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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOMEDEL POPOLO ITALIANO -
La Corte di Appello di AT
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 129 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 3 giugno 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 23 aprile 2025, vertente
TRA
(P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. , Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. AN NT, nel cui studio sito in AT, alla Galleria Mancuso-scala D, è elettivamente domiciliata;
= APPELLANTE =
CONTRO
(P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Palermo presso il cui studio sito in AT, via
De Gasperi, n. 48 è elettivamente domiciliata;
- APPELLATA =
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante assegnate nell'atto introduttivo, Parte_1 al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza n. 1800/2019, depositata in data 3.10.2019, pronunciata, inter partes, dal Tribunale di AT, - condannare l'appellata alla rifusione, nei confronti dell'appellante, delle spese e competenze del primo grado di giudizio da quantificarsi, secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 in €
1.696,00 (oltre r.f. e accessori) o nella somma maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia;
- condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze anche del presente giudizio d'appello..”. per assegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Controparte_1 riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'On. Corte di Appello adita, contrariis rejectis: a) rigettare l'appello di controparte, in quanto palesemente infondato, in fatto e diritto;
c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso del 3 luglio 2018, la nella premessa di essere creditrice Controparte_1 della di un importo pari ad euro 2.000,00, per aver Parte_1 effettuato alcuni lavori di impiantistica elettrica, chiedeva al Tribunale di AT
l'emissione di un decreto ingiuntivo.
In accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale di AT emetteva, in data
24.1.2019, il decreto ingiuntivo n. 83/2019.
Con atto di citazione in opposizione, la proponeva Parte_1 opposizione avverso la predetta ingiunzione eccependo, preliminarmente,
l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace di AT, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 9, 14 e 637 c.p.c.
In subordine e nel merito, la società deduceva l'inesistenza del credito e, per l'effetto, chiedeva che fosse pronunciata la nullità e/o annullabilità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nello specifico, l'opponente affermava che il valore delle controversie aventi ad oggetto somme di denaro andava determinato in base alla somma espressamente richiesta e dichiarata dal ricorrente, rimanendo del tutto ininfluenti altre circostanze
2 quali l'importo dell'originario credito, in parte onorato.
L'opponente asseriva, altresì, che le fatture commerciali, ove relative ad un rapporto obbligatorio oggetto di contestazione tra le parti, non potessero costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma soltanto un mero indizio.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestando le avverse Controparte_1 eccezioni, ne deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto, chiedendo la conferma del monitorio opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione, il
Tribunale di AT, con sentenza n. 1800/2019, emessa e pubblicata il 3 ottobre
2019, così statuiva: “1) dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di
AT ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Giudice di
Pace di AT e, per l'effetto: 2) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del
Tribunale di AT n. 83/2019, datato 19.01.2019, notificato in data 24.01.2019, che pertanto revoca;
3) fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Giudice di Pace di
AT; 4) compensa le spese di lite”.
A simile statuizione il Tribunale perveniva riconoscendo la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore, sollevata dalla Parte_1 alla luce del disposto di cui all'art. 14, comma 1, c.p.c., secondo cui, nelle cause aventi ad oggetto somme di denaro o beni mobili, il valore è determinato in base alla somma indicata nella domanda, quindi, nella specie, in base al valore della prestazione rimasta inadempiuta (euro 2.000,00).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice di prime cure statuiva:
“esse sono opportunamente compensate, tenuto conto della natura controversa della questione”.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello la Parte_1 chiedendone la riforma per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 co. 1 e 92 co. 2 c.p.c.
A parere dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nella regolamentazione delle spese di lite in quanto:
- sotto il profilo logico, essa si porrebbe in contrasto con l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza;
3 - sotto il profilo normativo, essa contrasterebbe con l'art. 91 c.p.c., che impone la condanna alle spese a carico della parte totalmente soccombente;
- inoltre, sarebbe incompatibile con l'art. 92 co. 2 c.p.c., che consente la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite solo in presenza di soccombenza reciproca, ovvero in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza: ipotesi che, nella specie, non ricorrerebbero;
- infine, la motivazione sarebbe contraddittoria, avendo, il giudice, giustificato la compensazione richiamando la natura controversa della questione, nonostante l'incompetenza del Tribunale fosse stata dichiarata in applicazione di chiare disposizioni normative (artt. 7, 10 e 14 c.p.c.) e dell'orientamento consolidato della Suprema Corte, sicché la regolamentazione delle spese avrebbe dovuto conformarsi al principio della soccombenza, gravando interamente sulla parte opposta.
