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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3426/2021 depositato il 06/10/2021 proposto da
Comune di Cinisello Balsamo - Via 25 Aprile N.4 20092 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1049/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 8
e pubblicata il 09/03/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 196 RI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello il Comune di Cinisello Balsamo ha impugnato la sentenza n. 1049/21 della
Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione 8^, in data 26.01.2021, depositata in data
9.03.2021, avente ad oggetto il ricorso proposto dalla Resistente_1 SPA avverso l'Avviso di accertamento n.
196/2019, in materia di Tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani (RI) per l'anno 2014.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso della Società Resistente_1, assumendo l'illegittimità della pretesa del Comune, essendosi l'accertamento impugnato basato su un'interpretazione parziale della disciplina di riferimento, che omette di considerare che l'art. 1 co. 641 L. n. 147/13 esclude dalla
Tassa Rifiuti superfici 'pertinenziali o accessorie ai locali tassabili' (art. 1 comma 641, secondo capoverso) e quelle 'ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente (art. 1 comma 649). La corretta applicazione della
RI impone di escludere dal computo della superficie tassabile le aree produttive di rifiuti speciali, sempre che il contribuente ne dimostri l'avvenuto smaltimento e avvio a recupero a proprie spese: nel caso di specie la ricorrente ha documentalmente provato l'esistenza di un contratto sottoscritto con una ditta privata per l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti speciali, oltre ad altra documentazione comprovante l'esecuzione di tale contratto (fatture e formulari identificativi dei rifiuti speciali avviati a recupero nell'anno accertato), e la planimetria del punto vendita, con delimitazione e distinzione delle superfici produttive di rifiuti speciali dalle superfici produttive di rifiuti urbani. Risulta poi provato che la società ricorrente, su dette superfici produttive, produce rifiuti speciali di imballaggio in via continuativa e prevalente. Secondo il primo giudice, il divario tra quanto richiesto e quanto già pagato per lo smaltimento in autonomia determinerebbe un'ingiusta incongruità rispetto alla realtà e comporterebbe un prelievo tributario non riconducibile a costi di servizio.
I rifiuti speciali prodotti dalla ricorrente sono costituiti per la maggior parte da imballaggi terziari che non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani. Da ultimo, i rifiuti prodotti sono pacificamente superiori alla soglia quantitativa di assimilazione prevista dal Regolamento comunale.
Risulterebbe inoltre violato dal Comune il principio di proporzionalità e le aree destinate a parcheggio non sarebbero tassabili.
Il Comune ha invece sostenuto nell'atto di appello, preliminarmente, l'infondatezza della decisione gravata con riferimento alla ritenuta inesistenza del proprio atto di controdeduzioni e, nel merito, ha contestato l'intassabilità delle aree destinate a parcheggi e l'intassabilità delle altre superfici con riferimento al presunto mancato servizio e con riferimento alla presunta mancata assimilazione per superamento del criterio quantitativo e con riferimento alle superfici produttive di rifiuti da imballaggio terziario.
In subordine, il Comune ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 641,
642, 643, 649, 651 della Legge n. 147/2013 e illegittimità ed infondatezza della sottrazione alla tassazione della quota fissa della tariffa RI per le superfici produttive di rifiuti speciali.
Il Comune ha concluso chiedendo, in riforma totale della sentenza impugnata, di confermare integralmente la richiesta di tassazione avanzata dal Comune di Cinisello Balsamo, dichiarando dovuta la maggiore RI per l'anno 2014, con debenza delle relative sanzioni ed interessi accertati, con vittoria di spese e competenze.
Resistente_1La si è costituita in giudizio, assumendo che il Comune di Cinisello Balsamo abbia fornito a questa Corte una ricostruzione molto parziale dei principi di diritto espressi dalla Cassazione
Resistente_1nei precedenti giudizi che hanno opposto e il Comune per la Tassa Rifiuti relativa agli anni d'imposta 1999-2005. Richiama i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze n.
627/2012 e n. 11451/2018, che sarebbero stati condivisi dal primo giudice. L'appellata insiste poi sul diritto alla esenzione da RI per le superfici che producono rifiuti speciali in via prevalente e continuativa, insistendo sull'obbligo di legge dell'Amministrazione locale di escludere dal computo della superficie assoggettabile a RI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali (art. 1, c. 649, Legge n. 147/2013). Sostiene inoltre che i rifiuti speciali da imballaggio
Resistente_1prodotti da non sono assimilati (né potrebbero esserlo), trattandosi di imballaggi prevalentemente terziari e prodotti, in ogni caso, in misura largamente superiore alla soglia quantitativa di assimilazione comunale.
Resistente_1 provvede, quindi, all'autonomo avvio a recupero di tutti i propri rifiuti speciali non per
'scelta aziendale' (come ritenuto dal Comune), ma in ottemperanza ad un preciso obbligo imposto dagli artt. 221 e 226 D. Lgs. n. 152/2006, norme che vietano al produttore di conferire al servizio comunale imballaggi terziari e secondari e dall'art. 1, c. 649, Legge n. 147/2013, che sanziona penalmente il conferimento al Comune di rifiuti speciali non assimilati.
