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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1585/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3111/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 79/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 14/01/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR 1991
- DINIEGO RIMBORSO ILOR 1992 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 1/2015, depositato il 02/01/2015, la società “Ricorrente_1 s.a.s." in persona del legale rappresentante Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dai Dott. Difensore_1 , ha impugnato il diniego tacito di rimborso ILOR per gli anni 1991 e 1992, nei confronti dell' Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Siracusa.
Chiamato il ricorso all'udienza del 25 novembre 2020, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il silenzio rifiuto del rimborso, richiesto il 25/02/2009, del 90% delle imposte
ILOR versate negli anni 1991 e 1992.
Eccepisce, la parte ricorrente, l'illegittimità del tacito diniego dell'istanza di rimborso per l'effetto dei vari provvedimenti legislativi e della sentenza della Corte di Cassazione n. 20641 del 27/06/2007.
Conclude per il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% delle imposte ILOR, del complessivo importo di € 4.054,55, oltre interessi;
con vittoria di spese di giudizio.
In data 19/06/2020, la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia alla trattazione pubblica del ricorso.
Con memoria illustrativa depositata il 22/10/2020. la parte ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia U.
E., si è pronunciata in merito alle richieste di rimborso IVA. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Con istanza depositata il 22/10/2020, la parte ricorrente ha richiesto la distrazione delle spese di giudizio a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, costituita in giudizio, ha richiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio in corso fino alla decisione della compatibilità del beneficio agevolativo con ordinamento della U.E, Conclude per il rigetto del ricorso nel caso di incompatibilità con le norme europee, con vittoria di spese di giudizio.
Affermava la Corte adita:
“Osserva la Commissione che il ricorso è inammissibile.
Oggetto del ricorso è il silenzio rifiuto del rimborso, richiesto il 25/02/2009, entro il termine di decadenza del
1 marzo 2010, del 90% delle imposte ILOR versate per gli anni 1991 e 1992. Per la valida formazione del silenzio-rifiuto è necessaria che l'istanza di rimborso contenga l'indicazione degli estremi del versamento e gli importi richiesti oltre alla documentazione comprovante i versamenti. Questi elementi consentono all'ufficio di valutare compiutamente sia i termini che la quantificazione delle somme richieste in restituzione. In merito si è già pronunciata la suprema Corte di Cassazione con la condivisa sentenza n. 21406 dei 30/11/2012, di cui si riporta la massima: “ Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quante non consentono di valutare la fondatezza v meno della - richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato”. Dall'esame dell'istanza di rimborso, si rileva che non sono dettagliatamente documentati, gli importi richiesti a rimborso ed alla medesima istanza non sono stati allegati i versamenti dichiarati e, come tale, priva dei requisisti essenziali per la valida formazione del silenzio-rifiuto. La produzione dei versamenti è stata documentata con il ricorso. Ne segue l'inammissibilità del ricorso.
Si rileva, tuttavia, che la questione derivante dalle diverse disposizioni in materia di sisma '90, è stata normata dall'art. 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che dispone: “ I soggetti colpiti dal sisma del
13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio
1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza dî rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248" Salva ed impregiudicata la facoltà prevista delle disposizioni dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.
L'obiettiva complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig Rappresentante_1 con atto del 24 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
In primo luogo, viene evidenziato che l'istanza di rimborso presentata il 25 febbraio 2009 riportava in modo dettagliato gli importi versati per ciascun anno d'imposta, l'ammontare richiesto a rimborso e faceva espresso riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni in questione. L'Ufficio, inoltre, era già a conoscenza di tutti i dati e della documentazione relativa ai versamenti, come dimostrato dai provvedimenti di sgravio delle somme erroneamente iscritte a ruolo e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti. Pertanto, secondo l'appellante, l'Amministrazione era perfettamente in grado di valutare sia i termini che la quantificazione delle somme richieste in restituzione, e il silenzio-rifiuto si sarebbe validamente formato.
Anche nell'ipotesi in cui si volesse considerare l'istanza generica o priva di documentazione, la normativa vigente (art. 1, comma 665, L. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies D.L. 91/2017) consente al contribuente di integrare la documentazione entro il termine del 30 ottobre 2017. Successivamente a tale data, l'Ufficio avrebbe dovuto richiedere i dati necessari per il calcolo del rimborso, ma ciò non è mai avvenuto.
Il comportamento omissivo dell'Amministrazione, che non ha richiesto integrazioni né ha provveduto sul rimborso, ha quindi legittimato il ricorso contro il silenzio-rifiuto.
