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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4394 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5999/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 8.7.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 5999 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.Luciano Mennella, giusta procura allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 357;
1 Appellante
e
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Moneleone, per procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Campagnano di Roma, via San Sebastiano, 45;
Appellata
Premesso che:
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Romania il 21.8.2005 ed hanno avuto un figlio, , nato Per_1
l'8.8.2015;
con ricorso depositato il 13.1.2021, ha chiesto Controparte_1
pronunciarsi la separazione tra i coniugi con addebito al marito, l'affidamento esclusivo del figlio, l'assegnazione della casa coniugale e il riconoscimento di un assegno di manenimento per sè, pari ad € 400,00 mensili e per , pari Per_1
ad € 800,00 mensili, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
si è costituito aderendo alla domanda di separazione, Parte_1
ma opponendosi alle ulteriori domande formulate dalla controparte;
all'esito dell'udienza presidenziale del 27.9.2021, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente;
il figlio è stato collocato prevalentemente presso la madre ed è stato regolamentato il diritto di visita del padre;
è stato posto a carico di quest'ultimo solo un assegno per il mantenimento di Per_1
dell'importo mensile di € 450,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
2 con la sentenza n. 740/23, il Tribunale di Tivoli, respinta ogni altra domanda, ha addebitato la separazione a;
ha affidato il figlio delle Parte_1
parti in via esclusiva alla madre, assegnataria della casa coniugale;
ha disposto che il padre potesse vedere il minore il venerdì e il sabato dalle 15.00 alle 20.00, con la supervisione dei Servizi Sociali;
ha posto a carico di Parte_1
un assegno, per il mantenimento del figlio, dell'importo mensile di €
[...]
450,00, oltre il 50% delle relative spese straordinarie;
ha posto a carico del resistente le spese di lite;
con atto di appello depositato il 4.12.2023, ha Parte_1
impugnato la sentenza e ha chiesto -previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento solo nel capo relativo all'affidamento esclusivo di Per_1
alla madre- il rigetto della domanda di addebito della separazione e che fosse disposto l'affidamento condiviso del minore, con ampliamento delle modalità di frequentazione padre-figlio;
si è costituita il 30.9.2014 e ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'istanza di sospensiva e dell'intero atto di appello;
i Servizi Sociali hanno trasmesso le proprie relazioni di aggiornamento il
18.3.2024 ed il 15.10.2024;
il P.G., il 13.6.2025, ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello;
dopo un rinvio dell'udienza del 12.12.2024, richiesto da entrambe le parti, nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. il 2.7.2025, tanto l'appellante, quanto l'appellata hanno rappresentato di aver proposto ricorso congiunto al
Tribunale di Tivoli per ottenere lo scioglimento del matrimonio, prevedendo l'affidamento condiviso di , nonchè la possibilità di incontri padre-figlio Per_1
due pomeriggi a settimana fino alle 19.30 e a fine settimana alternati dal sabato
3 alle ore 10.00, alla domenica alle 20.00 (come già previsto nell'ordinanza presidenziale emessa nel corso del giudizio di primo grado) e, con sentenza n.
120/25, depositata l'8.4.2025, il Tribunale ha provveduto in conformità; le parti hanno, quindi, chiesto che fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere.
MOTIVAZIONE
E' pacifico tra le parti che -a seguito della sentenza n. 120/25, depositata l'8.4.2025, con cui il Tribunale di Tivoli ha recepito le conclusioni formulate nel giudizio di divorzio congiuntamente intrapreso- sia cessata la materia del contendere anche in ordine al presente procedimento per la separazione dei coniugi (nel quale aveva impugnato la pronuncia di Parte_1
primo grado al fine di ottenere l'affidamento condiviso del figlio e una diversa regolamentazione del proprio diritto di visita del minore).
In particolare, nella sentenza di divorzio, si riporta esplicitamente che “Le condizioni pattuite sono poi congrue, idonee a soddisfare le esigenze della parte economicamente più debole e della prole, tanto da non richiedere provvedimenti di sorta”.
Peraltro, anche l'impugnativa concernente l'avvenuto addebito della separazione al marito deve intendersi rinunciata in presenza delle conclusioni congiunte formulate delle parti, che hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Alla Corte, dunque, non resta che pronunciarsi in conformintà.
P.Q.M.