Sul diritto alla esenzione da RI per le superfici che producono rifiuti speciali in via prevalente e continuativa, sotto un ulteriore profilo l'art. 1, c. 649, Legge n. 147/2013 esclude da RI le superfici 'ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori'. Il Legislatore ha testualmente ancorato l'esenzione al criterio della prevalenza, non della esclusività.
Resistente_1 insiste anche sulla natura non assimilabile dei rifiuti prodotti da Resistente_1 e sul conseguente diritto alla esenzione da RI delle relative superfici e sostiene di avere adempiuto all'obbligo di informazione all'Amministrazione comunale, mentre il Comune non avrebbe dato prova in ordine al proprio diritto alla tassazione.
Si sofferma poi sul divieto di doppia imposizione e sulla illegittimità dell'art. 34 del
Regolamento comunale RI per violazione del principio di proporzionalità e del divieto di doppia imposizione e sull'intassabilità dei parcheggi.
Resistente_1 conclude chiedendo di rigettare l'appello proposto dal Comune di Cinisello Balsamo confermando, anche previa disapplicazione degli artt. 21, c. 1 (primo punto delle Utenze non domestiche) e 34 del Regolamento comunale RI e dell'art. 53, c. 2, del Regolamento di Igiene
Urbana, la decisione della CTP Milano impugnata, confermando altresì l'insussistenza della pretesa tributaria vantata dall'Amministrazione e rideterminando la superficie assoggettabile a Tassa Rifiuti, come indicato nella istanza presentata dalla ricorrente in data 10.02.2015 e, segnatamente, riconoscendo la tassabilità delle sole aree produttive di rifiuti urbani per 4.489 mq., l'esenzione delle superfici produttive di rifiuti speciali, nonché l'esenzione delle aree destinate a parcheggio (sia coperte che scoperte) in ragione della loro natura pertinenziale, con contestuale richiesta di applicazione della categoria 11-Uffici alle superfici destinate ad Uffici, wc e spogliatoi.
All'udienza odierna, presenti i difensori delle parti che hanno insistito sulle proprie istanze e conclusioni, il Collegio ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato parzialmente per i motivi di seguito esposti e, tenuto conto dei motivi di gravame formulati dal Comune di Cinisello e delle controdeduzioni della Resistente_1, nonché delle memorie, anche alla luce delle recenti decisioni della Suprema Corte, questo Collegio osserva quanto segue.
Sull'argomento sono state scritte tantissime sentenze da parte di giudici di legittimità e di merito.
Dal punto di vista normativo, il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (AR), prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la AR è stata sostituita dalla IA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (cd. Decreto ON) questa, a sua volta, dalla IA 2
(tariffa integrata ambientale), di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (Codice dell'Ambiente), ed a sua volta sostituita dalla RE (art. 14 del 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214) ed ancora, infine, dalla RI (tassa rifiuti) -tributo che costituisce una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI)- istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (L. n. 147 del
2013, art. 1, commi 639 e segg.).
Nella successione legislativa, la RI -oggetto di causa- ha dunque sostituito, a decorrere dal gennaio 2014, i preesistenti omologhi tributi conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, tanto che la Suprema Corte ha più volte affermato che ad essa sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi che l'hanno immediatamente preceduta, quali appunto la AR e la
IA (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 dicembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2018, n. 1963;
Cass., Sez. 5, 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5, 16 novembre 2021, n. 34635).
Il presupposto della RI (L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641) è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla RI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Essa è dovuta “da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (art. 1, comma 641, L. cit.).
Nella determinazione della superficie assoggettabile ad imposizione (art. 1, comma 649 L. cit.)
“non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della RI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento, il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.
Ciò premesso e in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, questo
Collegio ritiene che la RI del 2014 debba essere confermata con riferimento ai parcheggi, in ossequio alle sentenze della Suprema Corte.
Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 18715, in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024 in materia di RE 2013 ha sostenuto che per le aree scoperte il contribuente è tenuto a pagare la tassa, quando si tratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive in via presuntiva di rifiuti, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia, ed idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (cita Cass. n. 5047/2015, n.
18500/2017). Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi, in quanto essi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Supremo Collegio ha dichiarato di non avere motivo di discostarsi “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttivi di rifiuti”. In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti.
