TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8540 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15280/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 43269/22 del Giudice di Pace di
Napoli del 03.01.2023 e vertente
TRA
(C.F. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma alla via G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Gustavo Birio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Arturo Rocco 4,
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Esposito ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via F.
Caracciolo 14;
appellato NONCHE' CONTRO
(CF , in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, come rappresentato e difeso dall'Avv. Carla D'Alterio
ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la Casa Comunale sita in Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo;
appellato
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 30.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con ricorso depositato in data
03.03.2022, convenne in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice Controparte_1
di pace di Napoli, l' ed il Parte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso le cartelle di pagamento nn.
07120200029056212000, 07120200061525441000, 07120200069258286000, emesse a carico dello stesso per presunte contravvenzioni al codice della strada, (anni 2015;
2016). Il contribuente, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dedusse che i verbali presupposti non gli fossero mai stati notificati e di cui, a suo dire, era venuto a conoscenza soltanto in data 01.02.2022 in conseguenza della notifica delle cartelle in parola. Precisando, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato e da qui la decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione forzata delle controparti, chiese l'annullamento degli atti opposti, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituì l' la quale, contando le avverse difese, Parte_1
eccepì la tardività dell'azione spiegata avverso la cartella di pagamento n.
07120200029056212000, poiché da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, avvenuta il 15.11.2021 e non già in data 01.02.2022.
Lamentando, altresì, il mancato decorso del termine di prescrizione decennale della pretesa creditoria coattivamente azionata contenuta nelle cartelle opposte, chiese il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Del pari si costituì il il quale, contestando gli assunti avversi, Controparte_2
concluse per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di giudizio.
Con la sentenza n. 43269/22 il giudice di pace di Napoli, sul rilievo che fosse maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981 fra la data di notifica delle contravvenzioni e quella degli impugnati atti impositivi annullò
questi ultimi, condannando le parti convenute alla refusione delle spese processuali.
Ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe l' Parte_1
.
[...]
Il concessionario ha contestato la decisione del giudice di prime cure laddove ha pronunciato la declaratoria di annullamento delle predette cartelle. Dunque,
lamentando l'erronea valutazione delle allegazioni difensive e delle risultanze istruttorie in atti, essendo state le cartelle esattoriali regolarmente notificate, (cfr. all.
n. 5 dell'atto di citazione), ha assunto di aver fornito la prova dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla legge ai fini della ritualità e legittimità della notifica degli atti impositivi impugnati. In ordine alla cartella di pagamento n.
07120200029056212000, ha specificato parte appellante che, essendo l'azione un ricorso ex art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 poiché volta al recupero della tutela giudiziaria non goduta dalla presunta omissione dei verbali di contestazione delle contravvenzioni, la stessa non poteva che dichiararsi inammissibile per tardività,
dovendo proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della stessa, avvenuta il 15.11.2021 e non già in data 01.02.2022, come erroneamente rilevato dal giudice di pace di Napoli. Infine, ha censurato la dichiarata prescrizione del credito coattivamente azionato, attesa l'applicazione dell'art. 68 co
1 e 4 bis del Decreto Cura Italia DL n. 18/2020. Sulla scorta di tali premesse,
l'appellante ha concluso per la riforma della sentenza gravata e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in appello , il quale ne ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, contestando l'avverso dedotto, ha argomentato della infondatezza della intrapresa impugnazione. Ha chiesto, pertanto, la conferma della sentenza del giudice di prime cure con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Si è costituito, altresì, il associandosi alle contestazioni e Controparte_2
doglianze già svolte dal concessionario. Ha, poi, eccepito, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che le censure formulate dal contribuente in primo grado fossero dirette esclusivamente alla procedura di riscossione delle somme ingiunte alla quale risulta estraneo, essendo di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione. Sulla base di tali eccezioni e deduzioni, ha concluso come in atti con vittoria di spese di giudizio.
Rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 30.09.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione. L'appello proposto dall' risulta infondato per le ragioni che CP_3 Parte_2
seguono.
In via preliminare, il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello, né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì,
dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Sempre in apertura di motivazione, deve essere rigettata l'eccezione formulata dal di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui all'art. CP_1
342 c.p.c.
L'atto introduttivo del presente grado di giudizio, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata, recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento, che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata.
