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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/09/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 134/2025 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv Farina Andrea Parte_1 parte ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417bis cpc dai funzionari Riverso Tecla e Ragusa Angelo Maurizio parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 11 settembre 2025.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 09/01/2025 parte ricorrente espone che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del ministero convenuto, in qualità di docente, in forza di contratti a tempo determinato, nell' AS 2023/24;
- in tali anni non è mai stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente1 che invece è riconosciuta a tutti i docenti di ruolo;
- questo differente trattamento comporta una discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale di ruolo, nonostante lo svolgimento di identiche mansioni;
- nello stesso anno, inoltre, non gli è stata corrisposta la dovuta indennità per ferie non fruite. 1 Cfr. art. 1, comma 121, lg 107/15. 1 Parte convenuta, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso.
II Con riferimento alla domanda di pagamento della carta docente si osserva che:
1. 1. in linea di fatto è assorbente rilevare che costituendosi in giudizio parte convenuta non ha specificamente contestato le allegazioni svolte da parte ricorrente in ordine:
1.1. ai servizi prestati alle dipendenze del ministero;
1.2. alla mancata attribuzione della cd Carta del docente né alla quantificazione del suo valore;
1.3. alla completa equiparazione tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato sotto il profilo dei compiti svolti, delle competenze professionali, della sottoposizione all'obbligo di formazione continua;
1.4. alla permanenza della parte ricorrente nel sistema scolastico nell'a.s. in corso al momento di pubblicazione della presente sentenza (subentrato in ruolo);
2. in linea di diritto sono rilevanti le seguenti disposizioni:
2.1. l'art. 1, comma 121, lg. 107/15, che ha istituito la cd carta del docente oggetto di causa, secondo il quale: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile;
2.2. l'art. 2, DPCM 23 settembre 20152 secondo il quale I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_2 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche 2 DPCM 23 settembre 2015, Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU Serie Generale n.243 del 19 ottobre 2015). 2 comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_2 assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_2 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio;
2.3. l'art. 3, del medesimo DPCM3 secondo il quale 1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione;
2.4. l'art. 2, DPCM 28 novembre 20164 secondo il quale 1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2 attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7; 2.5. l'art. 3, del medesimo DPCM5 secondo il quale 1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. …;
3. con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea6 ha affermato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_2 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza;
4. nella medesima sentenza la Corte di Giustizia7 nel valutare se nella vicenda dedotta esista una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento ha chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tali disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o eventualmente dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
5. nel presente giudizio non è stata provata, ma neppure allegata, l'esistenza di elementi idonei a confutare la piena equiparabilità, sotto il profilo delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'attività lavorativa resa dai docenti a tempo determinato e quella svolta dai docenti di ruolo;
6. anzi come già rilevato alla luce delle citata normativa emerge l'intento di ampliare il novero dei potenziali destinatari della Carta, infatti l'art. 3, del DPCM 28 novembre 2016 prevede che essa sia assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari… ponendo quale unico limite alla sua fruizione l'atto della cessazione dal servizio;
7. pertanto, non sussistendo ragioni oggettive attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016;
8. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_2
9. in conclusione, il ministero convenuto è condannato ad accreditare a parte ricorrente, sulla carta docenti l'importo di €. 500,00 annui.
III Domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie
Con riferimento al periodo oggetto di domanda (AS 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24) la disciplina delle ferie del personale docente, originariamente posta dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-20078, è quella 8 Cfr CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007 che disciplina la materia delle ferie all'art. 13, con riferimento al personale di ruolo all'art. 19 con riferimento al personale assunto a tempo determinato. 5 derivante dalle integrazioni apportate dagli art. 5, comma 8, dl 95/12 e dall'art. 1, commi 54-56, lg 228/12; in particolare, le citate disposizione contrattuali e normative prevedono:
- per il personale di ruolo:
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative9;
- per il personale assunto a tempo determinato: … La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto10;
- pertanto, alla luce delle disposizioni poste dalla contrattazione collettiva, l'essere assunto con contratto a tempo indeterminato comportava che il docente: a) potesse fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche;
b) fosse obbligato a fruire delle ferie;
c) non avesse alcun diritto di monetizzazione in caso di mancata fruizione delle ferie;
- invece, l'essere assunto con contratto a tempo determinato, comportava che il docente: a) potesse fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni;
b) non fosse obbligato a fruire delle ferie;
c) avesse diritto al pagamento sostitutivo in caso di mancata fruizione delle ferie (cd monetizzazione);
- l'art. 5, comma 8, dl 95/1211, ha modificato tale assetto, disponendo che Le ferie, i riposi ed i permessi … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- l'art. 1, commi 54-56, lg 228/1212, introducendo una disciplina specifica per il settore scolastico di tutti i gradi di istruzione, senza distinguere in base al fatto che il contratto sia a tempo indeterminato o determinato, dispone che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative (comma 54);
- il medesimo art. 1, modifica il precitato art. 5, comma 8, dl 95/12, mitigando il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite, infatti, dispone che tale divieto non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie (comma 55);
- infine, lo stesso art. 1, prevede che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro (comma 56).
Alla luce del quadro normativo ora delineato si ritengono condivisibili le motivazioni già svolte dal Tribunale di Torino13 in precedenti pronunce che, anche ai sensi dell'art 118 disp att. cpc, sono qui espressamente e sinteticamente richiamate e che illustrano il seguente percorso argomentativo:
1. la disciplina delle ferie è unitaria, senza alcuna distinzione tra docenti di ruolo e docenti con contratti a tempo determinato;
2. ne deriva che non può sussistere alcun automatismo nell'individuazione dei giorni di ferie, diversamente il docente di ruolo e quello con contratti al 31 agosto, godrebbe di un numero di ferie superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva;
3. pertanto, non si può sostenere che l'utilizzo del modo indicativo (… fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni)14, comporti che il docente sia necessariamente ed automaticamente in ferie in tali periodi;
4. tale presunto automatismo è anche escluso dal fatto che il citato art. 1, comma 55, nell'ammettere la monetizzazione la limita alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, formulazione questa che, richiedendo il consenso, esclude implicitamente ogni automatismo;
5. la disposizione in esame, quindi, va interpretata nel senso che i periodi di sospensione delle lezioni sono quelli in cui devono essere godute le ferie con esclusione di tutti gli altri periodi dell'anno, eccezion fatta per sei giornate nell'ambito dell'anno scolastico;
6. tale conclusione è corroborate dalla Corte di Cassazione15 secondo la quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
7. principio questo recentissimamente ribadito dalla Cassazione16 secondo la quale il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva;
8. nella vicenda in esame parte convenuta non ha provato ma neppure allegato di aver formulato alcun invito alla ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva;
9. anzi, è prodotta in causa la dichiarazione del dirigente scolastico, in data 19 maggio 2025, dalla quale risulta che Il docente, non è stato invitato/diffidato ai sensi della nota USR Piemonte del 16/07/2024 prot. 11853, a presentare istanza di fruizione durante i periodi di sospensione delle lezioni con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva17; 10. pertanto, è pertinente ed assorbente il principio recentemente affermato, e già ribadito, dalla Corte di Cassazione secondo il quale deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro18;
11. inoltre, nella medesima decisione si osserva che non può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio19;
12. pertanto, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie senza una sua preventiva istanza o senza un formale invito del dirigente, tale conclusione espressamente affermata con riguardo al periodo conclusivo dell'anno scolastico, vale a dire dalla fine delle lezioni al 30 giugno, deve però essere esteso ad ogni ipotesi di sospensione prevista dal calendario regionale perché, come già rilevato, l'opposta interpretazione oltre ad essere incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico20;
13. con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute è sufficiente osservare che all'odierna udienza parte convenuta, seppur in via subordinata, ha riconosciuto la correttezza contabile degli importi indicati in ricorso in € 1.585,97. IV Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
V Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
ad erogare a parte ricorrente €. 500,00, attraverso
[...]
