Articolo 15 della Legge 2 aprile 1979, n. 97
Articolo 14Articolo 16
Versione
21 aprile 1979
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Versione
1 maggio 1985
Art. 15.
Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati

Le somme dovute al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , ed ai magistrati amministrativi regionali a titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di arbitro debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del tesoro, nella misura dell'ottanta per cento. ((3))
Degli avvenuti versamenti e' data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del magistrato ovvero dell'avvocato o procuratore dello Stato interessato. ((3))
Per gli arbitrati di cui all' articolo 1 del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113 , continua inoltre ad applicarsi la ritenuta ivi prevista.

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AGGIORNAMENTO ((3)) La Corte Costituzionale con sentenza 19-23 aprile 1985, n. 116 (in
G.U. 1a s.s. 30/04/1985, n. 101) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi primo e secondo del presente articolo.

Entrata in vigore il 1 maggio 1985
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