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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. RA Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 578 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Marsala Alfonso;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Cavallo Stella Marina;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9/06/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1 16/01/2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 28.02.81 a Palermo, unione dalla quale sono nati tre CP_1 figli, nato il [...], RA nato l'[...] e , nata il Per_1 Per_2
21/03/1987, ha esposto di essersi separato con sentenza n. 5366/2017 emessa il 13/10/2017 e ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, con obbligo a suo carico di versare in favore della resistente una somma a titolo di assegno divorzile pari a 500,00 euro mensili.
2. costituitasi in giudizio con comparsa depositata del CP_1
9/06/2023, ha aderito alla domanda di divorzio e ha invocato il riconosci- mento in suo favore di un assegno di “mantenimento” pari a 650,00 euro mensili.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 27/09/2023, il Presidente, con ordinanza del 2/02/2024 rimet- teva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti prov- vedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi:
“autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma complessiva CP_1 di euro 500,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice istat) a titolo di con- tributo per il suo mantenimento;
(…)”
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti essendo state respinte le ulteriori richieste istruttorie articolate dalle parti, in quanto, in parte, inammissibili e in altra parte superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 30/01/2025).
Infine, all'udienza del 9/06/2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi- ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
- 2 - Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 14/06/2016.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza n. 5366/2017 pronunciata questo Tribunale in data
13/10/2017, passata in giudicato.
5. Provvedimenti di carattere economico
Deve ora essere esaminata la domanda di contenuto economico, che costi- tuisce l'unico motivo di contestazione tra le parti, attinente la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile a carico del ricorrente.
5.1 Non pare, al riguardo, superfluo rammentare che la giurisprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principal- mente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurar- seli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il riconoscimento o man- tenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autonomamente e dignitosa- mente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
- 3 - Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- sciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità fu- ture.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni co- muni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143
c.c..
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate
- 4 - dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune menage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimo- niali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
5.2 Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, si
- 5 - osserva che il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività lavorativa alle di- pendenze dell'Arma dei Carabinieri e di percepire una pensione dell'importo mensile di circa € 2200,00, reddito con cui deve fare fronte al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove risiede, di 500,00 euro mensili, oltre oneri condominiali pari a circa 100,00 euro mensili, nonché al pagamento di una rata di 320,00 euro per la restituzione di un finanziamento contratto per lavori di ristrutturazione dell'ex casa coniugale, e un'ulteriore rata di 240,00 euro mensili per il mutuo originariamente contratto per l'acquisto del sud- detto immobile, che dopo la separazione dei coniugi è stato pignorato e ven- duto all'asta (si vedano dichiarazioni rese all'udienza del 27/09/2023).
Va, sul punto, evidenziato che il ricorrente non ha depositato alcuna do- cumentazione comprovante le esposizioni debitorie che ha dedotto di avere, ha depositato l'ultima memoria difensiva il 5/03/2024 e ha poi prodotto, in data 11/06/2024, documentazione relativa ai redditi percepiti nell'ultimo triennio.
Dalla documentazione versata in atti si evince che ha avuto nel 2023 un reddito imponibile di 34.749,15,00 euro (imposta lorda euro 9.062,00), nel
2022 di euro 33.071,75 (imposta lorda euro 8.475,00), nel 2021 di euro
32.738,47 (imposta lorda euro 8624,00) (cfr. Certificazioni Uniche e dichia- razioni dei redditi 2022,2023,2024 prodotti l'11.6.2024).
Quanto alla resistente, sentita in sede di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente all'udienza del 27/09/2023, ha dichiarato: “(…) Vivo a Palermo con mio figlio , di anni 44, e mia IA , di anni 36 e il figlio di Per_1 Per_2 quest'ultima, di anni 20, in una casa in locazione per cui paghiamo un canone di 550,00 euro al mese oltre spese condominiali. (vedasi all.
