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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2252 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
Parte_1
, con l'Avv. Renata Giovanna Cantatore
[...]
Appellante
E
, con gli Avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella CP_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 2595/2024 pubblicata il 4.3.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'Appello di Roma –Sezione Lavoro e
Previdenza - in accoglimento del presente ricorso, così provvedere: in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda proposta dalla sig.ra ; CP_1 per l'appellata: “che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto dall' o, in subordine, rigettarlo, perché totalmente infondato in Parte_1 fatto e in diritto. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate del presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 04.01.2023, la sig.ra subiva una caduta in attualità di lavoro che, CP_1 come da diagnosi del P.S., le procurava “trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione
LCA” con prognosi sino al 24.01.2023.
L' ammetteva il caso all'indennizzo ed erogava la indennità per inabilità temporanea Pt_1 assoluta fino al 24.01.2023; sottoponeva la sig.ra a visita medica per accertamento CP_1 dei postumi residuati dall'infortunio e, esaminati i referti clinici, si definiva il caso in assenza di postumi permanenti, in quanto, sulla base di parere dello specialista radiologo , si Pt_1 riteneva che le lesioni al ginocchio fossero anteriori e comunque incompatibili con gli esiti dell'infortunio, come da relazione medica del 07.11.2023 depositata con il fascicolo di primo grado.
A seguito del rigetto della richiesta di postumi, la signora adiva il Tribunale di CP_1
Roma e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che, a causa e per l'effetto dell'infortunio sul lavoro subito il 04-01-2023, ha CP_1 contratto le malattie professionali denunciate e, pertanto, che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000, è pari al 12%, ovvero la misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ma comunque non inferiore al 6% a decorrere dal 04-01-2023, ovvero dalla diversa data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto, condannare l a corrispondere a parte ricorrente il relativo indennizzo, Parte_1 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo”.
L' si costituiva in giudizio avverso il ricorso, rilevandone l'assoluta infondatezza. Pt_1
Il Tribunale disponeva CTU medicolegale e il perito così nominato concludeva dichiarando che dall'infortunio del 04.01.2023 residuavano postumi pari al 7% per “Esiti trauma distorsivo ginocchio sinistro” con disturbi alla deambulazione per lunghi tratti ed alla stazione eretta per lungo tempo.
Il C.T.U. rispondeva, poi, alle osservazioni dell' affermando che “nell'esame Pt_1 obiettivo appariva un ginocchio, il sinistro, edematoso, gonfio e dolente già ai medi gradi con una limitazione della estensione di medio grave grado (tra il 175° ed i 155°) e con una flessione incompleta che comporta una forma di zoppia ed una mancata completezza del passo. Per tale motivo e secondo le vigenti Tabelle delle Linee guida per la valutazione del danno del Pt_2 ritengo equa la valutazione già espressa. (l'infortunio e i postumi subiti dal 04.01.2023 sono
2 riconducibili allo svolgimento della prestazione lavorativa e consistono in una percentuale di invalidità del 7% secondo le tabelle .)”. Pt_1
Ad avviso dell' erano state utilizzate tabelle in uso in ambito civilistico e non in Pt_1 ambito previdenziale;
l' chiedeva ed otteneva che il CTU fosse chiamato a chiarimenti Pt_1
e questi precisava che tale era la valutazione del danno anche alla luce delle voci tabellari del settore dell'infortunistica . Pt_1
Il Tribunale di Roma, con la sentenza gravata, accoglieva la domanda di CP_1
e condannava l all'erogazione dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 Pt_1 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%, dalla data della domanda amministrativa del 04.01.2023, con condanna agli accessori come per legge ed al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente.
L' ha appellato la sentenza. Resiste la Pt_1 CP_1
Si è proceduto al rinnovo della consulenza medicolegale e nuovamente l' ha Pt_1 formulato osservazioni alle conclusioni cui è giunto il consulente della Corte.
Infine, all'odierna udienza, la causa è stata discussa alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni (per comodità trascritte in epigrafe); e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
L'appello sfugge alla censura di inammissibilità avanzata dall'appellata.
L'eccezione di inammissibilità del gravame è infondata sulla base del principio, riaffermato di recente dalla Suprema Corte (Cass. Sent. n. 27199 del 16/11/2017), secondo il quale gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve meramente contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. L'art. 434 cpc, nuova formulazione, infatti, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone all'appellante solo di individuare in modo chiaro ed esauriente , sotto il profilo della latitudine devolutiva, il
3 quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto.