Nel merito, l'appellante afferma che il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate (esclusa l'IVA) spetta a tutti i contribuenti che abbiano versato tributi in eccedenza rispetto al 10% dovuto per il triennio 1990-91-92, senza esclusione degli operatori economici. Richiama, a sostegno, l'ordinanza della Corte di Giustizia UE
n. 82/14 del 15 luglio 2015, che ha escluso il rimborso dell'IVA ma non delle altre imposte. Sottolinea inoltre che l'istanza di rimborso è stata presentata nei termini e nei modi di legge, con indicazione delle somme versate e di quelle richieste a rimborso, e che l'Ufficio era in possesso di tutti gli elementi necessari per valutare la richiesta. Anche in caso di istanza ritenuta generica, la normativa consente l'integrazione documentale e pone a carico dell'Ufficio l'onere di richiedere eventuali dati mancanti, cosa che non è avvenuta.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 79/04/2021 emessa Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 4 e depositata il 14 Gennaio 2021.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo, si contesta la fondatezza dell'appello proposto dalla società Ricorrente_1
S.A.S." contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per rimborso delle imposte versate (ILOR) per gli anni 1990-1992. Secondo
l'Ufficio, la CTP ha correttamente rilevato d'ufficio la manifesta inammissibilità del ricorso, in quanto l'istanza di rimborso presentata dalla società era generica e priva della documentazione necessaria a dimostrare i versamenti effettuati. In assenza di tali elementi, non si può ritenere validamente formato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, che costituisce il presupposto per l'impugnazione davanti al giudice tributario. Tale posizione trova conferma in numerose pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui la domanda di rimborso deve essere dettagliata e corredata dalla prova dei pagamenti, e la successiva produzione documentale non sana il vizio originario dell'istanza.
Sul piano sostanziale, l'Ufficio evidenzia che la normativa vigente (art. 1, comma 665, della Legge 190/2014) prevede la sospensione dell'agevolazione per i soggetti che svolgono attività d'impresa, come la società appellante, in attesa della verifica di compatibilità con le norme europee sugli aiuti di Stato. Tale verifica si
è conclusa con la decisione della Commissione Europea del 4 agosto 2015, che ha dichiarato incompatibili con il mercato interno gli aiuti fiscali concessi alle imprese nelle aree colpite da calamità naturali, tra cui quelli oggetto del presente giudizio. La giurisprudenza nazionale e comunitaria ha ribadito che il rimborso può essere riconosciuto solo se il contribuente dimostra di rientrare nelle eccezioni previste, ossia il rispetto del regime "de minimis" o la prova di un danno diretto e specifico subito a causa della calamità, onere che grava interamente sul richiedente. Nel caso di specie, la società non ha fornito alcuna prova in tal senso.
L'Ufficio sottolinea inoltre che, anche qualora si volesse considerare la possibilità di rimborso, la normativa e la giurisprudenza escludono in modo tassativo la rimborsabilità dell'IVA, in quanto la disciplina comunitaria impone il principio di neutralità fiscale e la riscossione integrale dell'imposta.Inizio modulo
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla preliminare: mancata valida formazione del silenzio-rifiuto e conseguente inammissibilità del ricorso originario, l'appello è infondato già sul piano preliminare. Nel sistema del processo tributario, la tutela avverso il rifiuto tacito presuppone che la domanda amministrativa sia giuridicamente idonea a porre l'Amministrazione nelle condizioni di valutare: an della pretesa restitutoria (sussistenza del diritto al rimborso); quantum (esatta quantificazione); titolo del rimborso e riferibilità a specifici versamenti. Nel caso in esame, come accertato dalla sentenza di primo grado, l'istanza del 25.02.2009 è stata ritenuta: priva degli estremi dei versamenti;
non corredata dalla documentazione comprovante i pagamenti (deleghe/quietanze/F24 o altri riscontri), impedendo all'Ufficio una verifica immediata e compiuta della spettanza del rimborso. Tale carenza non può essere superata con il mero richiamo dell'Appellante alla circostanza che l'Ufficio
“conoscerebbe” i versamenti o che la documentazione sia stata “successivamente” prodotta in giudizio.