Anche nella sentenza n. 18692 del 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024 relativa a
AR-IA 2005-RI per periodo di riferimento 1999 - 2005, la Suprema Corte ha ritenuto che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti ed in conseguenza la contribuente avrebbe dovuto dimostrare in quel caso i presupposti fattuali per poter beneficiare delle esclusioni dall'assoggettamento al tributo, non essendo sufficiente la mera affermazione di una asserita natura pertinenziale del parcheggio in questione. La Suprema Corte, a tale proposito, ha evidenziato che le deroghe di cui sopra non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione" (Cass. n. 14770/2000), e in quella fattispecie (relativa sempre al medesimo rapporto Resistente_1/Comune di Cinisello Balsamo) non è stata individuata alcuna ipotesi di esonero ex lege dall'imposizione e neppure è stata indicata alcuna disposizione regolamentare, adottata dal Comune, contenente la previsione di una particolare deroga a favore della contribuente, altrimenti la tassa in questione è certamente dovuta, in quanto si tratta di spazi frequentati da persone, quindi in via presuntiva produttivi di rifiuti solidi urbani.
In considerazione di quanto ritenuto dalla Suprema Corte, dunque, la RI per l'annualità in questione, 2014, deve essere confermata per le aree adibite a parcheggi, con conseguente riforma sul punto della sentenza gravata.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani, si premette che, sempre in forza dei principi enunciati dalla Suprema Corte (sentenza sez. Tributaria, n. 18715 in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024), “la tassa sui rifiuti è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cita Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass.,
Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360).” Del resto la RE, come anche AR e la RI, sono caratterizzate, -sempre in forza della sentenza della Suprema Corte- indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che le disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.”
Sarebbe, per vero, del tutto illogico -secondo la Suprema Corte (Cass. 13455/15.05.2024)- esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti una indubbia utilità.
Resistente_1Avendo dimostrato documentalmente -con il contratto sottoscritto con la ditta privata per l'intero anno 2014, doc. 14, le fatture emesse da quest'ultima per ciascun mese dell'anno 2014 e i formulari rilasciati dalla ditta a seguito di ogni ritiro effettuato nel corso dell'anno 2014 doc. 13- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata, ha diritto alla riduzione della tariffa, mentre la quota fissa è sempre dovuta. L'ipermercato produce comunque una quota minima di rifiuti che non sono avviabili a recupero (rifiuti indifferenziati residui), che restano soggetti a tassazione.
Per quanto riguarda la contestata mancanza del criterio quantitativo, la Suprema Corte
(ordinanza sez 5^ n. 17123/2024), richiamando precedenti (Cass. n. 12752 del 02/09/2002; conf. Cass.
n. 30719 del 30/12/2011, Cass. n. 9631 del 13/06/2012, Cass. n. 18018 del 24/07/2013, Cass. n. 11035 del 19/04/2019) ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n.
22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.
La Suprema Corte ha ritenuto che predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità
- quantità è dunque accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente, pur se l'intera superficie imponibile sia produttiva di assimilati e si avvalga per l'intero avrà diritto solo ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del decreto ON e dal d.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2.
Nell'ipotesi, invece, in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà nel campo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di speciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 la possibilità di una 'esenzione o riduzione delle superfici tassabili.'
Quindi nel caso in questione, in assenza del criterio quantitativo, la delibera comunale deve essere disapplicata in parte qua e il Comune deve applicare una riduzione della tariffa.
Avendo la Società dimostrato di avviare al recupero i propri rifiuti speciali tramite ditte private, ha diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità sottratte al servizio pubblico.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la tassa in questione è certamente dovuta per gli spazi frequentati da persone e quindi produttivi di rifiuti solidi urbani (sentenza Cassazione n.
18751/9.07.2024).
Nel caso in esame, a prescindere dell'indimostrato postulato che in tutta l'area adibita a vendita si producano solo rifiuti speciali, l'esenzione dal pagamento della Tari non può riguardare le intere aree di vendita, in quanto in tali luoghi prevale la presenza umana (clienti e dipendenti) e, quindi, la produzione anche di rifiuti urbani.
Essendo frequentate da persone, vanno dunque soggette alla tassa le “area di vendita” (area casse e mall), gli uffici, accessori e servizi (spogliatoi e corridoi).
In tali aree sono prodotti anche rifiuti urbani e quindi, in quanto tali e al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, tassabili.
Invece, la tassa può essere esclusa per le zone destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, che sono da assoggettare alla sola quota fissa e che sono già state ritenute esenti da tassazione (doc. n. 4) rispetto al totale delle aree detenute.
In definitiva, si ritiene che sulle superfici oggetto di tassazione vengano prodotti tipologie di rifiuti da ritenersi “urbani” o “speciali assimilati agli urbani” e si conferma come la suddetta circostanza legittimi unicamente una riduzione della RI applicata alle aree detenute, come peraltro già riconosciuta da parte del Comune di Cinisello Balsamo.
Il Comune ha riconosciuto una riduzione della “quota variabile” della tassa pari ad almeno il
30% dell'importo e, in effetti, per i “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, la Suprema Corte (Sentenza della Cassazione n. 18751/2024 sopraccitata) prevede una riduzione tariffaria (solo della “quota variabile”) e non certo l'esenzione dalla tassazione delle aree sulle quali i suddetti rifiuti vengono prodotti.