La dichiarata finalità della più stringente formulazione della summenzionata norma, introdotta con la novella del 2012 è stata, infatti, quella di migliorare l'efficienza delle impugnazioni, a fronte della reiterata violazione dei tempi di ragionevole durata del processo.
L'economia dei tempi processuali perseguita dalla novella può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante, in un'ottica di leale collaborazione ed a pena di inammissibilità del gravame, di precisi oneri formali che impongano e traducano uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione. Allo scopo di individuarne l'estensione, vi sono due aspetti da valutare: da un lato il principio della ragionevole durata del processo che costituisce il parametro per adottare un'interpretazione delle norme processuali funzionalizzata ad un'accelerazione dei tempi della decisione, conducendo a privilegiare opzioni contrarie ad ogni inutile appesantimento del giudizio (così Cass. n. 17698 del 2014); dall'altro lato si rende necessario rilevare (come evidenziato da Cass. S.U. n. 5700 del 2014 e Cass. S.U. n. 9558 del
2014), come le limitazioni all'accesso alla tutela giurisdizionale per motivi formali non devono pregiudicare l'intima essenza di tale diritto;
in particolare tali limitazioni non sono compatibili con l'art. 6, comma primo della CEDU qualora esse non perseguano uno scopo legittimo, ovvero qualora non vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito (v. tra le altre Corte EDU Walchli c. Francia 26 luglio 2007, c. Per_1
Repubblica Ceca 15 maggio 2008).
Sulla base di tali argomentazioni gli oneri che vengono imposti alla parte devono essere interpretati in coerenza con la funzione loro ascritta e devono quindi consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, l'oggetto dell'impugnativa e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Tali essendo i requisiti contenutistici del ricorso, deve ribadirsi che con la reiterata locuzione "indicazione", il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante
4 debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto, né è stata adottata una logica di riproposizione, fuori tempo e fuori luogo, del noto
(ed oggi superato) requisito del "quesito di diritto": il legislatore ha solo statuito che i contenuti critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente.
Quanto detto non esclude poi che il ricorso in appello possa riproporre anche le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata.
Il ricorso introduttivo del presente appello rispecchia pienamente siffatti parametri interpretativi.
Difatti, dall'esame dell'atto di appello risulta che l'impugnazione ha determinato una critica sufficientemente adeguata della decisione impugnata ed ha consentito al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. n. 2814 del 2016). Dal tenore e dal contesto complessivo dell'atto impugnatorio risulta, cioè, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione in ordine alle statuizioni della sentenza impugnata.
2.
L'appello, in particolare, censura la consulenza di primo grado in quanto il CTU non avrebbe effettuato “nessun approfondimento” sull'esito de RMN del 13.1.2023, dopo due mesi dall'infortunio. Ad avviso dell' , detto esame conduceva ad escludere, in assenza di Pt_1 contusioni ossee e di versamenti endoarticolari, il nesso eziologico fra la malattia lamentata
(che sarebbe piuttosto riconducibile a un quadro degenerativo preesistente) e l'infortunio di cui si discute.
Pur dopo l'espletamento di una nuova consulenza, il consulente di parte dell'appellante torna a sostenere: “Nel merito dell'accertamento del nesso causale, non può che richiedersi, ancora una volta, la rilettura da parte di specialista radiologo al fine di dirimere il dubbio diagnostico sorto a seguito della consulenza specialistica sulle immagini della RMN Pt_1 del 13 gennaio 2023”; in essa “è indicata in un contesto degenerativo l'assenza di segni patognomonici di lesioni recenti post traumatiche di natura ortopedica (evidenziata patologia degenerativa delle strutture articolari;
mal visualizzazione del LCA nella gola;
assenza di contusioni ossee e versamento). La ripresa lavorativa a soli 20 giorni dal trauma, seppure con tutore, e la mansione di vendita - ma evidentemente addetto alla sistemazione delle merci stante l'uso del transpallet - era meritevole di dubbio sulla compatibilità delle lesioni nel loro complesso o comunque sulla presenza di edema della spongiosa e versamento. La presenza di
5 tali ultimi elementi, ad avviso dell'Ausiliario, rappresenta la conferma dell'intensità delle forze d'urto (edema osseo) e la compatibilità temporale (versamento) con il trauma…. Per quanto sopra permane la necessità di effettuazione della consulenza di radiodiagnostica che se espletata nel corso del primo grado di giudizio avrebbe probabilmente evitato il ricorso in appello. Per quanto attiene la valutazione, ammesso che sia confermato il quadro lesivo, appare congruente con l'obiettività riscontrata quanto indicato nella voce 279 ex DM 12/07/2000 del dichiarato infortunio, tenuto conto del complesso degenerativo.”.
