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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7831/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. CASOLASCO ELENA* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
18/12/1978.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 713 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978). Per_ Dal matrimonio è nato una figlia: nata a Torino in [...]12.1985 autonoma ed economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi hanno pattuito il reciproco passaggio di proprietà, con fruizione delle agevolazioni fiscali di legge, delle autovetture ai medesimi intestati e precisamente: a) La signora si impegna a volturare al signor -che, a sua volta, si impegna ad Parte_1 Parte_2 accettare- la propria quota (50%) dell'automobile Fiat Punto N. A149538T008, tg DT084CR b) il signor si impegna a volturare alla signora -che, a sua volta, si impegna ad Parte_2 Parte_1 accettare- la propria quota (50%) dell'automobile Fiat Panda N. A089233T013, tg ES014TW
DÀ ATTO che i coniugi danno atto che le condizioni di cui sopra costituiscono elementi essenziali per la definizione della crisi coniugale e pertanto intendono avvalersi di ogni agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 della L. 74/1987 e, segnatamente, dell'esenzione dall'imposta di bollo, dal pagamento di IPT e da ogni altra tassa
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7831/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. CASOLASCO ELENA* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
18/12/1978.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 713 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978). Per_ Dal matrimonio è nato una figlia: nata a Torino in [...]12.1985 autonoma ed economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi hanno pattuito il reciproco passaggio di proprietà, con fruizione delle agevolazioni fiscali di legge, delle autovetture ai medesimi intestati e precisamente: a) La signora si impegna a volturare al signor -che, a sua volta, si impegna ad Parte_1 Parte_2 accettare- la propria quota (50%) dell'automobile Fiat Punto N. A149538T008, tg DT084CR b) il signor si impegna a volturare alla signora -che, a sua volta, si impegna ad Parte_2 Parte_1 accettare- la propria quota (50%) dell'automobile Fiat Panda N. A089233T013, tg ES014TW
DÀ ATTO che i coniugi danno atto che le condizioni di cui sopra costituiscono elementi essenziali per la definizione della crisi coniugale e pertanto intendono avvalersi di ogni agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 della L. 74/1987 e, segnatamente, dell'esenzione dall'imposta di bollo, dal pagamento di IPT e da ogni altra tassa
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2