Quanto agli imballaggi, come osservato dal Comune nella memoria finale, in effetti, è verosimile che la Resistente_1 produca ingenti quantità di “imballaggi terziari”, come di “imballaggi secondari”, ma tali tipologie di rifiuto si possono verosimilmente produrre sulle aree destinate a magazzini (mq. 1.115) e a capannoni (mq. 3.879) o in altre aree (mq.3.382), già tenute esenti da tassazione dallo stesso Comune.
Resistente_1 sostiene che tutti i rifiuti da imballaggio prodotti dalle superfici di vendita, dai magazzini e dai laboratori dell'Ipermercato sono rifiuti speciali non assimilabili (sia per qualità sia per quantità).
Si ritiene più veritiero che l'attività di separazione della merce commercializzata dagli imballi terziari avvenga nelle aree magazzino, altrimenti non si spiegherebbe l'utilità di disporre di ampie zone di ricevimento, scarico e stoccaggio merci se tale attività si svolgesse prevalentemente nei corridoi di vendita. E' verosimile ritenere che nelle corsie di vendita i clienti si dedichino indisturbati alla tipica attività di shopping, senza alcun pericolo per la loro incolumità fisica, potenzialmente derivante dall'uso di tali carrelli elevatori per il carico e scarico di pesanti casse di legno o scatoloni di ampie dimensioni.
In linea generale, le superfici dove si producono imballaggi terziari (e quelle dove la produzione di rifiuti speciali supera le soglie di assimilazione) non dovrebbero essere assoggettate alla quota variabile della tassa, ma essendo rifiuti speciali, il produttore deve provvedere al loro smaltimento o recupero tramite operatori privati autorizzati, sostenendone interamente i costi, cosa intervenuta nel caso di specie.
Anche ammettendo che vi sia stata produzione di imballaggi terziari nelle aree di vendita, ciò non giustifica tuttavia, di per sé, la totale detassazione, dal momento che la Tari è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, essi si formano, a condizione che il contribuente dimostri sia l'esistenza e la delimitazione di tali aree con apposita denuncia, sia la ricorrenza dei requisiti di prevalenza e continuità richiesti dalla disposizione contenuta nell'art. art. 1, comma 649, L. n. 147/13.
La RI infatti non riconduce la causa di esenzione alla produzione 'esclusiva' e totalizzante di rifiuti non assimilabili, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza (Cassazione ordinanza n. 13455/24). Al proposito l'ordinanza n. 13455/24 ha ritenuto che, pur nel caso in cui il locale sia frequentato da parte di alcuni dipendenti e clienti, la continuità spetti ai rifiuti speciali, con una produzione pressoché esclusiva degli stessi a fronte di un modesto accesso fisico della clientela. Senonché nel caso dell'ipermercato è impensabile un modesto accesso di clientela e, pertanto, non può esserci esenzione, ma solo riduzione.
Per i motivi esposti, l'appello del Comune può essere accolto in parte, con conferma della legittimità dell'imposizione T.A.R.I. 2014 per le aree adibite a parcheggio, in quanto presuntivamente produttive di rifiuti urbani;
l'assoggettabilità a tassazione delle aree di vendita, degli uffici e dei locali accessori e servizi, in quanto presuntivamente produttive di rifiuti urbani;
l'assoggettabilità a tassazione delle aree di vendita, degli uffici e dei locali accessori e servizi, stante la prevalente presenza umana e la conseguente produzione di rifiuti urbani;
l'esclusione della tassazione
(limitatamente alla quota variabile) per le aree destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, in quanto aree di produzione di rifiuti speciali;
il diritto della società contribuente alla riduzione della sola quota variabile della tariffa T.A.R.I., in proporzione alle quantità di rifiuti che la stessa ha dimostrato di aver avviato autonomamente al recupero tramite ditte private nel corso dell'annualità
2014; disapplica la delibera comunale nella parte in cui omette la previsione del criterio quantitativo ai fini dell'assimilazione dei rifiuti, nei termini indicati in motivazione.
La complessità della questione e la parziale fondatezza dell'appello giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia
Definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe
Accoglie in parte l'appello proposto dal Comune di Cinisello Balsamo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritiene legittima l'imposizione T.A.R.I. 2014 per le aree adibite a parcheggio;
ritiene l'assoggettabilità a tassazione delle aree di vendita, degli uffici e dei locali accessori e servizi;
conferma l'esclusione della tassazione (limitatamente alla quota variabile) per le aree destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio;
dichiara il diritto della società contribuente alla riduzione della sola quota variabile della tariffa T.A.R.I., in proporzione alle quantità di rifiuti che la stessa ha dimostrato di aver avviato autonomamente al recupero tramite ditte private nel corso dell'annualità 2014; disapplica la delibera comunale nella parte in cui omette la previsione del criterio quantitativo ai fini dell'assimilazione dei rifiuti, nei termini indicati in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
MA TE EY
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3426/2021 depositato il 06/10/2021 proposto da
Comune di Cinisello Balsamo - Via 25 Aprile N.4 20092 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1049/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 8
e pubblicata il 09/03/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 196 RI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello il Comune di Cinisello Balsamo ha impugnato la sentenza n. 1049/21 della
Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione 8^, in data 26.01.2021, depositata in data
9.03.2021, avente ad oggetto il ricorso proposto dalla Resistente_1 SPA avverso l'Avviso di accertamento n.