In sostanza la difesa dell (anche all'udienza di discussione) ritiene che dall'esame Pt_1
Parte_ della del 13.1.2023 emergerebbe la mancata correlazione fra infortunio e compromissione dell'integrità psicofisica e che tale esame debba essere compiuto da un radiologo.
3.
In verità, l'esame è stato compiuto dal CTU nominato nel presente grado;
trattasi, del resto, di attività pienamente rientrante fra le competenze del medico legale, che appunto istituzionalmente deve accertare se l'evento dannoso è una conseguenza diretta e probabile della causa dichiarata, per lo più applicando la regola del "più probabile che non" e verificando il rispetto del criterio cronologico, del criterio topografico, del criterio dell'efficienza quali- quantitativa, del criterio dell'idoneità lesiva e di quello della continuità fenomenica.
Dunque l' non offre persuasivi elementi (ulteriori alla rappresentazione Pt_1 dell'apodittica necessità di interpellare un radiologo in aggiunta ai medici legali già intervenuti) per ritenere che l'esito valutativo sarebbe stato diverso se la documentazione allegata al ricorso fosse stata vagliata da un radiologo.
Nel merito, poi dell'accertamento, il CTU nominato, sulla base dell'esame della periziata e della documentazione medica (inclusa la RMN del 13.1.2023), ha così motivato le proprie conclusioni: “A seguito dell'infortunio occorso il 04-01-2023 , durante l'orario lavorativo (ore
16.00) la signora riportava trauma contusivo-distrattivo a carico del ginocchio CP_1 sinistro. Il ginocchio è una giunzione complessa a condilo, formata da due articolazioni distinte, aventi in comune la cavità articolare e la membrana sinoviale: la giunzione femoro- tibiale e la giunzione femoro-rotulea. La presenza dei due menischi, fibrocartilagini situate sui piatti tibiali, garantisce la congruenza articolare. Il complesso articolare è stabilizzato dalla capsula articolare e da cinque legamenti (collaterali mediale e laterale, crociato anteriore e posteriore, rotuleo), che limitano la motilità alla sola flesso- estensione, consentendo lo scarico del peso corporeo sugli arti inferiori. L'integrità anatomo-funzionale di ogni componente, sia esso osteo-cartilagineo, sia capsulo-legamentoso, è importante per garantire la duplice
6 funzione statica e dinamica del ginocchio, realizzata mediante l'integrità di tutto l'apparato.
Una sollecitazione meccanica, sia essa contusiva diretta o distorsiva indiretta, può destabilizzare tutta l'articolazione, venendo meno l'armonia funzionale delle varie componenti osteo-cartilaginee e capsulo-legamentose. Ne deriva, sul piano funzionale, il cedimento dell'articolazione medesima, soprattutto in occasione di sforzi fisici o di cammino su terreni accidentati. Nel caso in oggetto, la perdurante gonalgia riferita soprattutto sul comparto interno e la sensazione di ridotta compattezza sono ascrivibili ad interessamento post-traumatico del crociato anteriore e delle strutture di rivestimento interno, documentato con esame RMN. La lesione è stata obiettivata in sede di Pronto Soccorso (4.01.23) e confermata con accertamenti strumentali (RMN del 13.01.23, indicativa di interruzione del LCA). La presenza del versamento endoarticolare è congrua con l'epoca del trauma. La presenza di edema da impatto dell'osso conferma l'intensità delle forze d'urto. E' peraltro noto che la Risonanza Magnetica presenta una sensibilità dell'87% ed una specificità del 90% in casi di lesione del legamento crociato….1) In conseguenza dell'all'infortunio del 4.1.23, collegato all'attività lavorativa (già riconosciuto dall' ) la perizianda riportava trauma contusivo distorsivo a carico del Pt_1 ginocchio sinistro, con lesione LCA. 2) Dal suddetto infortunio sono residuati i seguenti postumi a carattere permanente: esiti lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (strumentalmente accertata e confermata dalle manovre semeiologiche) con ridotta stabilità articolare alla mobilizzazione attiva e passiva -da aumentata traslazione anteriore della tibia rispetto al femore-e gonalgia da carico. 3) Relativamente alla valutazione tabellare del danno riportato dalla perizianda, lo stesso risulta ascrivibile alla voce 279 della tabella valutativa annessa al D.Lgs. 38/2000 e approvata con D.M 13.07.2000: “lassità articolare del ginocchio da rottura parziale di uno dei due legamenti crociati. 4) Il danno biologico è valutato nella misura del 7%, (v. Tabella in allegato), analogamente all' incidenza percentuale sulla capacità generica di lavoro, a far data dal 4.01.23.”.
A fronte delle osservazioni dell' , come sopra riassunte, il consulente della Corte, Pt_1 premesso che il consulente medico dell' non aveva nemmeno partecipato alle operazioni Pt_1 peritali, ha assunto specifica e persuasiva posizione: “a) Relativamente alla diagnosi: 1) la lesione è stata diagnosticata in Pronto Soccorso, nell'imminenza del trauma, sulla base dell'obiettività clinica (ginocchio sinistro tumefatto, algia alla digitopressione in regione mediale) e dei test semeiologici (MA +… flesso-stensione attiva del ginocchio limitata in via antalgica)”. Come noto la positività del test di MA (che si esegue applicando una trazione anteriore alla tibia, previa immobilizzazione del femore, con paziente supino e a ginocchio flesso (20-30°) evidenzia lesione del legamento crociato anteriore. In relazione ai
7 riscontri obiettivi, i medici di Pronto Soccorso hanno posto diagnosi di “Trauma distorsivo ginocchio sinistro con lesione LCA”, prescrivendo i presidi terapeutici idonei alla cura di questo tipo di lesione (bendaggio elasto-compressivo, utilizzo di bastoni canadesi) e accertamenti strumentali specifici (RMN). 2) La diagnosi di Pronto Soccorso è stata concordemente espressa nelle successive certificazioni rilasciate dall' (v. visita del Pt_1
04.01.23: “Trauma distorsivo ginocchio sn con lesione LCA. Prognosi dal 04.01.20023 al
24.01.2023”). 3) La RMN del 13.01.23 ha riscontrato la lesione del legamento crociato anteriore (“mancata visualizzazione”) associata a “versamento endoarticolare, indicativo di lesione recente, e ad “aree di edema intraspongioso a livello dei piatti tibiali”. 4) La rilettura Parte_ della da parte dell' ha confermato l'interruzione anatomica del LCA, che, Pt_1
“studiato anche nella sequenza di dettaglio, non risulta clinicamente apprezzabile in tutto il suo decorso”. Il radiologo fornisce due spiegazioni di questo dato: o una scarsa risoluzione dell'apparecchiatura (ma ciò contrasta con la normale definizione delle altre strutture in esame), o una lesione legamentosa, che è chiaramente la motivazione corretta, per quanto deducibile da tutta la storia clinica. Non vi è quindi alcuna contraddizione tra quanto indicato nel referto del 13.01.23 e la rilettura effettuata da parte dell' . … b) Per quanto riguarda Pt_1 la compatibilità tra evento e lesioni, la tumefazione del ginocchio e la limitazione funzionale antalgica osservate in Pronto Soccorso sono sufficientemente indicative di lesione recente. c)
Relativamente alla ripresa lavorativa, non è dato conoscere le motivazioni personali o datoriali;
in ogni caso l'immobilizzazione in tutore garantisce la stabilità articolare, permettendo la stazione eretta, anche se non prolungata.”.
La scarsa visualizzabilità del LCA nella RMN del 13.1.2023 viene dunque plausibilmente ricondotta, dal CTU, proprio alla lesione legamentosa, data anche la presenza dell'edema intraspongioso pure ivi rilevata e che accompagna le lesioni recenti del legamento crociato anteriore.
4.
Conclusivamente, l'appello va respinto.
Le spese di lite del grado devono seguire la soccombenza e liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella per fattane anticipazione.
Infine, deve darsi atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
8
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato in data Pt_1
1.8.2024 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. CP_1
2595/2024 pubblicata il 4.3.2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro in euro 2.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- pone a definitivo carico di parte appellante l'onorario del CTU, liquidato in separato decreto;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, lì 3.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2252 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
Parte_1
, con l'Avv. Renata Giovanna Cantatore
[...]
