …anche se si usava un altro computer comunque l'accesso avveniva con le proprie credenziali ….attualmente quando occorre un aggiornamento lasciamo il pc acceso e sospeso pertanto non si può comunque accedere senza la password”; : Testimone_2
“l'accesso iniziale al pc è sempre stato tramite account personale e password”; CP_4
“…ogni dipendente ha un proprio account con una propria password segreta e non
[...] cedibile, noi abbiamo chiesto ad alcuni colleghi del ricorrente se avessero fatto interrogazioni per conto del o al contrario se le avesse fatte lui per conto loro e loro lo hanno escluso. Non mi CP_1 risulta che abbiano utilizzato le credenziali del ricorrente per effettuare le ricerche”). Soltanto un teste, , ha riferito circostanze parzialmente Testimone_3 diverse, dichiarando: “quando rispondevamo al numero verde, all'inizio, per un periodo, il mio terminale funzionava poi si è guastato, quindi abitualmente quando rispondevamo al telefono si utilizzava il pc del ricorrente. Io entravo con le mie credenziali, però nel momento in cui si rispondeva al telefono, ci davamo dei turni virtuali di mezz'ora ciascuno, in cui poteva capitare che si rimanesse con le credenziali di chi aveva acceso il computer, potevano essere le mie o quelle del ricorrente”; tuttavia tali dichiarazioni non sono in grado di inficiare la certezza del dato sopra rilevato, anzitutto per la loro genericità e per l'assoluta occasionalità di quanto riferito (l'uso promiscuo delle credenziali sarebbe stato, infatti, motivato da un temporaneo guasto al computer del teste), che non possono dare conto della molteplicità degli accessi ingiustificati, addebitati al inoltre, e soprattutto, CP_1 perché l'anomalo utilizzo delle credenziali di quest'ultimo, con le modalità riferite dal teste, si sarebbe potuto verificare soltanto se entrambi si fossero trovati in ufficio e, dunque, in giornate in cui non risultano contestati accessi indebiti. A tale elemento va aggiunta la considerazione che, sebbene l'ingresso ai locali dell'ufficio venisse registrato mediante timbratura di un badge, non è affatto emerso che l'ingresso nei predetti locali fosse fisicamente impedito dalla mancata registrazione, non essendo l'ufficio dotato di tornello azionato elettronicamente (v. deposizione della teste “Quando si rientrava dall'attività esterna, in teoria, si doveva
‹‹beggiare››, ma se si entrava solo per prendere una pratica la si prendeva e si andava via”; e del teste : “Gli ingressi e le uscite di regola vanno registrati con badge, anche se non c'è un Tes_2 tornello che non si apre se non beggio”).
6 I menzionati elementi emersi dal compendio istruttorio confermano, dunque, la certa riferibilità al delle operazioni contestategli, siccome eseguite CP_1 con le sue credenziali, di cui lo stesso aveva l'uso esclusivo, non sussistendo, d'altra parte, prova dell'impossibilità di effettuarle dalla propria postazione in ufficio anche in giorni e orari in cui non aveva registrato la propria presenza. Ogni altra considerazione circa la ragionevolezza di tale condotta, che l'appellato invoca a propria discolpa, è destinata inevitabilmente a cedere di fronte all'evidente ed incontestabile dato fattuale emergente dalle prove acquisite. Venendo al secondo profilo, va anzitutto esclusa alcuna rilevanza esimente alla circostanza che, come pure emerso dalla prova per testi, il venisse talora CP_1 autorizzato verbalmente ad effettuare attività di cassa (benché ordinariamente adibito ad attività esterne); ciò, anzitutto, in quanto, come precisato dai testi CP_4
e , le transazioni individuate come non
[...] Testimone_4 giustificate perché non correlate all'attività di ufficio legittimamente svolta dal sono quelle collocate in giornate in cui lo stesso non aveva effettuato CP_1 attività di cassa o servizio allo sportello, facilmente individuabili per avere lo stesso, in dette giornate, percepito la relativa indennità; i predetti testi hanno, infatti, confermato che sono stati presi in considerazione tutti gli accessi effettuati in giornate in cui, stando al cartellino delle presenze, lo stesso non risultava in servizio né, dunque, era stato autorizzato a svolgere attività di cassa. Già tale circostanza pare sufficiente a dubitare della riconducibilità di tali operazioni alle mansioni proprie del non trovando tale condotta alcuna CP_1 giustificazione se non proprio la necessità di svolgere tali attività al di fuori dell'orario di servizio, in quanto ad esso non riconducibili. In ogni caso, a tale primo elemento se ne aggiunge un altro ancor più significativo che pare, invero, decisivo per escludere ogni giustificazione anche alle eventuali interrogazioni che sarebbero state effettuate dal al rientro CP_1 dall'attività esterna: in particolare, il teste (superiore gerarchico del Per_1 CP_1 ha riferito che l'appellato si occupava di ricerche anagrafiche tramite il sistema ARCO, per il cui utilizzo, come spiegato dal teste era necessaria Controparte_4 la sola transazione “INCA”, che consente di visualizzare la singola cartella del contribuente;