196/2019, in materia di Tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani (RI) per l'anno 2014.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso della Società Resistente_1, assumendo l'illegittimità della pretesa del Comune, essendosi l'accertamento impugnato basato su un'interpretazione parziale della disciplina di riferimento, che omette di considerare che l'art. 1 co. 641 L. n. 147/13 esclude dalla
Tassa Rifiuti superfici 'pertinenziali o accessorie ai locali tassabili' (art. 1 comma 641, secondo capoverso) e quelle 'ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente (art. 1 comma 649). La corretta applicazione della
RI impone di escludere dal computo della superficie tassabile le aree produttive di rifiuti speciali, sempre che il contribuente ne dimostri l'avvenuto smaltimento e avvio a recupero a proprie spese: nel caso di specie la ricorrente ha documentalmente provato l'esistenza di un contratto sottoscritto con una ditta privata per l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti speciali, oltre ad altra documentazione comprovante l'esecuzione di tale contratto (fatture e formulari identificativi dei rifiuti speciali avviati a recupero nell'anno accertato), e la planimetria del punto vendita, con delimitazione e distinzione delle superfici produttive di rifiuti speciali dalle superfici produttive di rifiuti urbani. Risulta poi provato che la società ricorrente, su dette superfici produttive, produce rifiuti speciali di imballaggio in via continuativa e prevalente. Secondo il primo giudice, il divario tra quanto richiesto e quanto già pagato per lo smaltimento in autonomia determinerebbe un'ingiusta incongruità rispetto alla realtà e comporterebbe un prelievo tributario non riconducibile a costi di servizio.
I rifiuti speciali prodotti dalla ricorrente sono costituiti per la maggior parte da imballaggi terziari che non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani. Da ultimo, i rifiuti prodotti sono pacificamente superiori alla soglia quantitativa di assimilazione prevista dal Regolamento comunale.
Risulterebbe inoltre violato dal Comune il principio di proporzionalità e le aree destinate a parcheggio non sarebbero tassabili.
Il Comune ha invece sostenuto nell'atto di appello, preliminarmente, l'infondatezza della decisione gravata con riferimento alla ritenuta inesistenza del proprio atto di controdeduzioni e, nel merito, ha contestato l'intassabilità delle aree destinate a parcheggi e l'intassabilità delle altre superfici con riferimento al presunto mancato servizio e con riferimento alla presunta mancata assimilazione per superamento del criterio quantitativo e con riferimento alle superfici produttive di rifiuti da imballaggio terziario.
In subordine, il Comune ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 641,
642, 643, 649, 651 della Legge n. 147/2013 e illegittimità ed infondatezza della sottrazione alla tassazione della quota fissa della tariffa RI per le superfici produttive di rifiuti speciali.
Il Comune ha concluso chiedendo, in riforma totale della sentenza impugnata, di confermare integralmente la richiesta di tassazione avanzata dal Comune di Cinisello Balsamo, dichiarando dovuta la maggiore RI per l'anno 2014, con debenza delle relative sanzioni ed interessi accertati, con vittoria di spese e competenze.
Resistente_1La si è costituita in giudizio, assumendo che il Comune di Cinisello Balsamo abbia fornito a questa Corte una ricostruzione molto parziale dei principi di diritto espressi dalla Cassazione
Resistente_1nei precedenti giudizi che hanno opposto e il Comune per la Tassa Rifiuti relativa agli anni d'imposta 1999-2005. Richiama i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze n.
627/2012 e n. 11451/2018, che sarebbero stati condivisi dal primo giudice. L'appellata insiste poi sul diritto alla esenzione da RI per le superfici che producono rifiuti speciali in via prevalente e continuativa, insistendo sull'obbligo di legge dell'Amministrazione locale di escludere dal computo della superficie assoggettabile a RI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali (art. 1, c. 649, Legge n. 147/2013). Sostiene inoltre che i rifiuti speciali da imballaggio
Resistente_1prodotti da non sono assimilati (né potrebbero esserlo), trattandosi di imballaggi prevalentemente terziari e prodotti, in ogni caso, in misura largamente superiore alla soglia quantitativa di assimilazione comunale.
Resistente_1 provvede, quindi, all'autonomo avvio a recupero di tutti i propri rifiuti speciali non per
'scelta aziendale' (come ritenuto dal Comune), ma in ottemperanza ad un preciso obbligo imposto dagli artt. 221 e 226 D. Lgs. n. 152/2006, norme che vietano al produttore di conferire al servizio comunale imballaggi terziari e secondari e dall'art. 1, c. 649, Legge n. 147/2013, che sanziona penalmente il conferimento al Comune di rifiuti speciali non assimilati.