3 - contratto di lo- cazione depositato il 29/04/2024) L'unico mio reddito è costituito dall'assegno di mantenimento versato da mio marito. Non ho mai lavorato in quanto mi sono sempre dedicata alla famiglia. è invalido al 100% e per- Per_1 cepisce circa 1.700,00 euro al mese quale pensione di invalidità e indennità di accompagnamento. Sono amministratore di sostegno di mio figlio. lavora Per_2 occasionalmente quale addetta alle pulizie. Mio nipote studia all'università. Le mie condizioni economiche sono peggiorate rispetto al momento della separa- zione in quanto circa 5 anni fa ho dovuto lasciare la casa familiare in cui vive-
- 6 - vo, di cui ero comproprietaria con mio marito, in quanto venduta all'asta a se- guito di pignoramento. Ho dovuto quindi trovare una casa in locazione. Non mi aiuta nella gestione di (…)”. Per_1
Ha, poi, soggiunto di essere impossibilitata a reperire un'occupazione la- vorativa a causa delle sue precarie condizioni di salute, essendo affetta da una forma recidivante di carcinoma mammario, attualmente in trattamento con terapia chemioterapica (vedasi all. 2 alle note depositate il 29/04/2024).
Ha inoltre evidenziato di essersi da sempre occupata in via esclusiva della crescita e della gestione del figlio , oggi ultraquarantenne, affetto sin Per_1 dalla nascita da paralisi celebrale infantile con tetraparesi spastica, da me- nomazioni e patologie fisiche e psichiche che lo hanno reso non autosuffi- ciente e totalmente dipendente dalla madre, nominata amministratore di so- stegno con decreto del 23/11/2015 (cfr. all. 2-3-4 alla memoria di costitu- zione).
Ha versato in atti una certificazione dell'Agenzia dell'Entrate dalla quale emerge che ha percepito, dal 2019 al 2022, esclusivamente gli assegni corri- sposti per il suo mantenimento dal coniuge per un totale di euro 6000,00 annui (vedasi certificazione depositata il 25/09/2023).
5.3 Orbene, così compendiate le risultanze istruttorie, alla luce della valu- tazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti per come sopra esposta, in considerazione della durata della convivenza matri- moniale (quasi 40 anni), dell'età dell'avente diritto (63 anni), delle gravi pato- logie di cui è affetta, nonché dell'evidente sperequazione reddituale e tenuto conto, nel contempo, del contributo certamente fornito da al- CP_1 la formazione del patrimonio familiare essendosi quest'ultima dedicata alla crescita e all'accudimento dei figli della coppia, in particolare , soggetto Per_1 invalido affetto da gravi patologie, ricorrono senza dubbio i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi ade- guati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per ri- conoscerle un assegno divorzile da porre a carico di . Parte_1
Va, dunque, posto a carico di l'obbligo di versare, in Parte_1 favore di , entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno di- CP_1 vorzile pari a 600,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo i noti
- 7 - indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presenza sentenza, trat- tandosi di statuizione fondata su emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, fermo restando per il periodo antecedente quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale.
6. Le spese del giudizio
In ossequio, infine, al criterio della soccombenza, va Parte_1 condannato a rifondere le spese processuali, che si liquidano come in dispo- sitivo, tenuto conto dell'attività svolta, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 115/2002, poiché è CP_1 stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 6/07/2023.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vitto- riosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle do- vute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema pro- cessualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso con- trario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvan- taggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'even- tuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difenso- re, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, nel contraddittorio delle parti de- finitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 28/02/1981, da , nato a [...] Parte_1
- 8 - in data 11/01/1957, e da , nata a [...] il [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 919, par- te II serie A, dell'anno 1981;
2. pone a carico di , a far data dal mese successivo alla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già stabilito per il periodo antecedente con l'ordinanza presidenziale, l'obbligo di corri- spondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di un as- CP_1 segno mensile di euro 600,00 a titolo di assegno divorzile, somma da rivalu- tarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le fa- miglie di operai ed impiegati;
3. condanna a rimborsare le spese del giudizio nei Parte_1 confronti di , che si liquidano in complessivi euro 3.400,00, CP_1 oltre spese forfettarie generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
4. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. RA Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 578 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Marsala Alfonso;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Cavallo Stella Marina;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9/06/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1 16/01/2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 28.02.81 a Palermo, unione dalla quale sono nati tre CP_1 figli, nato il [...], RA nato l'[...] e , nata il Per_1 Per_2
21/03/1987, ha esposto di essersi separato con sentenza n. 5366/2017 emessa il 13/10/2017 e ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, con obbligo a suo carico di versare in favore della resistente una somma a titolo di assegno divorzile pari a 500,00 euro mensili.