Invero: l'idoneità dell'istanza a generare un silenzio-rifiuto impugnabile va apprezzata al momento della presentazione della stessa;
la successiva produzione documentale in giudizio non trasforma retroattivamente una domanda amministrativa incompleta in un'istanza idonea a determinare l'atto tacito impugnabile. Ne deriva che correttamente la CTP ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per inesistenza (in senso tecnico- processuale) dell'atto impugnabile, difettando la valida formazione del silenzio-rifiuto. Pertanto l'appello, nella parte in cui censura la declaratoria di inammissibilità, deve essere rigettato. Si rileva che, nel testo dell'appello della contribuente si invoca anche la disciplina di cui all'art.1, co.665,
L.190/2014 e successive modifiche circa la possibile “integrazione” delle istanze generiche. Anche volendo considerare tale argomento, esso non elide la ratio della pronuncia di primo grado nel presente giudizio, perché qui l'impugnazione riguarda un silenzio-rifiuto che presuppone, comunque, un'istanza capace di attivare un procedimento valutativo in concreto. In assenza dei dati minimi e della prova del pagamento allegata, l'Amministrazione non è posta nella condizione di provvedere. L'eventuale integrazione (se e nei limiti in cui ammissibile) attiene al procedimento amministrativo e non sana ex se l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale quando l'atto impugnabile non si sia formato.
Anche a volere superare la preliminare, l'appello sarebbe comunque infondato nel merito, in quanto il rimborso richiesto coinvolge profili di disciplina nazionale e unionale in materia di agevolazioni a favore di operatori economici colpiti da calamità naturali, con particolare riferimento agli aiuti di Stato. Dalle controdeduzioni dell'Ufficio emerge che: il contribuente è titolare di partita IVA e opera come impresa;
la disciplina nazionale successiva ha previsto limiti e condizioni, anche in ragione della verifica di compatibilità con l'ordinamento
UE, e l'Ufficio richiama la decisione della Commissione europea e la giurisprudenza interna formatasi sul punto, secondo cui: i rimborsi alle imprese sono condizionati, quanto meno, alla ricorrenza dei presupposti del regime de minimis o alla prova di un nesso diretto tra danno da calamità e beneficio, nonché alla verifica della non sovracompensazione. Nel caso concreto, l'Appellante non risulta avere allegato e provato in giudizio (secondo quanto dedotto dall'Ufficio e non superato da idonea prova contraria): il rispetto delle soglie e condizioni rilevanti (regime de minimis su periodo di riferimento); l'esistenza e quantificazione di un danno direttamente causato dalla calamità e il relativo nesso con l'aiuto, con esclusione di sovracompensazioni. Ne discenderebbe, anche nel merito, l'impossibilità di accogliere la domanda di rimborso.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.a.s. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3111/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 79/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 14/01/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR 1991
- DINIEGO RIMBORSO ILOR 1992 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 1/2015, depositato il 02/01/2015, la società “Ricorrente_1 s.a.s." in persona del legale rappresentante Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dai Dott. Difensore_1 , ha impugnato il diniego tacito di rimborso ILOR per gli anni 1991 e 1992, nei confronti dell' Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Siracusa.
Chiamato il ricorso all'udienza del 25 novembre 2020, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il silenzio rifiuto del rimborso, richiesto il 25/02/2009, del 90% delle imposte
ILOR versate negli anni 1991 e 1992.
Eccepisce, la parte ricorrente, l'illegittimità del tacito diniego dell'istanza di rimborso per l'effetto dei vari provvedimenti legislativi e della sentenza della Corte di Cassazione n. 20641 del 27/06/2007.
Conclude per il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% delle imposte ILOR, del complessivo importo di € 4.054,55, oltre interessi;
con vittoria di spese di giudizio.
In data 19/06/2020, la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia alla trattazione pubblica del ricorso.
Con memoria illustrativa depositata il 22/10/2020. la parte ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia U.
E., si è pronunciata in merito alle richieste di rimborso IVA. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Con istanza depositata il 22/10/2020, la parte ricorrente ha richiesto la distrazione delle spese di giudizio a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, costituita in giudizio, ha richiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio in corso fino alla decisione della compatibilità del beneficio agevolativo con ordinamento della U.E, Conclude per il rigetto del ricorso nel caso di incompatibilità con le norme europee, con vittoria di spese di giudizio.
Affermava la Corte adita:
“Osserva la Commissione che il ricorso è inammissibile.
Oggetto del ricorso è il silenzio rifiuto del rimborso, richiesto il 25/02/2009, entro il termine di decadenza del
1 marzo 2010, del 90% delle imposte ILOR versate per gli anni 1991 e 1992. Per la valida formazione del silenzio-rifiuto è necessaria che l'istanza di rimborso contenga l'indicazione degli estremi del versamento e gli importi richiesti oltre alla documentazione comprovante i versamenti. Questi elementi consentono all'ufficio di valutare compiutamente sia i termini che la quantificazione delle somme richieste in restituzione. In merito si è già pronunciata la suprema Corte di Cassazione con la condivisa sentenza n. 21406 dei 30/11/2012, di cui si riporta la massima: “ Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quante non consentono di valutare la fondatezza v meno della - richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato”. Dall'esame dell'istanza di rimborso, si rileva che non sono dettagliatamente documentati, gli importi richiesti a rimborso ed alla medesima istanza non sono stati allegati i versamenti dichiarati e, come tale, priva dei requisisti essenziali per la valida formazione del silenzio-rifiuto. La produzione dei versamenti è stata documentata con il ricorso. Ne segue l'inammissibilità del ricorso.
