Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1741 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Parte_1 avvocati Massimo e Marco Nappi ed elettivamente domiciliato presso di loro in Roma, via Agri
1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
n persona del legale rappresentante pro tempore, contumace Controparte_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 2964/2018 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 13/7/2018
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 37430 del 21/12/2022 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado (con cui il
Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione presentata da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo con cui su ricorso del lavoratore le era stato ingiunto, quale responsabile in solido ex
Co La aveva in particolare accolto l'unico motivo di ricorso del lavoratore con cui quest'ultimo contestava la gravata sentenza ove, nel dichiararlo decaduto, non aveva ritenuto idonea ad impedire la decadenza la diffida stragiudiziale effettuata.
riassumeva tempestivamente il giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione di Parte_1
con condanna di tale società a rimborsargli la somma di € 1.343,50 oltre interessi legali. CP_1
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Le parti non sono comparse all'udienza del 19/12/2024, sicché il Collegio ha disposto il rinvio della causa all'odierna udienza del 9/1/2025 mandando alla Cancelleria di rendere edotte le parti costituite del disposto rinvio.
Le parti sebbene validamente avvisate, non hanno ritenuto di comparire all'udienza odierna, sicché la Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al
25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c. c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
spese del grado irripetibili.
Così deciso in Roma il 9.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario