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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di AT, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, rientrata dalla camera di consiglio dell'udienza del 11.02.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 8484/22 R.G.
promossa da nato a [...] il [...], residente in [...]
II n. 10, interno 1,C.F. ai fini della presente procedura, C.F._1
elettivamente domiciliato in CA (CT) Via Roma,193/B presso lo studio dell'Avv.
Maria Pia Viglianesi C.F. , che lo rappr. e difende giusta procura C.F._2
in atti;
CONTRO
in persona del procuratore speciale Controparte_1
, responsabile atti successivi del giudizio Sicilia, giusta Controparte_2
procura speciale autenticata in data 28.04.2022 Notaio Persona_1
rep.177893, racc.11776, con sede in Roma, via G.Grezar n.14 , elettivamente domiciliata in AT , via Martino Cilestri n.87, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Erbicella (Cod.Fisc. che la rappresenta e difende C.F._3
giusto mandato in atti;
calce al presente atto, e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax n. 095375692 o all'indirizzo di posta certificata
.CONTRO
L' , istituto , con sede centrale in Roma, in CP_3 Controparte_4
persona del presidente e legale rappresentante p.t. – che agisce anche quale mandatario della societa' di cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, Controparte_5
ai sensi dell'art.13 della l.n.448/98 nonche' della procura a rogito della dott.ssa
[...]
notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, rep. 37521 – racc. 5762, registrato a Per_2
Tivoli in pari data al n. 3404 serie 1t –– elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in AT Piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale – presso il sottoscritto procuratore avv. Livia Gaezza, che lo CP_3
rappresenta e difende per procura generale alle liti del 23.1.2023, (rep.37590/7131), a rogito del notaio iscritto al collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Per_3
Velletri e Civitavecchia;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2022 90120077 07000
notificata in data 03.09.2022 cui sono sotteso gli avvisi di addebito n.
59320160001904168000, per contributi IVS anno 2016; avviso di addebito n.
5923201600060964488000 per contributi IVS anno 2015 ;Avviso di addebito n.
59320170004111584000, anno tributo 2016, Avviso di addebito n.
59320180002868203000, per un totale di €.12.399,31;
Pag. 2 di 9 MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 22.09.2022 ha convenuto , S.C.C.I., Parte_1 CP_3
e avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Controparte_6
AT, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293202290120077 07, cui sarebbero sottesi quattro avvisi di addebito indicati in oggetto con i quali veniva richiesto di pagamento di somme iscritte a ruolo dall' Sede di AT a titolo di contributi CP_3
previdenziali e somme aggiuntive.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva l'omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito, nonché la prescrizione del diritto dell' . CP_7
Concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti impugnati, annullarsi gli stessi con vittoria di spese e compensi.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva in giudizio l' anche in qualità di mandataria della e in persona dei rispettivi legali rappresentanti per ivi CP_5 CP_8
rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui chiedevano il rigetto.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24
comma 5, Decreto Legislativo n. 46/99.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del
Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di
Pag. 3 di 9 decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità
dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007 Cassazione n.
3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n.
46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è
accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa
contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi
perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito
contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a
consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008,
n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ.,
sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi
inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della
materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia
di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo
accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a
Pag. 4 di 9 ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base
di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più
contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che l'avviso di addebito n.
59320160001904168000 è stato notificato il 13.05.2016; l'avviso di addebito n.
5923201600060964488000 in data 17.11.2016; l'avviso di addebito n.
59320170004111584000 in data 12.10.2017 e l'avviso di addebito n.
59320180002868203000 in data 20.06.2018.
Contrariamente a quanto ddotto da part opponente la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento sono stati ritualmente notificati a mezzo pec,
come comprovato dalle ricevute pec allegate, in quanto effettuata in conformità alle regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante p.e.c. del
DM 2 novembre 2005, come specificate dall (in all. alla Controparte_9
memoria).
Oltre al fatto che la rituale notifica dei suddetti atti, non risulta specificamente contestata da parte opponente come ha ribadito di recente sul punto da una recentissima sentenza della Corte d'Appello di AT n. 339/2024 in atti, a cui questo Giudice ritiene di dovere aderire.
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art.
Pag. 5 di 9 ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è divenuto incontestabile.
Osserva, tuttavia, ancora il decidente che il ricorrente ha eccepito la prescrizione,
formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se,
divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.. Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine
Pag. 6 di 9 processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-
accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c.
ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle
stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Deve a questo punto valutare se dalla data di notifica degli avvisi di addebito alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata il 3.09.2022 , sia decorso il detto termine prescrizionale.
Pag. 7 di 9 Ebbene, dovendosi applicare alla fattispecie in esame, la disciplina emergenziale per contrastare gli effetti della pandemia da COVID 19, l'art. 68 del D.L. 18/2020 (da ultimo modificato dall'art. 2 del D.L. 99/2021), ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari a 542
giorni); Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della suddetta sospensione dei termini di prescrizione,
dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di AT, cit.), pari a complessivi
542 giorni.
Pertanto, per l'operare della predetta sospensione, alla data della notifica della intimazione n. 293 2022 90120077 07000 notificata in data 03.09.2022 il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensarle, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali nella subiecta materia.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il Tribunale di AT, in persona del G.O.T. Alessia Trovato, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8484 /2022 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbita, così statuisce:
Rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90120077 07000 dichiarando dovuti dal ricorrente i contributi previdenziali portati dagli Parte_1
avvisi di addebito, sottesi all'intimazione impugnata, perché non prescritti.
Compensa tra le parti le spese di lite.
