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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 668 R.G.L. del 2024, promossa
D A
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Attica n.6 Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rocco Scepi ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Stoppani n. 1, Gela;
- opponente -
C O N T R O
, in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Dolce e P.IVA_1
Carmelo Russo per procura in documento informatico separato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nadia Gnoffo, sito in Piazza Roma n. 80,
Gela.
- opposto-
A seguito dell'udienza del 26/06/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 28/05/2024, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi l'annullamento del CP_2 provvedimento formato il 10.04.2024 e notificatole in data 26.05.2024 con il quale l'ente previdenziale le aveva richiesto la restituzione della complessiva somma di euro 1.470,60 erogatale a titolo di indennità di disoccupazione per il peridio dal 30 novembre 2017 al 29 gennaio 2018 (versata in proprio favore giusta domanda prot. Domanda Naspi n. 6033763900016 presentata in data 29.11.2017).
Con memoria depositata in data 30.07.2024, si costituiva in giudizio l'ente convenuto chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto annullamento del provvedimento di indebito oggetto del presente giudizio.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa a seguito dell'udienza del 26.06.2025, alla stregua delle deduzioni rassegnate dalle parti in ordine a tale ultima circostanza, positivamente riscontrata dalla parte ricorrente.
Tanto chiarito, rileva il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento del provvedimento tacciato di illegittimità.
Vale evidenziare sul punto che, secondo l'autorevole insegnamento della Corte di
Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile - trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR - costituisce il riflesso processuale del venir meno, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, della ragion d'essere sostanziale della lite.
E' quindi un'ipotesi di estinzione del giudizio da pronunciare, eventualmente anche d'ufficio, ogniqualvolta venga ritualmente acquisita o concordemente ammessa la sopravvenienza – rispetto al momento dell'instaurazione del processo - di una situazione che faccia venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione (cfr. ex multis Cass. civile, n. 14775/2004; Cass. Civ., n. 4714/2006).
L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ. Sez. III, n. 2567/2007).
Giacché sulla base delle allegazioni di entrambe le parti in ordine all'intervenuto annullamento del provvedimento di indebito oggetto del presente giudizio, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Deve osservarsi comunque, come la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, pone in predicato la valutazione delle spese processuali facendo ricorso alla regola della "soccombenza virtuale”, che vanno dunque poste a carico dell'ente convenuto in considerazione del fatto che l' ha provveduto a disporre il richiamato annullamento solo CP_2 in data successiva alla instaurazione del presente giudizio, incoato in data 28.05.2024. In tal senso milita, pur in assenza di elementi da cui trarre una data certa del richiamato provvedimento, il contegno processuale delle parti, avendo dal un lato, il ricorrente affermato, in assenza di smentita avversaria, di aver instaurato il presente giudizio prima che gli venisse comunicato l'annullamento del provvedimento impugnato e, d'altro canto, l'ente previdenziale dedotto in seno alla memoria di costituzione che “(…) a seguito della richiesta di riesame CP_ avanzata da questa avvocatura, gli Uffici dell' di Gela hanno comunicato l'annullamento dell'indebito”. Dal che è possibile inferire, con un ragionevole grado di probabilità, che l'annullamento sia intervenuto proprio a seguito delle sollecitazioni in tal senso rimostrate dal difensore costituito nell'ambito del presente giudizio, e dunque, ragionevolmente, dopo la sua introduzione.
Di quì la sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente, ancorché ai soli fini della regolazione delle spese di lite.
Invero, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha precisato che "La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede
d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009).
Nel caso di specie, in difetto di una congiunta richiesta delle parti di compensazione delle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell'ente convenuto per le ragioni sopra esposte e vengono liquidate come in dispositivo [causa di valore ricompreso nello scaglione 1.101,00 –
5.200,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro CP_2
852,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A.
e C.A.P., da versarsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Gela n. 432/2024 del 03.06.2024.
Così deciso in Gela il 27/06/2025
Il Giudice
Giulia Polizzi