Appellante
E
, con gli Avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella CP_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 2595/2024 pubblicata il 4.3.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'Appello di Roma –Sezione Lavoro e
Previdenza - in accoglimento del presente ricorso, così provvedere: in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda proposta dalla sig.ra ; CP_1 per l'appellata: “che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto dall' o, in subordine, rigettarlo, perché totalmente infondato in Parte_1 fatto e in diritto. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate del presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 04.01.2023, la sig.ra subiva una caduta in attualità di lavoro che, CP_1 come da diagnosi del P.S., le procurava “trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione
LCA” con prognosi sino al 24.01.2023.
L' ammetteva il caso all'indennizzo ed erogava la indennità per inabilità temporanea Pt_1 assoluta fino al 24.01.2023; sottoponeva la sig.ra a visita medica per accertamento CP_1 dei postumi residuati dall'infortunio e, esaminati i referti clinici, si definiva il caso in assenza di postumi permanenti, in quanto, sulla base di parere dello specialista radiologo , si Pt_1 riteneva che le lesioni al ginocchio fossero anteriori e comunque incompatibili con gli esiti dell'infortunio, come da relazione medica del 07.11.2023 depositata con il fascicolo di primo grado.
A seguito del rigetto della richiesta di postumi, la signora adiva il Tribunale di CP_1
Roma e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che, a causa e per l'effetto dell'infortunio sul lavoro subito il 04-01-2023, ha CP_1 contratto le malattie professionali denunciate e, pertanto, che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000, è pari al 12%, ovvero la misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ma comunque non inferiore al 6% a decorrere dal 04-01-2023, ovvero dalla diversa data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto, condannare l a corrispondere a parte ricorrente il relativo indennizzo, Parte_1 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo”.
L' si costituiva in giudizio avverso il ricorso, rilevandone l'assoluta infondatezza. Pt_1
Il Tribunale disponeva CTU medicolegale e il perito così nominato concludeva dichiarando che dall'infortunio del 04.01.2023 residuavano postumi pari al 7% per “Esiti trauma distorsivo ginocchio sinistro” con disturbi alla deambulazione per lunghi tratti ed alla stazione eretta per lungo tempo.
Il C.T.U. rispondeva, poi, alle osservazioni dell' affermando che “nell'esame Pt_1 obiettivo appariva un ginocchio, il sinistro, edematoso, gonfio e dolente già ai medi gradi con una limitazione della estensione di medio grave grado (tra il 175° ed i 155°) e con una flessione incompleta che comporta una forma di zoppia ed una mancata completezza del passo. Per tale motivo e secondo le vigenti Tabelle delle Linee guida per la valutazione del danno del Pt_2 ritengo equa la valutazione già espressa. (l'infortunio e i postumi subiti dal 04.01.2023 sono
2 riconducibili allo svolgimento della prestazione lavorativa e consistono in una percentuale di invalidità del 7% secondo le tabelle .)”. Pt_1
Ad avviso dell' erano state utilizzate tabelle in uso in ambito civilistico e non in Pt_1 ambito previdenziale;
l' chiedeva ed otteneva che il CTU fosse chiamato a chiarimenti Pt_1
e questi precisava che tale era la valutazione del danno anche alla luce delle voci tabellari del settore dell'infortunistica . Pt_1
Il Tribunale di Roma, con la sentenza gravata, accoglieva la domanda di CP_1
e condannava l all'erogazione dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 Pt_1 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%, dalla data della domanda amministrativa del 04.01.2023, con condanna agli accessori come per legge ed al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente.
L' ha appellato la sentenza. Resiste la Pt_1 CP_1
Si è proceduto al rinnovo della consulenza medicolegale e nuovamente l' ha Pt_1 formulato osservazioni alle conclusioni cui è giunto il consulente della Corte.
Infine, all'odierna udienza, la causa è stata discussa alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni (per comodità trascritte in epigrafe); e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
L'appello sfugge alla censura di inammissibilità avanzata dall'appellata.
L'eccezione di inammissibilità del gravame è infondata sulla base del principio, riaffermato di recente dalla Suprema Corte (Cass. Sent. n. 27199 del 16/11/2017), secondo il quale gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve meramente contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. L'art. 434 cpc, nuova formulazione, infatti, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone all'appellante solo di individuare in modo chiaro ed esauriente , sotto il profilo della latitudine devolutiva, il
3 quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto.