Deduceva, inoltre, che la compensazione delle spese costituiva, sì, una decisione discrezionale del giudice, ma non lo esonerava dall'obbligo di motivare specificamente le ragioni del regime prescelto.
Si costituiva in appello, con comparsa, la la quale, contestando le Controparte_1 avverse argomentazioni, sosteneva la correttezza della sentenza impugnata, chiedendone la conferma con il favore delle spese del grado.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 giugno 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, la censura la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui il Tribunale, dopo avere accolto l'eccezione di incompetenza per valore, ha, tuttavia, compensato integralmente le spese di lite.
Preliminarmente, va, d'ufficio, dichiarata l'ammissibilità dell'appello, in quanto, per come dedotto da ambo le parti, il giudizio di primo grado è stato tempestivamente riassunto innanzi al giudice ritenuto competente (la mancata tempestiva riassunzione avrebbe, invece, imposto la declaratoria di inammissibilità del gravame: cfr. Cass. n.
34670 del 12/12/2023, anche in motivazione).
4 Nel merito, l'appello merita di essere accolto.
In materia di spese processuali vige il principio sancito dall'art. 91 c.p.c. secondo cui il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna la parte risultata soccombente al rimborso delle spese sostenute dalla controparte, provvedendo contestualmente alla loro liquidazione, comprensiva degli onorari di difesa.
L'individuazione della parte soccombente va compiuta alla luce del principio di causalità: deve ritenersi tenuto a rifondere le spese colui che, con il proprio comportamento extraprocessuale o con l'iniziativa processuale intrapresa o resistita senza adeguato fondamento giuridico, abbia determinato la necessità del giudizio o ne abbia causato la protrazione (cfr. Cass. n. 25111 del 2006).
Tuttavia, al criterio generale della soccombenza è possibile derogare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione applicabile dal 1° dicembre 2014), in caso di reciproca soccombenza e quando la questione trattata presenti assoluta novità o vi sia stato un mutamento della giurisprudenza in ordine alle questioni decisive. La compensazione, integrale o parziale, delle spese è anche consentita, a seguito della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni.
Nella fattispecie, non vi è soccombenza reciproca (che ricorre sia quando vengono rigettate tanto la domanda principale quanto quella riconvenzionale, sia quando risultano accolti solo alcuni capi della domanda o delle domande proposte: cfr. Cass.
n. 9035 del 2019; Cass. 15/03/2024, n. 7064).
Non sono neppure ravvisabili questioni di assoluta novità né mutamenti giurisprudenziali significativi: i precedenti – peraltro, di merito e datati – citati dall'appellato a sostegno della dedotta non pacificità dell'orientamento giurisprudenziale accolto dal Tribunale attengono a fattispecie diverse, relative a cause di risarcimento del danno, per le quali il tenore letterale degli artt. 7 e 10 c.p.c. – che contengono il riferimento, ai fini della determinazione del valore della causa, alla domanda – ha effettivamente dato adito, in tempi non recenti, ad interpretazioni che guardavano al valore dell'intero rapporto dedotto in giudizio. Simile equivoco tenore letterale non si riscontra, invece, nell'art. 14 c.p.c., applicabile alla fattispecie in esame, che, piuttosto chiaramente, fa riferimento, per determinare il valore della causa, alla “somma indicata dall'attore”, con indubbio riferimento esclusivo) al petitum della domanda. Proprio tale dato ha consentito alla giurisprudenza di
5 legittimità di formare un orientamento ormai da tempo consolidato, come sottolineato dal Tribunale nella sentenza gravata.
Proprio il carattere consolidato dell'orientamento applicato rende non ragionevole e contraddittoria la compensazione delle spese operata in ragione “della natura controversa della questione”.
E ancora: non sono ravvisabili neppure gravi ed eccezionali ragioni per operare la compensazione. Va rammentato che, secondo recente orientamento di legittimità, “i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità” (Cass. 22/07/2025, n.20755, cfr. anche Cass. 31/07/2024, n. 21435 che afferma: “La compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in assenza di soccombenza reciproca richiede una motivazione specifica che indichi esplicitamente le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano tale decisione”; cfr. ex multis Cass. 04/07/2024, n. 18345; Cass.
21/05/2024, n. 14036).