2. costituitasi in giudizio con comparsa depositata del CP_1
9/06/2023, ha aderito alla domanda di divorzio e ha invocato il riconosci- mento in suo favore di un assegno di “mantenimento” pari a 650,00 euro mensili.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 27/09/2023, il Presidente, con ordinanza del 2/02/2024 rimet- teva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti prov- vedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi:
“autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma complessiva CP_1 di euro 500,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice istat) a titolo di con- tributo per il suo mantenimento;
(…)”
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti essendo state respinte le ulteriori richieste istruttorie articolate dalle parti, in quanto, in parte, inammissibili e in altra parte superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 30/01/2025).
Infine, all'udienza del 9/06/2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi- ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
- 2 - Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 14/06/2016.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza n. 5366/2017 pronunciata questo Tribunale in data
13/10/2017, passata in giudicato.
5. Provvedimenti di carattere economico
Deve ora essere esaminata la domanda di contenuto economico, che costi- tuisce l'unico motivo di contestazione tra le parti, attinente la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile a carico del ricorrente.
5.1 Non pare, al riguardo, superfluo rammentare che la giurisprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principal- mente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurar- seli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il riconoscimento o man- tenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autonomamente e dignitosa- mente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
- 3 - Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- sciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità fu- ture.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni co- muni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143
c.c..
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate
- 4 - dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune menage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimo- niali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
5.2 Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, si
- 5 - osserva che il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività lavorativa alle di- pendenze dell'Arma dei Carabinieri e di percepire una pensione dell'importo mensile di circa € 2200,00, reddito con cui deve fare fronte al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove risiede, di 500,00 euro mensili, oltre oneri condominiali pari a circa 100,00 euro mensili, nonché al pagamento di una rata di 320,00 euro per la restituzione di un finanziamento contratto per lavori di ristrutturazione dell'ex casa coniugale, e un'ulteriore rata di 240,00 euro mensili per il mutuo originariamente contratto per l'acquisto del sud- detto immobile, che dopo la separazione dei coniugi è stato pignorato e ven- duto all'asta (si vedano dichiarazioni rese all'udienza del 27/09/2023).
Va, sul punto, evidenziato che il ricorrente non ha depositato alcuna do- cumentazione comprovante le esposizioni debitorie che ha dedotto di avere, ha depositato l'ultima memoria difensiva il 5/03/2024 e ha poi prodotto, in data 11/06/2024, documentazione relativa ai redditi percepiti nell'ultimo triennio.
Dalla documentazione versata in atti si evince che ha avuto nel 2023 un reddito imponibile di 34.749,15,00 euro (imposta lorda euro 9.062,00), nel
2022 di euro 33.071,75 (imposta lorda euro 8.475,00), nel 2021 di euro
32.738,47 (imposta lorda euro 8624,00) (cfr. Certificazioni Uniche e dichia- razioni dei redditi 2022,2023,2024 prodotti l'11.6.2024).
Quanto alla resistente, sentita in sede di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente all'udienza del 27/09/2023, ha dichiarato: “(…) Vivo a Palermo con mio figlio , di anni 44, e mia IA , di anni 36 e il figlio di Per_1 Per_2 quest'ultima, di anni 20, in una casa in locazione per cui paghiamo un canone di 550,00 euro al mese oltre spese condominiali. (vedasi all.