Del pari, l'assunta violazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha ragion d'essere, risultando la domanda priva del carattere della manifesta infondatezza.
Orbene, nei fatti di causa va rilevato che con l'opposizione originariamente proposta il odierno appellato, ha lamentato l'omessa notifica dei verbali CP_1
sottesi alle cartelle impugnate, nonché l'asserita decadenza e prescrizione della pretesa creditoria. L'azione avanzata andava dunque qualificata come opposizione all'esecuzione e non già come opposizione recuperatoria del mezzo di tutela omesso (opposizione a verbale).
Siffatta conclusione appare conforme al principio che le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno precisato riguardo alla cartella esattoriale o all'avviso di mora, (cfr. SU n. 22080/2017) per cui: “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del
codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari
degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti
i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui
evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28
richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla
violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del
verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al
fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta
giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la
prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti
interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ. Nel
solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n.
13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la
regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa
sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza
limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche
eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile,
limite dell'interesse di agire. In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai
sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei
crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle
violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo… In definitiva,
costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il
quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo
intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del
primo atto interruttivo.” Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale reputa che il primo motivo di appello sia infondato e vada respinto.
Essendo l'azione spiegata dal una opposizione all'esecuzione ex art. 615 CP_1
c.p.c., questa risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale. Pertanto, anche se la cartella di pagamento n. 07120200029056212000 risulta, effettivamente,
notificata il 15.11.2021 e non già in data 01.02.2022 come erroneamente rilevato dal giudice di pace di Napoli, la domanda avverso stessa non può considerarsi tardiva.
Con il secondo motivo di gravame l' ha dedotto l'errata CP_3 Parte_2
dichiarazione di prescrizione, evidenziando che il Giudice di primo grado, nel determinarsi in merito al decorso del termine di prescrizione quinquennale, non abbia considerato, disapplicandolo, l'art. 68, comma 1 e 4bis, del Decreto Cura
Italia, che prevede, per tutte le entrate tributarie e non tributarie, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, sia quelli di decadenza che di prescrizione dal 09/03/2020 sino al 31/08/2021.
Invero, l'art. 2 del D.L. n. 99/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio
2021, n. 69 (che ha modificato la vecchia versione dell'art. 68, comma 1, del decreto
Cura Italia (D.L. n. 18/2020)) ha prorogato la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, sia quelli di decadenza che di prescrizione […..], sino al 31/08/2021. Inoltre, l'art. 4 del D.L. n.
41/2021 (Decreto Sostegni), convertito in Legge 21 maggio 2021, n. 69, in modifica al richiamato art. 68, comma 4-bis, ha prorogato di 24 mesi tutti i termini di prescrizione e decadenza che scadono nel periodo 8/03/2020-31/08/2021 (periodo di sospensione). Pertanto, nel caso di specie, non risulta decorso alcun termine di prescrizione e/o decadenza alla data di notifica delle cartelle di pagamento n.
07120200029056212000, 07120200061525441000, 07120200069258286000 e la pretesa creditoria andava, ad avviso del concessionario, dichiarata legittima e non prescritta. Trattasi di argomentazione fatta valere per la prima volta nella presente sede e,
dunque, inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c. La ratio è rinvenibile nell'esigenza di impedire che la domanda di riesame del fatto in appello si traduca nella richiesta di nuove indagini su temi che non sono mai stati oggetto di allegazione.
La Suprema Corte ha difatti chiarito che “L'art. 345 c.p.c. riguarda non soltanto le
domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non
esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i
temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in
iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale.” (cfr. Cassazione
civile sez. VI, 01.02.2018, n. 2529)
Ed invero, l'eccezione di prescrizione, sollevata dall' Parte_1
nella presente sede, si fonda su fatti mai dedotti nell'ambito del
[...]
giudizio di primo grado. L'odierna appellante, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, al paragrafo III, si limitava difatti ad affermare che il termine di prescrizione fosse decennale e non quinquennale (cfr.
pag. 2 e 3).
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si Parte_1
liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile
ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria.
Spese compensate tra l' e il Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta l'appello proposto dall' e, Parte_1
per l'effetto,
b) conferma la sentenza impugnata;
c) condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Controparte_1
si liquidano in euro in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA
e CPA, come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
d) compensa le spese di lite tra l' e il Parte_1
Controparte_2
Napoli il 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15280/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 43269/22 del Giudice di Pace di
Napoli del 03.01.2023 e vertente
TRA
(C.F. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma alla via G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Gustavo Birio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Arturo Rocco 4,
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Esposito ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via F.