Simili gravi ed eccezionali ragioni non possono neppure essere ravvisate nella fondatezza della pretesa creditoria, accertata, in conclusione del giudizio, dal giudice di pace, posto che anche nel caso di dichiarazione di incompetenza per valore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo “l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice “ad quem”) avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione” (Cass. n. 15988 del 7/06/2023).
Alla luce di quanto esposto, è evidente che la sentenza debba essere riformata nella parte in cui il Tribunale statuisce sulla compensazione delle spese di lite del primo grado.
Tali spese, infatti, devono essere poste a carico della secondo il Controparte_1 criterio generale della soccombenza, e devono liquidarsi, ex DM 147/2022 secondo lo scaglione di valore della causa (da 1.101 a 5.200), in applicazione dei valori medi
6 ridotti del 50% (a cagione dell'estrema semplicità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate, dell'assenza di attività istruttoria e della definizione in rito), nella somma di euro 1.278,00 (euro 213,00 per la fase di studio, euro 213,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 426,00 per la fase di trattazione ed euro 426,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
Con riferimento alle spese del secondo grado, esse seguono la soccombenza dell'appellato e, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, esse vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa (da euro 1.101 ad euro 5.200, in cui rientra il valore della controversia di appello, afferente le sole spese, quantificate secondo il decisum) valori medi, ridotti del 50%, in complessivi euro 1.458,00 (euro 268,00 per la fase di studio della controversia, euro 268,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 496,00 per la fase della trattazione ed euro 426,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
Le spese di primo e secondo grado, come liquidate, vanno distratte in favore dell'avv.
AN NT, che ne ha fatto richiesta, ancorché nelle sole memorie di replica.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AT sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1800/2019 del 3 ottobre 2019 emessa dal Tribunale di
[...]
AT ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese processuali del primo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in euro 76,00 per esborsi ed euro 1.278,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e VA, disponendone la distrazione in favore del difensore, avv. AN NT, che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
2. condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_1 [...] delle spese di giudizio del secondo grado, che liquida in Parte_1 euro 174,00 per esborsi ed euro 1.458,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen,
c.p.a. e VA disponendone la distrazione in favore del difensore, avv. AN
NT, che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
7 Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di AT dell'1.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
8
- IN NOMEDEL POPOLO ITALIANO -
La Corte di Appello di AT
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 129 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 3 giugno 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 23 aprile 2025, vertente
TRA
(P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. , Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. AN NT, nel cui studio sito in AT, alla Galleria Mancuso-scala D, è elettivamente domiciliata;
= APPELLANTE =
CONTRO
(P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Palermo presso il cui studio sito in AT, via
De Gasperi, n. 48 è elettivamente domiciliata;
- APPELLATA =
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante assegnate nell'atto introduttivo, Parte_1 al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza n. 1800/2019, depositata in data 3.10.2019, pronunciata, inter partes, dal Tribunale di AT, - condannare l'appellata alla rifusione, nei confronti dell'appellante, delle spese e competenze del primo grado di giudizio da quantificarsi, secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 in €
1.696,00 (oltre r.f. e accessori) o nella somma maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia;
- condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze anche del presente giudizio d'appello..”. per assegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Controparte_1 riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'On. Corte di Appello adita, contrariis rejectis: a) rigettare l'appello di controparte, in quanto palesemente infondato, in fatto e diritto;
c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso del 3 luglio 2018, la nella premessa di essere creditrice Controparte_1 della di un importo pari ad euro 2.000,00, per aver Parte_1 effettuato alcuni lavori di impiantistica elettrica, chiedeva al Tribunale di AT
l'emissione di un decreto ingiuntivo.
In accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale di AT emetteva, in data
24.1.2019, il decreto ingiuntivo n. 83/2019.
Con atto di citazione in opposizione, la proponeva Parte_1 opposizione avverso la predetta ingiunzione eccependo, preliminarmente,
l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace di AT, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 9, 14 e 637 c.p.c.
In subordine e nel merito, la società deduceva l'inesistenza del credito e, per l'effetto, chiedeva che fosse pronunciata la nullità e/o annullabilità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nello specifico, l'opponente affermava che il valore delle controversie aventi ad oggetto somme di denaro andava determinato in base alla somma espressamente richiesta e dichiarata dal ricorrente, rimanendo del tutto ininfluenti altre circostanze
2 quali l'importo dell'originario credito, in parte onorato.