il teste ha ancora chiarito le funzioni delle diverse transazioni IDEB ed IFAS, pacificamente utilizzate dal “IDEB (consente di visualizzare, CP_1
n.d.e.) l'intera situazione debitoria del contribuente interrogato e IFAS se in capo al soggetto interrogato ci sono procedure (ipoteche, pignoramenti ecc…)”, precisando altresì che “in relazione all'IFAS… si trattava di operazioni non compatibili con la ricerca anagrafica”, che rientrava nelle mansioni del CP_1
7 Orbene, un argomento cui il affida la propria difesa è rappresentato CP_1 dal fatto di essere stato autorizzato dal all'utilizzo di tali procedure. Per_1
Ebbene il , sentito dal primo giudice, ha confermato il contenuto della Per_1 propria e-mail del 15.02.2023 con cui aveva evidenziato di aver accertato la non compatibilità delle operazioni effettuate tramite transazioni IDEB ed IFAS “con l'attività propedeutica di ricerca anagrafica tramite ARCO”, assegnata al in CP_1 funzione della successiva attività notificatoria allo stesso pure affidata;
ha altresì aggiunto: “per accedere ad Arco si devono avere degli elementi che risultano dal CAD per acquisire numero del ruolo, l'anno di ruolo e il codice fiscale;
non escludo che il ricorrente eseguisse anche transazioni IDEB e IFAS, se la cartella era stata pagata risultava dall'IDEB e quindi non doveva essere notificata, perché dovevamo scremare il più possibile le cartelle che erano tantissime”. Orbene, se da tali dichiarazioni può emergere che al fosse stato CP_1 consentito, in relazione alle pratiche a lui assegnate e nell'ambito delle proprie funzioni, di utilizzare la procedura IDEB per verificare se la posizione debitoria fosse stata o meno estinta, ciò non spiega, in ogni caso, l'utilizzo anche della procedura IFAS, assolutamente non funzionale alle sue mansioni, né elide, conseguentemente, la fondatezza della contestazione, basata sull'accertata non compatibilità delle operazioni svolte con le predette mansioni. Come, peraltro, aggiunto dal teste , “105 (operazioni) non erano coerenti Tes_4 con le mansioni assegnate al ricorrente, perché non erano effettuate durante l'attività di sportello;
per interrogare le posizioni del contribuente occorre o che lui sia presente, e quindi egli stesso indichi i dati all'operatore di sportello, o che ci sia una formale richiesta da parte del contribuente stesso che deve essere documentata”. Pertanto, quand'anche il fosse stato, in linea generale, autorizzato dal CP_1
all'utilizzo delle transazioni IDEB ed IFAS, ciò non giustifica comunque Per_1 tutte quelle visualizzazioni di informazioni - tramite tali procedure - in tutti in casi in cui ciò non fosse stato espressamente richiesto dal contribuente oppure giustificato dall'istruzione di una pratica in corso di evasione, nell'ambito delle proprie mansioni. Le superiori considerazioni trovano ulteriore conferma nella deposizione del teste , che ha preso parte all'attività ispettiva prodromica alla contestazione Tes_4 disciplinare, il quale ha ancora riferito: “Complessivamente sono state analizzate circa 8000 operazioni, tra precedenti e successive all'incorporazione (di RI CI in CP_2
n.d.e.), incluse quelle prestate allo sportello. Le operazioni antecedenti erano tutte operazioni che esulavano dalle mansioni del ricorrente, ciò in quanto, come spiegato dal collega essendo ferma l'attività, non c'era motivo per effettuare queste Tes_2
8 operazioni, inoltre alcune erano state effettuate nelle giornate in cui il ricorrente non risultava presente perché impegnato in attività esterna, o in ferie;