3 - contratto di lo- cazione depositato il 29/04/2024) L'unico mio reddito è costituito dall'assegno di mantenimento versato da mio marito. Non ho mai lavorato in quanto mi sono sempre dedicata alla famiglia. è invalido al 100% e per- Per_1 cepisce circa 1.700,00 euro al mese quale pensione di invalidità e indennità di accompagnamento. Sono amministratore di sostegno di mio figlio. lavora Per_2 occasionalmente quale addetta alle pulizie. Mio nipote studia all'università. Le mie condizioni economiche sono peggiorate rispetto al momento della separa- zione in quanto circa 5 anni fa ho dovuto lasciare la casa familiare in cui vive-
- 6 - vo, di cui ero comproprietaria con mio marito, in quanto venduta all'asta a se- guito di pignoramento. Ho dovuto quindi trovare una casa in locazione. Non mi aiuta nella gestione di (…)”. Per_1
Ha, poi, soggiunto di essere impossibilitata a reperire un'occupazione la- vorativa a causa delle sue precarie condizioni di salute, essendo affetta da una forma recidivante di carcinoma mammario, attualmente in trattamento con terapia chemioterapica (vedasi all. 2 alle note depositate il 29/04/2024).
Ha inoltre evidenziato di essersi da sempre occupata in via esclusiva della crescita e della gestione del figlio , oggi ultraquarantenne, affetto sin Per_1 dalla nascita da paralisi celebrale infantile con tetraparesi spastica, da me- nomazioni e patologie fisiche e psichiche che lo hanno reso non autosuffi- ciente e totalmente dipendente dalla madre, nominata amministratore di so- stegno con decreto del 23/11/2015 (cfr. all. 2-3-4 alla memoria di costitu- zione).
Ha versato in atti una certificazione dell'Agenzia dell'Entrate dalla quale emerge che ha percepito, dal 2019 al 2022, esclusivamente gli assegni corri- sposti per il suo mantenimento dal coniuge per un totale di euro 6000,00 annui (vedasi certificazione depositata il 25/09/2023).
5.3 Orbene, così compendiate le risultanze istruttorie, alla luce della valu- tazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti per come sopra esposta, in considerazione della durata della convivenza matri- moniale (quasi 40 anni), dell'età dell'avente diritto (63 anni), delle gravi pato- logie di cui è affetta, nonché dell'evidente sperequazione reddituale e tenuto conto, nel contempo, del contributo certamente fornito da al- CP_1 la formazione del patrimonio familiare essendosi quest'ultima dedicata alla crescita e all'accudimento dei figli della coppia, in particolare , soggetto Per_1 invalido affetto da gravi patologie, ricorrono senza dubbio i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi ade- guati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per ri- conoscerle un assegno divorzile da porre a carico di . Parte_1
Va, dunque, posto a carico di l'obbligo di versare, in Parte_1 favore di , entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno di- CP_1 vorzile pari a 600,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo i noti
- 7 - indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presenza sentenza, trat- tandosi di statuizione fondata su emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, fermo restando per il periodo antecedente quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale.
6. Le spese del giudizio
In ossequio, infine, al criterio della soccombenza, va Parte_1 condannato a rifondere le spese processuali, che si liquidano come in dispo- sitivo, tenuto conto dell'attività svolta, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 115/2002, poiché è CP_1 stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 6/07/2023.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vitto- riosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle do- vute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema pro- cessualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso con- trario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvan- taggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'even- tuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difenso- re, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, nel contraddittorio delle parti de- finitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 28/02/1981, da , nato a [...] Parte_1
- 8 - in data 11/01/1957, e da , nata a [...] il [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 919, par- te II serie A, dell'anno 1981;
2. pone a carico di , a far data dal mese successivo alla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già stabilito per il periodo antecedente con l'ordinanza presidenziale, l'obbligo di corri- spondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di un as- CP_1 segno mensile di euro 600,00 a titolo di assegno divorzile, somma da rivalu- tarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le fa- miglie di operai ed impiegati;
3. condanna a rimborsare le spese del giudizio nei Parte_1 confronti di , che si liquidano in complessivi euro 3.400,00, CP_1 oltre spese forfettarie generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
4. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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