l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
all'immediato pagamento, a favore di parte
[...] ricorrente, €. 1.585,97, a titolo di ferie non godute, oltre interessi legali;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
all'immediato pagamento delle spese di lite, che
[...] liquida in € 1.030,00 oltre rimborso spese generali 15%, contributo unificato, se dovuto, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Torino, 11 settembre 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 DPCM 23 settembre 2015. 4 DPCM 28 novembre 2016, Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU n. 281 del 1° dicembre 2016). 5 DPCM 28 novembre 2016. 3 6 Cfr. ordinanza, 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021 7 Cfr. punti 45-46 della motivazione. 4 9 CCNL art. 13, commi 8 e 9. 10 CCNL art. 19, comma 2. 11 Dl 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla lg. 7 agosto 2012, n. 135. 12 Lg 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). 6 13 Cfr. in particolare Trib. Torino, sez. lav., 2 aprile 2025, n. 899 RG 7477/24; Trib. Torino, sez. lav., 12 febbraio 2025, n. 401, RG 6106/24; Trib. Torino, sez. lav., 22 gennaio 2025, n. 190, RG 5971/24. 14 Art. 1, comma 55, lg 228/12. 7 15 Cass. Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 (massima a cura del CED); conf. Cass. Sez. Lav, 15 maggio 2024, n. 13440. 16 Cfr. Cass. Sez. Lav., 7 maggio 2025, n. 11968. 17 Cfr. doc. 2 conv. 8 18 Cfr. Cass. Sez. Lav., 6 novembre 2024, n. 28587, conf. Cass. Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715. 19 Cfr. Cass. Sez. Lav., 6 novembre 2024, n. 28587. 20 Cfr. Cass. Sez. Lav., 6 novembre 2024, n. 28587. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 134/2025 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv Farina Andrea Parte_1 parte ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417bis cpc dai funzionari Riverso Tecla e Ragusa Angelo Maurizio parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 11 settembre 2025.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 09/01/2025 parte ricorrente espone che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del ministero convenuto, in qualità di docente, in forza di contratti a tempo determinato, nell' AS 2023/24;
- in tali anni non è mai stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente1 che invece è riconosciuta a tutti i docenti di ruolo;
- questo differente trattamento comporta una discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale di ruolo, nonostante lo svolgimento di identiche mansioni;
- nello stesso anno, inoltre, non gli è stata corrisposta la dovuta indennità per ferie non fruite. 1 Cfr. art. 1, comma 121, lg 107/15. 1 Parte convenuta, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso.
II Con riferimento alla domanda di pagamento della carta docente si osserva che:
1. 1. in linea di fatto è assorbente rilevare che costituendosi in giudizio parte convenuta non ha specificamente contestato le allegazioni svolte da parte ricorrente in ordine:
1.1. ai servizi prestati alle dipendenze del ministero;
1.2. alla mancata attribuzione della cd Carta del docente né alla quantificazione del suo valore;
1.3. alla completa equiparazione tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato sotto il profilo dei compiti svolti, delle competenze professionali, della sottoposizione all'obbligo di formazione continua;
1.4. alla permanenza della parte ricorrente nel sistema scolastico nell'a.s. in corso al momento di pubblicazione della presente sentenza (subentrato in ruolo);
2. in linea di diritto sono rilevanti le seguenti disposizioni:
2.1. l'art. 1, comma 121, lg. 107/15, che ha istituito la cd carta del docente oggetto di causa, secondo il quale: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile;
2.2. l'art. 2, DPCM 23 settembre 20152 secondo il quale I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_2 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche 2 DPCM 23 settembre 2015, Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU Serie Generale n.243 del 19 ottobre 2015). 2 comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_2 assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_2 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio;