AT, 11.02.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di AT, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, rientrata dalla camera di consiglio dell'udienza del 11.02.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 8484/22 R.G.
promossa da nato a [...] il [...], residente in [...]
II n. 10, interno 1,C.F. ai fini della presente procedura, C.F._1
elettivamente domiciliato in CA (CT) Via Roma,193/B presso lo studio dell'Avv.
Maria Pia Viglianesi C.F. , che lo rappr. e difende giusta procura C.F._2
in atti;
CONTRO
in persona del procuratore speciale Controparte_1
, responsabile atti successivi del giudizio Sicilia, giusta Controparte_2
procura speciale autenticata in data 28.04.2022 Notaio Persona_1
rep.177893, racc.11776, con sede in Roma, via G.Grezar n.14 , elettivamente domiciliata in AT , via Martino Cilestri n.87, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Erbicella (Cod.Fisc. che la rappresenta e difende C.F._3
giusto mandato in atti;
calce al presente atto, e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax n. 095375692 o all'indirizzo di posta certificata
.CONTRO
L' , istituto , con sede centrale in Roma, in CP_3 Controparte_4
persona del presidente e legale rappresentante p.t. – che agisce anche quale mandatario della societa' di cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, Controparte_5
ai sensi dell'art.13 della l.n.448/98 nonche' della procura a rogito della dott.ssa
[...]
notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, rep. 37521 – racc. 5762, registrato a Per_2
Tivoli in pari data al n. 3404 serie 1t –– elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in AT Piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale – presso il sottoscritto procuratore avv. Livia Gaezza, che lo CP_3
rappresenta e difende per procura generale alle liti del 23.1.2023, (rep.37590/7131), a rogito del notaio iscritto al collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Per_3
Velletri e Civitavecchia;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2022 90120077 07000
notificata in data 03.09.2022 cui sono sotteso gli avvisi di addebito n.
59320160001904168000, per contributi IVS anno 2016; avviso di addebito n.
5923201600060964488000 per contributi IVS anno 2015 ;Avviso di addebito n.
59320170004111584000, anno tributo 2016, Avviso di addebito n.
59320180002868203000, per un totale di €.12.399,31;
Pag. 2 di 9 MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 22.09.2022 ha convenuto , S.C.C.I., Parte_1 CP_3
e avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Controparte_6
AT, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293202290120077 07, cui sarebbero sottesi quattro avvisi di addebito indicati in oggetto con i quali veniva richiesto di pagamento di somme iscritte a ruolo dall' Sede di AT a titolo di contributi CP_3
previdenziali e somme aggiuntive.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva l'omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito, nonché la prescrizione del diritto dell' . CP_7
Concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti impugnati, annullarsi gli stessi con vittoria di spese e compensi.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva in giudizio l' anche in qualità di mandataria della e in persona dei rispettivi legali rappresentanti per ivi CP_5 CP_8
rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui chiedevano il rigetto.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24
comma 5, Decreto Legislativo n. 46/99.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del
Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di
Pag. 3 di 9 decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità
dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007 Cassazione n.
3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n.
46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è
accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa
contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi
perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito
contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a
consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008,
n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ.,
sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi
inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della
materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia
di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo
accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a
Pag. 4 di 9 ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base
di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più
contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che l'avviso di addebito n.
59320160001904168000 è stato notificato il 13.05.2016; l'avviso di addebito n.
5923201600060964488000 in data 17.11.2016; l'avviso di addebito n.
59320170004111584000 in data 12.10.2017 e l'avviso di addebito n.
59320180002868203000 in data 20.06.2018.
Contrariamente a quanto ddotto da part opponente la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento sono stati ritualmente notificati a mezzo pec,
come comprovato dalle ricevute pec allegate, in quanto effettuata in conformità alle regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante p.e.c. del
DM 2 novembre 2005, come specificate dall (in all. alla Controparte_9
memoria).
Oltre al fatto che la rituale notifica dei suddetti atti, non risulta specificamente contestata da parte opponente come ha ribadito di recente sul punto da una recentissima sentenza della Corte d'Appello di AT n. 339/2024 in atti, a cui questo Giudice ritiene di dovere aderire.
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art.
Pag. 5 di 9 ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è divenuto incontestabile.
Osserva, tuttavia, ancora il decidente che il ricorrente ha eccepito la prescrizione,
formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se,
divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.. Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine
Pag. 6 di 9 processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-
accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c.
ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle
stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Deve a questo punto valutare se dalla data di notifica degli avvisi di addebito alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata il 3.09.2022 , sia decorso il detto termine prescrizionale.
Pag. 7 di 9 Ebbene, dovendosi applicare alla fattispecie in esame, la disciplina emergenziale per contrastare gli effetti della pandemia da COVID 19, l'art. 68 del D.L. 18/2020 (da ultimo modificato dall'art. 2 del D.L. 99/2021), ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari a 542
giorni); Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della suddetta sospensione dei termini di prescrizione,
dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di AT, cit.), pari a complessivi
542 giorni.
Pertanto, per l'operare della predetta sospensione, alla data della notifica della intimazione n. 293 2022 90120077 07000 notificata in data 03.09.2022 il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensarle, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali nella subiecta materia.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il Tribunale di AT, in persona del G.O.T. Alessia Trovato, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8484 /2022 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbita, così statuisce:
Rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90120077 07000 dichiarando dovuti dal ricorrente i contributi previdenziali portati dagli Parte_1
avvisi di addebito, sottesi all'intimazione impugnata, perché non prescritti.
Compensa tra le parti le spese di lite.
AT, 11.02.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era