Si rileva, tuttavia, che la questione derivante dalle diverse disposizioni in materia di sisma '90, è stata normata dall'art. 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che dispone: “ I soggetti colpiti dal sisma del
13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio
1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza dî rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248" Salva ed impregiudicata la facoltà prevista delle disposizioni dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.
L'obiettiva complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig Rappresentante_1 con atto del 24 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
In primo luogo, viene evidenziato che l'istanza di rimborso presentata il 25 febbraio 2009 riportava in modo dettagliato gli importi versati per ciascun anno d'imposta, l'ammontare richiesto a rimborso e faceva espresso riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni in questione. L'Ufficio, inoltre, era già a conoscenza di tutti i dati e della documentazione relativa ai versamenti, come dimostrato dai provvedimenti di sgravio delle somme erroneamente iscritte a ruolo e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti. Pertanto, secondo l'appellante, l'Amministrazione era perfettamente in grado di valutare sia i termini che la quantificazione delle somme richieste in restituzione, e il silenzio-rifiuto si sarebbe validamente formato.
Anche nell'ipotesi in cui si volesse considerare l'istanza generica o priva di documentazione, la normativa vigente (art. 1, comma 665, L. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies D.L. 91/2017) consente al contribuente di integrare la documentazione entro il termine del 30 ottobre 2017. Successivamente a tale data, l'Ufficio avrebbe dovuto richiedere i dati necessari per il calcolo del rimborso, ma ciò non è mai avvenuto.
Il comportamento omissivo dell'Amministrazione, che non ha richiesto integrazioni né ha provveduto sul rimborso, ha quindi legittimato il ricorso contro il silenzio-rifiuto.
Nel merito, l'appellante afferma che il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate (esclusa l'IVA) spetta a tutti i contribuenti che abbiano versato tributi in eccedenza rispetto al 10% dovuto per il triennio 1990-91-92, senza esclusione degli operatori economici. Richiama, a sostegno, l'ordinanza della Corte di Giustizia UE
n. 82/14 del 15 luglio 2015, che ha escluso il rimborso dell'IVA ma non delle altre imposte. Sottolinea inoltre che l'istanza di rimborso è stata presentata nei termini e nei modi di legge, con indicazione delle somme versate e di quelle richieste a rimborso, e che l'Ufficio era in possesso di tutti gli elementi necessari per valutare la richiesta. Anche in caso di istanza ritenuta generica, la normativa consente l'integrazione documentale e pone a carico dell'Ufficio l'onere di richiedere eventuali dati mancanti, cosa che non è avvenuta.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 79/04/2021 emessa Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 4 e depositata il 14 Gennaio 2021.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo, si contesta la fondatezza dell'appello proposto dalla società Ricorrente_1
S.A.S." contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per rimborso delle imposte versate (ILOR) per gli anni 1990-1992. Secondo
l'Ufficio, la CTP ha correttamente rilevato d'ufficio la manifesta inammissibilità del ricorso, in quanto l'istanza di rimborso presentata dalla società era generica e priva della documentazione necessaria a dimostrare i versamenti effettuati. In assenza di tali elementi, non si può ritenere validamente formato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, che costituisce il presupposto per l'impugnazione davanti al giudice tributario. Tale posizione trova conferma in numerose pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui la domanda di rimborso deve essere dettagliata e corredata dalla prova dei pagamenti, e la successiva produzione documentale non sana il vizio originario dell'istanza.
Sul piano sostanziale, l'Ufficio evidenzia che la normativa vigente (art. 1, comma 665, della Legge 190/2014) prevede la sospensione dell'agevolazione per i soggetti che svolgono attività d'impresa, come la società appellante, in attesa della verifica di compatibilità con le norme europee sugli aiuti di Stato. Tale verifica si
è conclusa con la decisione della Commissione Europea del 4 agosto 2015, che ha dichiarato incompatibili con il mercato interno gli aiuti fiscali concessi alle imprese nelle aree colpite da calamità naturali, tra cui quelli oggetto del presente giudizio. La giurisprudenza nazionale e comunitaria ha ribadito che il rimborso può essere riconosciuto solo se il contribuente dimostra di rientrare nelle eccezioni previste, ossia il rispetto del regime "de minimis" o la prova di un danno diretto e specifico subito a causa della calamità, onere che grava interamente sul richiedente. Nel caso di specie, la società non ha fornito alcuna prova in tal senso.