2.3. l'art. 3, del medesimo DPCM3 secondo il quale 1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione;
2.4. l'art. 2, DPCM 28 novembre 20164 secondo il quale 1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2 attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7; 2.5. l'art. 3, del medesimo DPCM5 secondo il quale 1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. …;
3. con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea6 ha affermato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_2 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza;
4. nella medesima sentenza la Corte di Giustizia7 nel valutare se nella vicenda dedotta esista una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento ha chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tali disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o eventualmente dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
5. nel presente giudizio non è stata provata, ma neppure allegata, l'esistenza di elementi idonei a confutare la piena equiparabilità, sotto il profilo delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'attività lavorativa resa dai docenti a tempo determinato e quella svolta dai docenti di ruolo;
6. anzi come già rilevato alla luce delle citata normativa emerge l'intento di ampliare il novero dei potenziali destinatari della Carta, infatti l'art. 3, del DPCM 28 novembre 2016 prevede che essa sia assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari… ponendo quale unico limite alla sua fruizione l'atto della cessazione dal servizio;
7. pertanto, non sussistendo ragioni oggettive attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016;
8. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_2
9. in conclusione, il ministero convenuto è condannato ad accreditare a parte ricorrente, sulla carta docenti l'importo di €. 500,00 annui.
III Domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie
Con riferimento al periodo oggetto di domanda (AS 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24) la disciplina delle ferie del personale docente, originariamente posta dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-20078, è quella 8 Cfr CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007 che disciplina la materia delle ferie all'art. 13, con riferimento al personale di ruolo all'art. 19 con riferimento al personale assunto a tempo determinato. 5 derivante dalle integrazioni apportate dagli art. 5, comma 8, dl 95/12 e dall'art. 1, commi 54-56, lg 228/12; in particolare, le citate disposizione contrattuali e normative prevedono:
- per il personale di ruolo:
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative9;
- per il personale assunto a tempo determinato: … La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto10;
- pertanto, alla luce delle disposizioni poste dalla contrattazione collettiva, l'essere assunto con contratto a tempo indeterminato comportava che il docente: a) potesse fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche;
b) fosse obbligato a fruire delle ferie;
c) non avesse alcun diritto di monetizzazione in caso di mancata fruizione delle ferie;
- invece, l'essere assunto con contratto a tempo determinato, comportava che il docente: a) potesse fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni;
b) non fosse obbligato a fruire delle ferie;
c) avesse diritto al pagamento sostitutivo in caso di mancata fruizione delle ferie (cd monetizzazione);
- l'art. 5, comma 8, dl 95/1211, ha modificato tale assetto, disponendo che Le ferie, i riposi ed i permessi … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- l'art. 1, commi 54-56, lg 228/1212, introducendo una disciplina specifica per il settore scolastico di tutti i gradi di istruzione, senza distinguere in base al fatto che il contratto sia a tempo indeterminato o determinato, dispone che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative (comma 54);
- il medesimo art. 1, modifica il precitato art. 5, comma 8, dl 95/12, mitigando il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite, infatti, dispone che tale divieto non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie (comma 55);
- infine, lo stesso art. 1, prevede che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro (comma 56).