per la parte a partire da ottobre 2021, n. 35 operazioni circa erano state effettuate quando non risultava presente in ufficio, come prima precisato, perché c'erano altri giustificativi (ferie, permessi, attività esterna ecc…), le interrogazioni erano IDEB, IFAS e INCA…... Avendo il c.f. del contribuente sono sufficienti INCA o IDEB per avere un dettaglio delle singole cartelle del contribuente e per ciascuna cartella il dettaglio dell'ente che l'ha emessa, IFAS è più ampia e delicata perché è una fotografia di tutte le procedure esecutive relative a quel c.f., si vedono solo le cartelle per cui è in corso una procedura, quindi paradossalmente, sulle cartelle, si ottengono più dati con INCA e IDEB che con IFAS. Comunque, accedendo a IFAS, dal c.f. si possono vedere: numero di ruolo, cartella e ente emittente se vi è in corso una procedura esecutiva su quelle cartelle. Il ricorrente aveva le abilitazioni tecniche per accedere ad IDEB, INCA e IFAS, tanto che le ha consultate.” Anche il secondo motivo, concernente il punto A della contestazione disciplinare, relativa all'indebito interessamento della pratica del , è Pt_2 fondato. Premesso che il fatto, nella sua materialità, non è stato contestato e risulta altresì accertato in sede penale [sede in cui il è stato assolto in quanto detta CP_1 condotta non integrava un elemento costitutivo del contestato pactum sceleris – scambio di favori con promessa di voti in vista delle elezioni del consiglio comunale, per le quali il si era candidato – essendosi trattato di un mero CP_1 interessamento finalizzato alla legittima soluzione di problemi di ordine tributario del e del , lo stesso risulta per tabulas esulare dalle attribuzioni del Pt_2 Tes_1
all'epoca adibito (sino al 30.09.2021) all'Ufficio Notifiche ed Esecuzioni di CP_1
RI CI e, successivamente, all'Ufficio procedure sul territorio di CP_2 si trattava, infatti, com'è pacifico, di interrogazioni effettuate sulla posizione debitoria di relative alla pratica di cancellazione di ipoteca Parte_4 su un suo immobile, attività di competenza dell'Ufficio procedure Cautelari e Immobiliari, dal quale la pratica era stata infatti seguita. Ebbene, è documentale che i sette accessi effettuati su tale posizione dal in data 28.9.2021 non solo non rientravano nella sua competenza, ma non CP_1 erano neppure giustificati dalla sua attività di sportello, non svolta dal in CP_1 quella giornata (come risulta dal registro delle presenze, da cui emerge che lo stesso, in quella giornata era adibito a servizio esterno- all. 15 bis produzione appellante), né dall'asserita presenza del in ufficio, non confermata affatto dal teste Pt_2
che ha collocato l'episodio in tutt'altro periodo (“20 gg. prima delle Tes_1 votazioni”); la data di tali accessi coincide, piuttosto, con quella dell'incontro (intercettato nel corso delle indagini che avevano dato luogo al processo esitato con
9 la sentenza n. 8447/2023 del Tribunale di Palermo), tra il il ed il Tes_1 Pt_2 nel corso del quale gli stessi avevano fatto riferimento proprio alla necessità CP_1 di avere informazioni in ordine a cartelle esattoriali in capo al;
pertanto Pt_2 appare evidente (o altamente verosimile) che la contestata attività di interrogazione svolta dal fosse perfettamente coerente con l'oggetto di tale incontro e CP_1 finalizzata a fornire le informazioni richieste. A ciò si aggiunga che tutte le attività successivamente svolte dal , Pt_2 finalizzate alla cancellazione dell'ipoteca, vennero curati dall'Ufficio a ciò preposto e non dal come invece dallo stesso dedotto, il quale, in concomitanza con CP_1 tali operazioni, era impegnato in attività esterna (v. all. 17, 18 e 19 prod. appellante). La sussistenza, piuttosto, di un conflitto di interessi tra l'attività di interrogazione effettuata dal (anche nelle date del 4 e 11.01.2022), sempre CP_1 sulla stessa posizione, e quella di gestione della medesima pratica da parte del CAF gestito dalla famiglia del , emerge dalla coincidenza dei due periodi;
Pt_2
d'altronde lo stesso ha affermato come tali accessi furono motivati CP_1 dall'esigenza di verificare lo stato della procedura ed il buon esito della cancellazione dell'ipoteca, intervenuto in ritardo rispetto agli usuali tempi di lavorazioni di pratiche del genere;
interesse che, a ben vedere, avrebbe dovuto essere curato dal contribuente recandosi all'ufficio a ciò competente o al CAF cui si era rivolto e non invece ad un soggetto che, seppur dipendente di non CP_2 aveva tali attribuzioni. Infine, anche il quarto motivo è fondato. Infatti, la dedotta causa di forza maggiore che avrebbe impedito al di CP_1 comunicare tempestivamente, come era suo obbligo in base all'art. 35 CCNL (“