Sul diritto alla esenzione da RI per le superfici che producono rifiuti speciali in via prevalente e continuativa, sotto un ulteriore profilo l'art. 1, c. 649, Legge n. 147/2013 esclude da RI le superfici 'ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori'. Il Legislatore ha testualmente ancorato l'esenzione al criterio della prevalenza, non della esclusività.
Resistente_1 insiste anche sulla natura non assimilabile dei rifiuti prodotti da Resistente_1 e sul conseguente diritto alla esenzione da RI delle relative superfici e sostiene di avere adempiuto all'obbligo di informazione all'Amministrazione comunale, mentre il Comune non avrebbe dato prova in ordine al proprio diritto alla tassazione.
Si sofferma poi sul divieto di doppia imposizione e sulla illegittimità dell'art. 34 del
Regolamento comunale RI per violazione del principio di proporzionalità e del divieto di doppia imposizione e sull'intassabilità dei parcheggi.
Resistente_1 conclude chiedendo di rigettare l'appello proposto dal Comune di Cinisello Balsamo confermando, anche previa disapplicazione degli artt. 21, c. 1 (primo punto delle Utenze non domestiche) e 34 del Regolamento comunale RI e dell'art. 53, c. 2, del Regolamento di Igiene
Urbana, la decisione della CTP Milano impugnata, confermando altresì l'insussistenza della pretesa tributaria vantata dall'Amministrazione e rideterminando la superficie assoggettabile a Tassa Rifiuti, come indicato nella istanza presentata dalla ricorrente in data 10.02.2015 e, segnatamente, riconoscendo la tassabilità delle sole aree produttive di rifiuti urbani per 4.489 mq., l'esenzione delle superfici produttive di rifiuti speciali, nonché l'esenzione delle aree destinate a parcheggio (sia coperte che scoperte) in ragione della loro natura pertinenziale, con contestuale richiesta di applicazione della categoria 11-Uffici alle superfici destinate ad Uffici, wc e spogliatoi.
All'udienza odierna, presenti i difensori delle parti che hanno insistito sulle proprie istanze e conclusioni, il Collegio ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato parzialmente per i motivi di seguito esposti e, tenuto conto dei motivi di gravame formulati dal Comune di Cinisello e delle controdeduzioni della Resistente_1, nonché delle memorie, anche alla luce delle recenti decisioni della Suprema Corte, questo Collegio osserva quanto segue.
Sull'argomento sono state scritte tantissime sentenze da parte di giudici di legittimità e di merito.
Dal punto di vista normativo, il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (AR), prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la AR è stata sostituita dalla IA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (cd. Decreto ON) questa, a sua volta, dalla IA 2
(tariffa integrata ambientale), di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (Codice dell'Ambiente), ed a sua volta sostituita dalla RE (art. 14 del 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214) ed ancora, infine, dalla RI (tassa rifiuti) -tributo che costituisce una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI)- istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (L. n. 147 del
2013, art. 1, commi 639 e segg.).
Nella successione legislativa, la RI -oggetto di causa- ha dunque sostituito, a decorrere dal gennaio 2014, i preesistenti omologhi tributi conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, tanto che la Suprema Corte ha più volte affermato che ad essa sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi che l'hanno immediatamente preceduta, quali appunto la AR e la
IA (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 dicembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2018, n. 1963;
Cass., Sez. 5, 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5, 16 novembre 2021, n. 34635).
Il presupposto della RI (L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641) è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla RI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Essa è dovuta “da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (art. 1, comma 641, L. cit.).
Nella determinazione della superficie assoggettabile ad imposizione (art. 1, comma 649 L. cit.)
“non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della RI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento, il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.
Ciò premesso e in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, questo
Collegio ritiene che la RI del 2014 debba essere confermata con riferimento ai parcheggi, in ossequio alle sentenze della Suprema Corte.
Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 18715, in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024 in materia di RE 2013 ha sostenuto che per le aree scoperte il contribuente è tenuto a pagare la tassa, quando si tratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive in via presuntiva di rifiuti, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia, ed idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (cita Cass. n. 5047/2015, n.
18500/2017). Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi, in quanto essi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Supremo Collegio ha dichiarato di non avere motivo di discostarsi “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttivi di rifiuti”. In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti.