La dichiarata finalità della più stringente formulazione della summenzionata norma, introdotta con la novella del 2012 è stata, infatti, quella di migliorare l'efficienza delle impugnazioni, a fronte della reiterata violazione dei tempi di ragionevole durata del processo.
L'economia dei tempi processuali perseguita dalla novella può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante, in un'ottica di leale collaborazione ed a pena di inammissibilità del gravame, di precisi oneri formali che impongano e traducano uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione. Allo scopo di individuarne l'estensione, vi sono due aspetti da valutare: da un lato il principio della ragionevole durata del processo che costituisce il parametro per adottare un'interpretazione delle norme processuali funzionalizzata ad un'accelerazione dei tempi della decisione, conducendo a privilegiare opzioni contrarie ad ogni inutile appesantimento del giudizio (così Cass. n. 17698 del 2014); dall'altro lato si rende necessario rilevare (come evidenziato da Cass. S.U. n. 5700 del 2014 e Cass. S.U. n. 9558 del
2014), come le limitazioni all'accesso alla tutela giurisdizionale per motivi formali non devono pregiudicare l'intima essenza di tale diritto;
in particolare tali limitazioni non sono compatibili con l'art. 6, comma primo della CEDU qualora esse non perseguano uno scopo legittimo, ovvero qualora non vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito (v. tra le altre Corte EDU Walchli c. Francia 26 luglio 2007, c. Per_1
Repubblica Ceca 15 maggio 2008).
Sulla base di tali argomentazioni gli oneri che vengono imposti alla parte devono essere interpretati in coerenza con la funzione loro ascritta e devono quindi consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, l'oggetto dell'impugnativa e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Tali essendo i requisiti contenutistici del ricorso, deve ribadirsi che con la reiterata locuzione "indicazione", il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante
4 debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto, né è stata adottata una logica di riproposizione, fuori tempo e fuori luogo, del noto
(ed oggi superato) requisito del "quesito di diritto": il legislatore ha solo statuito che i contenuti critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente.
Quanto detto non esclude poi che il ricorso in appello possa riproporre anche le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata.
Il ricorso introduttivo del presente appello rispecchia pienamente siffatti parametri interpretativi.
Difatti, dall'esame dell'atto di appello risulta che l'impugnazione ha determinato una critica sufficientemente adeguata della decisione impugnata ed ha consentito al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. n. 2814 del 2016). Dal tenore e dal contesto complessivo dell'atto impugnatorio risulta, cioè, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione in ordine alle statuizioni della sentenza impugnata.
2.
L'appello, in particolare, censura la consulenza di primo grado in quanto il CTU non avrebbe effettuato “nessun approfondimento” sull'esito de RMN del 13.1.2023, dopo due mesi dall'infortunio. Ad avviso dell' , detto esame conduceva ad escludere, in assenza di Pt_1 contusioni ossee e di versamenti endoarticolari, il nesso eziologico fra la malattia lamentata
(che sarebbe piuttosto riconducibile a un quadro degenerativo preesistente) e l'infortunio di cui si discute.
Pur dopo l'espletamento di una nuova consulenza, il consulente di parte dell'appellante torna a sostenere: “Nel merito dell'accertamento del nesso causale, non può che richiedersi, ancora una volta, la rilettura da parte di specialista radiologo al fine di dirimere il dubbio diagnostico sorto a seguito della consulenza specialistica sulle immagini della RMN Pt_1 del 13 gennaio 2023”; in essa “è indicata in un contesto degenerativo l'assenza di segni patognomonici di lesioni recenti post traumatiche di natura ortopedica (evidenziata patologia degenerativa delle strutture articolari;
mal visualizzazione del LCA nella gola;
assenza di contusioni ossee e versamento). La ripresa lavorativa a soli 20 giorni dal trauma, seppure con tutore, e la mansione di vendita - ma evidentemente addetto alla sistemazione delle merci stante l'uso del transpallet - era meritevole di dubbio sulla compatibilità delle lesioni nel loro complesso o comunque sulla presenza di edema della spongiosa e versamento. La presenza di
5 tali ultimi elementi, ad avviso dell'Ausiliario, rappresenta la conferma dell'intensità delle forze d'urto (edema osseo) e la compatibilità temporale (versamento) con il trauma…. Per quanto sopra permane la necessità di effettuazione della consulenza di radiodiagnostica che se espletata nel corso del primo grado di giudizio avrebbe probabilmente evitato il ricorso in appello. Per quanto attiene la valutazione, ammesso che sia confermato il quadro lesivo, appare congruente con l'obiettività riscontrata quanto indicato nella voce 279 ex DM 12/07/2000 del dichiarato infortunio, tenuto conto del complesso degenerativo.”.
