Ordinanza cautelare 24 dicembre 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/04/2026, n. 7700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7700 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07700/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14575/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14575 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Chianese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM CA, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina in OM, via del Tempio di Giove, 21;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. prot. -OMISSIS- del 15.9.2025 di OM CA di diniego dell’assegnazione in regolarizzazione, ai sensi della legge regionale Lazio n. 1/2020, per l’immobile sito in OM, via -OMISSIS-, sc. R, int. 78, cod. immobile -OMISSIS-2, notificato il 28.9.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di OM CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa SA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
AT
1. Con ricorso notificato il 25 novembre 2025 e depositato il successivo 27 novembre, la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento a mezzo del quale OM CA ha respinto la domanda di regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica in epigrafe indicato, in ragione del mancato pagamento della complessiva somma di euro 66.133,65, richiesta a titolo di indennità di occupazione, morosità, canoni, accessori e servizi a rimborso relativi alla detenzione dell’alloggio.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. “Eccesso di potere - difetto di istruttoria - erronea e/o insufficiente motivazione - violazione dell’artt. 2, 97, 98 Costituzione - violazione della legge regionale lazio 12/99 - erronea valutazione dei fatti” - in sintesi, la somma richiesta per la regolarizzazione sarebbe eccessiva, se raffrontata con i parametri individuati dalla legge regionale Lazio n. 1/2020; inoltre, OM CA avrebbe omesso di specificare le annualità di riferimento, nonché la base e le modalità di calcolo del quantum dovuto; infine, una parte delle somme richieste sarebbe caduta in prescrizione;
2. “Eccesso di potere - difetto di istruttoria – erronea e/o insufficiente motivazione - violazione dell’artt. 2, 97, 98 Costituzione - Violazione della Legge Regionale Lazio 12/99- erronea valutazione dei fatti - diritto all’accoglimento della domanda in sanatoria ai sensi della Legge regionale 1/2020” - mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento da parte di OM CA, che, nella prospettiva assunta dalla ricorrente, dovrebbe essere l’unico ente a interfacciarsi con l’interessato; in ogni caso, non vi sarebbe la prova della notifica alla ricorrente della nota Ater del 10.9.2025;
3. “Erronea applicazione dell’art. 8 e violazione dell’art. 10 bis legge 241/90, violazione art. 6 legge 15/2005 in combinato disposto con l’art. 5 comma 5 dlgs. 286/98” - si insiste nel censurare, sotto vari profili, la violazione del diritto di partecipazione al procedimento da parte dell’istante;
4.“Violazione art. 22 e seg. Legge 241/90 come novellato dalla legge 11.02.2005 - eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta - violazione artt. 97, 98, 21 e 117 co. 2 lett. m, Cost.” - si lamenta, in termini generali, il difetto di trasparenza della procedura;
5. “Applicazione delle norme dell’artt. 147 e 149 l.r. Lazio n. 1/2020 in combinato disposto con la DGC OM CA 104/2022” - si sostiene che le disposizioni vigenti consentirebbero a tutti gli occupanti abusivi di richiedere e ottenere la residenza all’interno degli alloggi Erp e di presentare domanda per l’assegnazione.
2. OM CA si è costituita in giudizio e ha depositato una relazione del Dipartimento competente; in data 5 marzo 2026, producendo memoria ex art. 73 c.p.a., ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in merito alle censure aventi a oggetto la quantificazione delle somme richieste per la regolarizzazione e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 7406/2025 - ritenuto che le esigenze cautelari manifestate dalla parte ricorrente fossero tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito - è stata fissata l’udienza pubblica del 14 aprile 2026, all’esito della quale, la causa è passata in decisione.
RI
1. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata da OM CA.
1.1. La vicenda per cui è causa si colloca nel contesto dell’ iter di verifica dei presupposti e dei requisiti a cui, per legge, è subordinata l’assegnazione in regolarizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il ricorso investe la legittimità del diniego di assegnazione in sanatoria per il mancato pagamento delle somme richieste, tra l’altro, a titolo di indennità di occupazione (che è condizione per l’accoglimento dell’istanza) e, “ [p] er principio giurisprudenziale consolidato in materia di edilizia economica e popolare pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri” (Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2024, n. 4711).