Anche nella sentenza n. 18692 del 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024 relativa a
AR-IA 2005-RI per periodo di riferimento 1999 - 2005, la Suprema Corte ha ritenuto che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti ed in conseguenza la contribuente avrebbe dovuto dimostrare in quel caso i presupposti fattuali per poter beneficiare delle esclusioni dall'assoggettamento al tributo, non essendo sufficiente la mera affermazione di una asserita natura pertinenziale del parcheggio in questione. La Suprema Corte, a tale proposito, ha evidenziato che le deroghe di cui sopra non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione" (Cass. n. 14770/2000), e in quella fattispecie (relativa sempre al medesimo rapporto Resistente_1/Comune di Cinisello Balsamo) non è stata individuata alcuna ipotesi di esonero ex lege dall'imposizione e neppure è stata indicata alcuna disposizione regolamentare, adottata dal Comune, contenente la previsione di una particolare deroga a favore della contribuente, altrimenti la tassa in questione è certamente dovuta, in quanto si tratta di spazi frequentati da persone, quindi in via presuntiva produttivi di rifiuti solidi urbani.
In considerazione di quanto ritenuto dalla Suprema Corte, dunque, la RI per l'annualità in questione, 2014, deve essere confermata per le aree adibite a parcheggi, con conseguente riforma sul punto della sentenza gravata.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani, si premette che, sempre in forza dei principi enunciati dalla Suprema Corte (sentenza sez. Tributaria, n. 18715 in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024), “la tassa sui rifiuti è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cita Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass.,
Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360).” Del resto la RE, come anche AR e la RI, sono caratterizzate, -sempre in forza della sentenza della Suprema Corte- indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che le disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.”
Sarebbe, per vero, del tutto illogico -secondo la Suprema Corte (Cass. 13455/15.05.2024)- esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti una indubbia utilità.
Resistente_1Avendo dimostrato documentalmente -con il contratto sottoscritto con la ditta privata per l'intero anno 2014, doc. 14, le fatture emesse da quest'ultima per ciascun mese dell'anno 2014 e i formulari rilasciati dalla ditta a seguito di ogni ritiro effettuato nel corso dell'anno 2014 doc. 13- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata, ha diritto alla riduzione della tariffa, mentre la quota fissa è sempre dovuta. L'ipermercato produce comunque una quota minima di rifiuti che non sono avviabili a recupero (rifiuti indifferenziati residui), che restano soggetti a tassazione.
Per quanto riguarda la contestata mancanza del criterio quantitativo, la Suprema Corte
(ordinanza sez 5^ n. 17123/2024), richiamando precedenti (Cass. n. 12752 del 02/09/2002; conf. Cass.
n. 30719 del 30/12/2011, Cass. n. 9631 del 13/06/2012, Cass. n. 18018 del 24/07/2013, Cass. n. 11035 del 19/04/2019) ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n.
22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.
La Suprema Corte ha ritenuto che predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità
- quantità è dunque accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente, pur se l'intera superficie imponibile sia produttiva di assimilati e si avvalga per l'intero avrà diritto solo ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del decreto ON e dal d.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2.
Nell'ipotesi, invece, in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà nel campo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di speciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 la possibilità di una 'esenzione o riduzione delle superfici tassabili.'
Quindi nel caso in questione, in assenza del criterio quantitativo, la delibera comunale deve essere disapplicata in parte qua e il Comune deve applicare una riduzione della tariffa.
Avendo la Società dimostrato di avviare al recupero i propri rifiuti speciali tramite ditte private, ha diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità sottratte al servizio pubblico.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la tassa in questione è certamente dovuta per gli spazi frequentati da persone e quindi produttivi di rifiuti solidi urbani (sentenza Cassazione n.
18751/9.07.2024).
Nel caso in esame, a prescindere dell'indimostrato postulato che in tutta l'area adibita a vendita si producano solo rifiuti speciali, l'esenzione dal pagamento della Tari non può riguardare le intere aree di vendita, in quanto in tali luoghi prevale la presenza umana (clienti e dipendenti) e, quindi, la produzione anche di rifiuti urbani.
Essendo frequentate da persone, vanno dunque soggette alla tassa le “area di vendita” (area casse e mall), gli uffici, accessori e servizi (spogliatoi e corridoi).
In tali aree sono prodotti anche rifiuti urbani e quindi, in quanto tali e al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, tassabili.
Invece, la tassa può essere esclusa per le zone destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, che sono da assoggettare alla sola quota fissa e che sono già state ritenute esenti da tassazione (doc. n. 4) rispetto al totale delle aree detenute.
In definitiva, si ritiene che sulle superfici oggetto di tassazione vengano prodotti tipologie di rifiuti da ritenersi “urbani” o “speciali assimilati agli urbani” e si conferma come la suddetta circostanza legittimi unicamente una riduzione della RI applicata alle aree detenute, come peraltro già riconosciuta da parte del Comune di Cinisello Balsamo.
Il Comune ha riconosciuto una riduzione della “quota variabile” della tassa pari ad almeno il
30% dell'importo e, in effetti, per i “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, la Suprema Corte (Sentenza della Cassazione n. 18751/2024 sopraccitata) prevede una riduzione tariffaria (solo della “quota variabile”) e non certo l'esenzione dalla tassazione delle aree sulle quali i suddetti rifiuti vengono prodotti.
