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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 819/2022 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Parte_2
Chiarelli (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Napoli, alla Piazza Eritrea, n. 3, presso l'Avv. Raffaele Tortoriello;
APPELLANTE contro
; CP_1
Controparte_2
Controparte_3
APPELLATI - CONTUMACI avverso la sentenza n. 1781/2021, resa dal G.U. del Tribunale di Benevento, pubblicata il 14.09.2021 e non notificata. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 21.02.2022, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
Benevento, adito dalla e da , in Controparte_2 CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo n. 1392/2014 (per l'importo di €
223.454,73), lo ha revocato, condannando lo quale garante della CP_1
Società opponente (dichiarata, nelle more del giudizio di primo grado, fallita), al pagamento, in favore della opposta, della “somma da CP_3
calcolarsi come prescritto nel § 6 della motivazione”, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
2. Con l'originaria istanza monitoria, la Banca ricorrente aveva dedotto plurime linee di credito nei confronti della Controparte_2
garantite dallo e segnatamente: CP_1
- € 23.781,51, quale saldo di C/C n. 01/01/03528;
- € 28.515,77, per insoluto e protestato;
- € 164.657,45, quale saldo di mutuo chirografario n. 01/02/3538;
- € 6.500,00, per fattura al 31.10.2013, risultata insoluta.
3. Con la successiva opposizione, Società e garante avevano eccepito anatocismo;
illegittimità c.m.s. e spese, non preventivamente pattuite;
usura e, il solo garante, violazione dell'art. 1956 c.c.
4. Il Tribunale, all'esito della istruttoria tecnica, affidata a CTU, dichiarata l'improcedibilità della domanda in danno della Società debitrice principale, per sopraggiunto fallimento, accolta l'eccezione di anatocismo sino alla data dal 23.11.2007, disattesa quella inerente alla c.m.s. ed alle ulteriori spese, ha revocato il decreto opposto, ritenendo fondate le doglianze di parte opponente, quanto alla accertata usura, limitatamente al primo ed al terzo trimestre del 2008.
Il Giudice di prime cure ha, di seguito, ritenuto di affidare ad “un mero calcolo aritmetico, che le parti potranno svolgere successivamente” (V. pag. 5 della sentenza impugnata) l'esatto ammontare della debitoria dovuta dallo nella sua qualità, in favore della Banca opposta ed CP_1
in siffatti termini, lo ha condannato alla “somma da calcolarsi come prescritto nel § 6 della motivazione” (V. dispositivo di sentenza, pag.
8).
Quanto al rapporto di mutuo chirografario, il Tribunale ha dato atto dell'intervenuto pagamento, a garanzia, di Controparte_4
sino alla concorrenza di € 133.141,29, rinviando, ancora una
[...]
volta, ad un momento successivo la residua debitoria dello CP_1
“come da calcolarsi all'11 Novembre 2014” (V. pag. 5 della sentenza impugnata).
5. Con il gravame, affidato ad un duplice ordine di motivi, la
[...]
(quale cessionaria del credito già vantato da Parte_2 [...]
lamenta omessa pronuncia in Controparte_3
ordine alla esposizione rinveniente da portafoglio commerciale, per €
28.515,77, e da insoluto fattura al 31.10.2013 (Calcestruzzi San
Vincenzo), per l'ulteriore importo di € 6.500,00 (primo motivo); genericità della sentenza di condanna, indeterminata nel quantum, perché affidato ad un successivo calcolo aritmetico, che ne pregiudica l'esecutività (secondo motivo).
5.1. Tutti gli appellati, sebbene ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
5.2. All'esito dell'udienza del 05.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore dell'appellante, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione del termine ridotto di 30 gg. per il deposito di conclusionale.
6. L'appello è fondato.
7. L'appellante fa carico al Tribunale di aver omesso pronuncia in ordine alle esposizioni rinvenienti da portafoglio commerciale, per € 28.515,77, e da insoluto fattura al 31.10.2013 (Calcestruzzi San
Vincenzo), per l'ulteriore importo di € 6.500,00, tra l'altro, giammai poste in discussione da parte opponente e che, di conseguenza, sono rimaste estranee all'attività istruttoria, per come è agevole desumere dal contenuto della relazione peritale, nella parte in cui il CTU precisa che “tali posizioni debitorie non costituiscono oggetto di contenzioso per il quale è stato formulato al CTU il relativo quesito, per cui il
Consulente si astiene da ogni conteggio e calcolo in merito alle altre posizioni debitorie” (V. pag. XVI della relazione definitiva).
All'esposizione rinveniente dal residuo debito del mutuo chirografario, sommata algebricamente con il saldo a credito accertato in favore della , va dunque sommato l'importo complessivo di € Parte_3
35.015,77, quale sommatoria dell'insoluto per portafoglio commerciale di € 28.515,77 e della fattura al 31.10.2013, del pari risultata insoluta per ulteriori € 6.500,00.
8. È fondata, anche, la censura veicolata con il secondo motivo, con il quale si lamenta l'irrogazione di una condanna generica in danno dello sì da pregiudicare la stessa esecutività del titolo. CP_1
Tenuto conto, pertanto, dei criteri di calcolo fissati dal Tribunale nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata, vale a dire, anatocismo sino alla data dal 23.11.2007, azzeramento dei tassi per i due trimestri per i quali è stata accerta l'usura, debito residuo del mutuo chirografario (al netto dell'importo di € 133.141,29, corrisposto in garanzia, in favore della Banca creditrice, nelle more del giudizio a quo), il credito complessivamente vantato dalla odierna appellante ammonta a complessivi € 35.346,03, di cui € 6.500,00, per fattura insoluta;
€ 28.515,77, per insoluto commerciale;
€ 29.716,26, per debito residuo mutuo chirografario;
detratti € 26.453,58, accertati a credito della all'esito del ricalcolo del C/C n. 3528, ed Parte_3 ulteriori € 2.932,42, per l'azzeramento degli interessi per i due trimestri del 2008 per i quali il tasso è risultato oltre l'usura.
9. In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...]
va condannato al pagamento, in favore della odierna CP_1
appellante, del complessivo importo di € 35.346,03, oltre interessi legali, a far data dalla domanda monitoria sino al soddisfo.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (di poco superiore ai 35 mila euro), dell'attività svolta dal procuratore dell'appellante (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione e decisionale, per le quali si applicano i minimi) di cui al D.M. 147/2022, si liquidano come da dispositivo ed a carico esclusivo del solo dal momento che l'appellato CP_1 CP_5
e la cedente sono stati evocati nel presente Controparte_3
grado ai soli fini della integrazione del litisconsorzio processuale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 21.02.2022, da quale mandataria di Parte_1 [...]
nei confronti di , e Parte_2 CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. Controparte_3
1781/2021 del G.U. del Tribunale di Benevento, così provvede:
- dichiara la contumacia di , e CP_1 Controparte_2
Controparte_3
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
1392/2014, condanna al pagamento, in favore CP_1
dell'appellante, della complessiva somma di € 35.346,03, oltre interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle CP_1
spese del presente grado, che liquida in complessivi € 6.734,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- nulla per le spese del presente grado nei confronti di CP_2
e di attesa la
[...] Controparte_3
contumacia degli intimati.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese