Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
SI
PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59 REPUBBLICA ITALIANA
d.p.r.131/1986) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Vincenza Agnese - giudice dott. Francesco Pipicelli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel P.U. n.469-1/2025 R.G. iscritto in data 3.4.2025 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da:
Controparte_1
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE
848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia;
precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, via Biumi n. 18, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso;
sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale;
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CCII. Parte resistente si è costituita depositando memoria, nella quale ha rappresentato la possibilità di una ripresa dell'attività, con conseguente recupero della capacità di adempiere alle proprie obbligazioni;
C) è positivamente comprovato che parte debitrice è un imprenditore che esercita un'attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)
CCII, come reso evidente dai dati dell'attivo patrimoniale e dei ricavi del bilancio 2022; essa è dunque soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
A) È da opinarsi che ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa come risulta dalle seguenti circostanze. Parte ricorrente documenta un credito portato da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e non opposto, seguito da precetto intimato per € 14.726,18 e da pignoramento presso terzi negativo. Sussistono inoltre debiti verso erario iscritti a ruolo e non rateizzati per circa €
469.000. La resistente è in liquidazione dalla fine del 2023; la stessa fa presente di aver impugnato l'informazione antimafia interdittiva prot. fasc. 12B7/2023009699 emessa dalla
Prefettura di Milano e notificata in data 24.07.2023, che ha interdetto la prosecuzione dell'attività di impresa, documentando che è fissata udienza avanti al TAR per il 9.7.2025 e prospetta in caso di esito favorevole del giudizio amministrativo una possibile ripresa dell'attività, con conseguente pagamento dei debiti scaduti, concludendo per un rinvio della trattazione a data successiva. Si osserva come tale prospettazione sia meramente aleatoria, congetturale e del tutto ininfluente, al cospetto di una evidente e incontestata impossibilità attuale di estinguere integralmente le passività mediante la liquidazione del patrimonio residuo: posto che questo tribunale deve prendere semplicemente atto dell'attuale esistenza di una interdittiva che preclude l'esercizio dell'attività di impresa, non è allegato alcun elemento dal quale si possa desumere che la società realmente intenderebbe e sarebbe in grado - considerato il carico dei debiti scaduti e non pagati - di riprendere una attività commerciale cessata da tempo. È confermata la sussistenza di uno stato di irreversibile insolvenza.
B) Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000 euro.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
(C.F. ), con in Milano, via Biumi n. 18 quale procedura
[...] P.IVA_1
principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
3) NOMINA Curatore il dr. professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 356 CCII e Persona_1 in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 22.10.2025 ore 11 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 3 di 4 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, il 27/05/2025.
Il presidente est.
Caterina Macchi
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