In sostanza la difesa dell (anche all'udienza di discussione) ritiene che dall'esame Pt_1
Parte_ della del 13.1.2023 emergerebbe la mancata correlazione fra infortunio e compromissione dell'integrità psicofisica e che tale esame debba essere compiuto da un radiologo.
3.
In verità, l'esame è stato compiuto dal CTU nominato nel presente grado;
trattasi, del resto, di attività pienamente rientrante fra le competenze del medico legale, che appunto istituzionalmente deve accertare se l'evento dannoso è una conseguenza diretta e probabile della causa dichiarata, per lo più applicando la regola del "più probabile che non" e verificando il rispetto del criterio cronologico, del criterio topografico, del criterio dell'efficienza quali- quantitativa, del criterio dell'idoneità lesiva e di quello della continuità fenomenica.
Dunque l' non offre persuasivi elementi (ulteriori alla rappresentazione Pt_1 dell'apodittica necessità di interpellare un radiologo in aggiunta ai medici legali già intervenuti) per ritenere che l'esito valutativo sarebbe stato diverso se la documentazione allegata al ricorso fosse stata vagliata da un radiologo.
Nel merito, poi dell'accertamento, il CTU nominato, sulla base dell'esame della periziata e della documentazione medica (inclusa la RMN del 13.1.2023), ha così motivato le proprie conclusioni: “A seguito dell'infortunio occorso il 04-01-2023 , durante l'orario lavorativo (ore
16.00) la signora riportava trauma contusivo-distrattivo a carico del ginocchio CP_1 sinistro. Il ginocchio è una giunzione complessa a condilo, formata da due articolazioni distinte, aventi in comune la cavità articolare e la membrana sinoviale: la giunzione femoro- tibiale e la giunzione femoro-rotulea. La presenza dei due menischi, fibrocartilagini situate sui piatti tibiali, garantisce la congruenza articolare. Il complesso articolare è stabilizzato dalla capsula articolare e da cinque legamenti (collaterali mediale e laterale, crociato anteriore e posteriore, rotuleo), che limitano la motilità alla sola flesso- estensione, consentendo lo scarico del peso corporeo sugli arti inferiori. L'integrità anatomo-funzionale di ogni componente, sia esso osteo-cartilagineo, sia capsulo-legamentoso, è importante per garantire la duplice
6 funzione statica e dinamica del ginocchio, realizzata mediante l'integrità di tutto l'apparato.
Una sollecitazione meccanica, sia essa contusiva diretta o distorsiva indiretta, può destabilizzare tutta l'articolazione, venendo meno l'armonia funzionale delle varie componenti osteo-cartilaginee e capsulo-legamentose. Ne deriva, sul piano funzionale, il cedimento dell'articolazione medesima, soprattutto in occasione di sforzi fisici o di cammino su terreni accidentati. Nel caso in oggetto, la perdurante gonalgia riferita soprattutto sul comparto interno e la sensazione di ridotta compattezza sono ascrivibili ad interessamento post-traumatico del crociato anteriore e delle strutture di rivestimento interno, documentato con esame RMN. La lesione è stata obiettivata in sede di Pronto Soccorso (4.01.23) e confermata con accertamenti strumentali (RMN del 13.01.23, indicativa di interruzione del LCA). La presenza del versamento endoarticolare è congrua con l'epoca del trauma. La presenza di edema da impatto dell'osso conferma l'intensità delle forze d'urto. E' peraltro noto che la Risonanza Magnetica presenta una sensibilità dell'87% ed una specificità del 90% in casi di lesione del legamento crociato….1) In conseguenza dell'all'infortunio del 4.1.23, collegato all'attività lavorativa (già riconosciuto dall' ) la perizianda riportava trauma contusivo distorsivo a carico del Pt_1 ginocchio sinistro, con lesione LCA. 2) Dal suddetto infortunio sono residuati i seguenti postumi a carattere permanente: esiti lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (strumentalmente accertata e confermata dalle manovre semeiologiche) con ridotta stabilità articolare alla mobilizzazione attiva e passiva -da aumentata traslazione anteriore della tibia rispetto al femore-e gonalgia da carico. 3) Relativamente alla valutazione tabellare del danno riportato dalla perizianda, lo stesso risulta ascrivibile alla voce 279 della tabella valutativa annessa al D.Lgs. 38/2000 e approvata con D.M 13.07.2000: “lassità articolare del ginocchio da rottura parziale di uno dei due legamenti crociati. 4) Il danno biologico è valutato nella misura del 7%, (v. Tabella in allegato), analogamente all' incidenza percentuale sulla capacità generica di lavoro, a far data dal 4.01.23.”.