4 la Corte
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Tivoli n. 740/23, depositata
[...]
l'8.6.2023, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il Consigliere rel. La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 8.7.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 5999 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.Luciano Mennella, giusta procura allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 357;
1 Appellante
e
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Moneleone, per procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Campagnano di Roma, via San Sebastiano, 45;
Appellata
Premesso che:
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Romania il 21.8.2005 ed hanno avuto un figlio, , nato Per_1
l'8.8.2015;
con ricorso depositato il 13.1.2021, ha chiesto Controparte_1
pronunciarsi la separazione tra i coniugi con addebito al marito, l'affidamento esclusivo del figlio, l'assegnazione della casa coniugale e il riconoscimento di un assegno di manenimento per sè, pari ad € 400,00 mensili e per , pari Per_1
ad € 800,00 mensili, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
si è costituito aderendo alla domanda di separazione, Parte_1
ma opponendosi alle ulteriori domande formulate dalla controparte;
all'esito dell'udienza presidenziale del 27.9.2021, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente;
il figlio è stato collocato prevalentemente presso la madre ed è stato regolamentato il diritto di visita del padre;
è stato posto a carico di quest'ultimo solo un assegno per il mantenimento di Per_1
dell'importo mensile di € 450,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
2 con la sentenza n. 740/23, il Tribunale di Tivoli, respinta ogni altra domanda, ha addebitato la separazione a;
ha affidato il figlio delle Parte_1
parti in via esclusiva alla madre, assegnataria della casa coniugale;
ha disposto che il padre potesse vedere il minore il venerdì e il sabato dalle 15.00 alle 20.00, con la supervisione dei Servizi Sociali;
ha posto a carico di Parte_1
un assegno, per il mantenimento del figlio, dell'importo mensile di €
[...]
450,00, oltre il 50% delle relative spese straordinarie;
ha posto a carico del resistente le spese di lite;
con atto di appello depositato il 4.12.2023, ha Parte_1
impugnato la sentenza e ha chiesto -previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento solo nel capo relativo all'affidamento esclusivo di Per_1
alla madre- il rigetto della domanda di addebito della separazione e che fosse disposto l'affidamento condiviso del minore, con ampliamento delle modalità di frequentazione padre-figlio;
si è costituita il 30.9.2014 e ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'istanza di sospensiva e dell'intero atto di appello;
i Servizi Sociali hanno trasmesso le proprie relazioni di aggiornamento il
18.3.2024 ed il 15.10.2024;
il P.G., il 13.6.2025, ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello;
dopo un rinvio dell'udienza del 12.12.2024, richiesto da entrambe le parti, nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. il 2.7.2025, tanto l'appellante, quanto l'appellata hanno rappresentato di aver proposto ricorso congiunto al
Tribunale di Tivoli per ottenere lo scioglimento del matrimonio, prevedendo l'affidamento condiviso di , nonchè la possibilità di incontri padre-figlio Per_1
due pomeriggi a settimana fino alle 19.30 e a fine settimana alternati dal sabato
3 alle ore 10.00, alla domenica alle 20.00 (come già previsto nell'ordinanza presidenziale emessa nel corso del giudizio di primo grado) e, con sentenza n.
120/25, depositata l'8.4.2025, il Tribunale ha provveduto in conformità; le parti hanno, quindi, chiesto che fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere.
MOTIVAZIONE
E' pacifico tra le parti che -a seguito della sentenza n. 120/25, depositata l'8.4.2025, con cui il Tribunale di Tivoli ha recepito le conclusioni formulate nel giudizio di divorzio congiuntamente intrapreso- sia cessata la materia del contendere anche in ordine al presente procedimento per la separazione dei coniugi (nel quale aveva impugnato la pronuncia di Parte_1
primo grado al fine di ottenere l'affidamento condiviso del figlio e una diversa regolamentazione del proprio diritto di visita del minore).
In particolare, nella sentenza di divorzio, si riporta esplicitamente che “Le condizioni pattuite sono poi congrue, idonee a soddisfare le esigenze della parte economicamente più debole e della prole, tanto da non richiedere provvedimenti di sorta”.
Peraltro, anche l'impugnativa concernente l'avvenuto addebito della separazione al marito deve intendersi rinunciata in presenza delle conclusioni congiunte formulate delle parti, che hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Alla Corte, dunque, non resta che pronunciarsi in conformintà.
P.Q.M.
4 la Corte
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Tivoli n. 740/23, depositata
[...]
l'8.6.2023, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il Consigliere rel. La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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