Alla luce del quadro normativo ora delineato si ritengono condivisibili le motivazioni già svolte dal Tribunale di Torino13 in precedenti pronunce che, anche ai sensi dell'art 118 disp att. cpc, sono qui espressamente e sinteticamente richiamate e che illustrano il seguente percorso argomentativo:
1. la disciplina delle ferie è unitaria, senza alcuna distinzione tra docenti di ruolo e docenti con contratti a tempo determinato;
2. ne deriva che non può sussistere alcun automatismo nell'individuazione dei giorni di ferie, diversamente il docente di ruolo e quello con contratti al 31 agosto, godrebbe di un numero di ferie superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva;
3. pertanto, non si può sostenere che l'utilizzo del modo indicativo (… fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni)14, comporti che il docente sia necessariamente ed automaticamente in ferie in tali periodi;
4. tale presunto automatismo è anche escluso dal fatto che il citato art. 1, comma 55, nell'ammettere la monetizzazione la limita alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, formulazione questa che, richiedendo il consenso, esclude implicitamente ogni automatismo;
5. la disposizione in esame, quindi, va interpretata nel senso che i periodi di sospensione delle lezioni sono quelli in cui devono essere godute le ferie con esclusione di tutti gli altri periodi dell'anno, eccezion fatta per sei giornate nell'ambito dell'anno scolastico;
6. tale conclusione è corroborate dalla Corte di Cassazione15 secondo la quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
7. principio questo recentissimamente ribadito dalla Cassazione16 secondo la quale il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva;
8. nella vicenda in esame parte convenuta non ha provato ma neppure allegato di aver formulato alcun invito alla ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva;
9. anzi, è prodotta in causa la dichiarazione del dirigente scolastico, in data 19 maggio 2025, dalla quale risulta che Il docente, non è stato invitato/diffidato ai sensi della nota USR Piemonte del 16/07/2024 prot. 11853, a presentare istanza di fruizione durante i periodi di sospensione delle lezioni con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva17; 10. pertanto, è pertinente ed assorbente il principio recentemente affermato, e già ribadito, dalla Corte di Cassazione secondo il quale deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro18;
11. inoltre, nella medesima decisione si osserva che non può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio19;
12. pertanto, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie senza una sua preventiva istanza o senza un formale invito del dirigente, tale conclusione espressamente affermata con riguardo al periodo conclusivo dell'anno scolastico, vale a dire dalla fine delle lezioni al 30 giugno, deve però essere esteso ad ogni ipotesi di sospensione prevista dal calendario regionale perché, come già rilevato, l'opposta interpretazione oltre ad essere incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico20;
13. con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute è sufficiente osservare che all'odierna udienza parte convenuta, seppur in via subordinata, ha riconosciuto la correttezza contabile degli importi indicati in ricorso in € 1.585,97. IV Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
V Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
ad erogare a parte ricorrente €. 500,00, attraverso
[...]
l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
all'immediato pagamento, a favore di parte
[...] ricorrente, €. 1.585,97, a titolo di ferie non godute, oltre interessi legali;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
all'immediato pagamento delle spese di lite, che
[...] liquida in € 1.030,00 oltre rimborso spese generali 15%, contributo unificato, se dovuto, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Torino, 11 settembre 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 DPCM 23 settembre 2015. 4 DPCM 28 novembre 2016, Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU n. 281 del 1° dicembre 2016). 5 DPCM 28 novembre 2016. 3 6 Cfr. ordinanza, 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021 7 Cfr. punti 45-46 della motivazione. 4 9 CCNL art. 13, commi 8 e 9. 10 CCNL art. 19, comma 2. 11 Dl 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla lg. 7 agosto 2012, n. 135. 12 Lg 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). 6 13 Cfr. in particolare Trib. Torino, sez. lav., 2 aprile 2025, n. 899 RG 7477/24; Trib. Torino, sez. lav., 12 febbraio 2025, n. 401, RG 6106/24; Trib. Torino, sez. lav., 22 gennaio 2025, n. 190, RG 5971/24. 14 Art. 1, comma 55, lg 228/12. 7 15 Cass. Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 (massima a cura del CED); conf. Cass. Sez. Lav, 15 maggio 2024, n. 13440. 16 Cfr. Cass. Sez. Lav., 7 maggio 2025, n. 11968. 17 Cfr. doc. 2 conv. 8 18 Cfr. Cass. Sez. Lav., 6 novembre 2024, n. 28587, conf. Cass. Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715. 19 Cfr. Cass. Sez. Lav., 6 novembre 2024, n. 28587. 20 Cfr. Cass. Sez. Lav., 6 novembre 2024, n. 28587. 9