L'opponente asseriva, altresì, che le fatture commerciali, ove relative ad un rapporto obbligatorio oggetto di contestazione tra le parti, non potessero costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma soltanto un mero indizio.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestando le avverse Controparte_1 eccezioni, ne deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto, chiedendo la conferma del monitorio opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione, il
Tribunale di AT, con sentenza n. 1800/2019, emessa e pubblicata il 3 ottobre
2019, così statuiva: “1) dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di
AT ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Giudice di
Pace di AT e, per l'effetto: 2) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del
Tribunale di AT n. 83/2019, datato 19.01.2019, notificato in data 24.01.2019, che pertanto revoca;
3) fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Giudice di Pace di
AT; 4) compensa le spese di lite”.
A simile statuizione il Tribunale perveniva riconoscendo la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore, sollevata dalla Parte_1 alla luce del disposto di cui all'art. 14, comma 1, c.p.c., secondo cui, nelle cause aventi ad oggetto somme di denaro o beni mobili, il valore è determinato in base alla somma indicata nella domanda, quindi, nella specie, in base al valore della prestazione rimasta inadempiuta (euro 2.000,00).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice di prime cure statuiva:
“esse sono opportunamente compensate, tenuto conto della natura controversa della questione”.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello la Parte_1 chiedendone la riforma per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 co. 1 e 92 co. 2 c.p.c.
A parere dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nella regolamentazione delle spese di lite in quanto:
- sotto il profilo logico, essa si porrebbe in contrasto con l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza;
3 - sotto il profilo normativo, essa contrasterebbe con l'art. 91 c.p.c., che impone la condanna alle spese a carico della parte totalmente soccombente;
- inoltre, sarebbe incompatibile con l'art. 92 co. 2 c.p.c., che consente la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite solo in presenza di soccombenza reciproca, ovvero in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza: ipotesi che, nella specie, non ricorrerebbero;
- infine, la motivazione sarebbe contraddittoria, avendo, il giudice, giustificato la compensazione richiamando la natura controversa della questione, nonostante l'incompetenza del Tribunale fosse stata dichiarata in applicazione di chiare disposizioni normative (artt. 7, 10 e 14 c.p.c.) e dell'orientamento consolidato della Suprema Corte, sicché la regolamentazione delle spese avrebbe dovuto conformarsi al principio della soccombenza, gravando interamente sulla parte opposta.
Deduceva, inoltre, che la compensazione delle spese costituiva, sì, una decisione discrezionale del giudice, ma non lo esonerava dall'obbligo di motivare specificamente le ragioni del regime prescelto.
Si costituiva in appello, con comparsa, la la quale, contestando le Controparte_1 avverse argomentazioni, sosteneva la correttezza della sentenza impugnata, chiedendone la conferma con il favore delle spese del grado.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 giugno 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, la censura la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui il Tribunale, dopo avere accolto l'eccezione di incompetenza per valore, ha, tuttavia, compensato integralmente le spese di lite.
Preliminarmente, va, d'ufficio, dichiarata l'ammissibilità dell'appello, in quanto, per come dedotto da ambo le parti, il giudizio di primo grado è stato tempestivamente riassunto innanzi al giudice ritenuto competente (la mancata tempestiva riassunzione avrebbe, invece, imposto la declaratoria di inammissibilità del gravame: cfr. Cass. n.
34670 del 12/12/2023, anche in motivazione).
4 Nel merito, l'appello merita di essere accolto.
In materia di spese processuali vige il principio sancito dall'art. 91 c.p.c. secondo cui il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna la parte risultata soccombente al rimborso delle spese sostenute dalla controparte, provvedendo contestualmente alla loro liquidazione, comprensiva degli onorari di difesa.
L'individuazione della parte soccombente va compiuta alla luce del principio di causalità: deve ritenersi tenuto a rifondere le spese colui che, con il proprio comportamento extraprocessuale o con l'iniziativa processuale intrapresa o resistita senza adeguato fondamento giuridico, abbia determinato la necessità del giudizio o ne abbia causato la protrazione (cfr. Cass. n. 25111 del 2006).
Tuttavia, al criterio generale della soccombenza è possibile derogare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione applicabile dal 1° dicembre 2014), in caso di reciproca soccombenza e quando la questione trattata presenti assoluta novità o vi sia stato un mutamento della giurisprudenza in ordine alle questioni decisive. La compensazione, integrale o parziale, delle spese è anche consentita, a seguito della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni.