A fronte delle osservazioni dell' , come sopra riassunte, il consulente della Corte, Pt_1 premesso che il consulente medico dell' non aveva nemmeno partecipato alle operazioni Pt_1 peritali, ha assunto specifica e persuasiva posizione: “a) Relativamente alla diagnosi: 1) la lesione è stata diagnosticata in Pronto Soccorso, nell'imminenza del trauma, sulla base dell'obiettività clinica (ginocchio sinistro tumefatto, algia alla digitopressione in regione mediale) e dei test semeiologici (MA +… flesso-stensione attiva del ginocchio limitata in via antalgica)”. Come noto la positività del test di MA (che si esegue applicando una trazione anteriore alla tibia, previa immobilizzazione del femore, con paziente supino e a ginocchio flesso (20-30°) evidenzia lesione del legamento crociato anteriore. In relazione ai
7 riscontri obiettivi, i medici di Pronto Soccorso hanno posto diagnosi di “Trauma distorsivo ginocchio sinistro con lesione LCA”, prescrivendo i presidi terapeutici idonei alla cura di questo tipo di lesione (bendaggio elasto-compressivo, utilizzo di bastoni canadesi) e accertamenti strumentali specifici (RMN). 2) La diagnosi di Pronto Soccorso è stata concordemente espressa nelle successive certificazioni rilasciate dall' (v. visita del Pt_1
04.01.23: “Trauma distorsivo ginocchio sn con lesione LCA. Prognosi dal 04.01.20023 al
24.01.2023”). 3) La RMN del 13.01.23 ha riscontrato la lesione del legamento crociato anteriore (“mancata visualizzazione”) associata a “versamento endoarticolare, indicativo di lesione recente, e ad “aree di edema intraspongioso a livello dei piatti tibiali”. 4) La rilettura Parte_ della da parte dell' ha confermato l'interruzione anatomica del LCA, che, Pt_1
“studiato anche nella sequenza di dettaglio, non risulta clinicamente apprezzabile in tutto il suo decorso”. Il radiologo fornisce due spiegazioni di questo dato: o una scarsa risoluzione dell'apparecchiatura (ma ciò contrasta con la normale definizione delle altre strutture in esame), o una lesione legamentosa, che è chiaramente la motivazione corretta, per quanto deducibile da tutta la storia clinica. Non vi è quindi alcuna contraddizione tra quanto indicato nel referto del 13.01.23 e la rilettura effettuata da parte dell' . … b) Per quanto riguarda Pt_1 la compatibilità tra evento e lesioni, la tumefazione del ginocchio e la limitazione funzionale antalgica osservate in Pronto Soccorso sono sufficientemente indicative di lesione recente. c)
Relativamente alla ripresa lavorativa, non è dato conoscere le motivazioni personali o datoriali;
in ogni caso l'immobilizzazione in tutore garantisce la stabilità articolare, permettendo la stazione eretta, anche se non prolungata.”.
La scarsa visualizzabilità del LCA nella RMN del 13.1.2023 viene dunque plausibilmente ricondotta, dal CTU, proprio alla lesione legamentosa, data anche la presenza dell'edema intraspongioso pure ivi rilevata e che accompagna le lesioni recenti del legamento crociato anteriore.
4.
Conclusivamente, l'appello va respinto.
Le spese di lite del grado devono seguire la soccombenza e liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella per fattane anticipazione.
Infine, deve darsi atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
8
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato in data Pt_1
1.8.2024 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. CP_1
2595/2024 pubblicata il 4.3.2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro in euro 2.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- pone a definitivo carico di parte appellante l'onorario del CTU, liquidato in separato decreto;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, lì 3.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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