1.2. In definitiva, venendo in rilievo una posizione soggettiva di interesse legittimo (la cui soddisfazione dipende dall’esercizio del potere amministrativo nel senso auspicato dalla ricorrente), sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo .
2. Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini che di seguito si esplicitano.
3. È assorbente la censura, formulata con il primo motivo, che si appunta sull’assenza di chiarezza in ordine ai criteri utilizzati e alla modalità applicate per calcolare l’indennità di occupazione.
3.1. Va, al riguardo, considerato che “l’Allegato B alla […] D.G.R. n. 429/2020 prevede che, per gli immobili di proprietà dell’ATER - come quello oggetto del presente giudizio -, quest’ultima proceda ‘alla disamina delle domande di regolarizzazione e alla verifica dei requisiti stabiliti dalla normativa in questione, per poi predisporre appositi elenchi dai quali sia evidente: il riferimento dell’alloggio, il nome e cognome e dati anagrafici del precedente utilizzatore, il nome, il cognome, indirizzo, data di occupazione e l’esito dell’accertamento del richiedente la regolarizzazione ossia, se l’istanza presentata può essere considerata regolarizzabile, procedendo quindi alla definizione contabile, oppure non regolarizzabile, evidenziando per questa ultima ipotesi gli elementi ostativi alla regolarizzazione di cui alla procedura prevista dalla l.r. n. 1/2020 (es. reddito, proprietà, ecc..).
[Omissis] Determinata la definizione contabile, il debito risultante dovrà essere oggetto di accettazione da parte dell’occupante regolarizzabile unitamente alla definizione delle modalità di pagamento dello stesso, anche mediante la definizione di un piano di rientro rateale. Le ATER, dovranno inviare gli elenchi con allegata la documentazione amministrativa e contabile di tutte le posizioni analizzate, regolarizzabili o meno, al Comune di riferimento, competente a predisporre il provvedimento finale di assegnazione in regolarizzazione o di rigetto della domanda’” (Tar Lazio, sez. V- ter , 25 luglio 2023, n. 12615).
La definizione contabile, in caso di posizione favorevole alla regolarizzazione e all’assegnazione, è determinata dal calcolo del dovuto a titolo di indennità di occupazione, ai sensi dei commi 142 e 144 dell’art. 22 della l.r. Lazio n. 1/2020, a seconda del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare e di altre variabili contemplate dalla legge.
3.3. Orbene, dall’atto gravato (e dai relativi allegati) non è possibile evincere quale attività istruttoria sia stata compiuta, quali basi di calcolo siano state scelte e quali criteri siano stati in concreto applicati per la determinazione della somma richiesta. L’Amministrazione si limita a fare un generico riferimento alla legge regionale e a indicare, lapidariamente e sinteticamente, la somma asseritamente dovuta “per morosità, indennità di occupazione calcolata ai sensi della L.R. 01/2020, canoni, accessori e servizi a rimborso relativi alla detenzione di detto alloggio” , pari a euro 59.264,87, cui aggiunge 6.868,78 a titolo di interessi di mora al 31 agosto 2023, impedendo così all’interessata di verificare la correttezza della metodologia di calcolo utilizzata (cfr. su fattispecie simile, il precedente della Sezione 5 settembre 2025, n. 16041).
3.4. Anche in giudizio, l’Amministrazione resistente si è limitata a rappresentare sommariamente di aver dato applicazione alla legge, precisando che “il limite quinquennale previsto dal […] comma 142 dell’art. 22, L.R: n. 1/2020 attiene unicamente alla determinazione dell’importo agevolato ai fini della regolarizzazione, ma non esclude l’obbligo, per l’occupante, di corrispondere anche l’ordinaria indennità di occupazione ex art. 15, c. 5, L.R. n. 12/1999” (cfr. memoria OM CA), senza tuttavia esplicitare tutti gli elementi posti a base dell’invito al pagamento di complessivi euro 66.133,65 rivolto all’istante.
4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni altra censura, e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato - per difetto di istruttoria e motivazione -, salve le future determinazioni dell’Amministrazione.
5. I profili di novità che caratterizzano la controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato, salvi i futuri provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarla.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI ER di ZZ, Presidente
SA RI, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| SA RI | RI ER di ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.