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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2512/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 17047/2025 depositato il 09/10/2025, relativo alla sentenza n.
927/2025 sezione 07
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1999/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: richiesta di ottemperanza della citata sentenza, con istanza di nomina di un commissario ad acta.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_2 presentava ricorso per ottemperanza alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli relativamente alla sentenza n. 927/2025, depositata il 30 gennaio 2025, passata in giudicato, del Giudice di secondo grado della Campania che rigettava l'appello proposto dall'ADER e condannava parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5000,00, oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente chiedeva che si ordinasse l'ottemperanza della citata sentenza, con istanza di nomina di un commissario ad acta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IO per chiedere il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di controparte.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza a decidere sul presente ricorso è del Giudice di secondo grado.
Come recita l'articolo 70, comma 1, D. Lgs. 546/1992, “la parte che vi ha interesse può chiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata,
e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado”.
Quindi, il giudice competente per il giudizio di ottemperanza è la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che ha pronunciato la sentenza, solo se rimasta inappellata o il cui appello si è concluso con una dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione del giudizio stesso.
In ogni altro caso, la competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza a favore della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 350,00, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 17047/2025 depositato il 09/10/2025, relativo alla sentenza n.
927/2025 sezione 07
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1999/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: richiesta di ottemperanza della citata sentenza, con istanza di nomina di un commissario ad acta.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_2 presentava ricorso per ottemperanza alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli relativamente alla sentenza n. 927/2025, depositata il 30 gennaio 2025, passata in giudicato, del Giudice di secondo grado della Campania che rigettava l'appello proposto dall'ADER e condannava parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5000,00, oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente chiedeva che si ordinasse l'ottemperanza della citata sentenza, con istanza di nomina di un commissario ad acta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IO per chiedere il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di controparte.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza a decidere sul presente ricorso è del Giudice di secondo grado.
Come recita l'articolo 70, comma 1, D. Lgs. 546/1992, “la parte che vi ha interesse può chiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata,
e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado”.
Quindi, il giudice competente per il giudizio di ottemperanza è la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che ha pronunciato la sentenza, solo se rimasta inappellata o il cui appello si è concluso con una dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione del giudizio stesso.
In ogni altro caso, la competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza a favore della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 350,00, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.