Caracciolo 14;
appellato NONCHE' CONTRO
(CF , in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, come rappresentato e difeso dall'Avv. Carla D'Alterio
ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la Casa Comunale sita in Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo;
appellato
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 30.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con ricorso depositato in data
03.03.2022, convenne in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice Controparte_1
di pace di Napoli, l' ed il Parte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso le cartelle di pagamento nn.
07120200029056212000, 07120200061525441000, 07120200069258286000, emesse a carico dello stesso per presunte contravvenzioni al codice della strada, (anni 2015;
2016). Il contribuente, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dedusse che i verbali presupposti non gli fossero mai stati notificati e di cui, a suo dire, era venuto a conoscenza soltanto in data 01.02.2022 in conseguenza della notifica delle cartelle in parola. Precisando, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato e da qui la decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione forzata delle controparti, chiese l'annullamento degli atti opposti, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituì l' la quale, contando le avverse difese, Parte_1
eccepì la tardività dell'azione spiegata avverso la cartella di pagamento n.
07120200029056212000, poiché da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, avvenuta il 15.11.2021 e non già in data 01.02.2022.
Lamentando, altresì, il mancato decorso del termine di prescrizione decennale della pretesa creditoria coattivamente azionata contenuta nelle cartelle opposte, chiese il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Del pari si costituì il il quale, contestando gli assunti avversi, Controparte_2
concluse per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di giudizio.
Con la sentenza n. 43269/22 il giudice di pace di Napoli, sul rilievo che fosse maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981 fra la data di notifica delle contravvenzioni e quella degli impugnati atti impositivi annullò
questi ultimi, condannando le parti convenute alla refusione delle spese processuali.
Ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe l' Parte_1
.
[...]
Il concessionario ha contestato la decisione del giudice di prime cure laddove ha pronunciato la declaratoria di annullamento delle predette cartelle. Dunque,
lamentando l'erronea valutazione delle allegazioni difensive e delle risultanze istruttorie in atti, essendo state le cartelle esattoriali regolarmente notificate, (cfr. all.
n. 5 dell'atto di citazione), ha assunto di aver fornito la prova dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla legge ai fini della ritualità e legittimità della notifica degli atti impositivi impugnati. In ordine alla cartella di pagamento n.
07120200029056212000, ha specificato parte appellante che, essendo l'azione un ricorso ex art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 poiché volta al recupero della tutela giudiziaria non goduta dalla presunta omissione dei verbali di contestazione delle contravvenzioni, la stessa non poteva che dichiararsi inammissibile per tardività,
dovendo proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della stessa, avvenuta il 15.11.2021 e non già in data 01.02.2022, come erroneamente rilevato dal giudice di pace di Napoli. Infine, ha censurato la dichiarata prescrizione del credito coattivamente azionato, attesa l'applicazione dell'art. 68 co
1 e 4 bis del Decreto Cura Italia DL n. 18/2020. Sulla scorta di tali premesse,
l'appellante ha concluso per la riforma della sentenza gravata e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in appello , il quale ne ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, contestando l'avverso dedotto, ha argomentato della infondatezza della intrapresa impugnazione. Ha chiesto, pertanto, la conferma della sentenza del giudice di prime cure con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Si è costituito, altresì, il associandosi alle contestazioni e Controparte_2
doglianze già svolte dal concessionario. Ha, poi, eccepito, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che le censure formulate dal contribuente in primo grado fossero dirette esclusivamente alla procedura di riscossione delle somme ingiunte alla quale risulta estraneo, essendo di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione. Sulla base di tali eccezioni e deduzioni, ha concluso come in atti con vittoria di spese di giudizio.
Rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 30.09.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione. L'appello proposto dall' risulta infondato per le ragioni che CP_3 Parte_2
seguono.
In via preliminare, il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello, né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì,
dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Sempre in apertura di motivazione, deve essere rigettata l'eccezione formulata dal di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui all'art. CP_1
342 c.p.c.
L'atto introduttivo del presente grado di giudizio, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata, recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento, che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata.
Del pari, l'assunta violazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha ragion d'essere, risultando la domanda priva del carattere della manifesta infondatezza.
