Art. 2.
Per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle regioni indicate nell'art. 1 il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 31 dicembre 1950, e nei limiti degli stanziamenti comunque destinati alle opere idrauliche, ad eseguire i lavori che si riconoscano necessari su qualsiasi corso d'acqua per riparare i danni prodotti dalle alluvioni di cui allo stesso art. 1, o per prevenirne altri, sempreche' non si tratti di opere che siano gia' state riconosciute di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Dopo eseguiti i lavori ed al fine di determinare a chi spetti la cura e l'onere della loro manutenzione, si provvedera', ove occorra, alle relative classifiche.
Per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle regioni indicate nell'art. 1 il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 31 dicembre 1950, e nei limiti degli stanziamenti comunque destinati alle opere idrauliche, ad eseguire i lavori che si riconoscano necessari su qualsiasi corso d'acqua per riparare i danni prodotti dalle alluvioni di cui allo stesso art. 1, o per prevenirne altri, sempreche' non si tratti di opere che siano gia' state riconosciute di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Dopo eseguiti i lavori ed al fine di determinare a chi spetti la cura e l'onere della loro manutenzione, si provvedera', ove occorra, alle relative classifiche.