L'Ufficio sottolinea inoltre che, anche qualora si volesse considerare la possibilità di rimborso, la normativa e la giurisprudenza escludono in modo tassativo la rimborsabilità dell'IVA, in quanto la disciplina comunitaria impone il principio di neutralità fiscale e la riscossione integrale dell'imposta.Inizio modulo
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla preliminare: mancata valida formazione del silenzio-rifiuto e conseguente inammissibilità del ricorso originario, l'appello è infondato già sul piano preliminare. Nel sistema del processo tributario, la tutela avverso il rifiuto tacito presuppone che la domanda amministrativa sia giuridicamente idonea a porre l'Amministrazione nelle condizioni di valutare: an della pretesa restitutoria (sussistenza del diritto al rimborso); quantum (esatta quantificazione); titolo del rimborso e riferibilità a specifici versamenti. Nel caso in esame, come accertato dalla sentenza di primo grado, l'istanza del 25.02.2009 è stata ritenuta: priva degli estremi dei versamenti;
non corredata dalla documentazione comprovante i pagamenti (deleghe/quietanze/F24 o altri riscontri), impedendo all'Ufficio una verifica immediata e compiuta della spettanza del rimborso. Tale carenza non può essere superata con il mero richiamo dell'Appellante alla circostanza che l'Ufficio
“conoscerebbe” i versamenti o che la documentazione sia stata “successivamente” prodotta in giudizio.
Invero: l'idoneità dell'istanza a generare un silenzio-rifiuto impugnabile va apprezzata al momento della presentazione della stessa;
la successiva produzione documentale in giudizio non trasforma retroattivamente una domanda amministrativa incompleta in un'istanza idonea a determinare l'atto tacito impugnabile. Ne deriva che correttamente la CTP ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per inesistenza (in senso tecnico- processuale) dell'atto impugnabile, difettando la valida formazione del silenzio-rifiuto. Pertanto l'appello, nella parte in cui censura la declaratoria di inammissibilità, deve essere rigettato. Si rileva che, nel testo dell'appello della contribuente si invoca anche la disciplina di cui all'art.1, co.665,
L.190/2014 e successive modifiche circa la possibile “integrazione” delle istanze generiche. Anche volendo considerare tale argomento, esso non elide la ratio della pronuncia di primo grado nel presente giudizio, perché qui l'impugnazione riguarda un silenzio-rifiuto che presuppone, comunque, un'istanza capace di attivare un procedimento valutativo in concreto. In assenza dei dati minimi e della prova del pagamento allegata, l'Amministrazione non è posta nella condizione di provvedere. L'eventuale integrazione (se e nei limiti in cui ammissibile) attiene al procedimento amministrativo e non sana ex se l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale quando l'atto impugnabile non si sia formato.
Anche a volere superare la preliminare, l'appello sarebbe comunque infondato nel merito, in quanto il rimborso richiesto coinvolge profili di disciplina nazionale e unionale in materia di agevolazioni a favore di operatori economici colpiti da calamità naturali, con particolare riferimento agli aiuti di Stato. Dalle controdeduzioni dell'Ufficio emerge che: il contribuente è titolare di partita IVA e opera come impresa;
la disciplina nazionale successiva ha previsto limiti e condizioni, anche in ragione della verifica di compatibilità con l'ordinamento
UE, e l'Ufficio richiama la decisione della Commissione europea e la giurisprudenza interna formatasi sul punto, secondo cui: i rimborsi alle imprese sono condizionati, quanto meno, alla ricorrenza dei presupposti del regime de minimis o alla prova di un nesso diretto tra danno da calamità e beneficio, nonché alla verifica della non sovracompensazione. Nel caso concreto, l'Appellante non risulta avere allegato e provato in giudizio (secondo quanto dedotto dall'Ufficio e non superato da idonea prova contraria): il rispetto delle soglie e condizioni rilevanti (regime de minimis su periodo di riferimento); l'esistenza e quantificazione di un danno direttamente causato dalla calamità e il relativo nesso con l'aiuto, con esclusione di sovracompensazioni. Ne discenderebbe, anche nel merito, l'impossibilità di accogliere la domanda di rimborso.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.a.s. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)