Quanto agli imballaggi, come osservato dal Comune nella memoria finale, in effetti, è verosimile che la Resistente_1 produca ingenti quantità di “imballaggi terziari”, come di “imballaggi secondari”, ma tali tipologie di rifiuto si possono verosimilmente produrre sulle aree destinate a magazzini (mq. 1.115) e a capannoni (mq. 3.879) o in altre aree (mq.3.382), già tenute esenti da tassazione dallo stesso Comune.
Resistente_1 sostiene che tutti i rifiuti da imballaggio prodotti dalle superfici di vendita, dai magazzini e dai laboratori dell'Ipermercato sono rifiuti speciali non assimilabili (sia per qualità sia per quantità).
Si ritiene più veritiero che l'attività di separazione della merce commercializzata dagli imballi terziari avvenga nelle aree magazzino, altrimenti non si spiegherebbe l'utilità di disporre di ampie zone di ricevimento, scarico e stoccaggio merci se tale attività si svolgesse prevalentemente nei corridoi di vendita. E' verosimile ritenere che nelle corsie di vendita i clienti si dedichino indisturbati alla tipica attività di shopping, senza alcun pericolo per la loro incolumità fisica, potenzialmente derivante dall'uso di tali carrelli elevatori per il carico e scarico di pesanti casse di legno o scatoloni di ampie dimensioni.
In linea generale, le superfici dove si producono imballaggi terziari (e quelle dove la produzione di rifiuti speciali supera le soglie di assimilazione) non dovrebbero essere assoggettate alla quota variabile della tassa, ma essendo rifiuti speciali, il produttore deve provvedere al loro smaltimento o recupero tramite operatori privati autorizzati, sostenendone interamente i costi, cosa intervenuta nel caso di specie.
Anche ammettendo che vi sia stata produzione di imballaggi terziari nelle aree di vendita, ciò non giustifica tuttavia, di per sé, la totale detassazione, dal momento che la Tari è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, essi si formano, a condizione che il contribuente dimostri sia l'esistenza e la delimitazione di tali aree con apposita denuncia, sia la ricorrenza dei requisiti di prevalenza e continuità richiesti dalla disposizione contenuta nell'art. art. 1, comma 649, L. n. 147/13.
La RI infatti non riconduce la causa di esenzione alla produzione 'esclusiva' e totalizzante di rifiuti non assimilabili, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza (Cassazione ordinanza n. 13455/24). Al proposito l'ordinanza n. 13455/24 ha ritenuto che, pur nel caso in cui il locale sia frequentato da parte di alcuni dipendenti e clienti, la continuità spetti ai rifiuti speciali, con una produzione pressoché esclusiva degli stessi a fronte di un modesto accesso fisico della clientela. Senonché nel caso dell'ipermercato è impensabile un modesto accesso di clientela e, pertanto, non può esserci esenzione, ma solo riduzione.
Per i motivi esposti, l'appello del Comune può essere accolto in parte, con conferma della legittimità dell'imposizione T.A.R.I. 2014 per le aree adibite a parcheggio, in quanto presuntivamente produttive di rifiuti urbani;
l'assoggettabilità a tassazione delle aree di vendita, degli uffici e dei locali accessori e servizi, in quanto presuntivamente produttive di rifiuti urbani;
l'assoggettabilità a tassazione delle aree di vendita, degli uffici e dei locali accessori e servizi, stante la prevalente presenza umana e la conseguente produzione di rifiuti urbani;
l'esclusione della tassazione
(limitatamente alla quota variabile) per le aree destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, in quanto aree di produzione di rifiuti speciali;
il diritto della società contribuente alla riduzione della sola quota variabile della tariffa T.A.R.I., in proporzione alle quantità di rifiuti che la stessa ha dimostrato di aver avviato autonomamente al recupero tramite ditte private nel corso dell'annualità
2014; disapplica la delibera comunale nella parte in cui omette la previsione del criterio quantitativo ai fini dell'assimilazione dei rifiuti, nei termini indicati in motivazione.
La complessità della questione e la parziale fondatezza dell'appello giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia
Definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe
Accoglie in parte l'appello proposto dal Comune di Cinisello Balsamo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritiene legittima l'imposizione T.A.R.I. 2014 per le aree adibite a parcheggio;
ritiene l'assoggettabilità a tassazione delle aree di vendita, degli uffici e dei locali accessori e servizi;
conferma l'esclusione della tassazione (limitatamente alla quota variabile) per le aree destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio;
dichiara il diritto della società contribuente alla riduzione della sola quota variabile della tariffa T.A.R.I., in proporzione alle quantità di rifiuti che la stessa ha dimostrato di aver avviato autonomamente al recupero tramite ditte private nel corso dell'annualità 2014; disapplica la delibera comunale nella parte in cui omette la previsione del criterio quantitativo ai fini dell'assimilazione dei rifiuti, nei termini indicati in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
MA TE EY