1. La lavoratrice/lavoratore il quale venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'Ente/Aziende. Analogo obbligo incombe sulla lavoratrice/lavoratore che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.”), la sottoposizione a misura cautelare personale ed a procedimento penale è rimasta priva di prova alcuna, non rinvenendosi alcun elemento da cui possa desumersi che il sia stato effettivamente posto in stato di isolamento così da CP_1 non poter comunicare con alcuno, almeno con il proprio difensore il quale avrebbe ben potuto veicolare la notizia al datore di lavoro. Né assume efficacia esimente l'avere l' appreso la notizia della misura CP_2 cautelare da organi di stampa, atteso che la norma pattizia è diretta, all'evidenza, a rendere il datore di lavoro compiutamente e precisamente informato di vicende
10 potenzialmente incidenti sul legame fiduciario tra le parti ed impone al lavoratore un dovere di leale collaborazione col datore, finalizzato alla conservazione di tale legame, di tal che la stessa non può rimanere vanificata da notizie, eventualmente imprecise e incontrollabili, che il datore può ricevere da altra fonte (v. Cass. n. 18150 del 10/08/2006; n. 778 del 19/01/2015).
*** Tanto premesso in punto di fatto, non può farsi a meno di evidenziare la rilevanza disciplinare delle condotte contestate, consistite, per come sintetizzato dall' nei propri scritti difensivi (in coerenza con quanto esposto nella lettera CP_2 di contestazione disciplinare), “nel reiterato e sistematico accesso abusivo ai sistemi informatici dell'Ente e trattamento illecito di dati riservati e segreti di numerosi contribuenti, in assenza di specifiche e precise ragioni di servizio;
nell'abuso dei sistemi informatici aziendali e delle informazioni segrete e riservate negli stessi contenuti per fini personali ed extralavorativi;
nell'interessamento ad una pratica, non su indicazione dell'Ufficio o per servizio, ma per conto terzi, in violazione dell'espresso divieto;
il ha infatti agito al di fuori delle attività CP_1 assegnategli, monitorando ed interessandosi di una pratica d'ufficio per conto di soggetti terzi”; a ciò si aggiunga che, almeno per la pratica relativa alla posizione del , lo Pt_2 stesso ha agito anche in palese conflitto d'interessi, per essere stata la pratica curata dal CAF della sua famiglia. Inoltre, come già evidenziato, lo stesso ha altresì violato l'obbligo di cui all'art. 35 CCNL, omettendo di notiziare tempestivamente il datore di lavoro della misura cautelare e del procedimento penale a proprio carico. Trattasi di violazioni di svariate disposizioni del Codice Etico di RI CI e di (doc. 7 e 8 prod. appellante;
v. in particolare, a mero titolo CP_2 esemplificativo, il punto 4.1 del Codice Etico di RI: “Deve essere evitata ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali. Le informazioni acquisite dai dipendenti e/o consulenti nello svolgimento delle mansioni assegnate devono rimanere strettamente riservate, non devono essere diffuse all'interno e all'esterno dell'Ente se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure vigenti…..Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente”), nonché del generale dovere di lealtà e moralità imposto dall'art. 32, 1° e 2° co. del CCNL (“La lavoratrice/lavoratore è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio e gli è fatto divieto di svolgere attività contrarie all'Ente/Aziende. Gli è fatto altresì divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi ed è tenuto a notificare all'Ente/Aziende, l'eventuale esistenza di altro suo impiego o incarico”) che, minando in radice l'affidamento dei terzi sulla riservatezza dei dati in possesso
11 dell'Agenzia, e dunque l'immagine di serietà ed affidabilità di quest'ultima, appaiono di tale gravità, indipendentemente dal loro numero (nella specie, peraltro, rilevante), da incidere irreparabilmente sul vincolo fiduciario sì da poter essere sanzionate soltanto con il licenziamento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1954/2025 pubblicata il 28.04.2025 dal Tribunale GL di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado che liquida per compensi in € 3.809,00 per il primo grado ed in € 3.473,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 2/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI RE RI SE Di AR
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