Nella fattispecie, non vi è soccombenza reciproca (che ricorre sia quando vengono rigettate tanto la domanda principale quanto quella riconvenzionale, sia quando risultano accolti solo alcuni capi della domanda o delle domande proposte: cfr. Cass.
n. 9035 del 2019; Cass. 15/03/2024, n. 7064).
Non sono neppure ravvisabili questioni di assoluta novità né mutamenti giurisprudenziali significativi: i precedenti – peraltro, di merito e datati – citati dall'appellato a sostegno della dedotta non pacificità dell'orientamento giurisprudenziale accolto dal Tribunale attengono a fattispecie diverse, relative a cause di risarcimento del danno, per le quali il tenore letterale degli artt. 7 e 10 c.p.c. – che contengono il riferimento, ai fini della determinazione del valore della causa, alla domanda – ha effettivamente dato adito, in tempi non recenti, ad interpretazioni che guardavano al valore dell'intero rapporto dedotto in giudizio. Simile equivoco tenore letterale non si riscontra, invece, nell'art. 14 c.p.c., applicabile alla fattispecie in esame, che, piuttosto chiaramente, fa riferimento, per determinare il valore della causa, alla “somma indicata dall'attore”, con indubbio riferimento esclusivo) al petitum della domanda. Proprio tale dato ha consentito alla giurisprudenza di
5 legittimità di formare un orientamento ormai da tempo consolidato, come sottolineato dal Tribunale nella sentenza gravata.
Proprio il carattere consolidato dell'orientamento applicato rende non ragionevole e contraddittoria la compensazione delle spese operata in ragione “della natura controversa della questione”.
E ancora: non sono ravvisabili neppure gravi ed eccezionali ragioni per operare la compensazione. Va rammentato che, secondo recente orientamento di legittimità, “i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità” (Cass. 22/07/2025, n.20755, cfr. anche Cass. 31/07/2024, n. 21435 che afferma: “La compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in assenza di soccombenza reciproca richiede una motivazione specifica che indichi esplicitamente le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano tale decisione”; cfr. ex multis Cass. 04/07/2024, n. 18345; Cass.
21/05/2024, n. 14036).
Simili gravi ed eccezionali ragioni non possono neppure essere ravvisate nella fondatezza della pretesa creditoria, accertata, in conclusione del giudizio, dal giudice di pace, posto che anche nel caso di dichiarazione di incompetenza per valore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo “l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice “ad quem”) avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione” (Cass. n. 15988 del 7/06/2023).
Alla luce di quanto esposto, è evidente che la sentenza debba essere riformata nella parte in cui il Tribunale statuisce sulla compensazione delle spese di lite del primo grado.
Tali spese, infatti, devono essere poste a carico della secondo il Controparte_1 criterio generale della soccombenza, e devono liquidarsi, ex DM 147/2022 secondo lo scaglione di valore della causa (da 1.101 a 5.200), in applicazione dei valori medi
6 ridotti del 50% (a cagione dell'estrema semplicità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate, dell'assenza di attività istruttoria e della definizione in rito), nella somma di euro 1.278,00 (euro 213,00 per la fase di studio, euro 213,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 426,00 per la fase di trattazione ed euro 426,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
Con riferimento alle spese del secondo grado, esse seguono la soccombenza dell'appellato e, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, esse vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa (da euro 1.101 ad euro 5.200, in cui rientra il valore della controversia di appello, afferente le sole spese, quantificate secondo il decisum) valori medi, ridotti del 50%, in complessivi euro 1.458,00 (euro 268,00 per la fase di studio della controversia, euro 268,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 496,00 per la fase della trattazione ed euro 426,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
Le spese di primo e secondo grado, come liquidate, vanno distratte in favore dell'avv.
AN NT, che ne ha fatto richiesta, ancorché nelle sole memorie di replica.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AT sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1800/2019 del 3 ottobre 2019 emessa dal Tribunale di
[...]
AT ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese processuali del primo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in euro 76,00 per esborsi ed euro 1.278,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e VA, disponendone la distrazione in favore del difensore, avv. AN NT, che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
2. condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_1 [...] delle spese di giudizio del secondo grado, che liquida in Parte_1 euro 174,00 per esborsi ed euro 1.458,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen,
c.p.a. e VA disponendone la distrazione in favore del difensore, avv. AN
NT, che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
7 Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di AT dell'1.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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