Orbene, nei fatti di causa va rilevato che con l'opposizione originariamente proposta il odierno appellato, ha lamentato l'omessa notifica dei verbali CP_1
sottesi alle cartelle impugnate, nonché l'asserita decadenza e prescrizione della pretesa creditoria. L'azione avanzata andava dunque qualificata come opposizione all'esecuzione e non già come opposizione recuperatoria del mezzo di tutela omesso (opposizione a verbale).
Siffatta conclusione appare conforme al principio che le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno precisato riguardo alla cartella esattoriale o all'avviso di mora, (cfr. SU n. 22080/2017) per cui: “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del
codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari
degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti
i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui
evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28
richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla
violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del
verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al
fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta
giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la
prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti
interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ. Nel
solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n.
13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la
regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa
sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza
limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche
eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile,
limite dell'interesse di agire. In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai
sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei
crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle
violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo… In definitiva,
costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il
quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo
intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del
primo atto interruttivo.” Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale reputa che il primo motivo di appello sia infondato e vada respinto.
Essendo l'azione spiegata dal una opposizione all'esecuzione ex art. 615 CP_1
c.p.c., questa risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale. Pertanto, anche se la cartella di pagamento n. 07120200029056212000 risulta, effettivamente,
notificata il 15.11.2021 e non già in data 01.02.2022 come erroneamente rilevato dal giudice di pace di Napoli, la domanda avverso stessa non può considerarsi tardiva.
Con il secondo motivo di gravame l' ha dedotto l'errata CP_3 Parte_2
dichiarazione di prescrizione, evidenziando che il Giudice di primo grado, nel determinarsi in merito al decorso del termine di prescrizione quinquennale, non abbia considerato, disapplicandolo, l'art. 68, comma 1 e 4bis, del Decreto Cura
Italia, che prevede, per tutte le entrate tributarie e non tributarie, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, sia quelli di decadenza che di prescrizione dal 09/03/2020 sino al 31/08/2021.
Invero, l'art. 2 del D.L. n. 99/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio
2021, n. 69 (che ha modificato la vecchia versione dell'art. 68, comma 1, del decreto
Cura Italia (D.L. n. 18/2020)) ha prorogato la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, sia quelli di decadenza che di prescrizione […..], sino al 31/08/2021. Inoltre, l'art. 4 del D.L. n.
41/2021 (Decreto Sostegni), convertito in Legge 21 maggio 2021, n. 69, in modifica al richiamato art. 68, comma 4-bis, ha prorogato di 24 mesi tutti i termini di prescrizione e decadenza che scadono nel periodo 8/03/2020-31/08/2021 (periodo di sospensione). Pertanto, nel caso di specie, non risulta decorso alcun termine di prescrizione e/o decadenza alla data di notifica delle cartelle di pagamento n.
07120200029056212000, 07120200061525441000, 07120200069258286000 e la pretesa creditoria andava, ad avviso del concessionario, dichiarata legittima e non prescritta. Trattasi di argomentazione fatta valere per la prima volta nella presente sede e,
dunque, inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c. La ratio è rinvenibile nell'esigenza di impedire che la domanda di riesame del fatto in appello si traduca nella richiesta di nuove indagini su temi che non sono mai stati oggetto di allegazione.
La Suprema Corte ha difatti chiarito che “L'art. 345 c.p.c. riguarda non soltanto le
domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non
esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i
temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in
iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale.” (cfr. Cassazione
civile sez. VI, 01.02.2018, n. 2529)
Ed invero, l'eccezione di prescrizione, sollevata dall' Parte_1
nella presente sede, si fonda su fatti mai dedotti nell'ambito del
[...]
giudizio di primo grado. L'odierna appellante, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, al paragrafo III, si limitava difatti ad affermare che il termine di prescrizione fosse decennale e non quinquennale (cfr.
pag. 2 e 3).
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si Parte_1
liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile
ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria.
Spese compensate tra l' e il Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta l'appello proposto dall' e, Parte_1
per l'effetto,
b) conferma la sentenza impugnata;
c) condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Controparte_1
si liquidano in euro in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA
e CPA, come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
d) compensa le spese di lite tra l' e il Parte_1
Controparte_2
Napoli il 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone