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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente ex art. 436 bis cpc
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.541/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 62/2025 pubblicata in data 30/01/2025 promossa con ricorso depositato in data 29 luglio 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Parma viale Paolo Toschi n.15 presso e nello studio dell' avv.Milena Gentiluomo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Milano via Dell'Annunciata n.7 presso e nello studio degli avv. Paolo Barozzi e
Lucia Ostoni che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 2 ottobre 2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro rigettava il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...] con conferma del decreto ingiuntivo n.260/2024.
[...]
2 Proponeva appello Parte_1
Si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza del 2 ottobre 2025 le parti conciliavano la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante la conciliazione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio essendo le stesse già state regolate dalla conciliazione.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023).
P. Q. M
.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 541/2025 RGA così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Bologna, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente ex art. 436 bis cpc
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.541/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 62/2025 pubblicata in data 30/01/2025 promossa con ricorso depositato in data 29 luglio 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Parma viale Paolo Toschi n.15 presso e nello studio dell' avv.Milena Gentiluomo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Milano via Dell'Annunciata n.7 presso e nello studio degli avv. Paolo Barozzi e
Lucia Ostoni che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 2 ottobre 2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro rigettava il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...] con conferma del decreto ingiuntivo n.260/2024.
[...]
2 Proponeva appello Parte_1
Si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza del 2 ottobre 2025 le parti conciliavano la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante la conciliazione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio essendo le stesse già state regolate dalla conciliazione.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023).
P. Q. M
.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 541/2025 RGA così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Bologna, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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